Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 marzo 2006 |
Determinazione dei requisiti, delle condizioni e delle altre modalita' richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 (di seguito «legge n. 311/2004»), recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)», e successive modificazioni e integrazioni, che, all'art. 1, comma 354, prevede l'istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (di seguito «CDP S.p.a.»), di un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» (di seguito «Fondo»), con una dotazione iniziale stabilita in 6.000 milioni di euro; Visti, inoltre, i commi 355 e 356 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004, che prevedono l'adozione di apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per la ripartizione del predetto Fondo e per le relative modalita' di utilizzo; Visto, altresi', il comma 357 del richiamato art. 1 della legge n. 311/2004 che prevede che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisca, in relazione ai singoli interventi previsti dal predetto comma i requisiti e le condizioni di accesso ai finanziamenti, nonche' le ulteriori modalita' ivi descritte; Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, recante: «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche' per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 100 alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2005; Visto, in particolare, l'art. 6 del predetto decreto-legge n. 35/2005 che, al comma 1, destina una quota pari ad almeno il 30% delle risorse del citato Fondo al sostegno di attivita', programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzarsi anche congiuntamente con soggetti della ricerca pubblica; Visto il Programma nazionale della ricerca (PNR) 2005-2007, approvato dal CIPE nella seduta del 18 marzo 2005, e le successive modifiche e integrazioni; Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, adottata ai sensi del comma 355 del citato art. 1 della legge n. 311/2004, con la quale si e' proceduto ad una prima ripartizione del predetto Fondo per complessivi 3.700 milioni di euro, prevedendo l'assegnazione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (di seguito «MIUR») di una quota pari a 1.100 milioni di euro; Vista la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, sopra richiamata, adottata ai sensi del comma 356 dell'art. 1 della legge n. 311/2004, con la quale, tra l'altro, e' stata fissata la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, nonche' approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e il sistema bancario, nella quale risultano definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore; Ritenuta la necessita' di adottare, ai sensi del richiamato art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, il decreto di concerto tra il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, per la definizione delle complessive modalita' di utilizzo delle predette risorse; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 27 agosto 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto ministeriale in data 8 agosto 2000, n. 593 (di seguito «D.M. n. 593/2000»), pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 10 ottobre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003) che reca i nuovi criteri e modalita' di concessione, ai sensi dell'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca; Decreta: Art. 1. Ambito operativo 1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge n. 311/2004, i requisiti, le condizioni, e le altre modalita' richieste per l'accesso ai finanziamenti agevolati, previsti dai commi da 354 a 361 dello stesso art. 1, di competenza del MIUR. 2.1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) «Contratto di finanziamento» il contratto con il quale il soggetto agente, in nome e per conto della CDP nonche' in nome e per conto del soggetto finanziatore, perfeziona, con il soggetto beneficiario, il finanziamento, senza vincolo di solidarieta' con i soggetti concedenti, ovvero nel caso di contratto/i di locazione finanziaria perfeziona il solo finanziamento agevolato con la societa' di leasing; b) «finanziamento», l'insieme del finanziamento agevolato, del finanziamento bancario e dell'eventuale finanziamento bancario integrativo; c) «finanziamento agevolato», il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla CDP al soggetto beneficiario e/o dalla CDP alla societa' di leasing per il programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione; d) «finanziamento bancario», il finanziamento a medio-lungo termine concesso dal soggetto finanziatore; e) «finanziamento bancario integrativo», il finanziamento aggiuntivo al finanziamento