Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA per il biennio economico 2004-2005

Il giorno 7 marzo 2007, alle ore 10,30, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:
ARAN:
nella persona del Presidente (f.to avv. Massimo Massella Ducci Teri), (P.to) e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

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Organizzazioni sindacali: | Confederazioni sindacali: =====================================================================
Federmanager (f.to) | CIDA (f.to)
CISL FIR (f.to) | CISL ( f.to)

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA, biennio economico 2004-2005.
 
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL BIENNIO ECONOMICO
2004-2005 RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE PER LE NUOVE
TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE («ENEA»)
Art. 1.
Campo di applicazione, durata e decorrenza del presente CCNL
1. Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti: «ENEA»).
2. Il presente contratto si riferisce al periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
Art. 2.
Incrementi della retribuzione minima mensile
1. La retribuzione minima mensile dei dirigenti Enea, definita, ai sensi dell'art. 5 del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), nella misura mensile lorda di Euro 3.531,56, e' incrementata delle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate:
a) dal 1° gennaio 2004: Euro 60,00;
b) dal 1° gennaio 2005: Euro 81,00.
2. A seguito dell'applicazione del comma 1, la nuova retribuzione minima mensile lorda a regime dei dirigenti Enea e' rideterminata nella misura di Euro 3.672,56.
Art. 3.
Effetti dei nuovi trattamenti economici
1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 2 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del medesimo art. 2 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
Art. 4.
Fondi per: elemento differenziato di funzione
superminimi e premi di produttivita'
1. Presso l'ENEA, sono confermati, con le modifiche di cui al presente articolo, i seguenti fondi per il trattamento economico dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 7 del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003): fondo per l'elemento differenziato di funzione, fondo per i superminimi, fondo per i premi di produttivita'.
2. Il finanziamento dei fondi di cui al comma 1 continua ad essere assicurato con le modalita' previste dall'art. 7 del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003) e dai precedenti contratti collettivi nazionali.
3. Il fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2003 relativo alla dirigenza ENEA:
- 1,03% a decorrere dal 1° gennaio 2004;
- 1,10% a decorrere dal 1° gennaio 2005;
- 0,88% a decorrere dal 31° dicembre 2005 e a valere dal 1° gennaio 2006.
Art. 5.
Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione
1. I minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL del 7 marzo 2007 (CCNL per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:

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| A decorrere dal 31 dicembre | A decorrere dal 31 dicembre
| 2004 e a valere dal 1° |2005 e a valere dal 1° gennaio
FASCE | gennaio 2005 | 2006 ===================================================================== Fascia A|da Euro 286,00 a Euro 597,00 | da Euro 301,00 a Euro 812,00 ---------------------------------------------------------------------
| da Euro 790,00 a Euro | Fascia B| 1.308,00 |da Euro 812,00 a Euro 1.427,00 ---------------------------------------------------------------------
| da Euro 1.398,00 a Euro | da Euro 1.427,00 a Euro Fascia C| 1.916,00 | 2.142,00 ---------------------------------------------------------------------
| da Euro 2.098,00 a Euro | da Euro 2.142,00 a Euro Fascia D| 2.617,00 | 2.825,00 ---------------------------------------------------------------------
| da Euro 2.799,00 a Euro | da Euro 2.857,00 a Euro Fascia E| 3.316,00 | 3.500,00

2. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:

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| A decorrere dal 31 dicembre | A decorrere dal 31 dicembre
| 2004 e a valere dal 1° |2005 e a valere dal 1° gennaio
FASCE | gennaio 2005 | 2006 ===================================================================== Fascia A| Euro 18,80 | Euro 14,75 --------------------------------------------------------------------- Fascia B| Euro 28,37 | Euro 21,67 --------------------------------------------------------------------- Fascia C| Euro 37,50 | Euro 29,20 --------------------------------------------------------------------- Fascia D| Euro 56,59 | Euro 43,65 --------------------------------------------------------------------- Fascia E| Euro 75,33 | Euro 58,40

3. L'elemento differenziato di funzione di cui al presente articolo continua ad essere corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 4, comma 3. Agli incrementi di cui al comma 2, concorrono in parte le risorse di cui al medesimo art. 4, comma 3.
 
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