Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 15 gennaio 2007
Aggiornamento degli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, ai sensi dell'articolo 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'art. 228, comma 3, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 405, comma 3, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, che modifica la tabella VII.l, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, riportante gli importi dei diritti di competenza del Ministero dei lavori pubblici, ora Ministero dei trasporti;
Visto l'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante «Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433»;
Ritenuta la necessita' di dover provvedere, in conformita' di tali disposizioni, all'aggiornamento degli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, in misura pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti;
Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di novembre 2006 calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, che indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2006 rispetto a novembre 1992 in misura pari al 43,80%;

Decreta:

Art. 1.
1. Gli importi dei diritti dovuti dagli interessati per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti, fissati nella tabella VII.1 prevista dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, come modificata dall'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610, sono aggiornati come segue:
a) ove era originariamente previsto l'importo «L. 100.000», lo stesso deve intendersi sostituito in Euro 74,27»;
b) ove era originariamente previsto l'importo «L. 200.000», lo stesso deve intendersi sostituito in Euro 148,53»;
c) ove era originariamente previsto l'importo «L. 250.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 185,67»;
d) ove era originariamente previsto l'importo «L. 400.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 297,07»;
e) ove era originariamente previsto l'importo «L. 500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 371,33»;
f) ove era originariamente previsto l'importo «L. 1.000.000», lo stesso deve intendersi sostituito in «Euro 742,67»;
g) ove era originariamente previsto l'importo «L. 1.500.000», lo stesso deve intendersi sostituito in Euro 1.114,00».
2. Gli importi aggiornati di cui al comma 1 si applicano per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti per le quali la domanda sia presentata successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 2007
Il Ministro: Bianchi

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 202
 
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