Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 15 febbraio 2007
Disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331» e, in particolare, i relativi commi 5, 5-bis e 6;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, gli articoli 2 e 23;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, concernente il «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'on. Prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della
Guardia di finanza

1. Il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciale e tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.
 
Art. 2.

Bando di concorso

1. I concorsi di cui all'art. 1 sono indetti con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza. Nel relativo bando e' stabilito, tra l'altro:
a) il numero dei posti messi a concorso e l'eventuale ripartizione degli stessi tra ruolo speciale e ruolo tecnico-logistico-amministrativo e, nell'ambito di quest'ultimo, tra comparti e specialita';
b) le eventuali riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini;
c) il termine e le modalita' per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
d) la data entro cui devono essere posseduti i requisiti di cui all'art. 3;
e) la composizione della commissione giudicatrice, presieduta e formata da personale in servizio nella Guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti nelle materie o prove oggetto di valutazione;
f) i titoli da valutare ed il punteggio massimo attribuibile agli stessi;
g) i termini entro i quali devono essere posseduti i requisiti di partecipazione, i titoli valutabili e i titoli preferenziali;
h) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove selettive;
i) le materie oggetto delle prove d'esame e i relativi programmi;
l) i casi di esclusione dal concorso e le modalita' di impugnazione dei relativi provvedimenti;
m) le modalita' di formazione delle graduatorie di merito.
 
Art. 3.

Requisiti

1. Fermi restando i requisiti previsti all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, possono partecipare ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata del Corpo della Guardia di finanza i cittadini italiani che:
a) non siano imputati, condannati ovvero non abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione e sicurezza ne' si trovino in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale del Corpo della Guardia di finanza;
b) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato;
c) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero vi abbiano rinunciato, se militari in servizio permanente;
d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza;
e) qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa.
2. Con provvedimento motivato del Comandante Generale della Guardia di finanza, o dell'autorita' dal medesimo delegata, e' disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti prescritti.
 
Art. 4.

Idoneita' psico-fisica e attitudinale

1. L'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato, in qualita' di ufficiale in ferma prefissata ausiliario del ruolo speciale o del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, e' accertata secondo le disposizioni vigenti in materia per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza.
 
Art. 5.

Titoli di studio e abilitazioni professionali

1. Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza, e' richiesto il possesso del diploma di laurea ovvero della laurea specialistica o della laurea magistrale indicati nel bando di concorso.
2. I bandi con cui sono indetti i concorsi di cui al comma 1 possono prevedere che i candidati siano in possesso di abilitazioni o iscrizioni ad albi professionali.
3. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, e' presentata attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata dall'amministrazione competente, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
 
Art. 6.

Approvazione delle graduatorie

1. Le graduatorie di merito dei concorsi, formate secondo le disposizioni contenute nel bando di concorso, sono approvate con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e pubblicate sul Bollettino Ufficiale del Corpo. Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 7.

Corsi di formazione

1. I candidati, iscritti nelle graduatorie di cui all'art. 6, sono ammessi alla frequenza dei corsi di formazione, in qualita' di allievi ufficiali in ferma prefissata, nei limiti dei posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie stesse.
2. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino vacanti per rinuncia o decadenza, gli stessi possono essere coperti mediante l'ammissione ai corsi di formazione di altrettanti candidati, iscritti nelle rispettive graduatorie di merito e secondo l'ordine delle stesse. Tale facolta' puo' essere esercitata entro un termine temporale corrispondente ad un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio del corso stesso.
3. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza, o dell'autorita' dal medesimo delegata, e' fissata la durata di ciascun corso di formazione per allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo speciale e del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, la quale non puo', comunque, essere inferiore a mesi quattro.
Roma, 15 febbraio 2007
Il Vice Ministro: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2007 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 347
 
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