Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CIRCOLARE 22 febbraio 2007, n. 12
«Patto di stabilita' interno» per gli anni 2007-2009 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Articolo 1, commi da 676 a 702, della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296.

Alle Province
Ai Comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti
Agli Organi di revisione
economico-finanziaria degli enti locali
soggetti al patto di stabilita' interno
Alle regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano
e, per conoscenza:
Alla Corte dei conti - Segretariato
generale - Sezione autonomie locali
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie locali
Al Ministero dell'interno - Dipartimento
affari interni e territoriali - Direzione
centrale finanza locale
Al Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'Organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi
Al Gabinetto del Ministro
All'Ufficio legislativo-economia
All'ISTAT
All'U.P.I.
All'A.N.C.I.
Alle comunita' montane con popolazione
superiore a 50.000 abitanti
Alle ragionerie provinciali dello Stato

INTRODUZIONE

La legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, che nel prosieguo viene definita "legge finanziaria 2007", con le disposizioni recate dall'articolo 1, commi da 676 a 702, ha modificato in maniera sostanziale le regole destinate a produrre una azione di miglioramento del bilancio posta a carico degli enti locali per il triennio 2007 - 2009, al fine di ottemperare agli obblighi assunti dalla Repubblica italiana in sede comunitaria. Si precisa preliminarmente che, vista la presenza di un unico articolo, nei paragrafi che seguono si fara' riferimento esclusivamente ai commi.
Le novita' piu' significative nelle regole del patto di stabilita' interno, che interessano le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, si individuano nella diversa formulazione del fattore di contenimento su cui intervenire; invero, il riferimento non e' piu' alla spesa - come previsto dalle leggi finanziarie per il 2005 e per il 2006 - ma al saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, allo scopo di far convergere il piu' possibile le regole del patto di stabilita' interno con quelle previste dal patto di stabilita' e crescita.
Ulteriore elemento innovativo e' la determinazione dell'entita' del concorso alla manovra che, nel passato, era effettuata in misura percentuale uguale per tutti gli enti e che ora, invece, viene di fatto "personalizzata" per ogni singolo ente. Infatti, l'entita' del miglioramento del proprio saldo-obiettivo e' calcolata applicando due diversi coefficienti: al disavanzo medio di cassa riscontrato nel triennio 2003-2005 e alla spesa corrente media del triennio 2003-2005 in termini di cassa.
Novita' sono rilevabili anche nel monitoraggio delle risultanze del patto di stabilita' interno in quanto l'obbligo della rilevazione, attraverso il sistema web, viene esteso, oltre che alle province, anche a tutti i comuni soggetti al patto, ivi compresi i comuni tra 5.000 e 20.000 abitanti che finora erano esclusi da tale rilevazione.
Anche la verifica del rispetto degli obiettivi annuali del patto di stabilita' interno e' disciplinata da nuove regole: ciascun ente locale e' tenuto ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalita' che verranno definite con successivo decreto.
Infine, sono previste nuove misure nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno. A differenza del passato, in cui tali misure si traducevano in vincoli sulla spesa per acquisto di beni e servizi, nel blocco delle assunzioni di personale e nel divieto di indebitamento, per il patto relativo agli anni 2007/2009 e' stato introdotto un meccanismo di automatismo fiscale. La norma proposta ha individuato nell'addizionale comunale all'IRPEF, per i comuni, e nell'imposta provinciale di trascrizione (IPT), per le province, i tributi che possono essere oggetto di automatica applicazione di incrementi. L'automatismo fiscale scatta, in ogni caso, solo se non sono state adottate autonomamente dall'ente le misure di rientro adeguate all'entita' dell'effettivo scostamento registrato tra l'obiettivo e il risultato conseguito.
Per rispondere alle numerose sollecitazioni che pervengono allo scrivente in merito alla diffusione della presente circolare - che vuole essere uno strumento di ausilio nell'applicazione delle nuove regole del patto di stabilita' interno - si procede alla sua emanazione anche se non risulta ancora perfezionato il Decreto ministeriale, inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, per la definizione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici del patto di stabilita' interno per gli anni 2007, 2008 e 2009. Le eventuali modifiche che dovessero essere apportate al Decreto costituiranno oggetto, se necessario, di un aggiornamento della circolare.
1. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER IL TRIENNIO 2007-2009.

