Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2007, n. 26
Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita'.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita';
Ritenuta la necessita' di adeguare il sistema normativo dell'accisa alle disposizioni della medesima direttiva;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (Legge comunitaria 2004), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla citata direttiva n. 2003/96/CE, compresa nell'elenco di cui all'allegato B alla medesima legge;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 2006;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta dell'8 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accisa

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e nelle altre disposizioni tributarie in materia di accisa le parole: "oli minerali", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "prodotti energetici" e le parole: "metano" e "gas metano", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "gas naturale". Al medesimo testo unico sono altresi' apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 4, terzo periodo, dopo le parole "mese
successivo," sono inserite le seguenti "per le immissioni in
consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell'accisa e'
effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto;"; b) nell'articolo 5, nel comma 3, alla lettera a) le parole: "e le
aziende municipalizzate" sono soppresse e le parole: "L'esonero
puo' essere revocato in qualsiasi momento" sono sostituite dalle
seguenti "Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino
le condizioni che ne avevano consentito la concessione"; c) nell'articolo 11, la nota (1) in calce all'articolo e' sostituita
dalla seguente: "(1) Sono considerati serbatoi normali di un
autoveicolo quelli permanentemente installati dal costruttore su
tutti gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione
permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante sia per
la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il funzionamento,
durante il trasporto dei sistemi di refrigerazione o di altri
sistemi. Sono, parimenti, considerati serbatoi normali i serbatoi
di gas installati su veicoli a motore che consentono
l'utilizzazione diretta del gas come carburante, nonche' i
serbatoi adattati agli altri sistemi di cui possono essere dotati
i veicoli e quelli installati permanentemente dal costruttore su
tutti i contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del
contenitore considerato, la cui sistemazione permanente consente
l'utilizzazione diretta del carburante per il funzionamento,
durante il trasporto, dei sistemi di refrigerazione e degli altri
sistemi di cui sono dotati i contenitori per usi speciali."; d) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
"Art. 21 (Prodotti sottoposti ad accisa). - 1. Si intendono per
prodotti energetici:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518, se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;
c) i prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;
d) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine
sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
per riscaldamento o come carburante per motori;
e) i prodotti di cui al codice NC 3403;
f) i prodotti di cui al codice NC 38 11;,
g) i prodotti di cui al codice NC 38 17;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori.
2. I seguenti prodotti energetici sono assoggettati ad imposizione
secondo le aliquote di accisa stabilite nell'allegato I:
a) benzina con piombo (codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11
59);
b) benzina (codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710
11 49);
c) petrolio lampante o cherosene (codici NC 2710 19 21 e 2710 19
25);
d) oli da gas o gasolio (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49);
e) oli combustibili (codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69);
f) gas di petrolio liquefatti (codici NC da 2711 12 11 a 2711 19
00);
g) gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00);
h) carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704).
3. I prodotti di cui al comma 1, diversi da quelli indicati al
comma 2, sono soggetti a vigilanza fiscale. Qualora siano
utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come carburanti per
motori o combustibili per riscaldamento ovvero siano messi in
vendita per i medesimi utilizzi, i medesimi prodotti sono
sottoposti ad accisa, in relazione al loro uso, secondo l'aliquota
prevista per il carburante per motori o il combustibile per
riscaldamento, equivalente.
4. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il
carburante equivalente, ogni prodotto, diverso da quelli indicati
al comma 1, utilizzato, destinato ad essere utilizzato ovvero
messo in vendita, come carburante per motori o come additivo
ovvero per accrescere il volume finale dei carburanti. I prodotti
di cui al presente comma possono essere sottoposti a vigilanza
fiscale anche quando non sono destinati ad usi soggetti ad accisa.
5. E' sottoposto ad accisa, con l'aliquota prevista per il
prodotto energetico equivalente, ogni idrocarburo, escluso la
torba, diverso da quelli indicati nel comma 1, da solo o in
miscela con altre sostanze, utilizzato, destinato ad essere
utilizzato ovvero messo in vendita, come combustibile per
riscaldamento. Per gli idrocarburi ottenuti dalla depurazione e
dal trattamento delle miscele e dei residui oleosi di recupero,
destinati ad essere utilizzati come combustibili si applica
l'aliquota prevista per gli oli combustibili densi.
6. I prodotti di cui al comma 2, lettera h), sono sottoposti ad
accisa, con l'applicazione dell'aliquota di cui all'allegato I, al
momento della fornitura da parte di societa', aventi sede legale
nel territorio nazionale, registrate presso il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane. Le medesime societa' sono obbligate al
pagamento dell'imposta secondo le modalita' previste dal comma 8.
Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' autorizzare
il produttore nazionale, l'importatore ovvero l'acquirente di
prodotti provenienti dagli altri Paesi dell'Unione europea a
sostituire la societa' registrata nell'assolvimento degli obblighi
fiscali. Si considera fornitura anche l'estrazione o la produzione
dei prodotti di cui al comma 2, lettera h), da impiegate per uso
proprio.
7. Le societa' di cui al comma 6, ovvero i soggetti autorizzati a
sostituirle ai sensi del medesimo comma, hanno l'obbligo di
prestare una cauzione sul pagamento dell'accisa, determinata, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, in misura pari ad un
quarto dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Per il primo anno
di attivita' l'importo della cauzione e' determinato, dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nella misura di un
quarto dell'imposta annua da versare in relazione ai dati
comunicati al momento della registrazione ovvero ai dati in
possesso del medesimo Ufficio. L'Agenzia delle dogane ha facolta'
di esonerare dal predetto obbligo i soggetti affidabili e di
notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere revocato in qualsiasi
momento ed in tale caso la cauzione deve essere prestata entro
quindici giorni dalla notifica della revoca.
8. L'imposta di cui al comma 6 e' versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali calcolate sulla base dei quantitativi dei
prodotti di cui al comma 2, lettera h), forniti nell'anno
precedente. Il versamento a saldo e' effettuato entro la fine del
primo trimestre dell'anno successivo a quello cui si riferisce,
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale
contenente i dati dei quantitativi forniti nell'anno
immediatamente precedente e al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte
dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario,
delle rate, successive. In caso di cessazione dell'attivita' del
soggetto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il
versamento a saldo sono effettuati entro i due mesi successivi
alla cessazione.
9. I prodotti energetici di cui al comma 1, qualora siano
utilizzati per la produzione di energia elettrica, sono sottoposti
ad accisa per motivi di politica ambientale, con l'applicazione
delle aliquote stabilite nella tabella A.
10. Nella movimentazione con gli Stati membri dell'Unione europea,
le disposizioni relative ai controlli e alla circolazione
intracomunitaria previste dal presente titolo si applicano
soltanto ai seguenti prodotti energetici, anche quando destinati
per gli impieghi di cui al comma 13:
a) i prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori;
b) i prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e
2707 50;
c) i prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69; per i
prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19
29, limitatamente ai movimenti commerciali dei prodotti sfusi;
d) i prodotti di cui ai codici NC 27 11, ad eccezione dei
prodotti di cui ai codici NC 2711 11, 2711 21 e 2711 29;
e) i prodotti di cui ai codici NC 2901 10;
f) i prodotti di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902
42, 2902 43 e 2902 44;
g) i prodotti di cui al codice NC 2905 11 00, non di origine
sintetica, se destinati ad essere utilizzati come combustibile
per riscaldamento o come carburante per motori;
h) i prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, se destinati ad
essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come
carburante per motori.
11. I prodotti di cui al comma 10 possono essere esonerati,
mediante accordi bilaterali tra gli Stati membri interessati alla
loro movimentazione, in tutto o in parte, dagli obblighi relativi
ai controlli e alla circolazione intracomunitaria previsti dal
presente titolo, sempre che non siano tassati ai sensi del comma
2.
12. Qualora vengano autorizzate miscelazioni dei prodotti di cui
al comma 1, tra di loro o con altre sostanze, l'imposta e' dovuta
secondo le caratteristiche della miscela risultante.
13. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, ferme restando le
norme nazionali in materia di controllo e circolazione dei
prodotti sottoposti ad accisa, non si applicano ai prodotti
energetici utilizzati per la riduzione chimica, nei processi
elettrolitici, metallurgici e mineralogici classificati nella
nomenclatura generale delle attivita' economiche nelle Comunita'
europee sotto il codice DI 26 "Fabbricazione di prodotti della
lavorazione di minerali non metalliferi" di cui al regolamento
(CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla
classificazione statistica delle attivita' economiche nella
Comunita' europea.
14. Le aliquote a volume si applicano con riferimento alla
temperatura di 15° Celsius ed alla pressione normale."; e) dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
"Art. 21-bis (Disposizioni particolari per le emulsioni). - 1.
Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a decorrere
dal 1° gennaio 2008 e fino al 31 dicembre 2013, e' stabilita una
accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella
carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai
quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di olio da gas con acqua contenuta in
misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante:
a) fino al 31 dicembre 2009: euro 256,70 per mille litri;
b) a decorrere dal 1° gennaio 2010: 280,50 euro per mille
litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: 245,16 euro per
mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per
mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per
mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
3. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane sono
stabilite le caratteristiche tecniche delle emulsioni di cui al
comma 1 ai fini della verifica dell'idoneita' all'impiego nella
carburazione e nella combustione."; f) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
"Art. 22 (Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di
produzione). - 1. Il consumo di prodotti energetici all'interno di
uno stabilimento che produce prodotti energetici non e'
considerato fatto generatore di accisa se il consumo riguarda
prodotti energetici fabbricati sia all'interno che al di fuori
dello stabilimento. Per i consumi non connessi alla produzione di
prodotti energetici e per la propulsione dei veicoli a motore e'
dovuta l'accisa. Sono considerati consumi connessi con la
produzione di prodotti energetici anche quelli effettuati per
operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare
la fluidita' dei prodotti energetici, effettuate nell'interno dei
depositi fiscali.
2. Non si considera altresi' fatto generatore d'accisa il consumo
di prodotti energetici quando i medesimi sono utilizzati in
combinazione come combustibile per riscaldamento e nelle
operazioni rientranti fra i "trattamenti definiti" previsti dalla
nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura combinata
di cui al regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio
1987, come modificato dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della
Commissione, del 6 agosto 2001, e successive modificazioni.
3. Piu' stabilimenti di cui al comma 1 e quelli nei quali si
effettuano le operazioni di cui al comma 2, che attuano processi
di lavorazione tra di loro integrati, appartenenti ad una stessa
impresa ovvero impianti di produzione appartenenti ad imprese
diverse e che operano nell'ambito di uno stabilimento, possono
essere considerati come un solo stabilimento con redazione di un
bilancio fiscale unico.
4. Non si considerano stabilimenti di produzione di prodotti
energetici gli stabilimenti nei quali vengono fabbricati solo
prodotti non soggetti ad accisa, ad eccezione degli stabilimenti
che attuano i processi di cui all'articolo 21, comma 13.
5. Non si considera produzione di prodotti energetici:
a) l'operazione nel corso della quale si ottengono in via
accessoria piccole quantita' di prodotti energetici;
b) l'operazione nel corso della quale viene reimpiegato il
prodotto energetico recuperato, a condizione che l'importo
dell'accisa pagata su tale prodotto non sia inferiore a quello
che sarebbe dovuto sul prodotto energetico reimpiegato se
fosse oggetto di nuova imposizione;
c) l'operazione di miscelazione di prodotti energetici tra di
loro o con altre sostanze, eseguita fuori di uno stabilimento
di produzione o di un deposito fiscale, a condizione che
l'accisa sia stata gia' pagata, salvo che la miscela ottenuta
non benefici di una esenzione ovvero che sulla miscela non sia
dovuta l'accisa di ammontare superiore a quello gia' pagato
sui singoli componenti.";
g) all'articolo 23, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: "Il regime del deposito fiscale e' consentito per le
raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove si
ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma
1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas naturale
(codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del carbone, della
lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702 e NC 2704) e i
prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi
4 e 5, nonche' per gli impianti petrolchimici."; h) dopo l'articolo 24 e' inserito il seguente:
"Art. 24-bis (Denaturazione dei prodotti energetici). - 1. Le
formule e le modalita' di denaturazione per i prodotti energetici
sono stabilite o variate con determinazioni del Direttore
dell'Agenzia delle dogane.
2. Fino all'emanazione delle determinazioni di cui al comma 1
restano in vigore le formule e le modalita' di denaturazione
vigenti in quanto applicabili."; i) l'articolo 26 e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Disposizioni particolari per il gas naturale). - 1. Il
gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato
alla combustione per usi civili e per usi industriali, nonche'
all'autotrazione, e' sottoposto ad accisa, con l'applicazione
delle aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura
ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas
naturale estratto per uso proprio.
2. Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi
del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle
imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli
stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta
l'attivita' produttiva, nonche' alla produzione di acqua calda, di
altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi
produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.
3. Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi
del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le
attivita' industriali produttive di beni e servizi e nelle
attivita' artigianali ed agricole, nonche' gli impieghi nel
settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale,
negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti
esclusivamente ad attivita' dilettantistiche e gestiti senza fini
di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di
cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate
nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si
considerano, altresi', compresi negli usi industriali, anche
quando non e' previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas
naturale, destinato alla combustione, nelle attivita' ricettive
svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili,
degli orfani, degli anziani e degli indigenti.
4. Sono assoggettati all'aliquota relativa al gas naturale
impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas
naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei
medesimi vengono introdotte e depositate merci provenienti da
altri stabilimenti, purche' di societa' controllate o di societa'
collegate con quella titolare della concessione ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' i consumi relativi
ad operazioni connesse con l'attivita' industriale.
5. Ai fini della tassazione di cui al comma 1 si considerano gas
naturale anche le miscele contenenti metano ed altri idrocarburi
gassosi in misura non inferiore al 70 per cento in volume. Per le
miscele contenenti metano ed altri idrocarburi gassosi in misura
inferiore al 70 per cento in volume, ferma restando l'applicazione
dell'articolo 21, commi 3, 4 e 5, quando ne ricorrano i
presupposti, sono applicate le aliquote di accisa, relative al gas
naturale, in misura proporzionale al contenuto complessivo, in
volume, di metano ed altri idrocarburi. Per le miscele di gas
naturale con aria o con altri gas ottenuti nelle officine del gas
di citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi di
gas naturale originari, secondo le percentuali sopraindicate,
impiegati nelle miscelazioni. Per le miscele di gas ottenuto nelle
officine del gas di citta' od in altri stabilimenti, con qualsiasi
processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima,
l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta
in esso contenuta.
6. Non sono sottoposte ad accisa le miscele gassose di cui al
comma 5 di origine biologica destinate agli usi propri del
soggetto che le produce.
7. Sono obbligati al pagamento dell'imposta di cui al comma 1
secondo le modalita' previste dal comma 13 e con diritto di
rivalsa sui consumatori finali:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione del gas naturale ai
consumatori finali comprese le societa' aventi sede legale nel
territorio nazionale e registrate presso la competente
Direzione regionale dell'Agenzia delle dogane, designate da
soggetti comunitari non aventi sede nel medesimo territorio
che forniscono il prodotto direttamente a consumatori finali
nazionali;
b) i soggetti che acquistano per uso proprio gas naturale da
Paesi comunitari o da Paesi terzi, avvalendosi delle reti di
gasdotti ovvero di infrastrutture per il vettoriamento del
prodotto;
c) i soggetti che acquistano il gas naturale confezionato in
bombole o in altro recipiente da altri Paesi comunitari o da
Paesi terzi;
d) i soggetti che estraggono per uso proprio gas naturale in
territorio nazionale.
8. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti
obbligati i gestori delle reti di gasdotti nazionali per il solo
gas naturale impiegato per il vettoriamento del prodotto.
9. Si considerano consumatori finali anche gli esercenti impianti
di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione non
dotati di apparecchiature di compressione per il riempimento di
carri bombolai.
10. I soggetti di cui ai commi 7 e 8 hanno l'obbligo di denunciare
preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane competente per territorio e di prestare una cauzione
sul pagamento dell'accisa. Tale cauzione e' determinata dal
medesimo Ufficio in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta
annua che si presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal
soggetto nella denuncia e a quelli eventualmente in possesso
dell'Ufficio competente. Il medesimo Ufficio, effettuati i
controlli di competenza e verificata la completezza dei dati
relativi alla denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai
soggetti di cui ai commi 7 ed 8, un'autorizzazione, entro sessanta
giorni dalla data di ricevimento della denuncia. I medesimi
soggetti sono tenuti a contabilizzare, in un apposito registro di
carico e scarico, i quantitativi di gas naturale estratti,
acquistati o ceduti e ad integrare, a richiesta dell'Ufficio
competente, l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un
dodicesimo dell'imposta dovuta nell'anno precedente.
11. Sono esonerate dall'obbligo della prestazione della cauzione
di cui al comma 10 le Amministrazioni dello Stato e gli enti
pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di esonerare dal
medesimo obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilita'.
Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui mutino le
condizioni che ne avevano consentito la concessione; in tal caso
la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla
notifica della revoca.
12. L'autorizzazione di cui al comma 10 viene negata o revocata a
chiunque sia stato condannato con sentenza passata in giudicato
per reati connessi all'accertamento ed al pagamento dell'accisa
sui prodotti energetici o sull'energia elettrica per i quali e'
prevista la pena della reclusione.
13. L'accertamento dell'accisa dovuta viene effettuato sulla base
di dichiarazioni annuali, contenenti tutti gli elementi necessari
per la determinazione del debito d'imposta, che sono presentate
dai soggetti obbligati entro il mese di marzo dell'anno successivo
a quello cui la dichiarazione si riferisce. Il pagamento
dell'accisa e' effettuato in rate di acconto mensili da versare
entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi
dell'anno precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato
entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si
riferisce. Le somme eventualmente versate in eccedenza all'imposta
dovuta sono detratte dai successivi versamenti di acconto.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere diverse
rateizzazioni d'acconto sulla base dei dati tecnici e contabili
disponibili. Per la detenzione e la circolazione del gas naturale
non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
14. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti
che effettuano l'attivita' di vettoriamento del gas naturale ne
danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane e presentano una dichiarazione annuale riepilogativa
contenente i dati relativi al gas naturale trasportato rilevati
nelle stazioni di misura. La dichiarazione e' presentata al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di
marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si
riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere
disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui il prodotto e' consegnato.
15. In occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di gas
naturale, i venditori compilano una dichiarazione per i consumi di
gas naturale accertati e la trasmettono al competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati
accertati."; l) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: "Energia
elettrica"; m) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente
"Art. 52 (Oggetto dell'imposizione). - 1. L'energia elettrica
(codice NC 2716) e' sottoposta ad accisa, con l'applicazione delle
aliquote di cui all'allegato I, al momento della fornitura ai
consumatori finali ovvero al momento del consumo per l'energia
elettrica prodotta per uso proprio.
2. Non e' sottoposta ad accisa l'energia elettrica:
a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
della normativa vigente in materia, con potenza non superiore
a 20 kW;
b) impiegata negli aeromobili, nelle navi, negli autoveicoli,
purche' prodotta a bordo con mezzi propri, esclusi gli
accumulatori, nonche' quella prodotta da gruppi elettrogeni
mobili in dotazione alle forze armate dello Stato ed ai corpi
ad esse assimilati;
c) prodotta con gruppi elettrogeni azionati da gas metano
biologico;
d) prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati,
purche' la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW,
nonche' prodotta in officine elettriche costituite da gruppi
elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva
non superiore a 200 kW;
e) utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei
processi elettrolitici e metallurgici;
f) impiegata nei processi mineralogici;
g) impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo
finale, calcolato in media per unita', incida per oltre il 50
per cento.
3. E' esente dall'accisa l'energia elettrica:
a) utilizzata per l'attivita' di produzione di elettricita' e per
mantenere la capacita' di produrre elettricita';
b) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi
della normativa vigente in materia, con potenza disponibile
superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione
in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
c) utilizzata per l'impianto e l'esercizio delle linee
ferroviarie adibite al trasporto di merci e passeggeri;
d) impiegata per l'impianto e l'esercizio delle linee di
trasporto urbano ed interurbano;
e) consumata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni di
residenza anagrafica degli utenti, con potenza impegnata fino
a 3 kW, fino ad un consumo mensile di 150 kWh. Per i consumi
superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e
di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al
recupero dell'accisa secondo i criteri stabiliti nel capitolo
I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del
Comitato interministeriale dei prezzi;
f) utilizzata in opifici industriali aventi un consumo mensile
superiore a 1.200.000 kWh, per i mesi nei quali tale consumo
si e' verificato. Ai fini della fruizione dell'agevolazione
gli autoproduttori dovranno trasmettere, al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, entro il giorno 20 di ogni mese, i
dati relativi al consumo del mese precedente.
4. Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ha facolta' di
autorizzare, nel periodo tra la realizzazione e l'attivazione
regolare dell'officina, esperimenti in esenzione da imposta per la
prova ed il collaudo degli apparecchi."; n) l'articolo 53 e' sostituito dal seguente:
"Art. 53 (Soggetti obbligati e adempimenti). - 1. Obbligati al
pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono:
a) i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia
elettrica ai consumatori finali, di seguito indicati come
venditori;
b) gli esercenti le officine di produzione di energia elettrica
utilizzata per uso proprio;
c) i soggetti che utilizzano l'energia elettrica per uso proprio
con impiego promiscuo, con potenza disponibile superiore a 200
kW intendendosi per uso promiscuo l'utilizzazione di energia
elettrica in impieghi soggetti a diversa tassazione.
2. Su richiesta possono essere riconosciuti come soggetti
obbligati:
a) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
utilizzata con impiego unico previa trasformazione o
conversione comunque effettuata, con potenza disponibile
superiore a 200 kW;
b) i soggetti che acquistano, per uso proprio, energia elettrica
da due o piu' fornitori, qualora abbiano consumi mensili
superiori a 200.000 kWh.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1, lettera a), non abbiano
sede nel territorio nazionale, l'imposta di cui al comma 1
dell'articolo 52 e' dovuta dalle societa', designate dai medesimi
soggetti, aventi sede legale nel territorio nazionale, che devono
registrarsi presso il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane
prima dell'inizio dell'attivita' di fornitura dell'energia
elettrica ai consumatori finali e ottemperare agli obblighi
previsti per i soggetti di cui al medesimo comma 1, lettera a).
4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 hanno l'obbligo di denunciare
preventivamente la propria attivita' all'Ufficio dell'Agenzia
delle dogane competente per territorio e di dichiarare ogni
variazione, relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche
societarie, nonche' la cessazione dell'attivita', entro trenta
giorni dalla data in cui tali eventi si sono verificati.
5. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli
che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di
abbonamento annuale, prestano una cauzione sul pagamento
dell'accisa determinata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane in misura pari ad un dodicesimo dell'imposta annua che si
presume dovuta in relazione ai dati comunicati dal soggetto nella
denuncia di cui al comma 4 e a quelli eventualmente in possesso
dello stesso Ufficio. Il medesimo Ufficio, effettuati i controlli
di competenza e verificata la completezza dei dati relativi alla
denuncia e alla cauzione prestata, rilascia, ai soggetti di cui ai
commi 1, 2 e alle societa' di cui al comma 3 un'autorizzazione,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della denuncia.
L'autorizzazione viene negata o revocata a chiunque sia stato
condannato con sentenza passata in giudicato per reati connessi
all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sui prodotti
energetici o sull'energia elettrica per i quali e' prevista la
pena della reclusione.
6. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 provvedono ad integrare, a
richiesta del competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane,
l'importo della cauzione che deve risultare pari ad un dodicesimo
dell'imposta dovuta nell'anno precedente. Sono esonerati
dall'obbligo di prestare la cauzione le Amministrazioni dello
Stato e gli enti pubblici. L'Agenzia delle dogane ha facolta' di
esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in cui
mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione, in
tale caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni
dalla notifica della revoca.
7. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 che esercitano officine di
energia elettrica e' rilasciata, dal competente ufficio
dell'Agenzia delle dogane successivamente alla verifica degli
impianti, una licenza di esercizio, in luogo dell'autorizzazione
di cui al comma 5, soggetta al pagamento di un diritto annuale.
8. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli
che versano anticipatamente l'imposta dovuta mediante canone di
abbonamento annuale, presentano una dichiarazione di consumo
annuale, contenente, oltre alle indicazioni relative alla
denominazione, alla sede legale, al codice fiscale, al numero
della partita IVA del soggetto, all'ubicazione dell'eventuale
officina, tutti gli elementi necessari per l'accertamento del
debito "d'imposta relativo ad ogni mese solare, nonche' l'energia
elettrica prodotta, prelevata o immessa nella rete di trasmissione
o distribuzione.
9. La dichiarazione di cui al comma 8 e' presentata al competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce."; o) dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente:
"Art. 53-bis (Altri adempimenti). - 1. Contestualmente all'avvio
della propria attivita', i soggetti che producono energia
elettrica non esclusa dal campo di applicazione dell'accisa ai
sensi dell'articolo 52, comma 2, diversi dai soggetti obbligati di
cui all'articolo 53, ne danno comunicazione al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e presentano una dichiarazione annuale
contenente l'indicazione dei dati relativi all'energia elettrica
prodotta e a quella immessa nella rete di trasmissione o
distribuzione.
2. Contestualmente all'avvio della propria attivita', i soggetti
che effettuano l'attivita' di vettoriamento di energia elettrica
ne danno comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane. Gli stessi soggetti presentano una dichiarazione annuale
riepilogativa contenente i dati, relativi all'energia elettrica
trasportata, rilevati nelle stazioni di misura.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 presentano la dichiarazione
annuale al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane entro il
mese di marzo dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione
si riferisce. Gli stessi soggetti sono altresi' tenuti a rendere
disponibili agli organi preposti ai controlli i dati relativi ai
soggetti cui l'energia elettrica e' consegnata e a dichiarare, al
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane ogni variazione
relativa agli impianti di pertinenza e alle modifiche societarie,
nonche' la cessazione dell'attivita', entro trenta giorni dalla
data in cui tali eventi si sono verificati.
4. I gestori delle reti di distribuzione comunicano
tempestivamente ai venditori i dati relativi all'energia elettrica
consegnata ai consumatori finali. Sono altresi' tenuti a
comunicare, tempestivamente, anche al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, la scoperta di sottrazioni fraudolente
di energia elettrica."; p) all'articolo 54, comma 4, le parole: "comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 2"; q) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
"Art. 55 (Accertamento e liquidazione dell'accisa). - 1.
L'accertamento e la liquidazione dell'accisa sono effettuati dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane sulla base della
dichiarazione di consumo annuale di cui all'articolo 53, comma 8.
2. Per le forniture di energia elettrica alle utenze con potenza
disponibile non superiore a 200 kW, con impiego promiscuo, i
venditori devono convenire, per tali utenti, con il competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane, il canone d'imposta
corrispondente, in base ai consumi presunti tassabili ed alle
rispettive aliquote. Il venditore deve allegare alla dichiarazione
di ciascun anno un elenco degli anzidetti utenti e comunicare
mensilmente al competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane le
relative variazioni. Gli utenti a loro volta sono obbligati a
denunciare al venditore le variazioni che comportino, sul consumo
preso per base nella determinazione del canone, un aumento
superiore al 10 per cento, nel qual caso il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane procede alla revisione del canone. Il
venditore, inoltre, e' tenuto a trasmettere al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, l'elenco degli utenti che utilizzano
l'energia elettrica in impieghi unici agevolati, comunicandone le
relative variazioni.
3. Per le forniture di energia elettrica a cottimo, per usi
soggetti ad accisa, i venditori sono ammessi a pagare l'accisa con
un canone stabilito dal competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane in relazione alla potenza installata presso i consumatori,
tenuti presente i contratti ed i dati di fatto riscontrati.
4. I venditori compilano una dichiarazione per i consumi accertati
in occasione della scoperta di sottrazione fraudolenta di energia
elettrica e la trasmettono al competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane appena i consumi fraudolenti sono stati accertati.
5. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b),
esercenti officine non fornite di misuratori o di altri strumenti
integratori della misura dell'energia adoperata, corrispondono
l'accisa mediante un canone annuo di abbonamento determinato dal
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane. Gli stessi soggetti
hanno l'obbligo di dichiarare anticipatamente le variazioni che
comportino un aumento superiore al 10 per cento del consumo preso
per base nella determinazione del canone ed in tal caso il
competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane procede alla
revisione straordinaria dello stesso. Gli esercenti officine
costituite da impianti di produzione combinata di energia
elettrica e calore, con potenza disponibile non superiore a 100
kW, possono corrispondere l'imposta mediante canone di abbonamento
annuale.
6. Qualora m un impianto si utilizzi l'energia elettrica per usi
diversi e si richieda l'applicazione della corrispondente aliquota
d'imposta, le diverse utilizzazioni devono essere fatte in modo
che sia, a giudizio insindacabile del competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane, escluso il pericolo che l'energia
elettrica venga deviata da usi esenti ad usi soggetti ad imposta.
Il competente Ufficio dell'Agenzia delle dogane puo' prescrivere
l'applicazione, a spese degli interessati, di speciali congegni di
sicurezza o di apparecchi atti ad impedire l'impiego dell'energia
elettrica a scopo diverso da quello dichiarato.
7. I venditori di energia elettrica devono tenere registrazioni
distinte per gli utenti a contatore e per quelli a cottimo."; r) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
"Art. 56 (Versamento dell'accisa). - 1. Il pagamento dell'accisa
e' effettuato in rate di acconto mensili, da versare entro il
giorno 16 di ciascun mese, calcolate sulla base di un dodicesimo
dei consumi dell'anno precedente. Per il mese di agosto la rata di
acconto e' versata entro il giorno 20. Il versamento a conguaglio
e' effettuato entro il giorno 16 del mese di marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferisce. Le somme eventualmente
versate in piu' del dovuto sono detratte dai successivi versamenti
di acconto. I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera
a), e le societa' di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto
di rivalsa sui consumatori finali.
2. L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di prescrivere, sulla
base dei dati tecnici e contabili disponibili, rateizzazioni di
acconto diverse da quelle di cui al comma 1.
3. La bolletta di pagamento rilasciata dai soggetti di cui
all'articolo 53, comma 1, lettera a), ai consumatori finali deve
riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la
liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole
aliquote applicate.
4. Per i supplementi di imposta derivanti dalla revisione delle
liquidazioni delle dichiarazioni di consumo, il competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane emette avviso di pagamento.
5. I soggetti di cui all'articolo 55, comma 5, versano il canone
annuo d'imposta all'atto della stipula della convenzione di
abbonamento e, per gli anni successivi, anticipatamente, entro il
mese di gennaio di ciascun anno.
6. In caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di
mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo
pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi
dell'imposta si applicano le disposizioni dell'articolo 14."; s) nell'articolo 57:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Privilegi e
prescrizione";
2) il comma 1 e' abrogato; t) all'articolo 58:
1) nel comma 1 le parole: "fabbricanti di energia elettrica" sono
sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'articolo 53, commi
1 e 2, che esercitano officine di energia elettrica" e le parole
"all'ufficio tecnico di finanza, competente per territorio," sono
sostituite dalle seguenti: "al competente Ufficio dell'Agenzia
delle dogane";
2) nel comma 4 le parole "I fabbricanti" sono sostituite dalle
seguenti: "I soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
3) nel comma 5, le parole: "imposta di consumo" sono sostituite
dalla seguente "accisa"; u) all'articolo 59:
1) nel comma 1:
a) le parole: "e' punito" sono sostituite dalle seguenti "sono
puniti" e le parole "il fabbricante" sono sostituite dalle
seguenti "i soggetti obbligati di cui all'articolo 53";
b) le parole: "o l'acquirente di energia elettrica considerato
fabbricante ai fini dell'imposizione" sono soppresse;
c) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) attivano
l'officina a scopo di produzione di energia elettrica senza
essere provvisti della licenza di esercizio;
d) la lettera b) e' sostituita dalla seguente "b) manomettono o
lasciano manomettere in qualsiasi modo i congegni applicati o
fatti applicare dal competente Ufficio dell'Agenzia delle
dogane, nonche' i contrassegni, bolli e suggelli applicati da
detto ufficio, salvi i casi di assoluta necessita";
e) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) omettono o
redigono in modo incompleto o inesatto le dichiarazioni di cui
agli articoli 53, comma 8, e 55, comma 2, non tengono o tengono
in modo irregolare le registrazioni di cui all'articolo 55,
comma 7, ovvero non presentano i registri, i documenti e le
bollette a norma dell'articolo 58, commi 3 e 4";
f) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) non
presentano o presentano incomplete o infedeli le denunce di cui
all'articolo 53, comma 4";
g) nella lettera e) la parola "nega" e' sostituita dalla
seguente: "negano", la parola: "ostacola" e' sostituita dalla
seguente: "ostacolano" e la parola "impedisce" e' sostituita
dalla seguente: "impediscono";
2) nel comma 2, la parola: "fabbricanti" e' sostituita dalle
seguenti: "soggetti obbligati di cui all'articolo 53"; v) l'articolo 60 e' sostituito dal seguente:
"Art. 60 (Addizionali dell'accisa). - 1. Le disposizioni del
presente titolo, ad eccezione di quanto disposto dall'articolo 52,
comma 3, valgono anche per le addizionali dell'accisa sull'energia
elettrica, quando per la loro applicazione sono previste le stesse
modalita' dell'accisa."; z) all'articolo 62:
1) nel comma 1, le parole: "(codice NC da 2710 00 87 a 2710 00
98)" sono sostituite dalle seguenti: "(codice NC da 2710 19 81 a
2710 19 99)";
2) nel comma 6, le parole: "(codice NC 3817 10)" sono sostituite
dalle seguenti: "(codice NC 3817 00)"; aa) nell'articolo 67, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La
classificazione dei prodotti energetici di cui al presente testo
unico e' effettuata con riferimento ai codici della nomenclatura
combinata di cui al regolamento (CE) n. 2031/2001 della
Commissione del 6 agosto 2001, che modifica l'allegato I del
regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987,
relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa
doganale comune."; bb) nell'allegato I:
1) la voce "benzina" e' sostituita dalla seguente "benzina con
piombo";
2) la voce "benzina senza piombo" e' sostituita dalla seguente
"benzina";
3) dopo la voce "Gas metano", e' inserita la seguente: "Carbone,
lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso
riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille
chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro
per mille chilogrammi."; cc) nella tabella A:
1) nella rubrica, la parola: "degli" e' sostituita dalla seguente:
"dei";
2) al punto 5, dopo la voce: "- gasolio" e' inserita la seguente:
"- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
3) al punto 10, dopo le parole "di cantiere" sono aggiunte le
seguenti ", nei motori fissi";
4) al punto 10, nella colonna "Agevolazione" la parola:
"esenzione" e' sostituita dalle seguenti: "euro 11,73 per 1000
mc.";
5) al punto 11:
a) dopo le parole: "energia elettrica:" e' inserita la seguente
voce: "- oli vegetali non modificati chimicamente: esenzione";
b) dopo la voce "olio combustibile e oli minerali greggi,
naturali" e' inserita la seguente: "- carbone, lignite e coke
(codici NC 2701, 2702 e 2704) euro 2,60 per 1000 kg.";
6) al punto 14, le parole: "di ossido di alluminio e" sono
soppresse;
7) il punto 15 e' sostituito dal seguente: "Gas di petrolio
liquefatti utilizzati, negli impianti centralizzati per usi
industriali e dagli autobus urbani ed extraurbani adibiti al
servizio pubblico.";
8) alla nota (1), le parole: "della persona fisica o giuridica che
puo' utilizzarli" sono sostituite dalle seguenti: "della persona
fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli";
9) dopo la nota (1) e' aggiunta la seguente nota: (2) per la
individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto
nell'articolo 26, comma 3.
2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1, lettera cc), punto 2, e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La direttiva 2003/96/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
31 ottobre 2003, n. L 283.
- Si riporta il testo dell'allegato B, della legge
18 aprile 2005, n. 62, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:
"Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
determinati piani e programmi sull'ambiente.
2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di
un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione
dell'orario di lavoro delle persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto.
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e
di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1,
della direttiva 89/391/CEE).
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del
Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.
2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle
cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a
3,5 tonnellate.
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia
ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE
e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e
all'accesso alla giustizia.
2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 giugno 2003, relativa alle attivita' e alla supervisione
degli enti pensionistici aziendali o professionali.
2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi
nel settore dell'aviazione civile.
2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti
annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di societa',
delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di
assicurazione.
2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva
96/92/CE.
2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato
interno del gas naturale e che abroga la direttiva
98/30/CE.
2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del
Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicita' di
taluni tipi di societa'.
2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione
periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti
al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva
91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva
76/914/CEE del Consiglio.
2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che
completa lo statuto della societa' cooperativa europea per
quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del
Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune
sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze
Þ-agoniste nelle produzioni animali.
2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003,
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta
epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le
decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della
direttiva 92/46/CEE.
2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003,
relativa al diritto al ricongiungimento familiare.
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio.
2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
4 novembre 2003, concernente taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per
quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti
nei prodotti alimentari.
2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che
modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme
sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.
2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che
ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei
prodotti energetici e dell'elettricita'.
2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle
zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della
decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio.
2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del
Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose.
2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.
2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003,
relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di
provvedimenti di espulsione per via aerea.
2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel
mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva
92/42/CEE.
2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del-l'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che
forniscono servizi di trasporto e servizi postali.
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di
forniture e di servizi.
2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di
acquisto.
2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, sulla responsabilita' ambientale in materia
di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le
direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE,
75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti
finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE
del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE
del Consiglio.
2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprieta'
intellettuale.
2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004,
concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas naturale.
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva
2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita',
riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di
Kyoto.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante: Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo vigente degli articoli 3, 5, 11,
23, 54, 57, 58, 59, 62, 67, dell'allegato I e della tabella
A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995,
n. 279, supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 3 (Accertamento, liquidazione e pagamento). - 1.
Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato
per quantita' e qualita'. La classificazione dei prodotti
soggetti ad accisa e' quella stabilita dalla tariffa
doganale dell'Unione europea con riferimento ai capitoli ed
ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC).
2. Alla controversie relative alla classificazione dei
prodotti ai fini dell'accisa si applicano le disposizioni
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in
materia doganale, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, per le controversie doganali con la
sostituzione dell'ufficio tecnico di finanza alla dogana,
per gli adempimenti affidati a tale ufficio.
3. La liquidazione dell'imposta si effettua applicando
alla quantita' di prodotto l'aliquota d'imposta vigente
alla data di immissione in consumo. Per gli ammanchi, si
applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si
sono verificati ovvero, se tale momento non puo' essere
determinato, le aliquote vigenti all'atto della loro
constatazione.
4. I termini e le modalita' di pagamento dell'accisa,
anche relative ai parametri utili per garantire la
competenza economica di eventuali versamenti in acconto,
sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo
periodo, restano fermi i termini e le modalita' di
pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i
singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in
ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere
effettuato entro il giorno 16 del mese successivo per le
immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il
pagamento dell'accisa e' effettuato entro il giorno 20 del
mese di agosto ed in tale caso non e' ammesso il versamento
unitario ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi
prodotti, il decreto di cui al primo periodo non puo'
prevedere termini di pagamento piu' ampi rispetto a quelli
fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo si
applica l'indennita' di mora del 6 per cento, riducibile al
2 per cento se il pagamento avviene entro cinque giorni
dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli
interessi in misura pari al tasso stabilito per il
pagamento differito di diritti doganali. Dopo la scadenza
