Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 8 gennaio 2007, n. 27 |
Modifiche ed integrazioni al decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante regolamento su condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante: "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59", come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170; Visto, in particolare, l'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 143 del 1998, il quale, ai commi 1 e 2, prevede la concessione di contributi agli interessi, a fronte di operazioni di finanziamento di crediti all'esportazione di merci, prestazione di servizi nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero e, al comma 3, stabilisce che la tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo agli interessi siano stabilite con delibera del Comitato interministeriale della programmazione economica e che le condizioni, modalita' e tempi della concessione dei contributi siano stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143 del 1998 soprarichiamato, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 1999, e' stata fra l'altro attribuita alla SIMEST, Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.A., la gestione del Fondo istituito con l'articolo 3, della legge 28 maggio 1973, n. 295, relativo agli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alle leggi 24 maggio 1977, n. 227, 24 aprile 1990, n. 100, e all'articolo 14, della legge 5 ottobre 1991, n. 317; Vista la convenzione stipulata il 16 ottobre 1998 fra il Ministero del commercio con l'estero e la SIMEST per la gestione del predetto Fondo 295/73, che prevede, fra l'altro, la costituzione di un apposito Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario di cui alle leggi soprarichiamate; Visto il decreto interministeriale 21 aprile 2000, n. 199, recante "Regolamento delle condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi, progettazione e lavori all'estero, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143" ed, in particolare, l'articolo 16, che disciplina i casi di cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione; Rilevato che la disciplina di cui all'articolo 16 del citato decreto interministeriale n. 199 del 2000 in alcuni casi non consente l'intervento congiunto di SACE, Servizi assicurativi del commercio estero S.p.A., e del predetto Fondo 295/73 gestito da SIMEST nell'intero arco temporale dell'operazione di finanziamento del credito all'esportazione; Ravvisata pertanto l'esigenza di procedere alla modifica dei commi 1 e 3, dell'articolo 16, del decreto interministeriale n. 199 del 2000 soprarichiamato, allo scopo di coordinare le modalita' operative del sostegno assicurativo di SACE con quelle del sostegno finanziario di SIMEST; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 111488 in data 10 novembre 2006; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 16, comma 1, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, e' sostituito dal seguente: "1. L'intervento agevolativo cessa: a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento; b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d); c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati limitatamente alle quote non erogate; d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa; e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile". 2. L'articolo 16, comma 3, del decreto 21 aprile 2000, n. 199, e' sostituito dal seguente: "3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e' imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 8 gennaio 2007 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Il Ministro del commercio internazionale Bonino
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 2007 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 334
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo degli articoli 14 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n. 109, e' il seguente: "Art. 14 (Disposizioni generali). - 1. Il soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde, a valere sulle disponibilita' del predetto Fondo, contributi agli interessi ai soggetti di cui all'art. 15 del presente decreto a fronte di operazioni di finanziamento di crediti anche nella forma di locazione finanziaria, relativi a esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero. 2. I contributi agli interessi possono essere estesi anche ai finanziamenti relativi alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero, o di altra idonea documentazione, prima della effettiva esportazione. 3. La tipologia e le caratteristiche delle operazioni ammissibili al contributo sono stabilite con delibera del CIPE su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le condizioni, le modalita' e i tempi della concessione dei contributi sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. 4. Salvo quant'altro previsto dall'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489, i membri dell'organismo che delibera in materia agevolativa non possono essere dipendenti del soggetto gestore o di societa' controllata dallo stesso o essere membri dei competenti organi statutari del suddetto gestore o delle societa' anzidette. Al predetto organismo possono partecipare senza diritto di voto i soggetti a cio' designati dal soggetto gestore.". "Art. 25 (Razionalizzazione degli interventi di sostegno finanziario). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227, al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, alla legge 20 ottobre 1990, n. 304, alla legge 24 aprile 1990, n. 100, e all'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, viene attribuita alla SIMEST S.p.A. A decorrere dalla medesima data la gestione degli interventi di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, viene attribuita alla FINEST S.p.A. Con apposita convenzione sono disciplinate le modalita' di collaborazione fra SIMEST S.p.A. e FINEST S.p.A. 2. Per la gestione degli interventi di cui al comma 1 la SIMEST S.p.A. stipula apposite convenzioni con il Ministero del commercio con l'estero, al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non potranno, comunque, essere superiori a quelli precedentemente sostenuti per la gestione dei medesimi interventi. 