A. MODALITA' ATTUATIVE

A.1. Premessa.
Appare utile una premessa di carattere generale sulla nuova metodologia del patto di stabilita' interno, che prevede, sostanzialmente, che i saldi finanziari di competenza e di cassa relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 debbano essere almeno pari ai saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, calcolati anch'essi sia in termini di competenza che di cassa, migliorati di un ammontare annualmente quantificato secondo la procedura che di seguito verra' illustrata.
Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei due obiettivi (miglioramento del saldo di competenza e miglioramento del saldo di cassa) configura il mancato rispetto delle regole del patto di stabilita' interno, per cui si richiama in proposito la particolare attenzione degli enti al fine di evitare la procedura di rientro dagli scostamenti che ha un impatto diretto sulle proprie collettivita' amministrate (cfr. successivo punto E).
Il saldo finanziario programmatico per gli anni 2007, 2008 e 2009 deve essere determinato sulla base del saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato dell'entita' del concorso alla manovra. La misura del concorso, come detto, non e' piu' individuata applicando una variazione percentuale uguale per tutti, ma e' ottenuta considerando alcune caratteristiche finanziarie dell'ente: infatti, viene calcolata mediante la somma di una quota della spesa corrente e di una quota del deficit, cosi' come desunte dai bilanci consuntivi. Tutti gli enti, quindi, partecipano al patto in ragione dei volume della propria spesa corrente e gli enti in deficit contribuiscono ulteriormente in misura proporzionale alla grandezza del proprio disavanzo (comma 678).
Gli obiettivi programmatici, in termini di cassa e di competenza, del saldo finanziario per il triennio 2007-2009 sono ottenuti attraverso:
- la determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007, 2008 e 2009;
- il miglioramento del saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 in misura pari al concorso alla manovra di cui al precedente punto, con le esclusioni che verranno di seguito evidenziate.
Per la determinazione della popolazione di riferimento, da considerare ai fini degli adempimenti connessi al "patto", si applica il criterio previsto dall'articolo 156 del Testo Unico degli enti locali. In particolare, per individuare i comuni soggetti al patto, si deve far riferimento alla popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (per il 2007, quella al 31 dicembre 2005). Si ritiene utile precisare che, ai fini dell'assoggettamento alle regole del patto, si deve far riferimento a tale ultima data, anche se la base di riferimento e' quella del triennio 2003-2005.
Prima ancora di illustrare dettagliatamente le procedure applicative delle nuove regole, si fa presente che si e' ritenuto opportuno, allo scopo di facilitare la determinazione del contributo e dei connessi obiettivi programmatici di ciascun ente, predispone un'applicazione informatica che calcola automaticamente gli obiettivi programmatici per il 2007, 2008 e 2009 di ciascun ente soggetto al patto. Gli enti che desidereranno avvalersi di detta procedura, dovranno collegarsi al sito web dedicato al Patto di stabilita' interno "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", salvare il modello di calcolo in formato excel sulla propria postazione di lavoro, ed inserire i dati contabili richiesti dalla citata applicazione. L'applicazione calcolera', evidenziandone le modalita', sia l'entita' del contributo annuo alla manovra di ciascun ente che gli obiettivi programmatici di cassa e di competenza (per ulteriori dettagli si veda l'allegato B/07 alla presente circolare).

A.2. Determinazione del concorso alla manovra per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Il concorso alla manovra viene quantificato attraverso processi di calcolo distinti a seconda che il saldo finanziario medio di cassa per il periodo 2003-2005 risulti positivo o negativo.
Il saldo finanziario e' determinato quale differenza tra la media triennale 2003-2005 degli incassi, in conto competenza e in conto residui, per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio), al netto delle riscossioni crediti, e la media triennale 2003-2005 dei pagamenti, in conto competenza e in conto residui, per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti.
Per rispondere ai diversi quesiti pervenuti, si ritiene opportuno precisare che tra le entrate finali non si deve tener conto dell'avanzo di amministrazione, in quanto non rientrante in tali entrate (si vedano in proposito i quadri generali riassuntivi dei modelli 1, per i comuni, e 2, per le province, di cui all'art. 1, comma 1, lettere a e b, del D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194).
A seconda che il saldo finanziario medio di cassa, come sopra determinato, assuma un valore positivo o negativo si adottano i seguenti procedimenti per la determinazione dell'entita' del concorso alla manovra.
a) Procedura per gli enti con saldo finanziario di cassa medio positivo per il triennio 2003-2005.
E' utile premettere che per tali enti il concorso alla manovra e' determinato applicando solo i coefficienti stabiliti per la spesa (comma 678, lett. b). In particolare, per determinare l'entita' del concorso alla manovra, occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entita' secondo il comparto:
- per le province, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,041, 0,022 e 0,012;
- per i comuni, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,029, 0,017 e 0,013.
Applicando i predetti coefficienti al valore medio della spesa del triennio 2003-2005 si ricava l'entita' del concorso alla manovra per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
b) Procedura per gli enti con saldo finanziario di cassa medio negativo per il triennio 2003-2005.
In caso di saldo finanziario medio negativo, la determinazione dell'entita' del concorso alla manovra e' effettuata con riferimento alle due seguenti componenti:
b.1) componente saldo finanziario: e' necessario moltiplicare il valore medio dei saldi 2003-2005, calcolato con le modalita' precedentemente illustrate, per un coefficiente di diversa entita' secondo il comparto:
- per le province, i coefficienti in questione per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,400, 0,210 e 0,117;
- per i comuni, i coefficienti di riferimento per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,330, 0,205 e 0,155.
Il risultato della suddetta moltiplicazione, considerato con il segno positivo, costituisce il primo dei due importi che, sommato a quello risultante dall'operazione descritta al successivo punto b.2), determina il concorso complessivo alla manovra.
b.2) componente spesa: occorre preventivamente ricavare il valore medio della spesa corrente (pagamenti in conto competenza e in conto residui del titolo I della spesa senza alcuna esclusione) per il triennio 2003-2005. Il suddetto valore medio deve essere, quindi, moltiplicato per un coefficiente di diversa entita' secondo il comparto:
- per le province, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,041, 0,022 e 0.012;
- per i comuni, i coefficienti per gli anni 2007, 2008 e 2009 sono, rispettivamente, pari a 0,029, 0,017 e 0,013.
La somma dei due importi ottenuti dalle operazioni di cui ai punti b.1) e b.2) costituisce l'ammontare totale annuo del concorso alla manovra per ciascun ente locale con saldo finanziario negativo medio.
c) Individuazione, per i comuni, del limite massimo del concorso alla manovra
Per i soli comuni occorre, inoltre, confrontare l'importo ottenuto seguendo quanto precedentemente descritto con quello corrispondente all'8% del valore medio delle spese finali (pagamenti in conto competenza e in conto residui relativi ai primi due titoli del bilancio), al netto delle concessioni di crediti, registrate nel triennio 2003-2005. Il confronto e' finalizzato a determinare l'entita' del concorso alla manovra (comma 679).
In particolare, i comuni dovranno considerare ai fini della determinazione dell'obiettivo del patto il minore fra i due importi risultanti il primo importo, dal calcolo di cui alle lettere a) o b) - a seconda che si tratti, rispettivamente di comune con saldo finanziario medio positivo o negativo - e, il secondo, dal calcolo del predetto 8% della media triennale 2003-2005 delle spese finali (correnti e in conto capitale) al netto delle concessioni di crediti.