del suddetto termine, non e' consentita l'estrazione dal
deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del
debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa e'
riscossa con le modalita' e nei termini previsti per i
diritti di confine, fermo restando che il pagamento non
puo' essere fissato per un periodo di tempo superiore a
quello mediamente previsto per i prodotti nazionali.
L'imposta e' dovuta anche per i prodotti sottoposti ad
accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso
trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e
comunitari.".
"Art. 5 (Regime del deposito fiscale). - 1. La
fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti
soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate
in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto
regime le fabbriche di prodotti tassati su base
forfettaria.
2. Il regime del deposito fiscale e' autorizzato
dall'amministrazione finanziaria. L'esercizio del deposito
fiscale e' subordinato al rilascio di una licenza, secondo
le disposizioni di cui all'art. 63. A ciascun deposito
fiscale e' attribuito un codice di accisa.
3. Il depositario e' obbligato:
a) fatte salve le disposizioni stabilite per i
singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10
per cento dell'imposta che grava sulla quantita' massima di
prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale,
in relazione alla capacita' di stoccaggio dei serbatoi
utilizzabili. In ogni caso, l'importo della cauzione non
puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta che
mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza
di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta
dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate
dall'obbligo di prestazione della cauzione le
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal
predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria
solvibilita'. Tale esonero puo' essere revocato nel caso in
cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la
concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata
entro quindici giorni dalla notifica della revoca;
b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per
l'esercizio della vigilanza sul deposito fiscale;
c) a tenere una contabilita' dei prodotti detenuti e
movimentati nel deposito fiscale;
d) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a
sottoporsi a controlli o accertamenti.
4. I depositi fiscali si intendono compresi nel
circuito doganale e sono assoggettati a vigilanza
finanziaria; la vigilanza finanziaria deve assicurare,
tenendo conto dell'operativita' dell'impianto, la tutela
fiscale anche attraverso controlli successivi. Il
depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti
con l'arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere
le relative spese per il funzionamento; sono a carico del
depositario i corrispettivi per l'attivita' di vigilanza e
di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell'orario
ordinario d'ufficio.
5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi
fiscali dei singoli prodotti, l'inosservanza degli obblighi
stabiliti dal presente articolo nonche' del divieto di
estrazione di cui all'art. 3, comma 4, indipendentemente
dall'esercizio dell'azione penale per le violazioni che
costituiscono reato, comporta la revoca della licenza
fiscale di esercizio.".
"Art. 11 (Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo in altro Stato membro e acquistati da privati). -
1. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo in altro Stato membro, acquistati da privati per
proprio uso e da loro trasportati, l'accisa e' dovuta nello
Stato membro in cui i prodotti vengono acquistati.
2. Si considerano acquistati per uso proprio i prodotti
acquistati e trasportati da privati entro i seguenti
quantitativi:
a) bevande spiritose, 10 litri;
b) prodotti alcolici intermedi, 20 litri;
c) vino, 90 litri, di cui 60 litri, al massimo, di
vino spumante;
d) birra, 110 litri.
3. I prodotti acquistati e trasportati in quantita'
superiore ai limiti stabiliti nel comma 2 si considerano
acquistati per fini commerciali e per gli stessi devono
essere osservate le disposizioni di cui all'art. 10. Questa
disposizione si applica nel caso di oli minerali
trasportati dai privati o per loro conto con modalita' di
trasporto atipico. E' considerato atipico il trasporto del
carburante in contenitori diversi dai serbatoi normali [1],
dai contenitori per usi speciali [2] o dall'eventuale
bidone di scorta, di capacita' non superiore a 10 litri,
nonche' il trasporto di oli minerali destinati al
riscaldamento con mezzi diversi dalle autocisterne
utilizzate da operatori professionali.
[1] Sono considerati serbatoi normali di un autoveicolo
quelli permanentemente installati dal costruttore su tutti
gli autoveicoli dello stesso tipo e la cui sistemazione
permanente consente l'utilizzazione diretta del carburante
sia per la trazione dei veicoli che, all'occorrenza, per il
funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di
refrigerazione o di altri sistemi. Sono, parimenti,
considerati serbatoi normali i serbatoi di gas installati
su veicoli a motore che consentono l'utilizzazione diretta
del gas come carburante, nonche' i serbatoi adattati agli
altri sistemi di cui possono essere dotati i veicoli e
quelli istallati permanentemente dal costruttore su tutti i
contenitori per usi speciali, dello stesso tipo del
contenitore considerato, la cui sistemazione permanente
consente l'utilizzazione diretta del carburate per il
funzionamento, durante il trasporto, dei sistemi di
refrigerazione e degli altri sistemi di cui sono dotati i
contenitori per usi speciali.
[2] E' considerato "contenitore per usi speciali"
qualsiasi contenitore munito di dispositivi particolari,
adattati ai sistemi di refrigerazione, ossigenazione,
isolamento termico o altro.".
"Art. 23 (Depositi fiscali di oli minerali). - 1. Il
regime del deposito fiscale e' consentito per 1e
raffinerie, per gli altri stabilimenti di produzione dove
si ottengono i prodotti energetici di cui all'art. 21,
comma 1, sottoposti ad accisa, ad esclusione del gas
naturale (codici NC 27 11 11 00 e NC 27 11 21 00), del
carbone, della lignite e del coke (codici NC 2701, NC 2702
e NC 2704) e i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi
dell'art. 21, commi 4 e 5, nonche' per gli impianti
petrolchimici.
2. Per il controllo della produzione, della
trasformazione, del trasferimento e dell'impiego degli oli
minerali, l'amministrazione finanziaria puo' prescrivere
l'installazione di strumenti e apparecchiature per la
misura e per il campionamento delle materie prime e dei
prodotti semilavorati e finiti; puo', altresi', adottare
sistemi di verifica e di controllo anche con l'impiego di
tecniche telematiche ed informatiche.
3. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere
detenuti prodotti petroliferi ad imposta assolta, eccetto
quelli strettamente necessari per il funzionamento degli
impianti, stabiliti per quantita' e qualita' dal competente
ufficio tecnico di finanza.
4. Per i prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in
consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di
miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di
lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito
fiscale, si applicano le disposizioni dell'art. 6, comma 6.
5. La licenza di cui all'art. 5 per la gestione in
regime di deposito fiscale degli stabilimenti di produzione
degli oli minerali viene revocata o negata a chiunque sia
stato condannato per violazioni all'accisa sugli oli
minerali per le quali e' stabilita la pena della
reclusione.".
"Art. 54 (Definizione di officina). - 1. L'officina e'
costituita dal complesso degli apparati di produzione,
accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia
elettrica esercitati da una medesima ditta, anche quando
gli apparati di accumulazione, trasformazione e
distribuzione sono collocati in luoghi distinti da quelli
in cui si trovano gli apparati di produzione, pur se
ubicati in comuni diversi.
2. Costituiscono officine distinte le diverse stazioni
di produzione dell'energia elettrica che una stessa ditta
esercita in luoghi distinti anche quando queste stazioni
siano messe in comunicazione fra loro mediante un'unica
stazione di distribuzione.
3. Le officine delle ditte acquirenti di energia
elettrica, per farne rivendita o per uso proprio, sono
costituite dall'insieme dei conduttori, degli apparecchi di
trasformazione, di accumulazione e di distribuzione, a
partire dalla presa dell'officina venditrice.
4. Sono da considerare come officine, agli effetti
dell'imposizione, anche gli apparati di produzione e di
accumulazione montati su veicoli, ad eccezione di quelli
utilizzati per la produzione di energia elettrica non
soggetta ad imposta, di cui all'art. 52, comma 2,
lettera b).".
"Art. 57 (Privilegi e prescrizione). - 1. (Abrogato).
2. Il credito dell'amministrazione finanziaria per
l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle
somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad
imposta.
3. Il termine di' prescrizione per il recupero
dell'imposta e' di cinque anni dalla data in cui e'
avvenuto il consumo. In caso di comportamenti omissivi la
prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto
illecito.
4. La prescrizione del credito d'imposta e' interrotta
quando viene constatata la violazione e ricomincia a
decorrere dal giorno in cui diventa definitivo l'atto che
conclude il procedimento penale o amministrativo intrapreso
per la violazione accertata.".
"Art. 58 (Poteri e controlli). - 1. L'amministrazione
finanziaria ha facolta' di prescrivere ai soggetti di cui
all'art. 53, commi 1 e 2, che esercitano officine di
energia elettrica l'acquisto e l'applicazione, a loro
spese, di strumenti di misura dai quali sia possibile
rilevare l'energia elettrica prodotta ed erogata. Ha,
inoltre, facolta' di applicare suggelli, bolli ed
apparecchi di sicurezza e di riscontro, sia nelle officine
di produzione sia presso gli utenti. I guasti verificatisi
nei congegni, applicati o fatti applicare
dall'amministrazione finanziaria, devono essere
immediatamente denunciati al competente Ufficio
dell'Agenzia delle dogane e cosi' pure le modificazioni dei
circuiti, ai quali siano applicati tali congegni.
2. I funzionari dell'Amministrazione finanziaria,
muniti della speciale tessera di riconoscimento di cui
all'art. 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, hanno la
facolta' di verificare e controllare, sia di giorno che di
notte, le centrali elettriche, le cabine, le linee e le
reti, nonche' gli impianti fissi ed i veicoli dove
l'energia elettrica viene consumata. Possono, altresi',
prendere visione di tutti i registri attinenti
all'esercizio delle officine, allo scopo di riscontrare
l'andamento della produzione ed i suoi rapporti con il
consumo. Essi hanno, inoltre, il diritto, ai fini
dell'imposta, al libero accesso negli esercizi pubblici,
nei locali di spettacoli pubblici, finche' sono aperti,
nonche' al libero percorso dei mezzi di trasporto in
servizio pubblico urbano di linea. I funzionari predetti
possono eseguire verifiche negli esercizi pubblici finche'
siano aperti, ed, in caso di fondati sospetti di
violazioni, possono procedere, nella loro qualita' di
ufficiali di polizia giudiziaria, nell'ambito delle
specifiche attribuzioni, a visite domiciliari, previa
autorizzazione dell'autorita' giudiziaria
3. Le ditte esercenti officine, oltre ad avere
l'obbligo di presentare tutti i registri, contratti o
documenti relativi alla produzione, distribuzione e vendita
dell'energia elettrica, devono prestare gratuitamente
l'assistenza e l'aiuto del proprio personale ai funzionari
dell'amministrazione finanziaria, nelle operazioni che
questi compiono in officina, negli uffici dell'azienda
commerciale e presso gli utenti, per tutti gli effetti
dell'imposizione.
4. I soggetti obbligati di cui all'art.53 i privati
consumatori e gli enti privati e pubblici hanno l'obbligo
di esibire, ad ogni richiesta del personale addetto al
servizio, gli originali dei documenti e le bollette
relative alla vendita ed al consumo dell'energia elettrica.
Quando nei contratti fra gli utenti e le ditte fornitrici
dell'energia elettrica, queste ultime si siano riservate il
diritto di far procedere dai loro impiegati a verifiche
degli impianti, avra' facolta' di avvalersi di tale diritto
anche il personale dell'amministrazione finanziaria addetto
al servizio, per le opportune verifiche.
5. I poteri previsti, per gli appartenenti alla Guardia
di finanza, dall'art. 18, sono esercitati anche per
l'espletamento dei controlli per l'applicazione della
accisa sull'energia elettrica.".
"Art. 59 (Sanzioni). - 1. Indipendentemente
dall'applicazione delle pene previste per i fatti
costituenti reato, sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al decuplo dell'imposta evasa o che si e' tentato di
evadere, non inferiore in ogni caso a lire 500 mila, i
soggetti obbligati di cui all'art. 53 che:
a) attivano l'officina a scopo di produzione di
energia elettrica senza essere provvisti della licenza di
esercizio;
b) manomettono o lasciano manomettere in qualsiasi
modo i congegni applicati o fatti applicare dal competente
Ufficio dell'Agenzia delle dogane, nonche' i contrassegni,
bolli e suggelli applicati da detto ufficio, salvi i casi
di assoluta necessita';
c) omettono o redigono in modo incompleto o inesatto
le dichiarazioni di cui agli articoli 3, comma 8, e 55,
comma 2, non tengono o tengono in modo irregolare le
registrazioni di cui all'art. 55, comma 7, ovvero non
presentano i registri, i documenti e le bollette a norma
dell'art. 58, commi 3 e 4;
d) non presentano o presentano incomplete o infedeli
le denunce di cui all'art. 53, comma 4;
e) negano o in qualsiasi modo ostacolano l'immediato
ingresso ai funzionari dell'amministrazione finanziaria
addetti al servizio nelle officine o nei locali annessi,
ovvero impediscono ad essi l'esercizio delle attribuzioni
previste dall'art. 58.
2. E' punito con la sanzione di cui al comma 1 l'utente
che altera il funzionamento dei congegni o manomette i
suggelli applicati dai funzionari dell'amministrazione
finanziaria o dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 per
misurazione, per riscontro o per sicurezza, ovvero destina
l'energia ammessa all'esenzione ad usi soggetti ad imposta.
3. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche a chi
sottrae o tenta di sottrarre, in qualsiasi modo, l'energia
elettrica al regolare accertamento dell'imposta.
4. Per ogni bolletta rilasciata agli utenti, portante
una liquidazione di imposta non dovuta o in misura
superiore a quella effettivamente dovuta, si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro pari al doppio dell'imposta indebitamente riscossa,
con un minimo di lire 24 mila per ogni bolletta infedele.
5. Per ogni altra violazione delle disposizioni del
presente titolo e delle relative norme di applicazione, si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.".
"Art. 62 (Imposizione sugli oli lubrificanti e sui
bitumi di petrolio). - 1. Gli oli lubrificanti (codice NC
da 2710 19 81 a 2710 19 99) ferma restando la tassazione
prevista dall'art. 21, comma 2, sono sottoposti ad "accisa"
[1] anche quando sono destinati, messi in vendita o
impiegati, per usi diversi dalla combustione o
carburazione.
2. I bitumi di petrolio (codice NC 2713 20 00) sono
sottoposti ad imposta di consumo.
3. L'imposta di cui al comma 1 si applica anche per gli
oli lubrificanti utilizzati in miscela con i carburanti con
funzione di lubrificazione e non e' dovuta per gli oli
lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione
della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei
relativi manufatti, nella produzione delle materie
plastiche e delle resine artificiali o sintetiche, comprese
le colle adesive, nella produzione degli antiparassitari
per le piante da frutta e nei consumi di cui all'art. 22,
comma 2. Per gli oli lubrificanti imbarcati per provvista
di bordo di aerei o navi si applica lo stesso trattamento
previsto per i carburanti.
4. L'imposta di cui ai commi 1 e 2 si applica anche
agli oli lubrificanti ed ai bitumi contenuti nelle
preparazioni lubrificanti (codice NC 3403) e negli altri
prodotti o merci importati o di provenienza comunitaria.
5. Gli oli lubrificanti e gli altri oli minerali
ottenuti congiuntamente dalla rigenerazione di oli usati,
derivanti da oli, a base minerale o sintetica, gia' immessi
in consumo, sono sottoposti ad imposta in misura pari al 50
per cento dell'aliquota normale prevista per gli oli di
prima distillazione e per gli altri prodotti. La
percentuale anzidetta puo' essere modificata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
dell'ambiente, in relazione alla esigenza di assicurare
competitivita' all'attivita' della rigenerazione, ferma
restando, in caso di diminuzione della percentuale,
l'invarianza del gettito sugli oli lubrificanti, da attuare
con lo stesso decreto, mediante una corrispondente
variazione in aumento dell'aliquota normale. Gli oli
lubrificanti usati destinati alla combustione non sono
soggetti a tassazione. Gli oli minerali contenuti nei
residui di lavorazione della rigenerazione non sono
soggetti a tassazione.
6. Ferma restando la tassazione prevista dall'art. 21,
comma 2, gli oli minerali greggi (codice NC 2709 00), gli
estratti aromatici (codice NC 2713 90 90), le miscele di
alchilbenzoli sintetici (codice NC 3817 00) ed i polimeri
