IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 15, commi 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni; Visti gli articoli 7, comma 2, e 21-octies della legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; Vista la sentenza di condanna, emessa in data 2 febbraio 2007, dalla Sezione unica penale del Tribunale di Crotone per il reato previsto dall'art. 317 del Codice penale, nei confronti dell'on. Vincenzo Sculco, consigliere regionale della regione Calabria; Viste le comunicazioni dell'Ufficio territoriale del Governo di Catanzaro prot. n. 7880/2007Gab. del 5 gennaio 2007 e prot. n. 11158/2007/Gab. del 15 febbraio 2007; Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dal 2 febbraio 2007 dalla carica elettiva ricoperta; Accertata la sussistenza dei presupposti di legge; Accertata altresi' l'esigenza di celerita' del procedimento e che, per la natura vincolata del provvedimento di sospensione, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; Sentiti il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno; Decreta: Il sig. Vincenzo Sculco, e' sospeso dalla carica di consigliere regionale della Calabria a decorrere dal 2 febbraio 2007, per i motivi di cui in premessa. Roma, 7 marzo 2007 Il Presidente: Prodi |