A.3. Determinazione degli obiettivi programmatici per gli anni 2007, 2008 e 2009.
Una volta determinata, secondo quanto indicato nel punto A.2., l'entita' del concorso alla manovra in termini di miglioramento del saldo finanziario, gli obiettivi del patto di stabilita' interno per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 vengono calcolati migliorando della suddetta entita' i saldi finanziari medi del triennio 2003-2005, sia in termini di cassa che di competenza, preventivamente ricalcolati secondo il procedimento appresso indicato:
a) GESTIONE DI CASSA - E' necessario ricalcolare il proprio saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 (determinato con i criteri di cui al precedente punto A.2. escludendo dagli incassi finali le riscossioni in conto capitale registrate nel triennio 2003-2005 derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti (secondo periodo del comma 683). Piu' specificamente le poste da escludere sono le riscossioni imputate nei consuntivi 2003-2005 al titolo 4° (entrate per alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti), categoria 1^ (alienazione di beni patrimoniali), voci economiche 61 (alienazione di beni immobili), 62 (alienazione di beni mobili) e 63 (alienazione di titoli) purche' espressamente destinate, nello stesso triennio, all'estinzione anticipata di prestiti. II saldo cosi' rideterminato dovra' essere migliorato dell'importo annuo del concorso alla manovra risultante dall'applicazione della procedura precedentemente illustrata al richiamato punto A.2. L'importo che ne deriva costituisce l'obiettivo da conseguire in termini di saldo finanziario di cassa per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
b) GESTIONE DI COMPETENZA - E' necessario calcolare il proprio saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 quale differenza tra la media triennale degli accertamenti per entrate finali (primi quattro titoli del bilancio) - al netto delle riscossioni crediti e degli accertamenti in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare destinati, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata di prestiti - e la media triennale degli impegni per spese finali (primi due titoli di bilancio), al netto delle concessioni di crediti
Posto che, ai sensi del comma 683, e' necessario calcolare il proprio saldo finanziario medio di cassa del triennio 2003-2005 escludendo le riscossioni relative alle suddette dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare, si precisa che, nel calcolo dello stesso saldo in termini di competenza, devono essere esclusi i corrispondenti accertamenti in conto capitale registrati nel triennio 2003-2005. Tale impostazione deriva dalla esigenza di evitare commistioni tra gestione di cassa e gestione di competenza.
Il saldo cosi' ottenuto dovra' essere migliorato dell'importo annuo del concorso alla manovra risultante dall'applicazione della procedura precedentemente illustrata al punto A.2. L'importo che ne deriva costituisce l'obiettivo da conseguire in termini di saldo finanziario di competenza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