poliolefinici sintetici (codice NC 3902) sono sottoposti
alla medesima imposizione prevista per gli oli
lubrificanti, quando sono destinati, messi in vendita o
usati per la lubrificazione meccanica.
7. L'imposta prevista per i bitumi di petrolio non si
applica ai bitumi utilizzati nella fabbricazione di
pannelli in genere nonche' di manufatti per l'edilizia ed a
quelli impiegati come combustibile nei cementifici. Per i
bitumi impiegati nella produzione o autoproduzione di
energia elettrica si applicano le aliquote stabilite per
l'olio combustibile destinato a tali impieghi.
8. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui
al comma 6, si considerano miscele di alchilbenzoli
sintetici i miscugli di idrocarburi archilarilici aventi
almeno una catena alchilica con 8 o piu' atomi di carbonio,
ottenuti per alchilazione del benzolo con procedimento di
sintesi, liquide alla temperatura di 15 Celsius, contenenti
anche impurezze purche' non superiori al 5 per cento in
volume.
9. Per la circolazione e per il deposito degli oli
lubrificanti e dei bitumi assoggettati ad imposta si
applicano le disposizioni degli articoli 12 e 25.
[1] per le aliquote vedasi allegato 1.".
"Art. 67 (Norme di esecuzione e disposizioni
transitorie). - 1. Con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme
regolamentari per l'applicazione del presente testo unico,
con particolare riferimento all'accertamento e
contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei
depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di
operatore professionale, di rappresentante fiscale o di
obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione
di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al
riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle
accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e
fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti
sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione
dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici
finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di
carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari,
l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni
specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno
emanate le predette norme regolamentari restano in vigore
quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili
all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno
determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2,
si determinano in base alle percentuali stabilite dalle
norme vigenti.
2. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art.
2, comma 5, per l'applicazione delle variazioni di aliquote
ai prodotti gia' immessi in consumo, valgono le
disposizioni dell'art. 9 della legge 11 maggio 1981, n.
213; per la loro inosservanza si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'art. 50.
3. Le disposizioni dell'art. 63 si applicano per i
diritti annuali relativi agli anni 1996 e seguenti. Per gli
impianti che vengono assoggettati a licenza, gli esercenti
devono denunciare la loro attivita' entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del testo unico; il diritto
di licenza deve essere pagato a decorrere dal 1996.
4. Fino al 30 giugno 1999, sono esentati dall'accisa i
prodotti venduti in negozi sotto controllo doganale e
trasportati, nei limiti dei quantitativi consentiti dalle
vigenti disposizioni comunitarie, nel bagaglio personale di
un viaggiatore che si reca in un altro Stato membro con un
volo o con una traversata marittima intracomunitaria.
5. Il diritto erariale speciale per gli alcoli
denaturati previsto dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre
1948, n. 1200, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 dicembre 1948, n. 1388, e successive modificazioni,
soppresso dal 1° luglio 1996 dall'art. 35, comma 2, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
applica con l'osservanza delle disposizioni stabilite
dall'art. 61.
6. Per la vigilanza sulla produzione e sul commercio
delle materie prime alcoligene restano in vigore, in quanto
applicabili, le disposizioni del decreto-legge 30 ottobre
1952, n. 1322, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1952, n. 2384, fino a quando la materia non
sara' regolamentata con il decreto da emanare ai sensi del
comma 1. Per le violazioni delle predette disposizioni si
applica l'art. 50.
7. La classificazione dei prodotti energetici di cui al
presente testo unico e' effettuata con riferimento ai
codici della nomenclatura combinata di cui al regolamento
(CE) n. 2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001, che
modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del
Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura
tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
8. I nuovi adempimenti derivanti dalle disposizioni del
presente testo unico, qualora non sia stato stabilito un
termine diverso, sono eseguiti entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del testo unico medesimo.".
"Allegato I ELENCO PRODOTTI ASSOGGETTATI AD IMPOSIZIONE ED ALIQUOTE VIGENTI ALLA
DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL TESTO UNICO.
Oli minerali
Benzina con piombo: lire 1.111.490 per mille litri;
Benzina: lire 1.003.480 per mille litri;
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 625.620 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 415.990 per mille litri;
Oli da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 747.470 per mille litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 747.470 per mille litri;
Oli combustibili: lire 90.000 per mille kg;
Oli combustibili a basso tenore di zolfo: lire 45.000 per mille kg.
Gas di petrolio liquefatti:
usato come carburante: lire 591.640 per mille kg;
usato come combustibile per riscaldamento: lire 359.220 per mille kg;
Gas naturale:
Carbone, lignite e coke (codici NC 2701, 2702 e 2704) impiegati per uso riscaldamento: da parte di imprese: 4,60 euro per mille chilogrammi; da parte di soggetti diversi dalle imprese: 9,20 euro per mille chilogrammi.;
per autotrazione: lire zero;
per combustione per usi industriali: lire 20 al mc;
per combustione per usi civili:
a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 86 al mc;
b) per usi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 151 al mc;
c) per altri usi civili lire 332 al mc;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:
a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): lire 74 al mc;
b) per gli altri usi civili: lire 238 al mc.
Alcole e bevande alcoliche
Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado-Plato;
Vino: lire zero;
Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra: lire zero;
Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro;
Alcole etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro.
Energia elettrica
Per ogni kWh di energia impiegata:
per qualsiasi applicazione nelle abitazioni: lire 4,10 per ogni kWh;
per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni: lire 6 al kWh.
Imposizioni diverse
Oli lubrificanti lire 1.260.000 per mille kg.
Bitumi di petrolio lire 60.000 per mille Kg.".
"Tabella A IMPIEGHI DEI OLI MINERALI CHE COMPORTANO L'ESENZIONE DALL'ACCISA O L'APPLICAZIONE DI UNA ALIQUOTA RIDOTTA, SOTTO L'OSSERVANZA DELLE
NORME PRESCRITTE. =====================================================================
Impieghi | Agevolazione ===================================================================== 1. Impieghi diversi da carburante | per motori o da combustibile per | riscaldamento |esenzione --------------------------------------------------------------------- 2. Impieghi come carburanti per la| navigazione aerea diversa | dall'aviazione privata da diporto | e per i voli didattici |esenzione --------------------------------------------------------------------- 3. Impieghi come carburanti per la| navigazione nelle acque marine | comunitarie, compresa la pesca, | con esclusione delle imbarcazioni | private da diporto, e impieghi | come carburanti per la navigazione| nelle acque interne, limitatamente| al trasporto delle merci, e per il| dragaggio di vie navigabili e | porti |esenzione --------------------------------------------------------------------- 4. Impiego nei trasporti | ferroviari di passeggeri e merci |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 5. Impieghi in lavori agricoli, | orticoli, in allevamento, nella | silvicoltura e piscicoltura e | nella florovivaistica: | --------------------------------------------------------------------- Gasolio oli vegetali non | modificati chimicamente: | esenzione; |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- benzina |55% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione per la benzina e' | limitata alle macchine agricole | con potenza del motore non | superiore a 40 CV e non adibite a | lavori per conto terzi; tali | limitazioni non si applicano alle | mietitrebbie. | --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione viene concessa, | anche mediante crediti o buoni | d'imposta, sulla base di criteri | stabiliti, in relazione alla | estensione dei terreni, alla | qualita' delle colture ed alla | dotazione delle macchine agricole | effettivamente utilizzate, con | decreto del Ministro delle | finanze, di concerto con il | Ministro delle risorse agricole, | alimentari e forestali, da emanare| ai sensi dell'art. 17, comma 3, | della legge 23 agosto 1988, n. 400| --------------------------------------------------------------------- 6. Prosciugamento e sistemazione | dei terreni allagati nelle zone | colpite da alluvione |esenzione --------------------------------------------------------------------- 7. Sollevamento delle acque allo | scopo di agevolare la coltivazione| dei fondi rustici sui terreni | bonificati. |esenzione --------------------------------------------------------------------- 8. Prove sperimentali, collaudo di| motori di aviazione e marina e | revisione dei motori di aviazione,| nei quantitativi stabiliti | dall'Amministrazione finanziaria |30% aliquota normale --------------------------------------------------------------------- 9. Produzione di forza motrice con| motori fissi in stabilimenti | industriali, agricolo-industriali,| laboratori, cantieri di ricerche | di idrocarburi e di forze endogene| e cantieri di costruzione (escluso| il gas naturale) | --------------------------------------------------------------------- 10. Naturale impiegato negli usi | di cantiere nei motori fissi e | nelle operazioni di campo per la | coltivazione di idrocarburi |euro 11,73 per 1000 mc --------------------------------------------------------------------- 11. Produzione, diretta o | indiretta, di energia elettrica | con impianti obbligati alla | denuncia prevista dalle | disposizioni che disciplinano | l'imposta di consumo sull'energia | elettrica: | ---------------------------------------------------------------------
oli vegetali non modificati | chimicamente: |esenzione ---------------------------------------------------------------------
naturale e gas di petrolio | liquefatti |esenzione ---------------------------------------------------------------------
Gasolio |L. 23.800 per 1.000 l ---------------------------------------------------------------------
olio combustibile e oli minerali| greggi, naturali | ---------------------------------------------------------------------
carbone, lignite e coke (codici | NC 2701 2702 e 2704) euro 2,60 per| 1000 Kg. |L. 28,400 per 1.000 l --------------------------------------------------------------------- In caso di autoproduzione di | energia elettrica, le aliquote per| il gasolio, per l'olio | combustibile e per gli oli | minerali greggi sono le seguenti: | ---------------------------------------------------------------------
Gasolio |L. 840 per 1.000 l ---------------------------------------------------------------------
olio combustibile |L. 1.000 per 1.000 kg ---------------------------------------------------------------------
oli minerali greggi, naturali |L. 2.500 per 1.000 kg --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione e' accordata: | ---------------------------------------------------------------------
a) ai prodotti petroliferi nei| limiti dei quantitativi impiegati | nella produzione di Energia | elettrica; | ---------------------------------------------------------------------
b) agli oli minerali greggi, | naturali, impiegati nella stessa | area di estrazione per la | produzione e per l'autoproduzione | di energia elettrica e vapore; | ---------------------------------------------------------------------
c) agli oli minerali impiegati| in impianti petrolchimici per | l'alimentazione di centrali | combinate termoelettriche per | l'autoproduzione di energia | elettrica e vapore tecnologico per| usi interni. | --------------------------------------------------------------------- 12. Azionamento delle autovetture | da noleggio da piazza, compresi i | motoscafi che in talune localita' | sostituiscono le vetture da piazza| e quelli lacuali, adibiti al | servizio pubblico da banchina per | il trasporto di persone: | ---------------------------------------------------------------------
|40 per cento aliquota normale
benzina e benzina senza piombo |della benzina senza piombo; ---------------------------------------------------------------------
Gasolio |40 per cento aliquota normale; ---------------------------------------------------------------------
gas di petrolio liquefatti (GPL)|40 per cento aliquota normale; ---------------------------------------------------------------------
gas naturale |40 per cento aliquota normale. --------------------------------------------------------------------- L'agevolazione e' concessa entro i| seguenti quantitativi giornalieri | presumendo, in caso di | alimentazione promiscua a benzina | e GPL o gas naturale un consumo di| Gpl o gas naturale pari al 70 per | cento del consumo totale: | ---------------------------------------------------------------------
a) litri 18 o metri cubi 18 | relativamente al gas naturale per | ogni autovettura circolante nei | comuni con popolazione superiore a| 500.000 abitanti; | ---------------------------------------------------------------------
b) litri 14 o metri cubi 14 | relativamente al gas naturale per | ogni autovettura circolante nei | comuni con popolazione superiore a| 100.000 abitanti, ma non a 500.000| abitanti; | ---------------------------------------------------------------------
c) litri 11 o metri cubi 11 | relativamente al gas naturale per | ogni autovettura circolante nei | comuni con popolazione di 100.000 | abitanti o meno. | --------------------------------------------------------------------- 13. Azionamento delle | autoambulanze, destinate al | trasporto degli ammalati e dei | feriti di pertinenza dei vari enti| di assistenza e di pronto soccorso| da determinare con provvedimento | dell'amministrazione finanziaria | (nei limiti e con le modalita' | stabiliti con il decreto del | Ministro delle finanze di cui | all'art. 67): | ---------------------------------------------------------------------
Benzina |40 per cento aliquota normale; ---------------------------------------------------------------------
benzina senza piombo |40 per cento aliquota normale; ---------------------------------------------------------------------
gasolio |40 per cento aliquota normale; ---------------------------------------------------------------------
gas di petrolio liquefatti (GPL)|40 per cento aliquota normale; ---------------------------------------------------------------------
gas naturale |40 per cento aliquota normale; --------------------------------------------------------------------- Le agevolazioni previste per le | autovetture da noleggio da piazza | e per le autoambulanze, di cui ai | punti 12 e 13, sono concesse | mediante crediti d'imposta da | utilizzare in compensazione ai | sensi dell'art. 17 del decreto | legislativo 9 luglio 1997, n. 241,| e successive modificazioni, ovvero| mediante buoni d'imposta. I | crediti ed i buoni d'imposta non | concorrono alla formazione del | reddito imponibile e non vanno | considerati ai fini del rapporto | di cui all'art. 63 del testo unico| delle imposte sui redditi, | approvato con decreto del | Presidente della Repubblica | 22 dicembre 1986, n. 917, e | successive modificazioni. | --------------------------------------------------------------------- 14. Produzione di magnesio da | acqua di mare |esenzione --------------------------------------------------------------------- 15. Gas di petrolio liquefatti | utilizzati negli impianti | centralizzati per usi industriali | (2) e degli autobus urbani ed | extraurbani adibiti al servizio | pubblico}. |10% aliquota normale ---------------------------------------------------------------------
|normale --------------------------------------------------------------------- 16. Oli minerali iniettati negli | altiforni per la realizzazione dei| processi produttivi |esenzione
[1] Per "aviazione privata da diporto" e per "imbarcazioni private da diporto" si intende l'uso di un aeromobile o di una imbarcazione da parte del proprietario o della persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarli in virtu' di un contratto di locazione o per qualsiasi altro titolo, per scopo non commerciale ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorita' pubbliche.
(2) Per la individuazione degli usi industriali si rinvia a quanto disposto nell'art. 26, comma 3.".



 
Art. 2
Disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili

1. A decorrere dal 1° gennaio 2008: a) la misura delle aliquote di accisa per il gas naturale per
combustione per usi civili, di cui all'allegato I annesso al testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro
cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri
cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 4,80 metri cubi annui e fino a 1560
metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; ((1))
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per
metro cubo; b) la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i
territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli
interventi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e' determinata come segue:
1) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro
cubo;
2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri
cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560
metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;
4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per
metro cubo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2008, in funzione del completamento progressivo del processo di armonizzazione e di riavvicinamento delle aliquote di accisa applicate al gas naturale nelle diverse zone geografiche del Paese, con decreto da adottare entro il mese di febbraio di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze procede ad interventi di riduzione delle aliquote di accisa di cui al comma 1, lettera a).
3. Ai fini di cui al comma 2, e' autorizzata la spesa di 98.000.000 di euro per l'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
4. Conseguentemente, a fare data dal 1° gennaio 2008, e' abrogato l'articolo 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
5. A decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' sostituito dal seguente "127-bis) somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione;". --------------- AGGIORNAMENTO (1)
Si riporta in nota, il testo del presente articolo, comma 1, lettera a) n. 3 a seguito della modifica introdotta dall'errata-corrige pubblicata in G.U. 06/04/2007, n. 81: 3) per consumi superiori a ((480)) metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo; La suddetta modifica entra in vigore il 06/04/2007.



