Gazzetta n. 63 del 16 marzo 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI |
COMUNICATO |
Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. |
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Il giorno 7 marzo 2007, alle ore 10,15, ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra: ARAN: nella persona del Presidente (f.to avv. Massimo Massella Ducci Teri), (P.to). e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
===================================================================== Organizzazioni sindacali: | Confederazioni sindacali: ===================================================================== Federmanager (f. to) | CIDA (f. to) CISL FIR (f. to) | CISL (f. to)
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'ENEA, quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003. |
| CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2002-2005 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 2002-2003 RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'ENTE PER LE NUOVE TECNOLOGIE L'ENERGIA E L'AMBIENTE («ENEA») Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente contratto collettivo nazionale, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato dell'Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti: «ENEA»). 2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, sono riportati come decreto legislativo n. 165 del 2001. Art. 2. Durata e decorrenza del presente contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005, per la parte normativa, e 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, per la parte economica. 2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diverse decorrenze previste dal presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo aventi carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'Enea entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate con anticipo di almeno tre mesi rispetto alla data di scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali ne' danno luogo ad azioni conflittuali. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, al personale cui si applica il presente CCNL e' corrisposta la relativa indennita', secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennita', le parti stipulano apposito accordo ai sensi degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 7. In sede di rinnovo biennale per la determinazione della parte economica, ulteriore punto di riferimento del negoziato sara' costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva, intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'Accordo del 23 luglio del 1993 di cui al comma precedente. Art. 3. Codice di condotta relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro 1. L'Enea, nel rispetto delle forme di partecipazione previste dai contratti collettivi nazionali vigenti, adotta con proprio atto, il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo. Art. 4. Struttura della retribuzione 1. Si conferma la struttura della retribuzione della dirigenza ENEA, prevista dall'art. 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come modificata dall'art. 2, comma 2 e dall'art. 4, comma 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), con articolazione nelle seguenti voci: A) Trattamento fondamentale mensile. A.a) retribuzione minima mensile; A.b) elemento differenziato di funzione, secondo la disciplina di cui all'art. 86 del CCNL Quadriennio 1994-1997, con le modifiche introdotte dai seguenti articoli: art. 5 del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), art. 5 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001); A.c) superminimi secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera d) del CCNL Quadriennio 1994-1997. La somma di tutte le componenti e' definita «retribuzione fondamentale mensile», cui si aggiunge, quale ulteriore componente del trattamento fondamentale, la tredicesima mensilita' secondo la disciplina dell'art. 4 del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999). Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), ai dirigenti in servizio alla data del 4 dicembre 2002 (data di stipulazione del CCNL relativo al biennio economico 2000-2001), continuano ad essere corrisposti gli importi in godimento alla stessa data, relativi all'elemento di maggiorazione della retribuzione ed alla retribuzione individuale di anzianita', di cui all'art. 2, comma 1, lettera A.f) e lettera A.g) del CCNL 4 dicembre 2002 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999). B) Trattamento accessorio. B.a) premi di produttivita' collettiva ed individuale, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera Ba) del CCNL Quadriennio 1994-1997; B.b) indennita' contrattuali e/o previste da specifiche disposizioni di legge, secondo la disciplina di cui all'art. 82, comma 1, lettera Bb) del CCNL Quadriennio 1994-1997; B.c) indennita' sostitutiva dei trattamenti specifici di ente, secondo la disciplina di cui all'art. 88, commi 2 e 3 del CCNL Quadriennio 1994-1997. 2. Il trattamento economico di cui al comma precedente remunera tutte le funzioni, i compiti e gli incarichi attribuiti ai dirigenti. 3. Al dirigente ove spettante e' corrisposto l'assegno per il nucleo familiare ai sensi della normativa vigente. Art. 5. Incrementi della retribuzione minima mensile 1. La retribuzione minima mensile lorda dei dirigenti ENEA derivante dalla applicazione dell'art. 2 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), e' incrementata delle seguenti misure lorde mensili con decorrenza dalle date sottoindicate: a) dal 1° gennaio 2002: Euro 86,00; b) dal 1° gennaio 2003: Euro 79,00. 2. A seguito dell'applicazione del comma 1, la nuova retribuzione minima mensile lorda a regime dei dirigenti Enea e' rideterminata nella misura di Euro 3.531,56. Art. 6. Effetti dei nuovi trattamenti economici 1. Le retribuzioni risultanti dall'applicazione dell'art. 5 hanno effetto sul trattamento ordinario di previdenza, di quiescenza, normale e privilegiato, sul trattamento di fine servizio, sull'indennita' alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del medesimo art. 5 hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente biennio contrattuale di parte economica alle scadenze e negli importi previsti dalle disposizioni richiamante nel presente articolo. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva di preavviso e di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. Art. 7. Fondi per: elemento differenziato di funzione superminimi e premi di produttivita' 1. Presso l'ENEA, sono confermati, con le modifiche di cui al presente articolo, i seguenti fondi per il trattamento economico dei dirigenti, secondo la disciplina di cui all'art. 4 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001): fondo per l'elemento differenziato di funzione, fondo per i superminimi, fondo per i premi di produttivita'. 2. Il finanziamento dei fondi di cui al comma 1 continua ad essere assicurato con le modalita' previste dall'art. 4 del CCNL 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001) e dai precedenti contratti collettivi nazionali. 3. Il fondo per l'elemento differenziato di funzione di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dei seguenti importi percentuali, calcolati sul monte salari anno 2001 relativo alla dirigenza ENEA: - 1,13% a decorrere dal 1/1/2002; - 1,99% a decorrere dal 1/1/2003. Art. 8. Modifiche alla disciplina dell'elemento differenziato di funzione 1. I valori in godimento dell'elemento differenziato di funzione sono incrementati con le decorrenze e nelle misure lorde mensili di seguito indicate:
===================================================================== | A decorrere dal 31 dicembre | A decorrere dal 31 dicembre | 2002 e a valere dal 1° |2003 e a valere dal 1° gennaio FASCE | gennaio 2003 | 2004 ===================================================================== Fascia A| Euro 14,30 | Euro 47,59 --------------------------------------------------------------------- Fascia B| Euro 21,58 | Euro 69,92 --------------------------------------------------------------------- Fascia C| Euro 28,52 | Euro 94,20 --------------------------------------------------------------------- Fascia D| Euro 43,04 | Euro 140,82 --------------------------------------------------------------------- Fascia E| Euro 57,30 | Euro 188,40
2. A seguito degli incrementi di cui al comma 1, i minimi e massimi di fascia dell'elemento differenziato di funzione di cui all'art. 5, comma 1, del CCNL del 4 dicembre 2002 (biennio economico 2000-2001), sono rideterminati nelle misure lorde mensili e con le decorrenze di seguito indicate:
===================================================================== | A decorrere dal 31 dicembre | A decorrere dal 31 dicembre | 2002 e a valere dal 1° |2003 e a valere dal 1° gennaio FASCE | gennaio 2003 | 2004 ===================================================================== Fascia A|da Euro 221,00 a Euro 530,00 | da Euro 268,00 a Euro 578,00 --------------------------------------------------------------------- | da Euro 692,00 a Euro | Fascia B| 1.210,00 |da Euro 762,00 a Euro 1.280,00 --------------------------------------------------------------------- | da Euro 1.267,00 a Euro | da Euro 1.361,00 a Euro Fascia C| 1.785,00 | 1.879,00 --------------------------------------------------------------------- | da Euro 1.902,00 a Euro | da Euro 2.042,00 a Euro Fascia D| 2.419,00 | 2.560,00 --------------------------------------------------------------------- | da Euro 2.536,00 a Euro | da Euro 2.724,00 a Euro Fascia E| 3.052,00 | 3.241,00
3. L'elemento differenziato di funzione di cui al presente articolo continua ad essere corrisposto a carico del fondo di cui all'art. 7, comma 3. Agli incrementi di cui al comma 1, concorrono in parte le risorse di cui al medesimo art. 7, comma 3. Art. 9. Conferma di discipline precedenti 1. Per quanto non previsto nel presente CCNL, restano confermate, in quanto compatibili, le disposizioni dei precedenti CCNL nelle parti non disapplicate. |
| Allegato n. 1
SCHEMA DI CODICE DI CONDOTTA DA ADOTTARE NELLA LOTTA CONTRO LE MOLESTIE SESSUALI Art. 1. Definizione 1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignita' e alla liberta' della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti. Art. 2. Principi 1. Il codice e' ispirato ai seguenti principi: a) e' inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata; b) e' sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignita' e ad essere tutelati nella propria liberta' personale; c) e' sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti; d) e' istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, cosi' come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d'ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l'impegno degli enti o agenzie a sostenere ogni dirigente che si avvalga dell'intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni; e) viene garantito l'impegno dell'ente o dell'agenzia a definire preliminarmente, d'intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d'Intesa per l'adozione del presente Codice, il ruolo, l'ambito d'intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli enti o le agenzie individuano al proprio interno persone idonee a ricoprire l'incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo; f) e' assicurata, nel corso degli accertamenti, l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti; g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 165 del 2001 nelle quali venga inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un'apposita tipologia di infrazione relativamente all'ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti; h) l'ente o l'agenzia si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignita' della persona. 2. Per i dirigenti e per i professionisti il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore. Art. 3. Procedure da adottare in caso di molestie sessuali 1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dirigente/il dirigente o il professionista potra' rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere dovra' concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell'argomento affrontato. 3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sara' adeguatamente formato dagli Enti o dalle agenzie, e' incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dirigente/al dirigente o al professionista oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso. Art. 4. Procedura informale intervento della consigliera/del consigliere 1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perche' offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro. 2. L'intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede. Art. 5. Denuncia formale 1. Ove la dirigente/il dirigente o il professionista oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all'intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potra' sporgere formale denuncia, con l'assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell'ufficio di appartenenza che sara' tenuta/o a trasmettere gli atti all'Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potra' avvalersi. 2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell'ufficio di appartenenza, la denuncia potra' essere inoltrata direttamente alla Direzione generale. 3. Nel corso degli accertamenti e' assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. 4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'ente o l'agenzia, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adottera', ove lo ritenga opportuno, d'intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l'inviolabilita' della persona. 5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991 e nel caso in cui l'ente o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilita' di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio. 6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l'ente o l'agenzia nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potra' adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi e' data la possibilita' ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali, ed e' comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio. Art. 6. Attivita' di sensibilizzazione 1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti gli enti o le agenzie dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo. 2. L'ente o l'agenzia dovra', peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della liberta' e della dignita' della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovra' essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro. 3. Sara' cura degli enti o delle agenzie promuovere, d'intesa con le organizzazioni sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne. 4. Verra' inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali. 5. Sara' cura dell'ente o dell'agenzia promuovere un'azione di monitoraggio al fine di valutare l'efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d'intesa con il CPO, provvedera' a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato nazionale di parita' un'apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice. 6. L'ente o l'agenzia e i soggetti firmatari del Protocollo d'intesa per l'adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esiti ottenuti con l'adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie. |
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