A.4. L'esclusione delle spese di giustizia per i comuni.
Per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, il saldo finanziario utile ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi programmatici differisce, rispetto alla definizione di saldo finanziario utilizzata per la determinazione del concorso alla manovra, per l'esclusione, prevista al comma 683, delle spese relative all'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari.
Per quanto attiene all'esclusione dal saldo delle suddette spese, sia di parte corrente che in conto capitale, ivi incluse quelle relative al trasloco, si precisa che tale esclusione opera solo con riferimento al triennio 2007-2009 - e non anche sul saldo medio del triennio 2003/2005 - e riguarda sia la gestione di competenza che quella di cassa.
Appare, utile precisare che il comma 683 ha inteso introdurre un'agevolazione per i Comuni e che, conseguentemente, e' stata esclusa l'interpretazione (penalizzante) secondo la quale le esclusioni in parola debbano essere operate anche sul triennio di riferimento 2003/2005. Peraltro, mentre per le dismissioni patrimoniali previste dallo stesso comma (secondo periodo) sussiste un esplicito riferimento al triennio 2003/2005 non vi e' un analogo riferimento per le spese di giustizia.
Inoltre, nel caso in cui le spese per l'attivazione di nuovi uffici giudiziari, ivi incluse quelle relative al trasloco, siano finanziate da trasferimenti correnti ed in conto capitale da parte del Ministero della Giustizia, si ritiene che anche tali trasferimenti statali debbano essere portati in detrazione dalle entrate e, quindi, dal saldo finanziario. Tale impostazione deriva dal fatto che appare corretto che somme a destinazione vincolata, quali le entrate che finanziano le spese in riferimento, siano utilizzate per coprire dette spese, senza che sia possibile alcun diverso utilizzo.
Per corrispondere ai numerosi quesiti gia' pervenuti, si ritiene necessario evidenziare che la norma fa esclusivo riferimento alle spese (correnti e in conto capitale) necessarie per l'attivazione di nuove sedi e non anche alle analoghe spese riferite ad Uffici Giudiziari gia' esistenti.
Per poter usufruire di tale esclusione e' necessario che dette spese siano state autorizzate dal competente Ministero della Giustizia.
Si rappresenta, infine, che eventuali richieste di chiarimenti in merito dovranno essere rivolte al competente Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi - e, per conoscenza, allo scrivente.
B. IL MONITORAGGIO TRIMESTRALE

Le caratteristiche del processo di monitoraggio del patto (comma 685) subiscono per il 2007 profonde modifiche rispetto al passato. Infatti, vengono per la prima volta sottoposti al monitoraggio delle risultanze del patto tutti gli enti locali soggetti a tali regole. Si passa, quindi, ad una rilevazione universale, sulla base della quale tutte le province e tutti i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dovranno inviare trimestralmente a questa Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del trimestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa.
Le modalita' di trasmissione dei prospetti contenenti le informazioni di cui sopra saranno definite, come previsto dal richiamato comma 685, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali.
CONTROLLARE
competenza per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Le informazioni 2007 non dovranno essere trasmesse (via e-mail, via fax o per posta) sino all'emanazione del citato decreto.
La trasmissione delle informazioni trimestrali dovra' avvenire utilizzando esclusivamente il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilita' interno (www.pattostabilita.rgs.tesoro.it).
I comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti che, a partire dal 2007, sono soggetti per la prima volta al monitoraggio trimestrale dovranno accreditarsi al predetto sistema, richiedendo una utenza entro il 12 marzo 2007. Per gli altri enti locali, che erano gia' soggetti al monitoraggio trimestrale attraverso il sistema web (province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti), non sono previsti nuovi adempimenti (per ulteriori dettagli sulle modalita' di accreditamento si veda l'allegato B/07 alla presente circolare).
Sulla base di quanto sopra indicato, i comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 20.000 abitanti non sono piu' tenuti all'invio di alcuna comunicazione alle Ragionerie Provinciali dello Stato competenti per territorio con riferimento al patto di stabilita' interno relativo agli anni 2007 e successivi.
Si soggiunge che le informazioni di cui ai commi 685 e 686 verranno messe a disposizione dell'UPI e dell'ANCI direttamente da questa Ragioneria Generale ai sensi del comma 690.
C. ULTERIORI QUESTIONI