Note all'art. 2
- Per il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n,. 218, recante: Testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, e' il
seguente:
"Art. 1 (Sfera territoriale di applicazione). (Art. 3,
legge n. 646/1950; articolo unico, legge n. 13/1955; art.
1, legge n. 105/1955; articolo unico, legge n. 760/1956;
articolo unico, legge n. 2523/1952). - Il presente testo
unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente
dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise,
Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
alle provincie di Latina e di Frosinone, ai comuni della
provincia di Rieti gia' compresi nell'ex circondario di
Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio
di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di
Roma compresi nella zona della bonifica di Latina,
all'Isola d'Elba, nonche' agli interi comuni di Isola del
Giglio e di Capraia Isola.
(Art. 3, comma. 2, legge n. 646/1950; art. 8, legge n.
634/1957). Qualora il territorio dei comprensori di
bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di
quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000
abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del
Testo unico sara' limitata al solo territorio di quel
comune facente parte dei comprensori medesimi.
(Articolo unico, legge n. 2523/1952; art. 1, comma 2,
legge n. 853/1971). Gli interventi comunque previsti da
leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle
che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si
intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori
indicati nel presente articolo.".
- Il testo del comma 3, dell'art. 11, della legge n.
468 del 5 agosto 1978 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio)
e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega
o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa
contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti
finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
degli scaglioni, le altre misure che incidono sulla
determinazione del quantum della prestazione, afferenti
imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in
vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
essa si riferisce, nonche' le correzioni delle imposte
conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per le
leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle
quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella, della
quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni
considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella, delle
riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
per il rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
vigenti classificate tra le spese in conto capitale e per
le quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno
stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
qualora la legge lo preveda, per uno o piu' degli anni
considerati dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti dall'art.
11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative rinviate
alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata o
riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale;
i-quater) norme recanti misure correttive degli
effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter,
comma 7.".
- L'art. 14 della legge 28 dicembre 2001, n. 448:
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - (legge finanziaria 2002),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2001,
n. 301, supplemento ordinario, abrogato dal presente
decreto a decorrere dal 1° gennaio 2008, recava: "Art. 14
(Riduzione dell'imposta di consumo sul gas metano)".
- Si riporta il testo vigente della tabella A, parte
III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario, come
modificato dal presente decreto a decorrere dal 1° gennaio
2008:
"PARTE III
Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%.
Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01);
2) animali vivi della specie bovina, compresi gli
animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d.
01.02; 01.03; 01.04);
3) carni e parti commestibili degli animali della
specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
4) frattaglie commestibili degli animali della specie
equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere
bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate,
congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o
affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);
5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile
morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o
surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);
6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n.
5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);
7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici,
fagiani, rane ed altri animali vivi destinati
all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie,
fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o
affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o
morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati
all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex
03.01);
8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate
o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici
e fagiani (v.d. ex 02.04);
9) grasso di volatili non pressato ne' fuso, fresco,
refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato,
congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);
10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato
ne' fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato,
salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05);
10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati,
congelati o surgelati, destinati all'alimentazione;
semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati
(v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i
crostacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro
conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati,
secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e
ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in
acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex
03.03);
11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato,
siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi
di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01);
12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d.
ex 04.02);
13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o
non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);
14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate
(v.d. ex 04.05);
15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o
altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso
alimentare (v.d. 04.05);
16) miele naturale (v.d. 04.06);
17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o
in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);
18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate,
acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati
all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);
19) prodotti di origine animale, non nominati ne'
compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri
simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);
20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi,
allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti,
altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze,
fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per
ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti
di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per
ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 -
06.04);
21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi,
macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati;
radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur,
patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore
di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi;
midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06);
22) uva da vino (v.d. ex 08.04);
23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse
quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata,
solforata o addizionata di altre sostanze atte ad
assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
(v.d. ex 08.13);
24) te', mate' (v.d. 09.02 - 09.03);
25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10);
26) orzo destinato alla semina; avena, grano
saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori,
destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
10.03, ex 10.04 e ex 10.07);
27) farine di avena e di altri cereali minori
destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex
11.01);
28) semole e semolini di orzo, avena e di altri
cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi
di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02);
29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o
schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico
(v.d. ex 10.06 e ex 11.02);
30) farine dei legumi da granella secchi compresi
nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8
della Tariffa doganale; farine e semolini di sago e di
radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino
e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);
31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);
32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);
33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti
(v.d. 11.09 - ex 23.03);
34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti
oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli
frantumati (v.d. ex 12.01);
35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate,
esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);
36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);
37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in
fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);
38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);
38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico,
rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07);
39) (soppresso);
40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche
tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche;
noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati
principalmente nell'alimentazione umana, non nominati ne'
compresi altrove (v.d. ex 12.08);
41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche
trinciate (v.d. 12.09);
42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici
da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio,
cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti
da foraggio (v.d. 12.10);
43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna
(v.d. ex 13.03);
44) (soppresso);
45) alghe (v.d. ex 14.05);
46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o
fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso
(v.d. ex 15.01);
47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina),
greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo",
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
15.02);
48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e
oleomargarina non emulsionata, non mescolati ne' altrimenti
preparati, destinati all'alimentazione umana od animale
(v.d. ex 15.03);
49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini,
anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 15.04);
50) altri grassi ed oli animali destinati alla
nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati
alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex
15.07);
51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o
totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali
solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo,
anche raffinati, ma non preparati, destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);
52) imitazioni dello strutto e altri grassi
alimentari preparati (v.d. ex 15.13);
53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);
54) (soppresso);
55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie
o di sangue (v.d. 16.01);
56) altre preparazioni e conserve di carni o di
frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di
anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);
57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce
(v.d. 16.03);
58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il
caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi
(compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed
ostriche, preparati o conservati (v.d. ex 16.04 - ex
16.05);
59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato
solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.01);
60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli
aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non
aromatizzati ne' colorati; succedanei del miele, anche
misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati;
destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex
17.02);
61) melassi destinati all'alimentazione umana od
animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex
17.03);
62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao
(caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili)
in confezione non di pregio, quali carta, cartone,
plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v.d.
17.04);
63) cacao in polvere non zuccherato (v.d. 18.05);
64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari
contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta,
cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune
(v.d. ex 18.06);
65) estratti di malto; preparazioni per
l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di
cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o
estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura
inferiore al 50 per cento in peso (v.d. 19.02);
66) tapioca, compresa quella di fecola di patate
(v.d. 19.04);
67) prodotti a base di cereali; ottenuti per
soffiatura o tostatura: "puffed-rice", "corn-flakes" e
simili (v.d. 19.05);
68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria
e della biscotteria, anche addizionati di cacao in
qualsiasi proporzione (v.d. 19.08);
69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o
conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza
sale, spezie, mostarda o zuccheri (v.d. 20.01);
70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi)
preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex
20.02);
71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v.d.
20.03);
72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di
piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate,
diacciate, cristallizzate) (v.d. 20.04);
73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate,
ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri
(v.d. 20.05);
74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche
con aggiunta di zuccheri (v.d. ex 20.06);
75) (soppresso);
76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti
del caffe' e loro estratti; estratti o essenze di caffe',
di te', di mate' e di camomilla; preparazioni a base di
questi estratti o essenze (v.d. 21.02 - ex 30.03);
77) farina di senape e senape preparate (v.d. 21.03);
78) salse; condimenti composti; preparazioni per
zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati;
preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04
- 21.05);
79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti
artificiali preparati (v.d. 21.06);
80) preparazioni alimentari non nominate ne' comprese
altrove (v.d. ex 2 1.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi
natura;
81) acqua, acque minerali (v.d. ex 22.01);
82) birra (v.d. 22.03);
83)- 84) (soppressi);
85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e
loro succedanei (v.d. 22-10);
86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di
pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte
all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla
nutrizione degli animali; ciccioli destinati
all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 23.01);
87) polpe di barbabietole, cascami di canne da
zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione
dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e
della distillazione degli alcoli; avanzi della
fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili
(v.d. ex 23.03);
88) panelli, sansa di olive ed altri residui
dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie;
panelli ed altri residui della disolcazione di semi e
frutti oleosi (v.d. 23.04);
89) fecce di vino, tartaro greggio (v.d. 23.05);
90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli
utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati
ne' compresi altrove (v.d. 23.06);
91) foraggi melassati o zuccherati; altre
preparazioni del genere di quelle utilizzate
nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per
cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v.d. ex
23.07);
92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di
tabacco (v.d. 24.01);
93) lecitine destinate all'alimentazione umana od
animale (v.d. ex 29.24);
94)-97) (soppressi);
98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o
fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v.d.
44.01);
99-102) (soppressi);
103) energia elettrica per uso domestico; energia
elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e
manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali
e simili; energia elettrica per il funzionamento degli
impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque,
utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione;
energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui
all'art. 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999,
n. 79; gas, gas naturale e gas petroliferi liquefatti,
destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni
delle reti di distribuzione per essere successivamente
erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per
la produzione di energia elettrica;
104) oli minerali greggi, oli combustibili ed
estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o
indirettamente, energia elettrica, purche' la potenza
installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi,
oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili
fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla
lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non piu' del
45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare
direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni;
oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza
motrice con motori fissi in stabilimenti industriali,
agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione;
oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla
trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di
distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla
distillazione primaria del petrolio naturale greggio o
dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli
oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi
punto di infiammabilita' (in vaso chiuso) inferiore a 55
°C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95
per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento
in volume, destinati alle trasformazione in gas da
immettere nelle reti cittadine di distribuzione;
105) (soppresso);
106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la
pesca in acque interne;
107)-109) (soppressi);
110) prodotti fitosanitari;
111) seme per la fecondazione artificiale del
bestiame;
112) principi attivi per la preparazione ed
integratori per mangimi;
113) prodotti di origine minerale e
chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli
animali;
114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario,
compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed
articoli di medicazione di cui le farmacie devono
obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea
ufficiale;
115)-118) (soppressi);
119) contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli teatrali;
120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle
strutture ricettive di cui all'art. 6 della legge 17 maggio
1983, n. 217, e successive modificazioni, nonche'
prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone
ricoverate in istituti sanitari;
121) somministrazioni di alimenti e bevande;
prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto
aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti
e bevande;
122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di
energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche
di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio
energia, come definito nel decreto interministeriale di cui
all'art. 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e
successive modificazioni; sono incluse le forniture di
energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia
da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica
l'aliquota ordinaria;
123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi
opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia
musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attivita'
circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di
burattini e marionette ovunque tenuti;
123-bis) (soppresso);
123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni
circolari trasmesse in forma codificata, nonche' alla
diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato
effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via
satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto -
punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la
ricezione di programmi di contenuto pornografico;
124) (soppresso);
125) prestazioni di servizi mediante macchine
agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o
associate;
126) (soppresso);
127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di
cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio
decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella
legge 5 gennaio 1939, n. 8;
127-bis) somministrazione di gas naturale usato per
combustione per usi civili limitatamente a 40 metri cubi
annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di
gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura
cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli
liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in
bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della
commercializzazione
127-ter) (soppresso);
127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di
teleriscaldamento realizzate in conformita' alla vigente
normativa in materia di risparmio energetico;
127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e
secondaria elencate nell'art. 4 della legge 29 settembre
1964, n. 847, integrato dall'art. 44 della legge 22 ottobre
1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie
ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di
produzione e reti di distribuzione calore-energia e di
energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica;
impianti di depurazione destinati ad essere collegati a
reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori
di adduzione; edifici di cui all'art. 1 della legge
19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui
all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive
modificazioni;
127-sexies) beni, escluse materie prime e
semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli
impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies);
127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da
contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere,
degli impianti e degli edifici di cui al numero
127-quinquies);
127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per
la stipula di accordi in deroga previsti dall'art. 11,
comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992,
n. 359, resi dalle organizzazioni della proprieta' edilizia
e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni
provinciali;
127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei
rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a
norma dell'art. 10, n. 14), del presente decreto;
l27-decies) francobolli da collezione e collezioni di
francobolli;
127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo
i criteri di cui al decreto ministeriale 2 agosto 1969 del
Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in
proprieta' o in godimento a soci da cooperative edilizie e
loro consorzi, ancorche' non ultimate, purche' permanga
l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le
condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda
della presente tabella; fabbricati o porzioni di
fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di
cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e
successive modificazioni ed integrazioni, ancorche' non
ultimati, purche' permanga l'originaria destinazione,
ceduti da imprese costruttrici;
127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'art. 31, primo comma, lettera b),
della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia
residenziale pubblica;
127-terdecies) beni, escluse le materie prime e
semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi
di recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del
primo comma dello stesso articolo;
127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti
da contratti di appalto relativi alla costruzione di case
di abitazione di cui al n. 127-undecies) e alla
realizzazione degli degli interventi di recupero di cui
all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi
quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello
stesso articolo;
127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di
fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di
recupero di cui all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, a
457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno
effettuato gli interventi;
127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio
e deposito temporaneo, previste dall'art. 6, comma 1,
lettera d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'art. 7, comma 2,
e di rifiuti speciali di cui all'art. 7, comma 3, lettera
g), del medesimo decreto, nonche' prestazioni di gestione
di impianti di fognatura e depurazione;
127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato,
da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla
lettera a) de1la tabella allegata al decreto-legge
23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai
loro eredi o legatari;
127-duodevicies) locazioni di immobili di civile
abitazione effettuate in esecuzione di programmi di
edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno
costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di
cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.".



 
Art. 3. Disposizioni in materia di imposta addizionale regionale sul gas
naturale
1. Nel decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «gas naturale»;
b) le parole «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa»;
c) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10. - 1. I tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 sono dovuti dai soggetti indicati dall'articolo 26, commi 7 e 8, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
2. Il versamento dei tributi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9 e' effettuato in favore della regione dove ha luogo il consumo del gas naturale.
3. La dichiarazione di cui all'articolo 26, comma 13, del decreto legislativo n. 504 del 1995, e' presentata, in copia, anche alla regione competente per territorio, nel termine previsto dal medesimo comma 13.
4. Per i termini e le modalita' di versamento dei tributi regionali a ciascuna regione, si applica quanto stabilito nell'articolo 26 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.».
2. Nel decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».
3. Nella legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 153 dell'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: «accisa».
4. Nella legge 8 maggio 1998, n. 146, al comma 1 dell'articolo 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «gas metano», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gas naturale»;
b) le parole: «imposta di consumo» sono sostituite dalla seguente: «accisa».



Note all'art. 3:
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1990,
n. 301.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 10 del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993, n. 14, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 10 (Disposizioni fiscali e tariffarie). - 1. Il
termine del l° agosto previsto dall'art. 273 del testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto
14 settembre 1931, n. 1175, e' fissato al 31 ottobre.
2. Per l'anno 1992 sono stabiliti al 30 aprile 1992 i
termini per l'adozione di deliberazioni comunali e
provinciali in materia di tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, imposta comunale per l'esercizio di
imprese e di arti e professioni, tasse sulle concessioni
comunali, tassa per l'occupazione permanente di spazi ed
aree pubbliche, canone per il disinquinamento delle acque.
3. Per ciascuno degli anni 1992 e 1993 i comuni possono
aumentare fino al venticinque per cento, purche' con
identica percentuale per tutti i settori di attivita' e per
tutte le classi di superficie, le misure di base
dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti
e professioni indicate nella tabella allegata al
decreto-legge n. 66 del 1989, e successive modificazioni ed
integrazioni. E' stabilito al 30 aprile di ciascuno degli
anni 1992 e 1993 il termine per l'adozione della relativa
deliberazione, immediatamente esecutiva.
4. Con effetto dall'anno 1992 sono abrogati l'art. 6
della legge 14 agosto 1991, n. 281, e l'art. 136 del testo
unico per la finanza locale, approvato con regio decreto
14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.
4-bis. Per gli anni 1993 e 1994 e' concesso all'Unione
italiana ciechi un contributo annuo di lire 4.000 milioni.
All'onere derivante si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.
5. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del
presente decreto l'addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale usato come combustibile, istituita dall'art. 6,
comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, e
successivo decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398
capo II, si applica anche all'accisa sul gas naturale usato
come combustibile per gli usi delle imprese artigiane ed
agricole per gli usi industriali, con le esclusioni
indicate al comma 3 dell'art. 6 del decreto-legge
15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1990, n. 331.
6. Con la stessa decorrenza l'addizionale regionale di
cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del
1990 ed al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, ed
al comma 5, sara' determinata da ciascuna regione a statuto
ordinario, con propria legge, in rapporto ai metri cubi di
gas in essa erogati, in misura non inferiore a lire 10 al
metro cubo e non superiore alla meta' del corrispondente
tributo erariale e comunque non superiore a lire 50 al
metro cubo; qualora la meta' del corrispondente tributo
erariale risulti inferiore a lire 10 al metro cubo
l'addizionale sara' dovuta nella detta misura minima.
7. Qualora, per intervenute variazioni dell'accisa
erariale sul gas maturale le tariffe dell'addizionale
regionale a detto tributo dovessero risultare eccedenti i
limiti massimi indicati al comma 6, dalla data
dell'intervenuta variazione, l'addizionale regionale sara'
dovuta nella misura massima consentita.
8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
fino a quando le regioni non avranno stabilito, con proprie
leggi, la misura dell'addizionale regionale all'accisa sul
gas naturale a carico delle utenze indicate all'art. 6,
comma 3, del decreto-legge n. 261 del 1990, detta
addizionale sara' dovuta nella misura minima di lire 10 al
metro cubo.
9. L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al
presente articolo, istituita con l'art. 6, comma 1,
lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con il comma 2
dell'art. 9, decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
a carico delle utenze esenti, sara' determinata da ciascuna
regione, con propria legge, entro i limiti minimo di lire
10 e massimo di lire 50 al metro cubo.
10. Sono istituiti diritti di segreteria anche sui
seguenti atti:
a) certificati di destinazione urbanistica previsti
dall'art. 18, secondo comma, della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, da un valore minimo di
L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
b) autorizzazioni di cui all'art. 7 del decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94, da un valore minimo di L.
10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
c) autorizzazione edilizia, nonche' denuncia di
inizio dell'attivita', ad esclusione di quella per
l'eliminazione delle barriere architettoniche, da un valore
minimo di euro 51,65 ad un valore massimo di euro 516,46.
Tali importi sono soggetti ad aggiornamento biennale in
base al 75 per cento della variazione degli indici dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
d) autorizzazione per l'attuazione di piani di
recupero di iniziativa dei privati, di cui all'art. 30
della legge 5 agosto 1978, n. 457, da un valore minimo di
L. 10.000 ad un valore massimo di L. 100.000;
e) autorizzazione per la lottizzazione di aree, di
cui all'art. 28 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n.
1150, e successive modificazioni ed integrazioni, da un
valore minimo di L. 100.000 ad un valore massimo di L.
1.000.000;
f) certificati e attestazioni in materia
urbanistico-edilizia da un valore minimo di L. 10.000 ad un
valore massimo di L. 100.000;
g) concessioni edilizie, da un valore minimo di L.
30.000 ad un valore massimo di L. 1.000.000.
11. I comuni con popolazione superiore a 250.000
abitanti sono autorizzati ad incrementare i diritti di cui
alle lettere da a) a g) del comma 10, sino a raddoppiare il
valore massimo.
12. I proventi degli anzidetti diritti di segreteria
sono a vantaggio esclusivamente degli enti locali.
12-bis. Il trasporto degli alunni della scuola
dell'obbligo e della scuola materna e' considerato
trasporto pubblico urbano di persone, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Resta fermo il
trattamento fiscale gia' applicato e non si fa luogo a
rimborsi di imposte gia' pagate, ne' e' consentita la
variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni.
12-ter. Il diritto fisso da esigere dai comuni quale
rimborso spesa, oltre ai diritti di segreteria di cui alla
tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e
successive modificazioni, all'atto del rilascio o rinnovo
della carta di identita', gia' stabilito in L. 1.000
dall'art. 27, comma 7, n. 5), del decreto-legge 28 febbraio
1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 1983, n. 131, e' elevato a L. 10.000, con
esclusione di ogni altro onere a carico del richiedente,
salvo l'assolvimento degli eventuali obblighi previsti
dalla legge sul bollo.
12-quater. I comuni che abbiano gia' deliberato un
diritto superiore alla cifra di L. 10.000 devono adeguarsi
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 153,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 1996, n. 303,
supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto:
«153. La misura massima dell'addizionale regionale
all'accisa sul gas naturale e dell'imposta regionale
sostitutiva per le utenze esenti di cui all'art. 9 del
decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive
modificazioni e integrazioni, e' determinata in lire 60 al
metro cubo di gas erogato.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 8, della legge
8 maggio 1998, n. 146, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 14 maggio 1998, n. 110, supplemento ordinario, come
modificato dal presente decreto: «Art. 8 (Imposta
sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale). - 1. Le disposizioni di cui al comma 9,
dell'art. 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993,
n. 68, si interpretano nel senso che l'imposta regionale
sostitutiva dell'addizionale regionale all'accisa sul gas
naturale a carico delle utenze esenti non si applica ai
consumi di gas naturale impiegato negli usi di cantiere e
nelle operazioni di campo per la coltivazione di
idrocarburi, nonche' ai consumi di gas naturale impiegato
nella produzione diretta o indiretta di energia elettrica,
purche' la potenza installata non sia inferiore a 1 KW. Non
si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente gia'
pagato.».



 
Art. 4.
1. Le regioni provvedono ad adeguare la propria normativa conformandola alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3.
 
Art. 5. Disposizioni in materia di imposta addizionale comunale e provinciale
all'accisa sull'energia elettrica
1. Nel decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale, l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - 1. E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui agli articoli 52, e seguenti, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, di seguito denominato: testo unico delle accise, nelle misure di:
a) euro 18,59 per mille kWh in favore dei comuni per qualsiasi uso effettuato nelle abitazioni, con esclusione delle seconde case e con esclusione delle forniture, con potenza disponibile fino a 3 kW, effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica degli utenti, limitatamente ai primi 150 kWh di consumo mensili. Per i consumi superiori ai limiti di 150 kWh per le utenze fino a 1,5 kW e di 220 kWh per quelle oltre 1,5 e fino a 3 kW, si procede al recupero della relativa addizionale secondo i criteri stabiliti nel capitolo I, punto 2, della deliberazione n. 15 del 14 dicembre 1993 del Comitato interministeriale dei prezzi;
b) euro 20,40 per mille kWh in favore dei comuni, per qualsiasi uso effettuato nelle seconde case;
c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Con determinazione del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali sono stabilite le necessarie modalita' applicative.
3. Le addizionali di cui al comma 1 sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'articolo 53 del testo unico delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalita' dell'accisa sull'energia elettrica.
4. Le addizionali di cui al comma 1 relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stessi.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 3, del testo unico delle accise non si applicano alle addizionali di cui al comma 1; sono tuttavia esenti dalle addizionali i consumi per l'illuminazione pubblica e per l'esercizio delle attivita' di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.
6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza disponibile non superiore a 200 kW, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti gia' effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.».



Nota all'art. 5:
- Il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 gennaio 1989, n. 23.



 
Art. 6.
Aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante
1. L'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' aumentata a euro 423,00 per mille litri di prodotto.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il maggior onere conseguente alla disposizione di cui al comma 1 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, nonche' dell'articolo 2, comma 58 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.



Note all'art. 6:
- Per l'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, si vedano le note all'art. 1.
- Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16,
recante: (Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle
grandi vie navigabili di importanza internazionale, con
annessi, fatto a Ginevra il 19 gennaio 1996):
«Art. 5 (Firma). - 1. Il presente Accordo sara' aperto
presso l'Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, alla firma
degli Stati che sono membri della Commissione economica
delle Nazioni Unite per l'Europa o che hanno statuto
consultivo presso la Commissione in conformita' ai
paragrafi 8 e 11 del mandato della Commissione, dal
1° ottobre 1996 al 30 settembre 1997.
2. Tali firme saranno sottoposte a ratifica,
accettazione o approvazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante: (Norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni.):
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (soppresso).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno
2000, n. 277, reca: Regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, a norma dell'art. 8 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
- Il titolo I, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, (Istituzione dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle
aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali, reca:
«Titolo I - Istituzione e disciplina dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, del
decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, recante:
(Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la
viabilita' e per la sicurezza pubblica.»:
«10. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alle disposizioni di cui al
comma 9, relative all'incremento dell'accisa sul gasolio
usato come carburante, e' rimborsato, anche mediante la
compensazione di cui all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai
competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le
modalita' e con gli effetti previsti dal regolamento
recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli
esercenti le attivita' di trasporto merci, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n.
277. Tali effetti rilevano altresi' ai fini delle
disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446. A tale fine, e' autorizzata la
spesa di euro 88.070.000 annui, a decorrere dall'anno
2006.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 58, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
recante: (Disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria.»:
«58. Per i soggetti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, il
maggior onere conseguente alla disposizione di cui al
comma 57 e' rimborsato, anche mediante la compensazione di
cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, a seguito della
presentazione di apposita dichiarazione ai competenti
uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalita' e
con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina
dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le
attivita' di trasporto merci, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali
effetti rilevano altresi' ai fini delle disposizioni di cui
al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle
disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge
21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.».



 
Art. 7.
Modifiche alla legge 23 dicembre 1998, n. 448
1. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati.



Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del
1°-1l dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli
minerali sono rideterminate in conformita' alle
disposizioni dei successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali per le
finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad aumenti
della pressione fiscale complessiva. A tal fine sono
adottate misure fiscali compensative e in particolare sono
ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise come
rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione degli
aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri dell'Unione
europea.
4. (Abrogato).
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle aliquote
delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui prodotti
di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, valgono a titolo
di aumenti intermedi, occorrenti per il raggiungimento
progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal
1° gennaio 2005, sono stabilite con decreti del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'apposita
Commissione del CIPE, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza annuale, per
il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, tenuto
conto del valore delle emissioni di anidride carbonica
conseguenti all'impiego degli oli minerali nonche' dei
prodotti di cui al comma 7 nell'anno precedente, con i
decreti di cui al comma 5 sono stabilite le misure
intermedie delle aliquote in modo da assicurare in ogni
caso un aumento delle singole aliquote proporzionale alla
differenza, per ciascuna tipologia di prodotto, tra la
misura di tali aliquote alla data di entrata in vigore
della presente legge e la misura delle stesse stabilite
nell'allegato di cui al comma 4, nonche' il contenimento
dell'aumento annuale delle misure intermedie in non meno
del 10 e in non piu' del 30 per cento della predetta
differenza.
7.-9. (Abrogati).
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle
disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri sociali
gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante dalla
riduzione, operata annualmente nella misura percentuale
corrispondente a quella dell'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione,
della sovrattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge
8 ottobre 1976, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale sovrattassa e' abolita
a decorrere dal 1° gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
usato come combustibile per riscaldamento e ai gas di
petrolio liquefatti usati come combustibile per
riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso reti
canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra
anche con credito di imposta, una riduzione del costo del
predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
una riduzione del costo dei sopra citati gas di petrolio
liquefatti corrispondenti al contenuto di energia del
gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e' cumulabile
con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il
70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per
i quali viene esteso anche ai gas di petrolio liquefatti
confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E
di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica
n. 412 del 1993 e individuati con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il beneficio viene meno
dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto
beneficio e' applicabile altresi' ai quantitativi dei
predetti combustibili impiegati nelle frazioni non
metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di
cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n.
412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il medesimo
decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali
interessati. Tali delibere devono essere comunicate al
Ministero delle finanze e al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni
anno;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) (abrogata);
f) a misure compensative di settore con incentivi per
la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza
energetica e le fonti rinnovabili nonche' per la gestione
di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale
fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone
climatiche E ed F ovvero per gli impianti e le reti di
teleriscaldamento alimentati da energia geotermica, con la
concessione di un'agevolazione fiscale con credito
d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di
calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione
all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5, nel
rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sulla
benzina senza piombo e' stabilita nella misura di lire
1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate concorrono a
compensare gli oneri connessi alle riduzioni di cui al
comma 10, lettera c), ferma restando la destinazione
disposta dall'art. 5, comma 2, del decreto-legge 1° luglio
1996, n. 346, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1996, n. 428, per la prosecuzione della missione
di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di
attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per quanto previsto dal comma 10,
lettera a).».



 
Art. 8. Esenzione dall'accisa degli oli di origine vegetale per l'anno 2007
utilizzati nelle coltivazioni sotto serra
1. Agli oli di origine vegetale utilizzati nelle coltivazioni sotto serra si applica l'agevolazione di cui all'articolo 1, comma 394, lettera h) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 394,
lettera h), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante:
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)»:
«394. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
(omissis);
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti
le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto serra, di cui all'art. 2, comma 4, della legge
24 dicembre 2003, n. 350.».



 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa-Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali Visto, il Guardasigilli: Mastella
 
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