L'AUTORITA' Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 febbraio 2007; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177; Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico della radiotelevisione»; Considerato che, ai sensi degli articoli 3 e 7 del citato Testo unico, costituiscono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo il pluralismo, l'obiettivita', la completezza, la lealta' e l'imparzialita' dell'informazione, nonche' l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, e che l'attivita' di informazione radiotelevisiva, da qualunque emittente o fornitore di contenuti esercitata, costituisce un servizio di interesse generale, che deve garantire la libera formazione delle opinioni e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale e politica in condizioni di parita' di trattamento e imparzialita'; Considerato che l'Autorita' e' chiamata dall'art. 10, comma 1, del citato testo unico ad assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive; Rilevato, altresi', che il citato art. 7, comma 3, del Testo unico prevede che l'Autorita' debba rendere effettiva l'osservanza dei principi ivi stabiliti, nei programmi di informazione e di propaganda delle emittenti radiotelevisive e dei fornitori di contenuti in ambito nazionale; Considerato che i principi di pluralismo, obiettivita', completezza, lealta' e imparzialita' devono informare le trasmissioni di informazione, da qualsiasi emittente o fornitore di contenuti trasmessi; Visto l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003, secondo il quale, in particolare: «1. Tutte le trasmissioni di informazione - dai telegiornali ai programmi di approfondimento - devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralita' dei punti di vista e la necessita' del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza ...»; Vista la delibera n. 22/06/CSP recante «Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e parita' di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 2006 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, ai sensi del quale «Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettivita', equita', imparzialita', pluralita' dei punti di vista e parita' di trattamento»; Considerato che, alla stregua del consolidato orientamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parita' di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche e la pari opportunita' tra i soggetti politici; Considerato che dai dati di monitoraggio messi a disposizione dalla societa' ISIMM Ricerche, relativi alle edizioni quotidiane dei telegiornali diffusi dalle emittenti nazionali nel periodo 1° novembre 2006 - 31 gennaio 2007, emergono alcuni squilibri nella distribuzione dei tempi di parola e dei tempi di notizia sia con riferimento allo spazio complessivamente attribuito ai soggetti politici di maggioranza ed ai soggetti politici di opposizione, sia con riferimento alla distribuzione degli spazi tra i diversi soggetti politici della medesima coalizione, con il conseguente venir meno del principio di parita' di trattamento disposto dalle richiamate previsioni normative e regolamentari; Ritenuto, pertanto, di richiamare tutte le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti operanti in ambito nazionale a garantire nei programmi di informazione, in particolare nei telegiornali, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettivita', equita', lealta', imparzialita', pluralita' dei punti di vista e parita' di trattamento; Udita la relazione dei commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'art. 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita'; Delibera: 1. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private e i fornitori di contenuti in ambito nazionale sono richiamati a rispettare nelle trasmissioni di informazione, in particolare nei telegiornali, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettivita', equita', lealta', imparzialita', pluralita' dei punti di vista e parita' di trattamento come richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate nelle premesse. 2. L'Autorita' verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. Il presente provvedimento e' trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'. Roma, 22 febbraio 2007 Il presidente Calabro' I commissari relatori Sortino-Magri |