C.1. I riflessi delle regole del "patto" sulle previsioni di bilancio.
Al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, il comma 684 prevede che il bilancio di previsione degli enti soggetti al patto sia redatto in coerenza con l'obiettivo da raggiungere, soprattutto in considerazione del fatto che le regole dell'attuale patto interessano l'intero bilancio e non piu', come in passato, solo alcuni aggregati di spesa.
Pertanto, il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2007, iscrivendo le previsioni di entrata e di uscita in termini di competenza in misura tale da consentire il raggiungimento dell'obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno determinato per ciascun anno. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione in data anteriore a quella dell'entrata in vigore della legge finanziaria dovranno provvedere ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo di competenza del patto si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.
Si ritiene opportuno precisare che in alcuni enti l'azione di miglioramento del bilancio puo' determinare un eccesso di entrate finali rispetto alle spese finali che non coincide con la differenza tra uscite per rimborso di prestiti (titolo 3° della spesa) ed entrate derivanti da accensione di prestiti (titolo 5° dell'entrata).
In tal caso si ritiene che, qualora nella propria autonomia di bilancio l'ente non ritenga di impiegare tale eccedenza per ulteriori rimborsi di mutui e prestiti (titolo 3° della spesa), l'eccedenza stessa possa essere accantonata, iscrivendola in un "fondo patto stabilita' interno" ai fini del pareggio di bilancio di cui all'art. 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Siffatta iscrizione appare legittima in quanto conseguenza diretta dell'applicazione delle norme del patto di stabilita' interno che, come sottolineato nel comma 676, costituiscono "principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione". Appare altresi' conforme ai principi di trasparenza e di veridicita' del bilancio.
In ultima analisi, perche' sia rispettata la condizione prevista dal comma 684, e' necessario che le previsioni di entrata e di spesa del bilancio preventivo rispecchino l'obiettivo del patto di stabilita' interno. Non vanno pero' considerate le previsioni che sono escluse dall'obiettivo predeterminato del patto o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali validi ai fini del patto e, cioe', in accertamenti e riscossioni e in impegni e pagamenti; ci si riferisce, in particolare, alle previsioni relative a:
- riscossioni e concessioni di crediti;
- accensione e rimborso di mutui e prestiti;
- entrate e spese per l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari;
- partite di giro;
- fondo ammortamento, fondo svalutazione crediti e "fondo patto stabilita' interno", di cui al presente punto C.1.
Si rammenta che il termine del bilancio di previsione per l'anno 2007 e' stato differito al 31 marzo 2007 dal D.M./Interno del 30 novembre 2006 (pubblicato in G.U. n. 287 dell'11 dicembre 2006).

C.2. Trasferimenti dallo Stato
Il comma 682 prevede che i trasferimenti dallo Stato (codificati nel bilancio dell'ente con i codici economici 2.01. e 4.02.), sia per quanto riguarda la gestione di competenza (accertamenti) che la gestione di cassa (riscossioni in conto competenza e residui), sono convenzionalmente considerati, ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, in misura pari agli importi annualmente comunicati dalle amministrazioni statali interessate.
La norma costituisce un elemento di certezza e di garanzia per l'ente locale che puo' conteggiare, ai fini della verifica del patto, gli importi di competenza e di cassa nella misura comunicata all'ente dalle Amministrazioni statali senza che eventuali riduzioni di tali spettanze in corso di esercizio possano incidere negativamente nel raggiungimento degli obiettivi programmatici del patto. Pertanto, la norma introduce una tutela per l'ente locale nei casi in cui un'Amministrazione statale attribuisca trasferimenti in misura diversa da quelli comunicati.
In particolare, l'ente locale deve far riferimento a tutti i trasferimenti comunicati e provenienti dallo Stato (non solo a quelli provenienti dal Ministero dell'interno) sia di parte corrente che in conto capitale per gli anni 2007, 2008 e 2009.
I trasferimenti registrati nel triennio 2003/2005 devono, invece, essere quelli risultanti dai conti consuntivi dell'ente, sia in termini di accertamenti che di riscossioni, come espressamente stabilito dai commi 678 e 680.
Nel caso in cui anche le Regioni ritenessero, con proprio atto formale, di prevedere che i trasferimenti regionali agli enti locali validi ai fini del patto di stabilita' interno debbano essere conteggiati in analogia a quanto stabilito dalla normativa statale (iscrizione dei trasferimenti, in termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo comunicata dalla Regione), si rendera' necessario che l'ente locale, in sede di comunicazione del risultato conseguito (comma 686), indichi l'atto formale adottato dalla Regione di appartenenza.

C.3. Enti di nuova istituzione
Il comma 687 prevede che agli enti locali istituiti in uno degli anni compresi tra il 2003 ed il 2005, si applichino le regole del patto con decorrenza dall'anno 2007 adottando, come riferimento per la costruzione del saldo finanziario medio, i dati rilevati dai bilanci consuntivi disponibili e, cioe', quelli del 2005 o il valore medio dei dati del 2004 e 2005.
Se l'ente e' stato istituito nel corso del 2006, sara' assoggettato alle regole del patto a decorrere dal 2009, applicando al saldo finanziario 2007, preso come base di riferimento, il miglioramento ottenuto dal calcolo del concorso alla manovra illustrato al punto A.2. della presente circolare.

C.4. Enti commissariati
Il comma 688 riguarda quegli enti che, a decorrere dal 2007, saranno commissariati a seguito di fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso (art. 143 del T.U. dell'ordinamento degli enti locali): detti enti sono soggetti alle regole del patto dall'anno successivo a quello della rielezione degli Organi istituzionali.
Si ritiene opportuno precisare che tale disposizione si differenzia da quella contenuta nel comma 689 (illustrata al successivo punto 2.1.a.) per la diversa tipologia di enti considerati e per il riferimento temporale.
Infatti, mentre al comma 688 il riferimento e' ai soli enti commissariati per mafia dal 2007, al comma 689 si fa riferimento a tutti gli enti commissariati negli anni 2004 e 2005 per mafia e non.

C.5. Riepilogo dei principali adempimenti e delle relative scadenze
Si riepilogano, per gli enti locali, le principali scadenze legate agli adempimenti inerenti il patto di stabilita' interno per gli anni 2007/2009:
- entro il 12 marzo 2007: accreditamento al sistema web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it";
- a partire dal 12 marzo e nei termini che verranno stabiliti dal richiamato Decreto ministeriale, gia' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali: invio, tramite il sistema web, del modello di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici;
- entro il mese successivo allo scadere di ciascun trimestre di riferimento: invio, tramite il sistema web, del modello del monitoraggio trimestrale (compatibilmente con i tempi di approvazione del Decreto contenente i suddetti modelli);
- entro il mese di marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento del triennio 2007/2009: invio della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilita'.
D. IL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI LOCALI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E DELLE PROVINCE AUTONOME

Il comma 660 prevede una specifica normativa per gli enti locali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, a seconda che dette autonomie speciali provvedano o meno a disciplinare il patto di stabilita' interno con specifiche disposizioni.

D.1. Raggiungimento dell'accordo.
Qualora entro il 31 marzo 2007 sia stato raggiunto l'accordo sul patto di stabilita' interno 2007 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la Regione o la Provincia autonoma, l'Ente regionale provvedera' a definire le regole del "patto" a cui devono attenersi gli enti locali del rispettivo territorio.
In questo caso, per non vanificare l'attivita' di monitoraggio del patto di stabilita' interno, si ritiene necessario che - ai fini conoscitivi e di valutazione degli andamenti di finanza pubblica - questa Ragioneria Generale venga a conoscenza, per il tramite della Regione o Provincia autonoma, ovvero direttamente dagli enti locali (soluzione da definire in sede di accordo previsto dal comma 660), degli andamenti trimestrali del "patto".

D.2. Mancato raggiungimento dell'accordo.
Qualora le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano non raggiungano l'accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 marzo 2007, agli enti locali dei rispettivi territori si applicheranno le regole sul patto 2007 (oggetto della presente circolare) valide per gli altri enti locali del territorio nazionale. Naturalmente, si applicheranno agli enti locali le regole dettate dalla legislazione statale anche laddove le autonomie speciali non abbiano provveduto a disciplinare le regole del "patto di stabilita' interno".
In questo caso, ai fini del monitoraggio del patto di stabilita' interno, i predetti enti locali saranno soggetti alle regole del monitoraggio applicabili agli enti del restante territorio nazionale, secondo quanto previsto dalla presente circolare.
E. MODALITA' DI RIENTRO IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI

In caso di mancato rispetto del patto, l'ente, su diffida del Presidente del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari al rientro entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento. Dopo tale data, se l'ente non ha assunto alcuna iniziativa, il Sindaco od il Presidente della Provincia, in qualita' di commissari ad acta, devono procedere entro il successivo 30 giugno all'adozione dei provvedimenti (comma 691). Se anche entro il 30 giugno non e' stato adottato alcun provvedimento, scattano le procedure automatiche di rientro che prevedono, per i comuni, una maggiorazione dello 0,3% dell'aliquota vigente dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e, per le province, un aumento del 5% della tariffa vigente relativa all'imposta provinciale di trascrizione (comma 692).
E' utile evidenziare, per superare alcuni dubbi che in proposito sono stati sollevati, che le procedure di rientro, se definite entro il 30 giugno, potranno essere commisurate all'effettiva entita' dello scostamento dall'obiettivo di ciascun ente. Solo dopo che sia decorso inutilmente tale termine il rientro e' attuato con criteri automatici uguali per tutti.
Considerato che la normativa sulle sanzioni fiscali trovera' applicazione a partire dall'anno 2008 in caso di mancato rispetto degli obiettivi del patto 2007, per l'applicazione e i contenuti esplicativi delle disposizioni, si fa rinvio a successivi provvedimenti che saranno concordati con il competente Dipartimento per le Politiche fiscali.
F. ALLEGATI ALLA CIRCOLARE ESPLICATIVI DEL PATTO 2007/2009

Per maggiore chiarezza, sono riportati, quali allegati alla presente circolare, i seguenti schemi semplificativi:
- Allegato A/07 - in cui e' rappresentato uno schema esemplificativo che evidenzia, con riferimento alla classificazione e alla codificazione previste dal D.P.R. 194 del 1996, le componenti di entrata e di spesa che sono richiamate ai fini del patto 2007/2009;
- Allegato B/07 - dove sono indicate le modalita' di accreditamento al sistema web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" per gli enti che non sono ancora accreditati e, in particolar modo, per i comuni con popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti. Nell'allegato sono fornite informazioni di dettaglio per la richiesta dell'utenza e l'utilizzo del modello di calcolo automatico del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici 2007/2009;
- Allegato C/07 - contenente una rappresentazione del modello di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per le province, disponibile sul web. La trasmissione via web (possibile a partire dal 12 marzo prossimo) ed i termini della stessa verranno illustrati nel richiamato Decreto ministeriale, gia' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
- Allegato D/07 - contenente una rappresentazione del modello di calcolo del concorso alla manovra e degli obiettivi programmatici per i comuni, disponibile sul web. La trasmissione via web (possibile a partire dal 12 marzo prossimo) ed i termini della stessa verranno illustrati nel richiamato Decreto ministeriale, gia' inviato alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.
2. EFFETTI DELLA LEGGE FINANZIARIA 2007 SULLE REGOLE DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO PER L'ANNO 2006

