Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 26 febbraio 2007
Concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla societa' «Italy First S.p.a.», in Rimini. (Decreto n. 40379).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali puo' concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attivita', il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle societa' da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;
Visto l'accordo in data 14 febbraio 2006, intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla presenza dei rappresentanti della societa' Italy First S.p.a. nonche' delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi, nella quale si e' trovata la predetta societa', e' stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 16 gennaio 2006, in favore di un numero massimo di ventotto unita', dipendenti dalla societa' di cui trattasi, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro;
Visto il decreto ministeriale n. 38723 del 9 giugno 2006, con il quale e' stato autorizzato, per il primo periodo semestrale, il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore del personale dipendente dalla predetta societa' e nel quale, per mero errore materiale, il periodo di concessione e' stato indicato dal 1° gennaio 2006 al 30 giugno 2006, anziche' dal 15 gennaio 2006 al 14 luglio 2006, come richiesto dalla societa';
Vista l'istanza presentata in data 15 novembre 2006, con la quale la societa' Italy First S.p.a., ha richiesto la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre decorrente dal 15 luglio 2006, in favore del personale dipendente, sia di terra che navigante;
Ritenuto di dover modificare il predetto decreto ministeriale n. 38723 del 9 giugno 2006, solo nella parte relativa all'indicazione del periodo di concessione del trattamento CIGS e di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il semestre decorrente dal 15 luglio 2006, in favore del personale di terra e navigante, dipendente dalla societa' Italy First S.p.a., in amministrazione straordinaria, ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;
Decreta:
Art. 1.
Per le motivazioni in premessa esplicitate il decreto ministeriale n. 38723 del 9 giugno 2006 e' modificato solo all'art. 1, nella parte relativa all'indicazione del periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale che deve intendersi dal 16 gennaio 2006 al 15 luglio 2006.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 14 febbraio 2006, in favore del personale di terra e navigante, compresi i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, dipendente dalla societa' Italy First S.p.a., sede in Rimini, unita' in Rimini per il periodo dal 16 luglio 2006 al 15 gennaio 2007. Pagamento diretto: si.
 
Art. 3.
La societa' predetta e' tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.
 
Art. 4.
Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilita' finanziarie, individuati dal comma 3 del citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
 
Art. 5.
La societa' Italy First S.p.a. e' tenuta a presentare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di ventiquattro mesi previsti dal citato art. 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2007
Il Ministro: Damiano
 
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