Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2007 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2007 |
Rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione Abruzzo, a seguito delle modifiche intervenute nella classificazione della rete stradale di interesse nazionale. |
|
|
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della citata legge n. 59/1997; Visti, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112/1998; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, con cui e' stata individuata la rete autostradale e stradale nazionale a norma dell'art. 98, comma 2, del citato decreto legislativo n. 112/1999; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000, recante «Individuazione e trasferimento, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, delle strade non comprese nella rete stradale e autostradale nazionale»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000 con il quale sono stati individuati i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi di cui agli articoli 99 e 101 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 recante i criteri di ripartizione e la ripartizione tra le regioni e gli enti locali delle risorse finanziarie, umane e strumentali per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di viabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 relativo alla regione Abruzzo ed agli enti locali della regione medesima, recante il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale, gia' individuate con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 settembre 2001, con il quale sono state modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse regionale, gia' individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, con il quale sono state ulteriormente modificate le tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005, con il quale e' stata operata una ulteriore revisione delle tabelle di individuazione della rete stradale di interesse nazionale e della rete stradale di interesse regionale ricadenti nella regione Abruzzo; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2006, con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2004, si e' provveduto alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione, secondo le percentuali di riparto stabilite nella tabella A annessa al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2000 e all'attribuzione degli eventuali connessi beni strumentali, con i criteri e le modalita' delineati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000; Considerato che occorre provvedere, ai sensi dell'art. 2, comma 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005 di ulteriore revisione della rete stradale della regione Abruzzo, alla conseguente rideterminazione delle risorse da attribuire dallo Stato alla regione con i medesimi criteri e modalita'; Ritenuto di dover procedere all'emanazione del decreto previsto all'art. 2, comma 1, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005, secondo le modalita' definite al comma 3 del medesimo articolo e con i criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2000; Sentita la regione interessata; Acquisito in data 19 ottobre il parere della Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie locali di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Preso atto che la commissione parlamentare per la semplificazione della legislazione non ha espresso il proprio parere ai sensi all'art. 7, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, nei termini ivi stabiliti; Sentiti il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno ed il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali e autonomie locali al Ministro senza portafoglio on. prof.ssa Linda Lanzilotta»; Decreta: Art. 1. Trasferimento di beni 1. Alla data del 1° aprile 2007 sono trasferiti le strade ed i tronchi di strade interessati dalle modifiche apportate alle tabelle di individuazione della rete stradale nazionale e di interesse locale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2005 con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case cantoniere non dismesse alla data del 16 novembre 1999, a norma dell'art. 44, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano alla data di consegna. 2. Per l'attribuzione dei beni di cui al presente decreto si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le modalita' contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successivi aggiornamenti, e nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2000 e 12 ottobre 2000 e successivi aggiornamenti. |
| Art. 2. Risorse economiche 1. Alla medesima data del 1° aprile 2007 il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, secondo quanto riportato nell'allegata tabella 1 che forma parte integrante del presente provvedimento, alla rimodulazione degli stanziamenti previsti nel bilancio dello Stato, relativi alle risorse gia' attribuite alla regione Abruzzo ed alle province delle medesima regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2000 - tabella A alle voci «manutenzione ordinaria» e «spese in conto capitale» in materia di viabilita'. |
| Art. 3. Norma transitoria 1. Resta di competenza ed a carico rispettivamente dell'ANAS e della regione o delle province competenti l'ultimazione dei lavori per i quali alla data del 1° aprile 2007 sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero i lavori per i quali, alla stessa data, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi la pubblicazione del bando di gara. Resta altresi' di competenza e a carico dell'ANAS o dell'amministrazione regionale/provinciale il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla predetta data di trasferimento delle competenze. Roma, 14 febbraio 2007 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali Lanzillotta |
| Tabella 1
----> Vedere Tabella a pag. 6 della G.U. <---- |
|
|
|