IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:
1. Trasmissione telematica dei dati relativi al modello di dichiarazione Unico 2007-PF e dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica. 1.1. Gli utenti del servizio telematico devono trasmettere in via telematica i dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2007-PF, approvato con provvedimento del 15 febbraio 2007, da presentare nell'anno 2007 da parte delle persone fisiche, unitamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica, secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato A al presente provvedimento. 2. Trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. 2.1. I dati relativi ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri, contenuti nel modello Unico 2007-PF, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche riportate, rispettivamente: a) per gli esercenti arti e professioni, nell'Allegato B al presente provvedimento; b) per gli esercenti attivita' d'impresa, nell'Allegato C al presente provvedimento. 3. Trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione IVA/2007 ed alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2007-PF. 3.1. I dati relativi alla dichiarazione annuale IVA/2007, contenuti nel modello di cui al punto 1, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche riportate nell'Allegato A al provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione IVA/2007, relativa all'anno 2006 e nel modello IVA 74-bis. 3.2. I dati relativi alla dichiarazione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, contenuti nel modello di cui al punto 1, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche approvate con separato provvedimento. 4. Trasmissione telematica dei dati riguardanti le scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF. 4.1. I dati riguardanti le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF, espresse nelle apposita scheda, approvata unitamente al modello Unico 2007-PF, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'art. 1, quarto comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere trasmessi dagli utenti del servizio telematico secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato C al provvedimento di approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni modelli 730/2007, nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 integrativo nonche' nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'IRPEF. Motivazioni.
Con provvedimento del 15 febbraio 2007 e' stato approvato il modello di dichiarazione Unico 2007-PF, con le relative istruzioni, concernente la dichiarazione agli effetti delle imposte sui redditi delle persone fisiche da presentare nell'anno 2007. Lo stesso provvedimento ha, inoltre, approvato i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri per il periodo d'imposta 2006, unitamente alle relative istruzioni. Tali modelli, che costituiscono parte integrante della dichiarazione Unico 2007-PF, devono essere presentati dagli esercenti attivita' d'impresa o attivita' professionali per le quali non sono stati approvati gli studi di settore, ovvero, ancorche' approvati, operano le condizioni di inapplicabilita' individuate nei provvedimenti di approvazione degli studi stessi. Da quest'anno il medesimo provvedimento ha, inoltre, approvato la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica per il periodo d'imposta 2006, unitamente alle relative istruzioni, previsti dall'art. 1, comma 19, primo periodo, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006. Tale comunicazione, che costituisce parte integrante della dichiarazione «Unico 2007-PF», deve essere effettuata dagli esercenti attivita' d'impresa o attivita' professionali per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore. Il punto 2.2 del suddetto provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione Unico 2007-PF fa rinvio ad un successivo atto dell'Agenzia delle Entrate per la definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione in via telematica dei dati ivi contenuti. Pertanto, al fine di dare attuazione alle predette disposizioni, con il presente provvedimento sono definite: nell'Allegato A, le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Unico 2007-PF, unitamente ai dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli indicatori di normalita' economica, da parte delle persone fisiche che provvedono direttamente all'invio nonche' da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione; nell'Allegato B, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti arti e professioni che provvedono direttamente all'invio nonche' da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione; nell'Allegato C, le specifiche tecniche da adottare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri da parte degli esercenti attivita' d'impresa che provvedono direttamente all'invio nonche' da parte degli altri utenti del servizio telematico che intervengono quali intermediari abilitati alla trasmissione. Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento. Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); Statuto dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni: istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), revisione degli scaglioni delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali; Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni: norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni: modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto; Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998: modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Decreto 18 febbraio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 23 febbraio 1999, decreto 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000, decreto 21 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2001 e decreto 19 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001: individuazione di altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, comprese quelle delle amministrazioni dello Stato; Provvedimento 15 gennaio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2007: approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2007 concernenti l'anno 2006, con le relative istruzioni, da presentare nell'anno 2007 ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nonche' del modello IVA 74-bis con le relative istruzioni. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 febbraio 2007 Il direttore dell'Agenzia: Romano |