3. La SIMEST S.p.A. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore dei fondi previsti dalle leggi di cui al comma 1 e' titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti. 4. Entro le date di cui al comma 1 il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro del commercio con l'estero, provvede al trasferimento alla SIMEST S.p.A. dei fondi e delle disponibilita' finanziarie previste dalle leggi di cui al comma 1. 5. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero, sono stabiliti i criteri, le modalita' e i tempi per il passaggio dal Mediocredito Centrale S.p.A. alla SIMEST S.p.A. delle risorse materiali e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti, nonche' per la determinazione dell'indennizzo spettante al precedente gestore, compreso l'avviamento, in relazione all'anticipata risoluzione delle convenzioni. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico. 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio. 7. Il Comitato di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e' soppresso a partire dalla data di entrata in vigore della convenzione di cui al comma 2. 8. Con decreto legislativo da emanare ai sensi degli articoli 10 e 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1998, sono dettate norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al presente articolo in relazione al trasferimento alla SIMEST della gestione degli interventi indicati al comma 1.". - L'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, ha sostituito il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, con i commi 2, 3 e 4. Il terzo comma e' stato successivamente abrogato per effetto dell'art. 65 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. - Si riporta il secondo comma dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745: "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la concessione, in sostituzione o a completamento delle operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e), ed f) del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito centrale concedono senza o con parziale ricorso al Mediocredito stesso.". - La legge 24 maggio 1977, n. 227 (Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1977, n. 143. - La legge 24 aprile 1990, n. 100 (Norme sulla promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste all'estero), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 1990, n. 101. - Il testo dell'art. 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 ottobre 1991, n. 237, supplemento ordinario, e' il seguente: "Art. 14 (Agevolazioni per la diffusione commerciale). - 1. A valere sulle disponibilita' attribuite per gli anni 1991 e 1992 al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi ai sensi dell'art. 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni, e' assegnata la somma di lire 100 miliardi, in ragione di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, al fondo per il finanziamento delle operazioni previste dall'art. 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. 2. La Simest S.p.A. corrisponde contributi agli interessi alle piccole e medie imprese anche cooperative, e ai loro consorzi e associazioni, cui possono partecipare enti pubblici economici e altri organismi pubblici e privati a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli commerciali derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane, per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, secondo modalita' e condizioni che saranno all'uopo determinate dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'art. 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990. 3. Entro i limiti e con le modalita' stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del commercio con l'estero, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 2, le disponibilita' assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui al citato art. 37, secondo comma, del decreto-legge n. 745 del 1970.". - Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto ministeriale 21 aprile 2000, n. 199 (Regolamento recante condizioni, modalita' e tempi per la concessione di contributi in conto interessi a fronte di operazioni di finanziamento di crediti relativi ad esportazioni di merci, prestazioni di servizi, nonche' di esecuzione di studi, progettazioni e lavori all'estero, ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 luglio 2000, n. 167, come modificato dal presente decreto: "Art. 16 (Cessazione, rinuncia e revoca dell'agevolazione). - 1. L'intervento agevolativo cessa: a) nei casi di risoluzione o di rimborso anticipato del finanziamento, salvo che le rate di pagamento del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A. secondo il tasso di interesse e le scadenze previsti dal contratto di finanziamento; b) nei casi di mancata esecuzione della fornitura o di mancata esportazione non dipendente da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata, fermo restando quanto previsto al comma 4, punto d); c) in caso di mancato utilizzo del finanziamento nei termini convenuti, ancorche' prorogati, limitatamente alle quote non erogate; d) nei casi di rinuncia all'intervento da parte del soggetto richiedente, salvo che l'intervento sia finalizzato alla stabilizzazione del tasso di interesse e rimanga in essere il finanziamento al mutuatario, ovvero che le rate del finanziamento siano indennizzate da SACE S.p.A., come previsto dalla lettera a) del presente articolo, casi per i quali la rinuncia non e' ammessa; e) nei casi di trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile. 2. La cessazione dell'intervento agevolativo sul finanziamento determina l'interruzione dell'intervento stesso a partire dalla data alla quale si verifica uno degli eventi di cui al precedente comma 1. Qualora l'evento che determina detta cessazione non riguardi l'intero finanziamento ma una quota di esso, l'interruzione dell'intervento si applica soltanto su tale quota. Le somme eventualmente erogate per i periodi successivi alla data di interruzione dell'intervento devono essere restituite entro trenta giorni dalla relativa richiesta, con le maggiorazioni calcolate al tasso d'interesse di cui all'art. 10, per il periodo intercorrente tra la data di pagamento di dette somme e la loro restituzione. 