Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 5 marzo 2007
Contributi per l'innovazione tecnologica della industria canteristica. Modalilta' e criteri per l'applicazione dei benefici e le autorizzazioni di spesa, ai sensi dei commi 1040 e 1041 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007).

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 1040, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che, nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1, paragrafo 15, della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti progetti innovativi:
a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione, ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente collegate alla parte innovativa del progetto;
Visto l'art. 1, comma 1041, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede che entro due mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisca le modalita' ed i criteri per l'ammissione, la concessione e l'erogazione dei benefici di cui al precedente comma 1040;
Vista la comunicazione della Commissione n. 2003/C 317/06 recante «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003;
Ritenuto di recepire integralmente nel presente decreto la sezione 3.3.1, paragrafo 15, relativa agli aiuti all'innovazione, della citata comunicazione;
Vista la comunicazione della Commissione n. 2006/C 260/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea C 260 del 28 ottobre 2006, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2008 della menzionata disciplina per gli aiuti di Stato alla costruzione navale;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 22 novembre 2006, concernente la «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 2006/C 323/01 del 30 dicembre 2006;
Ritenuto di recepire nel presente decreto le modalita' e i criteri maturati nell'ambito dell'Associazione dei costruttori navali europei (CESA), adottati da altri Paesi membri e gia' approvati della Commissione europea;
Vista la proposta della Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno avanzata con nota DNAVIG//018 in data 22 gennaio 2007;
Decreta:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare degli aiuti le imprese di costruzione, riparazione e trasformazione navale, secondo le definizioni di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alla costruzione navale, iscritte agli albi speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'art. 19 della legge 14 giugno 1989, n. 234, per progetti di prodotto e di processo, tecnologicamente innovativi o sensibilmente piu' avanzati rispetto allo stato dell'arte nel settore e che comportano un grado di rischio sul piano tecnologico e industriale maggiore di quello degli investimenti produttivi ordinari, avviati nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2008.
 
Art. 2.
Definizioni
1. Per «innovazione connessa all'applicazione industriale di prodotto» si intende lo sviluppo di una nuova classe di navi e/o lo sviluppo di parti innovative di una nave, tali da poter essere isolate da questa come elemento separato.
2. Per «innovazione connesse all'applicazione industriale di processo» si intende lo sviluppo e la realizzazione di processi innovativi nel settore navalmeccanico riguardanti i processi produttivi e i mezzi di produzione, la pianificazione, la logistica o la progettazione.
 
Art. 3.
Ambito di applicazione e ammontare dell'aiuto
1. L'aiuto all'innovazione di prodotto e di processo di cui all'art. 2 puo' essere accordato fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili come definite all'art. 4.
2. L'ammontare dell'aiuto relativo ai progetti disciplinati dal presente decreto non puo' eccedere:
a) quanto ai progetti di innovazione prodotto, l'importo di 150 euro per tonnellata di stazza lorda compensata della nave oggetto dell'applicazione innovativa;
b) quanto ai progetti di innovazione processo, l'importo di 5 milioni di euro.
3. Eventuali deroghe ai limiti di cui sopra debbono essere espressamente autorizzate dall'Unione europea, previa notifica dei relativi progetti.
 
