Gazzetta n. 69 del 23 marzo 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE ENTRATE |
PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2007 |
Modalita' per la richiesta di rimborso dell'IVA pagata sugli acquisti di autoveicoli e sui servizi di cui all'articolo 19-bis 1, lettere c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone: 1. Approvazione del modello. 1. E' approvato il modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato, ai fini della attuazione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 14 settembre 2006 pronunciata nella causa C-228/05, da parte dei soggetti passivi che intendono presentare apposita istanza di rimborso dell'IVA detraibile, forfetariamente determinata ai sensi del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, relativamente agli acquisti, anche intracomunitari, ed importazioni di beni e servizi indicati nell'art. 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione a partire dal 1° gennaio 2003 e fino alla data del 13 settembre 2006. 2. L'istanza di rimborso attraverso l'utilizzo del predetto modello deve essere trasmessa in via telematica entro il 15 aprile 2007. 2. Rimborso in misura forfetaria. 1. In relazione agli acquisti indicati nell'art. 1, la detrazione e' ammessa nella misura corrispondente alle percentuali di seguito indicate, stabilite per settori di attivita', in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli: a) agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura &ul; 35%; b) altri settori di attivita' &ul; 40%; 2. L'importo effettivamente spettante a rimborso e' determinato sottraendo, dall'importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli importi corrispondenti al risparmio d'imposta fruita ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP per effetto delle maggiori deduzioni eventualmente calcolate in relazione all'IVA indetraibile. 3. L'istante, a fondamento dell'istanza di rimborso, deve conservare ed esibire all'amministrazione finanziaria, ove questa ne faccia richiesta, i documenti indicati nel modello. 4. Per i veicoli con propulsori non a combustione interna la percentuale di detrazione e' confermata nella misura del 50% a prescindere dal settore di attivita'. 3. Rimborso in base a documentazione. 1. I contribuenti che non intendono avvalersi della determinazione forfetaria delle percentuali di detrazione, possono individuare analiticamente la misura della detrazione spettante e chiederne il rimborso presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate apposita istanza ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 entro il termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006, data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2006. 2. L'istanza deve essere corredata dai dati indicanti la misura dell'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, in base a criteri di reale inerenza, ricavabili dai seguenti atti: - documenti di contabilita' aziendale da cui possa desumersi la percorrenza del veicolo in relazione all'esercizio dell'attivita' d'impresa; - documentazione amministrativo-contabile nella quale siano indicati gli elementi idonei ad attestare che il veicolo e' stato utilizzato in orari e su percorsi coerenti con l'ordinario svolgimento dell'attivita'. 3. I documenti posti a fondamento dell'istanza di rimborso devono essere allegati all'istanza di rimborso. 4. Nell'istanza di rimborso, al fine di evitare ingiustificati arricchimenti, devono, altresi', essere indicati l'ammontare dell'IVA eventualmente gia' detratta in conformita' alla normativa vigente al momento in cui e' sorto il diritto alla detrazione nonche' i dati relativi agli altri tributi rilevanti ai fini della determinazione delle somme effettivamente spettanti. 4. Variazione dell'imposta relativa alla cessione di veicoli. 1. Per le cessioni dei veicoli per i quali la base imponibile e' stata assunta in misura ridotta ai sensi dell'art. 30, comma 5 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, i contribuenti che presentano istanza di rimborso ai sensi dei punti 1 e 2 del presente provvedimento, devono operare la variazione in aumento di cui all'art. 26, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza applicazione di sanzioni e di interessi, assumendo come base imponibile l'intero corrispettivo pattuito. 5. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa. 1. Il modello di cui al presente provvedimento e' reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico e puo' essere prelevato dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e dal sito del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it, nel rispetto in fase di stampa delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. 2. Lo stesso modello puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che abbia le caratteristiche di cui all'allegato A e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento. 3. E' autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche tecniche di cui all'allegato A. Motivazioni. La sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, relativa alla causa C-228/05, ha stabilito che le norme italiane che limitano la detrazione dell'IVA assolta da imprenditori, artisti e professionisti, all'atto dell'acquisizione, anche attraverso contratti di noleggio, leasing etc. di autovetture e motoveicoli, nonche' in relazione alle spese accessorie (impiego, custodia, riparazione, manutenzione, carburanti e lubrificanti), non sono conformi alla sesta direttiva CEE (direttiva 77/388 CEE). Si rammenta che l'art. 19-bis 1, comma 1, lettera c), coordinato con l'art. 30, commi 4 e 5, della legge n. 388 del 2000, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della legge n. 266 del 2005, consente la detrazione IVA in una percentuale ridotta in relazione agli acquisti di motocicli, ciclomotori, autovetture. In particolare, detta percentuale e' stata stabilita nella misura del 10%, per i periodi d'imposta dal 2000 al 2005, e nella misura del 15% a partire dall'anno 2006, ad eccezione degli acquisti di veicoli con propulsori non a combustione interna, per i quali la detrazione e' consentita nella misura del 50% per tutti gli anni considerati. Le limitazioni della detrazione non operano per agenti e rappresentanti di commercio e per le imprese che commerciano autovetture e motoveicoli, per quelle che esercitano trasporto pubblico, i quali possono detrarre integralmente l'imposta dei suddetti beni e servizi afferenti alla loro attivita'. Con il presente provvedimento, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 278 del 2006, e' approvato lo specifico modello, corredato delle relative istruzioni, che deve essere utilizzato dai contribuenti per chiedere il rimborso dell'IVA non detratta in relazione agli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Il modello consente di giungere alla complessiva determinazione delle somme effettivamente spettanti, in quanto prevede l'indicazione, tra l'altro, del numero dei documenti posti a fondamento dell'istanza, dei dati riferiti agli altri tributi rilevanti e della misura della detrazione IVA gia' operata. Secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 258 del 2006, al fine di agevolare la determinazione dell'ammontare dell'imposta da chiedere a rimborso, sono indicate, per distinti settori di attivita', percentuali forfetarie di imposta detraibile, individuate in base all'utilizzo medio delle autovetture e degli autoveicoli nelle ordinarie modalita' di svolgimento dell'attivita' stessa. L'ammontare effettivamente spettante a rimborso deve essere determinato sottraendo dall'importo che si ottiene applicando le percentuali indicate, la detrazione IVA gia' operata nonche' gli importi che evidenziano il risparmio d'imposta correlato alle maggiori deduzioni eventualmente fruite ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap (in relazione all'IVA indetraibile). In conformita' ai principi generali in materia di esercizio della detrazione, come desumibili dalla normativa comunitaria e dall'ordinamento interno, ai contribuenti che ritengano tali percentuali non rispondenti all'effettivo utilizzo dell'autoveicolo nell'attivita' di impresa arte o professione, e' riconosciuta la possibilita' di individuare analiticamente la misura di detrazione spettante. In tal caso, anziche' utilizzare il modello approvato con il presente atto, i contribuenti interessati devono richiedere il rimborso della detrazione non fruita mediante apposita istanza da produrre ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nel termine di due anni decorrenti dal 15 novembre 2006 (data di entrata in vigore della legge 10 novembre 2006, n. 278, che ha convertito il decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258). A quest'ultima istanza deve essere allegata la documentazione amministrativo-contabile atta ad individuare la percorrenza e l'utilizzo del veicolo in orari e su percorsi coerenti con lo svolgimento dell'attivita' esercitata. Il provvedimento, infine, al punto 4, disciplina le variazioni d'imposta che devono essere operate in relazione alla rivendita dei veicoli per i quali, essendo prevista una oggettiva limitazione del diritto alla detrazione, era stabilita una corrispondente riduzione della base imponibile. I contribuenti che presentano istanza di rimborso in relazione alla detrazione non fruita sono, infatti, tenuti ad effettuare variazioni in aumento della base imponibile, assoggettando ad IVA l'intero corrispettivo della rivendita. Tuttavia, in considerazione del fatto che la determinazione di una base imponibile ridotta era conforme a disposizioni normative nazionali, il provvedimento dispone, in applicazione dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, che sulla maggior imposta dovuta non si rendono applicabili ne' le sanzioni ne' gli interessi. Riferimenti normativi. a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4). Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1). Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1). Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. b) Disciplina normativa di riferimento: Decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 278; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, articoli: 19, 19-bis 1, comma 1, lettere c) e d), 26; Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21; Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 30, commi 4 e 5, come modificato da ultimo dall'art. 1, comma 125, lettera a), n. 2 della legge n. 266 del 2005; Legge 27 luglio 2000, n. 212 Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 febbraio 2007 Il direttore dell'Agenzia: Romano |
| Allegato A
----> Vedere da pag. 7 a pag. 18 <---- |
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