IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Viste le istanze del notaio Vacca Lavinia, pervenute all'Ufficio III di questa Direzione generale il 27 ed il 28 febbraio 2007, dirette ad ottenere la revoca del D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2007, nella parte relativa al suo trasferimento alla sede di Capri, d.n. di Napoli; Ritenuto che l'art. 3 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito il quarto comma dell'art. 1 della legge 30 aprile 1976, n. 197, consente la revoca dei decreti di trasferimento entro un mese dalla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, solo per gravi e comprovati motivi sopravvenuti; Considerato che, nella specie, i motivi addotti dalla richiedente e che si desumono dalla documentazione e dalla certificazione medica allegata hanno il carattere della «sopravvenienza» e che, in particolare, dalla certificazione medica prodotta si evince che la patologia denunciata dalla istante potrebbe seriamente aggravarsi nell'ipotesi dell'effettivo trasferimento nella nuova sede di Capri, ambiente non consono alla serenita' del notaio Vacca Lavinia, sia per quel che concerne lo svolgimento della sua attivita' professionale, sia per la quotidianita' della vita familiare; Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1978, n. 177; Visti gli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: E' revocato il D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2007, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Vacca Lavinia alla sede di Capri, d.n. di Napoli. Roma, 5 marzo 2007 Il direttore generale: Papa |