Gazzetta n. 68 del 22 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 29 dicembre 2006, n. 317 |
Modifiche al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, n. 522, recante «Regolamento delle modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate». |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, concernente il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, concernente la disciplina della soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato, e in particolare l'articolo 5, recante norme, in materia di protezione sociale, il quale al comma 4 stabilisce che per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale le Amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' da stabilirsi con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro; Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, il quale all'articolo 9, nell'ambito della disciplina delle gestioni fuori bilancio, prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita' di protezione sociale; Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264 e successive modificazioni, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, e il decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006, concernente le modalita' e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della Difesa; Visto il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 31 dicembre 1998, n. 522, adottato in attuazione del richiamato articolo 5, comma 4, della legge n. 559 del 1993, recante: "Regolamento per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate"; Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187, di modifica del citato decreto ministeriale n. 522 del 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 giugno 2006; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota prot. n. 8/31444 in data 22 luglio 2006; A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1. Modifiche al decreto 31 dicembre 1998, n. 522 del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 1. Al comma 2, dell'articolo 5 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, i numeri 8 e 9 sono soppressi. 2. All'articolo 7 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla rubrica, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382", sono aggiunte le seguenti: ", oppure ad enti o a terzi."; b) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. L'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale e' affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure di spesa in economia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e dal decreto ministeriale 16 marzo 2006."; c) al comma 4, lettera c), sono soppresse le parole: "ad enti o terzi"; d) al comma 4, la lettera h) e' sostituita dalla seguente: "h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi"; e) al comma 4, dopo la lettera l), e' aggiunta la seguente: "l-bis) in caso di affidamento in concessione di attivita' di protezione sociale relative a piu' organismi, il concessionario rimane responsabile per la totalita' delle attivita' stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.». Il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076 recante l'approvazione del regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 settembre 1977, n. 239, e' abrogato e sostituito a partire dal 1° gennaio 2007 dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante «Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2006, n. 107. - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 4 della legge 23 dicembre 1993, n. 559: «4. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3, le amministrazioni interessate provvedono mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che saranno stabilite con regolamento approvato dai Ministri interessati, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556: «Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le disposizioni di cui all'art. 5, legge 23 dicembre 1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti alle attivita' di protezione sociale di cui all'art. 24, primo comma, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15, decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al citato art. 5 della legge n. 559 del 1993 . 2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n. 559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, previa individuazione degli enti e delle strutture che, per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, possono costituire nel proprio ambito gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di protezione sociale, sono disciplinati le modalita' esecutive delle stesse attivita' e relativa regolamentazione amministrativa-contabile, l'ammissione del personale e connesse contribuzioni, nonche' il versamento dei contributi ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa delle amministrazioni interessate». Il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la «riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1997, n. 185. Il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 concernente il «regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. Il decreto ministeriale 16 marzo 2006, concernente «modalita' e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 2006, n. 120. Il decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522 concernente il «regolamento recante modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107. Il decreto ministeriale 13 giugno 2003, n. 187 recante il «regolamento concernente la modifica dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, recante la disciplina delle modalita' per la gestione e la rendicontazione delle attivita' di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 luglio 2003, n. 170. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 5 e 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1998, n. 522, come modificati dal presente decreto: «Art. 5 (Organi di vigilanza e di controllo). - 1. Gli alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorita' centrale. 2. I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attivita' secondo le modalita' di gestione di cui ai successivi articoli 7 e 10. 3. Il comandante dell'ente/distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attivita' volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.». «Art. 7 (Affidamento in concessione ad organizzazioni costituite fra il personale dipendente, ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi). - 1. L'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale e' affidato in concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, oppure ad enti o a terzi, previo esperimento di indagini comparative secondo le procedure di spesa in economia previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e dal decreto ministeriale 16 marzo 2006. 2. Il comandante dell'ente/distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, l'opportunita' e la convenienza economica, sentito l'organismo di rappresentanza militare o le organizzazioni sindacali corrispondenti, previa autorizzazione dell'alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, delibera l'affidamento in concessione. 3. Il provvedimento di affidamento stabilisce i contenuti del rapporto in termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione ed alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti. 4. Il provvedimento dovra' altresi' contenere le seguenti condizioni di carattere generale: a) la concessione e' conferita a rischio e pericolo del concessionario, che ha l'obbligo di tenere indenne l'amministrazione da qualsiasi azione o molestia, proveniente da chiunque e per qualunque motivo, in dipendenza dell'esercizio della concessione stessa; b) l'amministrazione condiziona l'uso dei locali, impianti e mezzi conferiti, riservandosi la facolta' di sospenderlo al sopravvenire di esigenze funzionali ed organizzative che non consentano l'ordinario svolgimento delle attivita' affidate; c) l'esecuzione delle attivita' in affidamento non puo' essere ceduta neppure parzialmente se non previa autorizzazione dell'autorita' concedente; d) la concessione decade, in tutto o in parte, nei casi di soppressione dell'ente presso cui e' costituito l'organismo, di variazione della destinazione degli apporti o di sopravvenute esigenze di natura militare o funzionale; e) la concessione e' revocata per gravi irregolarita' o ripetuti inadempimenti del concessionario, accertati insindacabilmente dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri di direzione, vigilanza e controllo sulle attivita' affidate, dalla stessa autorita' che ha determinato l'affidamento; f) in relazione alle attivita' affidate il concessionario e' tenuto a costituire in favore dell'amministrazione adeguati depositi cauzionali relativi all'esercizio delle attivita' in affidamento ed a garanzia dei materiali di proprieta' dell'amministrazione; g) il personale preposto alle attivita' dell'organismo di protezione sociale deve essere di gradimento dell'amministrazione; h) in caso di cessione dei servizi affidati previa autorizzazione rilasciata ai sensi della lettera c), ove la persona fisica titolare o il rappresentante della persona giuridica che esercita le attivita' sia oggetto di provvedimenti giudiziari, anche di natura cautelare, ritenuti dall'amministrazione incompatibili con la indiretta cura di un servizio di pubblico interesse, l'affidatario si impegna a recedere dalla cessione, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; i) il concessionario e' obbligato a stipulare a sue spese con compagnia di notoria solidita' una polizza assicurativa di adeguato massimale a garanzia della responsabilita' civile presso terzi per danni o infortuni che dovessero occorrere a cose o persone comunque presenti nell'organismo; l) il concessionario e' tenuto a regolarizzare in proprio tutti gli adempimenti fiscali connessi con l'esercizio delle attivita' oggetto di concessione, nonche' quelli assicurativi, previdenziali e assistenziali previsti dalle norme vigenti in favore del personale eventualmente assunto, tenendo salva l'amministrazione da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi; l-bis) in caso di affidamento in concessione di attivita' di protezione sociale relative a piu' organismi, il concessionario rimane responsabile per la totalita' delle attivita' stesse, anche nell'ipotesi di cessione a terzi di attivita' di singoli organismi che risultino economicamente meno convenienti. 5. Il capo servizio amministrativo dell'ente/distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.».
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| Art. 2. Abrogazioni 1. Gli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale n. 522 del 1998, sono abrogati. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 29 dicembre 2006 Il Ministro della difesa Parisi
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa
Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 19 |
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