2.1. Modifiche delle regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2006
La legge finanziaria per l'anno 2007 ha apportato modifiche anche alle regole del patto di stabilita' interno per l'anno 2006, che possono essere cosi' riassunte:

a) Enti commissariati nel 2004 e 2005 - Con il comma 689 e' stata data una interpretazione puntuale sull'assoggettamento degli enti commissariati nell'armo 2004 alle regole del patto per l'anno 2006, per renderla in linea con la risoluzione parlamentare n. 7-00741 del 18 gennaio 2006 della V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Tale impostazione era stata recepita dalla circolare dello scrivente n. 8 del 17 febbraio 2006.
In sede di approvazione parlamentare, oltre al riferimento agli enti commissariati nell'anno 2004 e alla loro esenzione dal patto per il 2006, e' stato aggiunto il riferimento agli enti commissariati nell'anno 2005 e alla loro esenzione dal patto per il 2007.
In particolare, se un ente, ai sensi dei commi 141 e 143 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, e' stato commissariato:
- nel 2004 (o frazione di anno) e' esente dal patto di stabilita' interno per l'anno 2006;
- nel 2005 (o frazione di anno) e' esente dal patto di stabilita' interno per l'anno 2007;
- nel 2004 e nel 2005 (o frazione di anni) e' esente dal patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e 2007.
Tale impostazione trae origine dalla circostanza che, verosimilmente, il Parlamento, nel prevedere una estensione dell'agevolazione agli enti commissariati nel 2005, ha voluto ribadire la correlazione in base alla quale l'esclusione dalle regole del patto (ad esempio dal patto 2006) vale in quanto non si dispone dell'ordinaria base di calcolo parametrata al penultimo esercizio precedente quello di riferimento (2004).
In ogni caso, per gli enti commissariati nel 2005 l'esclusione dalle regole del patto per l'anno 2007, prevista dal predetto comma 689, non fa venir meno la necessita' che questo. Dipartimento venga a conoscenza di quali siano gli enti che usufruiranno della predetta esenzione e, pertanto, e' necessario che - come avvenuto nel corso del 2006 - ogni ente commissariato comunichi allo scrivente tale situazione. Per dette modalita' di comunicazione, si rinvia a quanto in proposito verra' indicato nel Decreto per il monitoraggio del patto di stabilita' interno di cui al comma 685 (si veda anche il punto B della presente circolare).

b) Modifica delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno 2006. Il comma 701, nel modificare parzialmente il comma 150 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), ha di fatto apportato modifiche alle limitazioni che erano previste gia' dalla legge finanziaria per l'anno 2005 (art. 1, comma 33, della legge n. 311 del 2004) in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno: la limitazione alla spesa per acquisto di beni e servizi e il divieto di assunzione di personale e di ricorso all'indebitamento per investimenti.
Tuttavia, e' necessario sottolineare che - pur essendo stato soppresso il comma 33 dell'art. 1 della citata legge n. 311/2004 - rimane tuttora vigente, per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2006, il divieto di procedere all'assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto in virtu' di quanto stabilito dal comma 561 della legge finanziaria per l'anno 2007 (salvo, naturalmente, le eventuali modifiche legislative che dovessero intervenire in proposito).
Si soggiunge, altresi', che rimangono tuttora vigenti le disposizioni relative all'art. 1, comma 30 (monitoraggio trimestrale del patto per il 2006) della legge n. 311/2004, mentre si ritiene che il comma 37 possa considerarsi tacitamente abrogato dal comma 690 (si veda l'ultimo periodo del precedente punto B) nella parte in cui disciplina la trasmissione delle informazioni sul patto alle Associazioni degli enti locali.
Per quanto riguarda le disposizioni del comma 32, si rinvia al successivo punto 2.2, lettera b).

