Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 5 marzo 2007 |
Codificazione, modalita' e tempi per l'attuazione del SIOPE per le strutture sanitarie (articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311). (Decreto n. 17116). |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»; Visto il comma 5 dell'art. 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalita' e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 28; Visto il comma 3 del medesimo art. 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; Visto il comma 4 dello stesso art. 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5; Visto il comma 161 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale prevede che sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002 le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Ritenuto di dover predisporre decreti differenziati per i distinti comparti delle amministrazioni pubbliche; Vista la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 139437 del 9 novembre 2005 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi del decreto ministeriale di cui al comma 5 del richiamato art. 28 e, in particolare l'art. 2 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, composta da rappresentanti delle Amministrazioni centrali, delle Regioni e Province autonome e delle strutture sanitarie; Considerato che il gruppo di lavoro, nel corso delle varie riunioni, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti delle strutture sanitarie, approvato all'unanimita' nel corso della seduta del 6 luglio 2006; Ritenuto di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Decreta: Art. 1. Attivita' delle strutture sanitarie 1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'art. 104 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e delle norme conseguenti, le aziende sanitarie locali, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, gli istituti zooprofilattici sperimentali, le aziende ospedaliere, comprese le aziende ospedaliere-universitarie di cui all'art. 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dall'allegato A al presente decreto. 2. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale le strutture sanitarie: provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento; uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La prima stesura del «Glossario dei codici gestionali» verra' pubblicata sul sito Internet www.siope. tesoro.it entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza; comunicano il nominativo, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE, alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 30 settembre 2007. |
| Art. 2. Modalita' di acquisizione dati 1. Le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «cassieri», non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale. 2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i cassieri, secondo le regole di colloquio tesorieri Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it. 3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente e' identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I cassieri degli enti di nuova istituzione chiedono il codice-ente alla sede provinciale della Banca d'Italia competente per territorio, attraverso la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo. 4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi. 5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi titoli di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi. 6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i cassieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilita' liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato B al presente decreto. |
| Art. 3. Accesso al SIOPE 1. Ciascuna struttura sanitaria accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonche' a tutte le informazioni ed elaborazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti. 2. Le modalita' tecniche di accesso al SIOPE sono indicate nel sito Internet www.siope.tesoro.it. 3. La Banca d'Italia e' il gestore del SIOPE e provvede all'attivita' necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformita' alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. |
| Art. 4. Sperimentazione 1. A decorrere dal 1° luglio 2007 e' avviata la sperimentazione dell'applicazione della codifica gestionale delle strutture sanitarie. 2. Sono ammessi alla sperimentazione le strutture sanitarie che presentano domanda di partecipazione al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni, e che possono collegarsi, tramite i loro cassieri, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) istituito ai sensi dell'art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |
| Art. 5. Disposizioni finali e transitorie 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2008. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa |
| Allegato A
----> Vedere da pag. 28 a pag. 35 <---- |
| Allegato B
----> Vedere a pag. 36 <---- |
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