Gazzetta n. 62 del 15 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 7 febbraio 2007
Formato e modalita' per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento ed, in particolare, l'art. 5, comma 4 e l'art. 13, comma 3;
Visto il decreto ministeriale del 19 aprile 2006, recante determinazione dei termini per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, per gli impianti di competenza statale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2006, n. 59;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 14 dicembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il formato e le modalita', anche telematiche, per la presentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte del gestore della domanda di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale.
2. Con successivo decreto saranno stabiliti il formato e le modalita', anche telematiche, per:
a) la comunicazione annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio da parte della autorita' competente al rilascio di AIA dei dati concernenti le domande ricevute, le autorizzazioni rilasciate, i successivi aggiornamenti delle autorizzazioni, le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni riscontrate;
b) la comunicazione all'autorita' competente al rilascio di AIA da parte dell'autorita' di controllo, di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, degli esiti dei controlli e delle ispezioni sull'impianto;
c) la comunicazione all'autorita' competente al rilascio di AIA da parte di ogni organo che svolge attivita' di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio sull'impianto delle informazioni rilevanti acquisite in materia ambientale, ivi comprese le notizie di reato;
d) la comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di altri dati utili per le finalita' dell'osservatorio IPPC di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 
Art. 2.
Modalita' per la presentazione della domanda di AIA
di competenza statale
La presentazione delle domande di cui all'art. 1, lettera a) avviene secondo la seguente procedura telematica:
a) il gestore compila la modulistica, di cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto, secondo le modalita' illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it);
b) il gestore invia in formato elettronico, attraverso uno o piu' file firmati elettronicamente, la modulistica di cui alla lettera a) e gli eventuali allegati a tale modulistica o con le modalita' telematiche illustrate sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o su supporto fisico (CD), a mezzo posta ordinaria all'indirizzo riportato nel comma 3;
c) sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) e' segnalata l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della modulistica di cui alla lettera a) completa degli eventuali allegati di cui alla lettera b);
d) il gestore e' abilitato all'accesso sul portale e-gov (www.impresa.gov.it) alla sezione presso la quale e' possibile compilare e presentare la richiesta di autorizzazione integrata ambientale;
e) il gestore compila la richiesta di cui alla lettera d) e la presenta per via telematica in conformita' a quanto previsto dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
f) il sistema segnala sul portale e-gov l'avvenuta ricezione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di tutti gli elementi necessari alla presentazione della domanda: la modulistica di cui alla lettera a), gli eventuali allegati di cui alla lettera b), la richiesta di cui alla lettera d).
2. Nel caso in cui la domanda sia correttamente formulata, la data di comunicazione della avvenuta ricezione di cui al comma 1, lettera f) costituisce la data di presentazione della domanda di cui all'art. 5, comma 12, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Copia della documentazione completa, di cui al presente comma 1, lettera b) e' trasmessa o resa accessibile per via telematica dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, contestualmente alla comunicazione dell'avvio del procedimento, agli enti interessati di cui all'art. 5, comma 10 e 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
4. Ai fini dell'espletamento di quanto previsto al comma 1, lettera b) il materiale dovra' essere indirizzato a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale per la salvaguardia ambientale - Divisione VI, rischio industriale e IPPC - via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma.
5. Nelle more dell'attivazione degli strumenti che consentono l'utilizzo delle procedure di cui al comma 1, le domande di AIA sono presentate a mezzo di posta ordinaria all'indirizzo di cui al comma 4, secondo il formato della modulistica emanato ai sensi dell'art. 4, comma 1 e disponibile presso il sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it).
6. Le domande gia' presentate ai sensi del decreto ministeriale del 19 aprile 2006 dovranno essere integrate, ove necessario, da copia in formato elettronico nel rispetto delle specifiche di cui al presente articolo, secondo le modalita' previste dall'art. 5, comma 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 
Art. 3.
Indirizzi per l'espletamento della pubblicita'
delle domande di AIA di competenza statale
1. Ove non si applichino le disposizioni transitorie di cui all'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, il gestore, ai fini della consultazione del pubblico, provvede, entro i termini previsti dall'art. 5, comma 7, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale dell'annuncio di cui al citato comma da effettuarsi secondo i seguenti indirizzi:
a) formato del quotidiano: non inferiore a sei moduli;
b) contenuti di massima dell'annuncio:
b.1) intestazione dell'annuncio: «Richiesta di autorizzazione integrata ambientale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b.2) indicazione della localizzazione dell'impianto, con l'indicazione del comune, frazione o zona o localita' della stessa;
b.3) nominativo del gestore e indicazione della sede legale con relativo indirizzo;
b.4) specificazione dell'appartenenza dell'impianto ad una o piu' delle categorie di cui all'allegato V al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 e descrizione sommaria dell'impianto, comprendente finalita', caratteristiche e dimensionamento;
b.5) specificazione degli uffici di cui all'art. 5, comma 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
b.6) indicazione del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio per la presentazione di eventuali istanze, osservazioni e pareri al competente ufficio indicato nella comunicazione di avvio del procedimento.
 
Art. 4.
Predisposizione della domanda di AIA
di competenza statale
1. Il formato della modulistica da compilare per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale di competenza statale e' definito con uno o piu' decreti del direttore generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli elementi informativi individuati nell'allegato I al presente decreto.
2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.minambiente.it) e sul portale e-gov (www.impresa.gov.it).
3. Le informazioni di cui all'art. 18, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 in possesso del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, utili per la preparazione di domande di AIA, sono rese accessibili ai gestori degli impianti di competenza statale attraverso l'osservatorio di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
 
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 7 febbraio 2007
Il Ministro: Pecoraro Scanio
 
Allegato

----> Vedere allegato da pag. 27 a pag. 33 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone