Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
DECRETO 9 gennaio 2007 |
Concessione della proroga del trattamento di mobilita', previsto dall'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, in favore degli ex dipendenti della societa' «Tonno Nostromo» di Vibo Valentia. (Decreto n. 40161). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma l37; Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168; Considerato che, con l'apposito accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005, alla presenza del Sottosegretario di Stato on. Viespoli, e' stata individuata la fattispecie, per la quale sussiste la condizione prevista dal sopracitato art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, in quanto, mediante la concessione della proroga del trattamento di mobilita', potra' essere agevolata la gestione delle problematiche occupazionali relative alla suddetta fattispecie, mediante il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati; Considerato che dal predetto accordo, si evince che il numero delle unita' interessate e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2004 e autorizzati con decreto n. 35245 del 3 dicembre 2004, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27; Visti gli elenchi nominativi vidimati dall'INPS, relativi ai lavoratori aventi diritto alla proroga del trattamento di mobilita' ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni; Viste le note dell'INPS a chiarimento delle discordanze rilevate negli elenchi relativi ai lavoratori interessati; Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento di mobilita'; Decreta: Art. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', definita nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 12 luglio 2005 in favore di un numero massimo di 76 ex dipendenti della societa' «Tonno Nostromo» unita' di Vibo Valentia (Reggio Calabria), gia fruitori fino al 31 dicembre 2004 del trattamento in questione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 35245 del 3 dicembre 2004, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2005, registro n. 1, foglio n. 27. Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.003.064,52. La misura del predetto trattamento e' ridotta del 30%. |
| Art. 2. La concessione della proroga del trattamento di mobilita', disposta con l'art. 1, e' autorizzata nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dall'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80 e come ulteriormente modificato dall'art. 7, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 2005, n. 168 ed il conseguente onere complessivo, pari ad 1.003.064,52 e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 gennaio 2007
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Damiano Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 89 |
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