bancario destinato ad integrare, senza superarlo, il fabbisogno finanziario per la completa copertura degli investimenti di cui alla domanda del soggetto beneficiario, avente pari durata e garanzie del finanziamento bancario; f) «mandato», il mandato con rappresentanza conferito dalla CDP al soggetto agente per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione ed alla gestione del finanziamento agevolato; g) «SAL», lo Stato di avanzamento dei lavori del programma di investimento oggetto della domanda di agevolazione; h) «soggetto agente», il soggetto che sottoscrive la convezione per lo svolgimento delle attivita' relative alla stipula, all'erogazione e alla gestione del finanziamento o, nel caso di contratto/i di locazione finanziaria, del solo finanziamento agevolato; i) «soggetto beneficiario», il soggetto che presenta la domanda di agevolazione di cui alla legge agevolativa; j) «soggetto convenzionato», il soggetto che ha sottoscritto con il Ministero, in proprio o quale mandatario di un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), una convenzione ovvero e' abilitato per lo svolgimento delle attivita' richieste dalla legge agevolativa; k) «soggetto finanziatore», la banca che svolge la valutazione del merito di credito sul soggetto beneficiario e concede al soggetto beneficiario il finanziamento bancario e l'eventuale finanziamento bancario integrativo; l) «comitato», il comitato di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999. |
| Art. 2. Forma dell'agevolazione 1. Il finanziamento, a copertura del fabbisogno finanziario relativo ai progetti da agevolare ai sensi del presente decreto, si fonda sui seguenti interventi, fra di loro inscindibilmente connessi, consistenti: a) per il 90% dei costi ammissibili, in un finanziamento agevolato ad un tasso pari allo 0,50% a carico della CDP S.p.a., a valere sul fondo; b) per il 10% dei costi ammissibili, in un finanziamento bancario concesso a tasso e a condizioni di mercato dal soggetto finanziatore. 2. Il MIUR puo' prevedere, nell'ambito dei decreti direttoriali di cui al successivo art. 3, comma 1, la concessione anche di specifiche quote di contributo nella spesa. In tal caso si applicano le percentuali di intervento definite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, prevedendosi che la quota di credito agevolato ivi indicata sia ripartita tra finanziamento agevolato e finanziamento bancario secondo quanto previsto al precedente comma 1. |
| Art. 3. Modalita' procedurali per la selezione dei progetti e la concessione delle agevolazioni 1. Ai fini del presente decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca, individua, con proprio decreto, le modalita' di utilizzo delle risorse di propria competenza del fondo, gli eventuali settori e aree tecnologiche prioritarie di intervento, nonche' le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione, i requisiti e i criteri di selezione delle stesse. 2. La domanda di agevolazione deve essere presentata al MIUR, corredata della indicazione del soggetto convenzionato con il MIUR; qualora il soggetto beneficiario intenda ottenere il finanziamento bancario da un soggetto finanziatore diverso dal soggetto convenzionato, la domanda dovra' contenere l'indicazione anche del soggetto finanziatore. 3. Per ognuna delle domande di agevolazione il MIUR sviluppa le attivita' di istruttoria economica e tecnico-scientifica disciplinate dall'art. 5 del decreto ministeriale n. 593/2000, precedute, nel quadro di una migliore economicita' procedurale, da una fase di preselezione finalizzata a individuare i progetti di piu' alto livello qualitativo verso i quali svolgere le attivita' stesse. 4. La preselezione di cui al precedente comma 3 e' effettuata dal comitato che, anche avvalendosi di «panel» di esperti all'uopo nominati dal MIUR, valutera' i progetti sulla base di specifici elementi di volta in volta individuati e, ove necessario, in forma comparata. 5. Il comitato conclude la predetta preselezione entro trenta giorni dal ricevimento dei progetti. 6. I progetti preselezionati positivamente sono assegnati ad uno o piu' degli esperti iscritti nell'apposito albo ministeriale di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 297/1999, nominati dal MIUR su indicazione del comitato, nonche' al soggetto convenzionato per lo svolgimento degli adempimenti previsti rispettivamente dall'art. 5, comma 15 e comma 16, del decreto ministeriale n. 593/2000. 7. Per i progetti preselezionati negativamente, il MIUR adotta i conseguenti provvedimenti, completi di motivazione. 8. Gli esperti di cui al precedente comma 6 trasmettono, entro trenta giorni dal ricevimento dell'incarico, la propria relazione istruttoria al soggetto convenzionato, il quale entro i successivi trenta giorni invia al MIUR, unitamente a tale relazione, l'esito della propria istruttoria tecnico-economica di cui al citato art. 5, comma 16, del decreto ministeriale n. 593/2000 per il successivo inoltro al comitato che, nella prima riunione utile, esprime la valutazione di competenza proponendo contestualmente al MIUR l'adozione dei relativi provvedimenti. 9. Per i progetti valutati negativamente, il MIUR adotta il conseguente provvedimento, completo di motivazione. 10. Per i progetti valutati positivamente, il MIUR, entro i trenta giorni successivi all'acquisizione delle istruttorie di cui al precedente comma 8, adotta un provvedimento provvisorio di ammissione alle agevolazioni richieste, subordinato alla positiva valutazione del merito di credito da parte del soggetto finanziatore. Il predetto provvedimento provvisorio viene comunicato al soggetto convenzionato e all'esperto di cui al precedente comma 6 per la predisposizione, entro i trenta giorni successivi, del capitolato tecnico. 11. La valutazione del merito di credito da parte del soggetto finanziatore si potra' concludere con esito positivo o negativo. Nel caso di esito positivo il soggetto finanziatore assumera' la delibera del finanziamento che dovra' comunque prevedere: la durata del progetto ammesso; il costo agevolabile/ammissibile; gli importi massimi, le misure e la durata massima del finanziamento agevolato e del finanziamento bancario previsti rispettivamente alle lettere a) e b) del precedente art. 2, comma 1; l'importo massimo dell'eventuale contributo nella spesa di cui al precedente art. 2, comma 2. 12. Il soggetto finanziatore trasmette l'esito della valutazione del merito di credito e l'eventuale delibera del finanziamento, al soggetto convenzionato e al soggetto agente, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005. 13. Il soggetto convenzionato, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione di cui al precedente comma 10, invia la delibera del finanziamento, acquisita dal soggetto finanziatore ai sensi del precedente comma 12, al MIUR ed alla CDP S.p.a. La CDP S.p.a. assume la delibera del finanziamento agevolato e ne comunica l'esito al MIUR ai fini dell'adozione del provvedimento definitivo di ammissione al finanziamento. 14. Ove l'attivita' di valutazione di cui al precedente comma 11 si concluda con esito negativo, antecedentemente all'adozione da parte del MIUR del richiamato provvedimento provvisorio, il soggetto convenzionato entro dieci giorni provvede alla relativa comunicazione alla CDP S.p.a. e al MIUR per l'adozione dei conseguenti provvedimenti. 15. Con successivo decreto del MIUR saranno definite le modalita' di corresponsione dei compensi spettanti ai soggetti convenzionati per le attivita' di istruttoria e di monitoraggio dei progetti. |
| Art. 4. Caratteristiche del contratto di finanziamento 1. Il soggetto agente provvede alla stipula del contratto di finanziamento predisposto, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, entro sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento definitivo di cui al comma 14 del precedente art. 3, previa acquisizione della necessaria documentazione da parte del soggetto beneficiario. Ove il contratto di finanziamento non venga stipulato entro i termini previsti per inadempienza del soggetto beneficiario, il soggetto agente segnala al MIUR le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni, anche ai fini del piu' tempestivo ed efficace riutilizzo delle risorse resesi disponibili. 2. Il finanziamento, concesso senza vincolo di solidarieta' dalla CDP S.p.a. e dal soggetto finanziatore, avra' una durata massima, compreso il periodo di preammortamento, non superiore alla durata massima, determinata dal decreto definitivo del MIUR di concessione delle agevolazioni. 3. Per assicurare l'unitarieta' del finanziamento sara' conferito mandato, nel rispetto di quanto previsto dalla convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, al soggetto agente da parte della stessa CDP S.p.a. nonche' del soggetto finanziatore, ove diverso dal soggetto agente, per il perfezionamento del contratto e la successiva gestione in uno o piu' mutui. 4. Il finanziamento sara' perfezionato dal soggetto agente con un unico contratto di finanziamento contenente sia la quota di finanziamento agevolato che quella di finanziamento bancario, i quali pertanto avranno identica durata. La ripartizione delle garanzie, le scadenze dei rientri e le cause di revoca ed estinzione anticipata con riferimento alle diverse provenienze dei fondi sono regolamentate nel contratto di finanziamento e nel mandato nel rispetto di quanto definito dal presente decreto nonche' dal decreto ministeriale n. 593/2000. 