3. Nei casi di cessazione dell'intervento dovuta a risoluzione del contratto di finanziamento, rimborso anticipato o trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, le cui condizioni sono regolate nell'ambito delle circolari operative, potra' essere posto a carico del soggetto cui e' imputabile la risoluzione o il rimborso anticipato del contratto di finanziamento o che ha richiesto la trasformazione del contratto di finanziamento da tasso di interesse fisso a tasso di interesse variabile, il pagamento di un ammontare, da determinarsi in base al differenziale tra il tasso di interesse posto a carico del debitore estero e il tasso fisso di raccolta sul mercato relativo alle scadenze oggetto di rimborso anticipato. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del medesimo soggetto eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione. 4. L'intervento agevolativo e' revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi: a) il contratto di finanziamento sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile; b) il contratto commerciale sia modificato od eseguito in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato nella richiesta di intervento, in termini che rendono il finanziamento non piu' agevolabile; c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore; d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della fornitura di cui all'art. 14, oltre ai casi indicati nel presente comma, la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile; e) l'intervento agevolativo e' stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti. 5. Nei casi di revoca di cui alla lettera e) del comma 4, la responsabilita' per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti e' a carico della banca richiedente l'intervento agevolativo ovvero dell'impresa esportatrice, anche se non richiedente, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile e' tenuto a corrispondere maggiorazioni secondo quanto previsto dal comma 2. Qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse, dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontati eventualmente versati dal soggetto richiedente l'intervento stesso. In nessun caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dal soggetto richiedente l'intervento agevolativo puo' essere corrisposta al soggetto stesso. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione. 6. Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e), del comma 4, sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna, non sono ammissibili all'intervento le domande presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la banca ovvero l'impresa esportatrice cui e' riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna e' stato adottato. 7. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d), del comma 4, il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle maggiorazioni secondo quanto previsto dal precedente comma 2. In tali casi, qualora l'intervento agevolativo sia finalizzato alla stabilizzazione dei tassi di interesse e dal conteggio risulti che gli ammontari corrisposti al soggetto richiedente, comprensivi delle suddette maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dal soggetto stesso, la differenza e' corrisposta a quest'ultimo. In nessun caso, detta differenza puo' essere corrisposta qualora l'intervento agevolativo sia stato richiesto dalla banca finanziatrice e l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'impresa esportatrice. Resta ferma la possibilita' di porre a carico del soggetto responsabile eventuali costi correlati allo scioglimento dei contratti di copertura di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo n. 143 del 1998, posti in essere sull'operazione. 8. La Simest puo' disporre verifiche e controlli in relazione alla validita' della documentazione e alla veridicita' delle dichiarazioni prodotte. A tale scopo, per le operazioni con contributi agli interessi corrisposti in un'unica soluzione, i richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione della Simest i documenti e le attestazioni predisposte ai fini della concessione e dell'erogazione dell'intervento agevolativo per un periodo di almeno un anno decorrente dalla data di erogazione dei contributi medesimi. Per le altre operazioni tale periodo decorre dalla data di scadenza della prima rata di ciascun piano di rimborso. 9. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la Simest, in conformita' con quanto previsto dall'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla banca e all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato agevolazioni, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere: a) l'oggetto e il fatto per il quale il procedimento e' stato promosso; b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; c) le modalita' e il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento; d) il termine, non inferiore a quindici giorni dalla scadenza di cui alla lettera c), per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento. 10. Dalla data di invio della comunicazione di cui al comma 9, l'intervento agevolativo e' sospeso sino alla deliberazione del Comitato agevolazioni, fatta salva la facolta' di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione. 11. Il Comitato agevolazioni delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui alla lettera d) del comma 9. 12. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 4, quanto previsto ai commi 9, 10 e 11, non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla Simest l'evento per il quale il presente decreto prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.". - La legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 gennaio 1994, n. 10. - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 16 del citato decreto n. 199 del 2000 si vedano le note alle premesse.
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