2.2. Adempimenti e facolta' che decadono con il nuovo patto
Alle norme modificatrici delle regole del patto per il 2006, indicate al punto 2.1., occorre aggiungere l'indicazione di quegli adempimenti o di quelle facolta' che, con il nuovo patto, vengono a decadere, in particolare:

a) Programmazione trimestrale dei flussi finanziari - Il nuovo patto per l'anno 2007 e per gli armi successivi, non facendo piu' riferimento agli obiettivi infrannuali (trimestrali) di cassa, fa venir meno alcuni adempimenti, previsti in passato, relativi sia alla predisposizione di detti obiettivi e sia agli obblighi della loro trasmissione alla Ragioneria generale dello Stato (via web, per gli enti di maggiore dimensione) e alle Ragionerie Provinciali dello Stato (via cartacea, per gli altri enti).

b) Comunicazione del mancato rispetto del patto da parte dell'Organo di revisione. Il comma 701 - nel modificare l'art. 1, comma 150, della legge n. 266 del 2005 - ha previsto, tra l'altro, che continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 1, comma 32, della legge n. 311 del 2004. In particolare, tale ultima disposizione prevede, tra l'altro, che l'Organo di revisione economico-finanziaria comunica al Ministero dell'interno il mancato rispetto del patto di stabilita' interno.
Tale adempimento di comunicazione dell'Organo di revisione si intende ancora valido con riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno per l'anno 2006, mentre non si ritiene piu' applicabile in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' 2007/2009 in quanto il comma 686 della legge finanziaria 2007 ha profondamente innovato il sistema di comunicazione introducendo una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, sulla verifica del rispetto degli obiettivi del patto. Il comma 686 ha cioe', di fatto, abrogato la precedente disposizione, Resta pero' tuttora valida la verifica prevista in capo all'Organo di revisione del rispetto degli obiettivi annuali del patto.

c) Spese sostenute da Enti locali "capofila" - La diversa struttura del patto di stabilita' interno per l'anno 2007 - riferita al saldo finanziario (che comprende le entrate finali e le spese finali con alcune eccezioni) e non piu' alla spesa - fa venir meno la possibilita' di ripartire le spese sostenute dagli enti cosiddetti "capofila" tra tutti gli enti che beneficiano dei servizi.
Pertanto, tale facolta' rimane in vigore solo con riferimento al patto di stabilita' interno 2006, secondo la procedura indicata al punto G.3. della circolare n. 8 del 2006 e che, ad ogni buon fine, viene di seguito riportata:
"Se tale procedura viene attuata, l'Ente capofila trasmette a questa Ragioneria Generale dello Stato -I.GE.P.A. - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - entro il mese di febbraio 2007, una attestazione sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario in cui siano evidenziati:
- la disposizione legislativa o amministrativa (provvedimento regionale oppure intesa tra enti locali, ecc.) di individuazione di ente "capofila" per la gestione di funzioni per conto di altri enti locali;
- il riparto tra l'ente capofila e gli enti, singolarmente individuati, che usufruiscono dei servizi;
- le spese (impegni e pagamenti) complessivamente sostenute per i servizi, con indicazione di quelle che si riflettono effettivamente sul proprio patto di stabilita' interno e di quelle che si Pertanto, tale facolta' rimane in vigore solo con riferimento al patto di stabilita' interno.
Entro lo stesso mese di febbraio 2007, gli enti diversi dal capofila presentano sempre a questa Ragioneria Generale dello Stato - I.GE.P.A. - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma - una attestazione, sottoscritta dal Responsabile del Servizio finanziario, in cui sono evidenziate le quote di spese (impegni e pagamenti) convenzionalmente poste a carico del proprio patto di stabilita' interno."

2.3. Premio per i comuni adempienti al patto 2006.
Il comma 702 prevede che, nel 2008, l'importo corrispondente all'incremento del gettito della compartecipazione comunale all'Irpef, derivante dalla dinamica dell'imposta verra' attribuito ai comuni che hanno rispettato il patto di stabilita' interno per l'anno 2006, in ragione del contributo apportato da ciascun comune al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nel 2006.
Per l'applicazione del citato comma si rinvia ai chiarimenti che verranno successivamente forniti.
3. RIFERIMENTI PER EVENTUALI CHIARIMENTI SUI CONTENUTI DELLA PRESENTE CIRCOLARE.

Le innovazioni introdotte dalla normativa inerente il nuovo "patto" potrebbero generare da parte degli enti locali una serie di richieste di chiarimenti che, per esigenze organizzative e di razionalita' del lavoro di questo Ufficio, e' necessario pervengano:
a) per gli aspetti generali e applicativi del patto di stabilita' interno, esclusivamente via e-mail all'indirizzo pattostab@atesoro.it;
b) per i quesiti di natura tecnica ed informatica correlati all'autenticazione dei nuovi enti ed agli adempimenti attraverso il web (si veda in proposito l'allegato B/07 alla presente circolare), esclusivamente via e-mail all'indirizzo assistenza.cp@tesoro.it;
c) per gli aspetti riguardanti la materia di personale correlata alla normativa del patto di stabilita' interno, esclusivamente via mail all'indirizzo drgs.igop.ufficioXIV@tesoro.it

Annotazioni finali Si segnala, che gli atti amministrativi, emanati dal 1999 ad oggi, in applicazione delle precedenti normative relative al patto di stabilita' interno, sono consultabili sul sito Internet http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Norme-e-do/Finanza-Am/Patto-di-S /index.asp.

Il Ragioniere Generale dello Stato Canzio
 
Allegati

----> Vedere da pag. 29 a pag. 37 <----
 
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