Gazzetta n. 67 del 21 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 marzo 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Zournatzi Christina, di titolo di studio estero, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191 che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;
Vista l'istanza della sig.ra Zournatzi Christina, nata il 1° settembre 1971 ad Atene (Grecia), cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di avvocato conseguito in Grecia ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati e dell'esercizio della omonima professione;
Considerato che la richiedente ha conseguito il titolo accademico di «dottore in giurisprudenza» presso l'Universita' «Alma Mater Studiorum» di Bologna in data 25 ottobre 2000 e che detto titolo e' stato altresi' riconosciuto come equipollente alla laurea conferita dal Dipartimento della facolta' di giurisprudenza degli Istituti greci di istruzione universitaria con provvedimento emesso dal Centro interuniversitario per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri datata 10 marzo 2005;
Considerato che l'istante e' iscritta al «Collegio degli avvocati di Atene» dal 26 aprile 2006;
Preso atto che la sig.ra Zournatzi ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Bologna in data 14 novembre 2002 nonche' certificato rilasciato dall'Universita' «Alma Mater Studiorum» di Bologna attestante il conseguimento del titolo accademico di dottore di ricerca in «Diritto dei trasporti europeo» in data 10 giugno 2005;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992 modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, sopra indicato;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2007;
Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 25 gennaio 2007;

Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Zournatzi Christina, nata il 1° settembre 1971 ad Atene (Grecia), cittadina greca, e' riconosciuto il titolo professionale di avvocato di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un'esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 7 marzo 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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