5. Il contratto di finanziamento regola, altresi', i casi in cui il soggetto agente debba richiedere le determinazioni del MIUR in merito alla interruzione, revoca o vigenza dell'intervento, nonche' le relative procedure applicative. 6. La quota di capitale relativa al finanziamento bancario entrera' in ammortamento soltanto dopo l'avvenuto ammortamento del 50% della quota di capitale relativa al finanziamento agevolato. 7. La convenzione che, in attuazione del presente decreto, regola i rapporti tra la CDP S.p.a. e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, rende esplicito che: a) ai fini dell'art. 8, quarto capoverso, della convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «originario rapporto» si intende il rapporto tra il finanziamento bancario il residuo 50% del finanziamento agevolato; b) in caso di azioni di recupero, anche in via coattiva, del finanziamento, ai fini dell'art. 18, secondo e terzo capoverso della convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005, per «percentuale originaria di partecipazione» si intende la percentuale di partecipazione al credito residuo per capitale ed interessi al momento della formale constatazione dell'insolvenza del debitore, che e' comunque da intendersi sussistente nei casi di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione contrattuale. |
| Art. 5. Erogazione del finanziamento 1. L'erogazione del finanziamento potra' avvenire, previa acquisizione delle garanzie deliberate e l'assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di finanziamento, secondo prestabiliti SAL semestrali e sulla base delle verifiche tecnico-contabili effettuate dal soggetto convenzionato e dall'esperto, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto definitivo del MIUR di concessione delle agevolazioni, dal presente decreto nonche' dal decreto ministeriale n. 593/2000. 2. Le singole erogazioni, che dovranno avvenire entro novanta giorni dalla ricezione da parte del soggetto convenzionato della documentazione attestante il diritto alle stesse erogazioni, saranno proporzionalmente imputate al finanziamento agevolato ed al finanziamento bancario. 3. Sulla base dei SAL documentati e ammissibili, il soggetto agente richiedera' i fondi relativi alla quota di finanziamento agevolato alla CDP S.p.a. e al soggetto finanziatore per la relativa quota, indicando la valuta con la quale dovranno essere messi a disposizione del soggetto agente i fondi necessari per l'erogazione del finanziamento. |
| Art. 6. Ulteriori disposizioni 1. Annualmente, il soggetto convenzionato riferisce al MIUR, con specifica relazione, circa l'andamento complessivo dei progetti finanziati di propria competenza. Tutti i risultati delle verifiche e delle valutazioni sono raccolti in una apposita anagrafe presso il MIUR. Essi sono, inoltre, notificati al comitato, nonche' alla segreteria tecnica di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 204/1998 per le attivita' di competenza del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) di cui all'art. 5 dello stesso decreto. Le informazioni relative ai progetti completati sono accessibili al pubblico, compatibilmete con il rispetto del segreto industriale. 2. Ciascun soggetto beneficiario e' tenuto, entro i due anni successivi alla conclusione del progetto, a presentare al MIUR una relazione in merito all'impatto economico-occupazionale dei risultati raggiunti. In caso di mancata presentazione, il soggetto e' escluso per gli anni successivi dagli interventi di cui al presente decreto. 3. Il soggetto beneficiario per richiedere l'applicazione delle nuove modalita' di attuazione ed erogazione delle misure agevolative ai sensi del comma 356, lettera e), dell'art. 1 della legge n. 311/2004, potra' manifestare formale opzione al soggetto convenzionato per la trasformazione del residuo in conto capitale dell'agevolazione, o di parte di esso, in un finanziamento, comprensivo di un finanziamento bancario e di un finanziamento agevolato. 4. Tale trasformazione non dovra' comportare il superamento dell'originaria agevolazione concessa. 5. Le modalita' di valutazione del merito di credito e di stipula, di erogazione e di gestione del finanziamento sono le stesse previste nel presente decreto e nella convenzione-tipo approvata con delibera del CIPE del 15 luglio 2005. 6. Il soggetto convenzionato comunica la richiesta alla CDP S.p.a. per verificare la disponibilita' dei fondi. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 marzo 2006 Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 4 |
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