Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 gennaio 2007
Ricognizione delle strutture e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e del commercio internazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alla dipendenza delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 300 concernente «Regolamento recante la rideterminazione delle unita' addette agli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316 recante «Regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del vice Ministro delle attivita' produttive»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 ed, in particolare, l'art. 1, comma 3;
Visto, altresi', l'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006 che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, si proceda all'immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche' alla individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa;
Visto, inoltre, l'art. 1, comma 25-ter, del citato decreto-legge n. 181/2006, come modificato dalla legge di conversione del 17 luglio 2006, n. 233, che prevede che gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, corredati della relazione tecnica, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e delle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario e che, decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati;
Considerato che, con nota del Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali in data 13 dicembre 2006, prot. DRP/I/XV-D32/06, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante la ricognizione delle strutture e funzioni dei Ministeri del commercio internazionale e dello sviluppo economico e' stato trasmesso alle Camere, per i prescritti pareri;
Visti i pareri resi dalle Commissioni I e V della Camera dei deputati, rispettivamente il 19 e 21 dicembre 2006, e dalla Commissione X del Senato della Repubblica in data 19 dicembre 2006;
Sentiti i Ministri del commercio internazionale e dello sviluppo economico;
D'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Funzioni trasferite

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale le funzioni ed i compiti gia' attribuiti al Ministero delle attivita' produttive ai sensi dell'art. 4 e art. 8, commi 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 
Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio
internazionale

1. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro la Segreteria del Ministro, l'Ufficio di Gabinetto, la Segreteria tecnica del Ministro, l'Ufficio legislativo, l'Ufficio stampa, il Servizio di controllo interno, le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale, da emanarsi ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trovano applicazione, relativamente agli uffici di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455 recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle attivita' produttive.
3. Fermo il contingente del personale delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato del Ministero del commercio internazionale, come previsto dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 455, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 2003, n. 316:
a) il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello destinato al Servizio di controllo interno nel massimo di sette unita', e' stabilito complessivamente in sessantatre unita';
b) entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero, previo loro assenso, ovvero, nel limite del predetto contingente complessivo, altri dipendenti pubblici, nelle posizioni giuridicamente previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
c) nell'ambito del contingente di sessantatre unita' stabilito alla lettera a), sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non superiore a quattro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministro puo' avvalersi di un Consigliere diplomatico per lo svolgimento delle funzioni inerenti i rapporti internazionali e diplomatici, in base all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000;
d) le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato, dal capo dell'Ufficio stampa si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui alla lettera a);
e) per il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione si applica l'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al 25 per cento del contingente complessivo.
4. Il contingente del personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dello sviluppo economico, disciplinati ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 455/2000 e successive modificazioni, e' conseguentemente ridotto di sessantatre unita', fatte salve le ulteriori variazioni di tale contingente, da definire in separato provvedimento, derivanti dal trasferimento, ai sensi del decreto-legge n. 181/2006, dalMinistero dell'economia e delle finanze al Ministero dello sviluppo economico, delle competenze e delle connesse risorse finanziarie in materia di politiche di sviluppo e coesione.
 
Art. 3.

Strutture trasferite

1. Sono trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali generali di seguito elencati:
a) Direzione generale per la politica commerciale di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;
b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001;
c) Direzione generale per la promozione degli scambi di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.
2. Sono altresi' trasferiti al Ministero del commercio internazionale gli Uffici dirigenziali di livello non generale, pari a complessivi diciannove uffici, esistenti presso le medesime Direzioni generali e di cui le stesse si avvalgono ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.
3. Al 1° gennaio 2007, ove non ancora emanato il regolamento di organizzazione del Ministero del commercio internazionale, il Ministro del commercio internazionale individua, tra gli Uffici dirigenziali generali di cui al comma 1, la Direzione generale alla quale affidare, in via provvisoria, le funzioni in materia di gestione delle risorse umane e strumentali dello stesso Ministero. Sino a tale data, le predette funzioni sono esercitate avvalendosi della Direzione generale per i servizi interni del Ministero dello sviluppo economico di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2001.
 
Art. 4.

Personale

1. Il personale anche di qualifica dirigenziale gia' appartenente ai ruoli del Ministero delle attivita' produttive ed in servizio presso gli Uffici dirigenziali generali di cui all'art. 3, commi 1 e 2, gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del commercio internazionale e la Direzione generale dei servizi interni, limitatamente in quest'ultimo caso al personale in servizio presso la sede del soppresso Ministero del commercio con l'estero, e' trasferito, nei limiti del contingente numerico di cui all'allegata tabella 1, negli istituendi ruoli del personale del Ministero del commercio internazionale, conservando lo stato giuridico ed economico in godimento. La decorrenza del trasferimento non puo' essere comunque anteriore alla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3.
2. E' trasferita al Ministero del commercio internazionale, nelle more dell'emanazione del regolamento di organizzazione in cui sara' individuata l'articolazione definitiva della relativa dotazione organica, la dotazione organica di cui all'allegata tabella 2; e' corrispondentemente ridotta in pari misura la dotazione organica del Ministero dello sviluppo economico, per la parte individuata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005.
 
Art. 5.

Risorse finanziarie

1. I rapporti pendenti gia' facenti capo al soppresso Ministero delle attivita' produttive proseguono rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del commercio internazionale tenendo conto delle funzioni e delle strutture trasferite di cui agli articoli 1 e 3.
2. Sono trasferite al Ministero del commercio internazionale tutte le somme ancora disponibili relativamente alle Unita' previsionali di base del centro di responsabilita' internazionalizzazione dello stato di previsione della spesa gia' del Ministero delle attivita' produttive, nonche' quota parte delle somme disponibili per capitolo 2280 del centro di responsabilita' «Imprese» del medesimo stato di previsione e quota parte delle disponibilita' relative al centro di responsabilita' «Gabinetto». Al trasferimento di quota parte delle risorse assegnate alla Direzione generale dei servizi interni si provvedera' a decorrere dalla cessazione del periodo di avvalimento di cui all'art. 3, comma 3, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 6.

Beni mobili e immobili

1. Dalla data del presente decreto il Ministero del commercio internazionale e' detentore dell'immobile, con le relative dotazioni di beni mobili e strumentali, sede delle Direzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, nello stato di fatto e di diritto risultante dai documenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro (decreto legislativo n. 626/1994) e con vincolo di destinazione all'uso attuale.
Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Caserta, 12 gennaio 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2007 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 92
 
Tabella 1

CONTINGENTE DI PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

=====================================================================
| Personale in servizio presso le strutture
| trasferite ===================================================================== Dirigenti I fascia.... | 3 (1) --------------------------------------------------------------------- Dirigenti II fascia.... | 28 (2) --------------------------------------------------------------------- C3.... | 39 --------------------------------------------------------------------- C2.... | 36 --------------------------------------------------------------------- C1.... | 48 --------------------------------------------------------------------- B3.... | 100 --------------------------------------------------------------------- B2.... | 104 --------------------------------------------------------------------- B1.... | 38 --------------------------------------------------------------------- A1.... | 2 --------------------------------------------------------------------- Totali . . . | 398

(1) Di cui nessun incarico conferito ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
(2) Di cui nessun incarico conferito ai sensi del comma 5-bis dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001 e due incarichi conferiti ai sensi del comma 6 del medesimo art. 19.

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Tabella 2

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE

=====================================================================
| Posti organico ===================================================================== Dirigenti I fascia.... | 4 Dirigenti II fascia.... | 33 C3.... | 50 C2.... | 45 C1.... | 69 B3.... |140 B2.... |110 B1.... | 49 A1.... | 16 Totali . . . |516
 
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