Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 7 marzo 2007
Prove pratiche per l'aggiornamento professionale previsto per gli iscritti nella gente di mare.

IL DIRETTORE GENERALE
per la navigazione e il trasporto marittimo e interno

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, concernente l'adesione alla Convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978 Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW 78 nella versione aggiornata di seguito denominata Convenzione STCW), nonche' il comunicato del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 1987, relativo al deposito presso il segretariato generale dell'Organizzazione Internazionale Marittima (IMO) in data 26 agosto 1987, dello strumento di adesione dell'Italia alla convenzione suddetta, entrata, pertanto in vigore, per l'Italia il 26 novembre 1987, conformemente all'art. XIV;
Vista la risoluzione 1 della Conferenza dei Paesi aderenti all'IMO tenutasi a Londra il 7 luglio 1995, con la quale sono stati adottati gli emendamenti all'annesso della sopraccitata Convenzione del 1978;
Vista la risoluzione 2 della sopra citata conferenza internazionale con la quale e' stato adottato il codice STCW sull'addestramento, la certificazione e la tenuta della guardia (Code STCW 95 nella versione aggiornata di seguito denominato Codice STCW);
Considerato che gli emendamenti di cui alle risoluzioni 1 e 2 sopra citate sono entrati in vigore il 1° febbraio 1997, e che successivamente sono entrati in vigore ulteriori emendamenti rispettivamente in data 20 maggio 1998, 1° gennaio 1999, 26 maggio 2000, 1° gennaio 2003;
Viste le direttive numeri 94/58/CE del Consiglio del 22 novembre 1994 e 98/35/CE del 25 maggio 1998, concernenti i requisiti minimi di formazione per la gente di mare recepite con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 concernente il regolamento di attuazione delle direttive stesse (di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2006, n. 246 relativo al regolamento di attuazione delle direttive numeri 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva n. 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 318 recante disposizioni sui titoli professionali marittimi;
Visto il decreto ministeriale 5 ottobre 2000 integrato con modifiche del decreto Ministeriale 22 dicembre 2000 concernente i requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;
Visti il decreto ministeriale 6 aprile 1987 e successive modificazioni concernente l'istituzione del corso di sopravvivenza e salvataggio;
Visto il decreto ministeriale 4 aprile 1987 e successive medicazioni concernente l'istituzione del corso antincendio di base ed avanzato, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente l'istituzione del corso all'uso del radar osservatore normale, il decreto ministeriale 16 febbraio 1995 e successive modificazioni concernente l'istituzione del corso all'uso dei sistemi radar ad elaborazione automatica dei dati - A.R.P.A., il decreto direttoriale 7 agosto 2001 istitutivo del corso di addestramento radar ARPA - Bridge Team Work - ricerca e salvataggio;
Ritenuta la necessita' di disciplinare l'esame atto a dimostrare il possesso della competenza professionale necessaria ai fini del rinnovo dei certificati, a livello direttivo e operativo, relativi alle abilitazioni di comandanti, direttori di macchina ed ufficiali di coperta e di macchina ai sensi dell'art. 6, comma 2 lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina il programma della prova pratica di aggiornamento prevista dal comma 2, lettera c) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 324/2001 necessaria per l'ottenimento del rinnovo dei certificati di abilitazione marittima a livello direttivo ed operativo per la sezione di coperta e di macchina.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutti i marittimi che abbiano effettuato almeno 6 mesi di navigazione negli ultimi cinque anni nelle funzioni corrispondenti a quelle del certificato da rinnovare, ovvero in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore a quella posseduta.
3. La prova pratica di aggiornamento professionale e' effettuata dai marittimi in possesso dei seguenti certificati IMO STCW:
Livello direttivo (management level):
1. Comandante di navi di stazza lorda oltre 3000 GT;
2. Comandanti di navi di stazza lorda pari a 7000 GT;
3. Comandanti di navi di stazza lorda pari a 5000 GT;
4. Comandante di navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT;
5. Comandante di navi di stazza lorda inferiore a 500 GT;
6. Comandante di navi di stazza lorda inferiore a 500 GT che effettuano navigazione costiera;
7. 1° ufficiale di coperta di navi di stazza lorda oltre 3000 GT;
8. 1° ufficiale di coperta di navi di stazza lorda tra 500 e 3000 GT;
9. Direttore di macchina su navi con apparato motore di potenza superiore a 3000 Kw;
10. Direttore di macchina su navi con apparato motore di potenza tra 750 e 3000 Kw;
11. 1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore di potenza superiore a 3000 Kw;
12. 1° ufficiale di macchina su navi con apparato motore di potenza tra 750 e 3000 Kw;
Livello operativo (operational level):
1. Ufficiale di coperta di grado inferiore al 1° su navi di stazza lorda pari o superiori a 500 GT;
2. Ufficiale di coperta di grado inferiore al 1° su navi di stazza lorda inferiori a 500 GT non in navigazione costiera;
3. Ufficiale di coperta di grado inferiore al 1° su navi di stazza lorda pari o inferiori a 500 GT in navigazione costiera;
4. Ufficiale di macchina di grado inferiore al 1° su navi aventi apparato motore con potenza di propulsione pari o superiori a 750 Kw.
 
Art. 2.

Prova pratica di aggiornamento professionale

1. I marittimi in possesso delle certificazioni di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto per ottenere il rinnovo delle stesse, devono aver sostenuto, con esito favorevole, le prove pratiche relative ai seguenti corsi di addestramento:
Abilitazioni di coperta a livello direttivo:
1) antincendio di base (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A1);
2) antincendio avanzato (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A2);
3) sopravvivenza e salvataggio (decreto ministeriale 6 aprile 1987 - allegato A);
4) Radar Osservatore Normale (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);
5) Radar A.R.P.A. (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);
6) Bridge team work (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);
Abilitazioni di coperta a livello operativo:
1) antincendio di base (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A1);
2) antincendio avanzato (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A2);
3) sopravvivenza e salvataggio (decreto ministeriale 6 aprile 1987 - allegato A);
4) Radar Osservatore Normale (D.D. 7 agosto 2001 - allegato A);
5) Radar A.R.P.A. (D.D. 7 agosto 2001 allegato A);
Abilitazioni di macchina a livello direttivo e operativo:
1) antincendio di base (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A1);
2) antincendio avanzato (decreto ministeriale 4 aprile 1987 - allegato A2);
3) sopravvivenza e salvataggio (decreto ministeriale 6 aprile 1987 - allegato A).
 
Art. 3.

Commissioni di esame ed attestati di aggiornamento

1. Le competenze possedute dal candidato per ogni singolo corso di addestramento richiesto sono valutate dalle commissioni esaminatrici gia' istituite per i singoli corsi di addestramento professionale.
2. Al candidato che supera la prova pratica dell'esame di aggiornamento e' rilasciata apposita dichiarazione a cura degli istituti, enti o societa' debitamente firmata dalla commissione esaminatrice, secondo il modello di dichiarazione di superamento della prova pratica di aggiornamento professionale di cui all'allegato A del presente decreto.
 
Art. 4.

Sede svolgimento corsi

1. Le prove pratiche di aggiornamento professionale sono svolte presso gli istituti, enti o societa' riconosciuti idonei da questo Ministero.
2. Per essere riconosciuti idonei gli istituti, enti o societa' dovranno stipulare una apposita convenzione con il Ministero dei trasporti, Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno - Divisione 5 personale marittimo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 marzo 2007
Il direttore generale: Provinciali
 
Allegato A
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