Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 21 febbraio 2007 |
Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis», relativamente agli articoli 14, 15 e 16 del decreto 8 agosto 2000. |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'universita' e della ricerca (di seguito MUR); Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori»; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»; Visti in particolare l'art. 14, comma 1, lettere a) e b), l'art. 15 e l'art. 16 del citato decreto che disciplinano la concessione di agevolazioni alle imprese soggette alla regola degli aiuti «de minimis», come previsto dalla comunicazione della Commissione europea n. 96/C 68/06; Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione in data 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore «de minimis» che eleva l'importo di tali aiuti da 100.000,00 euro a 200.000,00 euro a decorrere dal 1° gennaio 2007; Rilevata la necessita' di apportare modifiche ai richiamati articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593/2000; Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1. 1. In applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006, a decorrere dal 1° gennaio 2007 l'importo degli aiuti disciplinati dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e' elevato a euro 200.000,00. |
| Art. 2. 1. Restano ferme le altre disposizioni dei richiamati articoli 14, 15 e 16 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 febbraio 2007 Il Ministro: Mussi |
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