Art. 4.
Spese ammissibili
1. L'aiuto all'innovazione per prodotti e processi di cui all'art. 2 e' limitato al sostegno delle spese d'investimento, progettazione, ingegnerizzazione e collaudi direttamente ed esclusivamente collegate al progetto di innovazione e/o alla parte innovativa del progetto.
2. Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di una nuova classe di navi:
a) si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle sottoelencate attivita':
1) sviluppo concettuale;
2) progettazione di base;
3) progettazione funzionale;
4) progettazione di dettaglio;
5) studi, test, modelli e simili, legati allo sviluppo e al progetto della nave;
6) pianificazione della realizzazione del progetto;
7) test e collaudi del prodotto;
b) sono escluse le spese relative alla normale progettazione ingegneristica equivalente a quella gia' eseguita per lo svolgimento di precedenti prodotti.
3. Relativamente alle innovazioni di prodotto connesse alla realizzazione di parti innovative di una nave si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) sviluppo e progettazione;
b) test della parte innovativa, modelli;
c) materiali e attrezzature;
d) in casi eccezionali, i costi di costruzione e di installazione di un nuovo componente o sistema che sono necessari per validare l'innovazione, a condizione che siano limitati all'ammontare minimo necessario allo scopo.
4. Relativamente alle innovazioni di processo, si considerano ammissibili le spese sostenute per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) sviluppo e progettazione;
b) materiali e apparecchiature;
c) test e collaudi del nuovo processo;
d) studi di fattibilita' cominciati nei dodici mesi antecedenti la domanda di aiuto.
 
Art. 5.
Domanda per la concessione dell'aiuto
1. Relativamente a ciascun progetto di innovazione l'impresa presenta domanda al Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, entro e non oltre trenta giorni dall'avvio dei progetti medesimi.
2. Per tutti i progetti avviati precedentemente all'entrata in vigore della legge, il termine dei trenta giorni decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
3. Ciascuna domanda deve contenere i seguenti elementi:
a) sommaria descrizione del progetto che evidenzi gli elementi innovativi e i rischi connessi alla sua realizzazione, con l'indicazione delle finalita' e dei risultati attesi dalla sua applicazione industriale;
b) data di inizio e di prevista ultimazione del progetto.
4. Alla domanda devono essere allegati:
a) il prospetto, debitamente compilato, di cui all'allegato A del presente decreto;
b) una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che, relativamente alle attivita' per le quali e' richiesto l'aiuto all'innovazione, l'impresa istante non ha ricevuto alcun contributo ne' direttamente ne' indirettamente, ovvero per il tramite di fornitori di beni e servizi correlati all'istanza di contributo.
5. Relativamente all'innovazione di prodotto, l'impresa interessata e' tenuta a presentare, in ogni caso prima della concessione dell'aiuto, il contratto per la realizzazione del prodotto medesimo.
 
Art. 6.
Valutazione tecnico-economica dei progetti
1. La valutazione tecnico-economica della rispondenza dei progetti presentati dalle imprese alla normativa comunitaria ed in particolare alle lettere a) e b) del paragrafo 15 della «Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale» citata in premessa e' affidata al Comitato tecnico-scientifico, di cui all'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, il quale si pronuncia sulla sussistenza o meno del carattere innovativo del prodotto e/o del processo produttivo.
 
Art. 7.
Concessione dell'aiuto
1. Il Ministero dei trasporti, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al precedente art. 6, approva con proprio decreto i progetti e dispone la concessione del relativo contributo, a condizione che l'impresa fornisca, nel caso di innovazione di prodotto il contratto di esecuzione dei lavori oppure, nel caso di innovazione di processo, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, che le attivita' di sviluppo del progetto sono state avviate.
 
Art. 8.
Erogazione dell'aiuto
1. E' consentita la corresponsione di anticipi, non superiori al 50% del contributo spettante sulla spesa sostenuta nell'anno per ciascun progetto, previa presentazione di idonea garanzia bancaria che verra' svincolata a lavori ultimati.
2. Il saldo viene corrisposto ad ultimazione del progetto, sentito il parere del Comitato di cui al precedente art. 6, previa presentazione da parte dell'impresa beneficiaria di apposita istanza, corredata di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto innovativo.
 
Art. 9.
Restituzione dell'aiuto e penalita'
1. La mancata realizzazione del progetto innovativo e della conseguente applicazione industriale comporta la restituzione dell'aiuto erogato relativamente alla parte non realizzata del progetto innovativo, con la maggiorazione degli interessi di legge.
 
