Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 14 dicembre 2006 |
Modifica del decreto 7 marzo 2006 per quanto concerne la sostanza attiva clorotalonil, in attuazione della direttiva 2006/76/CE della Commissione del 22 settembre 2006. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13; Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, con il quale e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, in cui figura anche il clorotalonil da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva; Vista la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre 2005, concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, recepita con il decreto ministeriale del 7 marzo 2006; Visto il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 2006, che ha recepito la direttiva della Commissione 2005/53/CE del 16 settembre 2005 concernente l'iscrizione delle sostanze attive clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; Considerato che la direttiva 2005/53/CE ha fissato anche i livelli massimi delle impurezze contenute nel materiale tecnico delle sostanze attive sopra riportate, basati sulle specifiche stabilite dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO); Considerato che la direttiva sopra citata, ha fissato per l'esaclorobenzene, contenuta come impurezza nel materiale tecnico del clorotalonil, un tenore massimo di 0,01 g/kg; Considerato che, successivamente all'adozione della direttiva della Commissione 2005/53/CE, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha approvato ulteriori specifiche che modificano il tenore massimo dell'esaclorobenzene da 0,01 a 0,04 g/kg; Considerato che i Paesi Bassi, Stato membro relatore della sostanza attiva clorotalonil, hanno effettuato una revisione degli studi tossicologici ed ecotossicologici della sostanza attiva clorotalonil alla luce del nuovo tenore massimo dell'esaclorobenzene, ed hanno concluso che tale modifica non genera rischi aggiuntivi rispetto a quelli gia' presi in considerazione durante la valutazione della sostanza attiva per l'inserimento nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Vista la direttiva 2006/76/CE della Commissione del 22 settembre 2006 che modifica la direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005, recepita con decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, per quanto concerne la specifica della sostanza attiva clorotalonil relativa al tenore massimo dell'esaclorobenzene; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2006/76/CE della Commissione che modifica la direttiva 2005/53/CE e pertanto di dover modificare il decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006 per quanto concerne le specifiche della sostanza attiva clorotalonil; Decreta: Art. 1. 1. Nell'allegato al decreto del Ministro della salute del 7 marzo 2006, per la sostanza attiva clorotalonil il tenore massimo di 0.01 g/kg dell'impurezza esaclorobenzene e' sostituito dal valore di 0.04 g/kg. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Roma, 14 dicembre 2006 Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 63 |
| Allegato
----> Vedere Allegato a pag. 15 della G.U. <---- |
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