Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007 |
Disposizioni per il definitivo superamento della situazione di criticita' nel settore della gestione dei rifiuti urbani e della bonifica dei siti di interesse nazionale nel territorio della regione Puglia. (Ordinanza n. 3568). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Viste le ordinanze di protezione n. 2450 del 27 giugno 1996, n. 2557 del 30 aprile 1997, n. 2776 del 31 marzo 1998, n. 2985 del 31 maggio 1999, n. 3045 del 3 marzo 2000, n. 3077 del 4 agosto 2000, n. 3184 del 22 marzo 2002, n. 3271 del 12 marzo 2003, n. 3552 del 17 novembre 2006, art. 14; Considerato che il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di gestione dei rifiuti speciali nella regione Puglia di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 e' stato ricondotto tra le competenze esercitate ordinariamente; Considerato che in relazione al generale contesto di criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella regione Puglia le azioni commissariali ad oggi adottate hanno complessivamente determinato la definizione conclusiva, o in via di completamento da parte degli enti locali, dell'assetto a regime del sistema impiantistico integrato di base a servizio del territorio regionale e che le eventuali criticita' contingenti territorialmente localizzate possono comunque essere fronteggiate dalle autorita' ordinariamente competenti; Considerato, tuttavia, che permane l'esigenza di assicurare nella continuita' amministrativa il completamento degli interventi in atto, il monitoraggio sull'attuazione delle attivita' poste in essere in regime straordinario, per il definitivo superamento del contesto critico di cui trattasi, con particolare riferimento all'effettiva chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani sull'intero territorio della regione Puglia, attraverso l'utilizzazione del combustibile derivato da rifiuti (CDR), nonche' in riferimento alle attivita' di bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto trasferimento alle amministrazioni ed enti territorialmente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale, mantenendo in capo al commissario delegato la contabilita' speciale per le attivita' di completamento e monitoraggio necessarie; Vista la nota del 23 gennaio 2007, con la quale il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato ha rappresentato la necessita' di procedere al definitivo rientro nell'ordinarieta', fermo restando il completamento degli interventi in atto; Ravvisata, quindi, l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuita' alle azioni intraprese in regime straordinario, nonche' di conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna; Ritenuto, pertanto, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare le modalita' di gestione della fase di rientro nell'ordinario; Acquisita l'intesa della regione Puglia; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Il Presidente della regione Puglia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3077/2000 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento, entro e non oltre il 31 dicembre 2007, di tutte le iniziative gia' programmate e in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto critico riferito alla gestione dei rifiuti urbani, nonche' alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Brindisi, Manfredonia e Taranto, continuando a ricoprire il ruolo di stazione appaltante. 2. Al fine di assicurare il completamento degli interventi in atto il Commissario delegato e' autorizzato ad emanare in termini di urgenza, i provvedimenti necessari ed indifferibili per l'esecuzione delle ordinanze emanate fino alla data del 31 gennaio 2007. 3. All'esito delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato provvede, altresi', al trasferimento alle amministrazioni ed enti ordinariamente competenti della documentazione amministrativa relativa alla gestione commissariale. 4. Per il perseguimento delle finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici tecnici della regione, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato. 5. Per l'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi delle ordinanze di protezione civile citate in premessa, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' ad avvalersi della contabilita' speciale n. 2701, gia' intestata al medesimo presso la Tesoreria provinciale di Bari. |
| Art. 2. 1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente. |
| Art. 3. 1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva sull'attivita' svolta ai sensi della presente ordinanza, corredata della rendicontazione delle spese sostenute. |
| Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2007 Il Presidente: Prodi |
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