Art. 10.
Informativa nei confronti dell`Unione europea
1. Il Ministero dei trasporti trasmette annualmente alla Commissione europea, per ciascun progetto ammesso all'aiuto, una descrizione sommaria nella forma di cui all'allegato B del presente decreto, nonche' copia della domanda iniziale.
2. Le imprese beneficiarie sono altresi' tenute a produrre annualmente una relazione di avanzamento di ciascun progetto, contenente tutte le informazioni necessarie per l'informativa dovuta alla Commissione, a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 e delle relative disposizioni di attuazione.
 
Art. 11.
Clausola di sospensione
1. Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, l'esecuzione del presente decreto e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea delle misure contenute nell'art. 1, commi 1040 e 1041, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' alle condizioni e/o limitazioni delle misure medesime eventualmente imposte dalla relativa decisione di autorizzazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2007
Il Ministro: Bianchi
 
Allegato A
Schema per la compilazione
dell'allegato tecnico alla richiesta
di agevolazioni
ALLEGATO TECNICO
DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE
(Nella compilazione del presente documento,
tutti gli importi devono essere espressi in migliaia di euro) TITOLO DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE
(Titolo). DESCRIZIONE DEL PROGETTO DI INNOVAZIONE A. Sintesi del progetto
(Riassumere in un massimo di 25 righe gli argomenti sviluppati nella relazione tecnica). B. Relazione tecnica. Tema generale del progetto:
(Descrivere l'attuale tecnologia prima dell'introduzione dell'innovazione in oggetto, con particolare riferimento ai problemi esistenti ed a quelli che possono essere risolti con l'introduzione dell'innovazione, descrivere, evidenziandone le caratteristiche e le prestazioni, il prodotto e/o il processo innovativo; evidenziare gli aspetti innovativi rispetto allo stato dell'arte esistente nel'industria cantieristica dell'Unione europea). Attivita' del progetto:
(Dettagliare le attivita' di innovazione - articolate in progettazione, sperimentazione, sviluppo e industrializzazione - attraverso le quali si prevede di raggiungere l'obiettivo finale del programma). Tempi e luoghi di realizzazione del progetto:
(Indicare: durata in mesi del programma, data di inizio lavori e data di ultimazione prevista; ubicazione degli stabilimenti presso i quali il programma sara' svolto; responsabile del programma). Ricaduta degli effetti del progetto e descrizione dei rischi
tecnologici ed industriali connessi alla sua realizzazione:
(Descrivere i vantaggi attesi dall'industrializzazione dei risultati del progetto in termini tecnici ed economici, nonche' i rischi tecnologici ed industriali che l'azienda si assume con la sua realizzazione). Costi del progetto:
(Descrivere i costi preventivati per il progetto, nel suo complesso e per ciascuna attivita' dello stesso, suddivisi per annualita' e nelle seguenti voci di costo: personale, spese generali, attrezzature, consulenze, prestazioni di terzi, beni immateriali, materiali, investimenti).
 
Allegato B
Schema per la compilazione
dell'informativa annuale alla Commissione europea
in relazione agli aiuti concessi
INFORMATIVA SINTETICA
PROGETTO DI INNOVAZIONE Riferimenti:
Regime di aiuti all'innovazione di processi e prodotti in campo navale (commi 1040 e 1041 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296), concesso dal Ministero dei trasporti - Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno, aiuto di Stato n. 752/2006 approvato dalla Commissione europea in data gg.mm.aaaa. Beneficiario dell'aiuto:
a) nome e ragione sociale (se parte di un gruppo industriale, nome e ragione sociale della capo gruppo);
b) sede sociale;
c) luogo di svolgimento del progetto. Titolo del progetto:
(Titolo). Tipologia dell'aiuto concesso:
Il progetto, con riferimento al comma 2 dell'art. 4 del decreto ministeriale gg.mm.aaaa n. XXX e' classificato quale:
a) progetto di realizzazione di una nuova classe di navi | |
b) progetto di realizzazione di parti innovative di una nave | |
c) progetto di innovazione di processo | | Costi del progetto:
Costi totali: .................., ... euro
Costi eleggibili: .................., ... euro Aiuto concesso .................., ... euro
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone