Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 14 dicembre 2006
Inclusione delle sostanze attive fenamifos ed etefon, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva n. 2006/85/CE della Commissione del 23 ottobre 2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 rispettivamente del 28 febbraio 2000 e del 6 aprile 2001, che recano le disposizioni di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva n. 91/414/CEE, con i quali e' stabilito l'elenco delle sostanze attive, fra i quali figurano anche il fenamifos e l'etefon, da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva medesima;
Visto che i citati regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 hanno designato i Paesi Bassi quale Stato membro relatore per le sostanze attive fenamifos ed etefon;
Visti i pareri espressi dall'Autorita' europea per la sicurezza alimentare (AESA) in data 13 gennaio 2006 per il fenamifos e 24 aprile 2006 per l'etefon;
Vista la direttiva della Commissione n. 2006/85/CE del 23 ottobre 2006, concernente l'iscrizione delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva n. 2006/85/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive fenamifos ed etefon nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva n. 91/414/CEE;
Considerato che in fase di attuazione della direttiva n. 2006/85/CE si deve tenere conto delle prescrizioni riportate per le sostanze attive fenamifos ed etefon nel relativo rapporto di riesame, messo a disposizione degli interessati;
Considerato inoltre che la valutazione e l'autorizzazione o la ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon devono essere effettuate in conformita' dei principi uniformi previsti dall'allegato VI del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194;
Visto il documento SANCO /10796/2003-revisione 8.0 del settembre 2004, che definisce le linee guida per l'armonizzazione comunitaria del processo di ri-registrazione a seguito dell'inclusione di una sostanza attiva in allegato I della direttiva n. 91/414/CEE;
Ritenuto pertanto di dover fissare in dodici mesi il periodo per l'utilizzazione delle scorte presenti in commercio dei prodotti fitosanitari non rispondenti ai requisiti del presente decreto, secondo le indicazioni del documento SANCO sopra citato;
Decreta:
Art. 1.
1. Le sostanze attive fenamifos ed etefon sono iscritte, fino al 31 luglio 2017, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Il Ministero della salute adotta, entro il 31 gennaio 2008, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1 verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto ad eccezione di quelle di cui alla parte B del citato allegato;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive indicate nell'art. 1, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon presentano al Ministero della salute, entro il 31 luglio 2007 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
In entrambi i casi il produttore e lo stabilimento di produzione della sostanza attiva tecnica utilizzata dovra' essere esplicitamente indicato, al fine di procedere, nei tempi stabiliti, agli adempimenti previsti dal citato documento SANCO per la registrazione e ri-registrazione dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive di cui trattasi.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 1, del presente decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2008, anche in assenza dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 luglio 2007, agli adempimenti di cui al comma 2, lettere a) e b), si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2007.
 
Art. 3.
1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive fenamifos ed etefon, come uniche sostanze attive o associate ad altre sostanze attive iscritte entro il 31 luglio 2007 nell'allegato I della direttiva n. 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero della salute, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 luglio 2009. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 luglio 2011 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon, in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 luglio 2007, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari per i quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2 entro il 31 luglio 2009, si intendono revocate a decorrere dal 1° agosto 2009.
 
Art. 4.
1. Il rapporto di revisione e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5.
1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon revocati in seguito alle verifiche di cui all'art. 2, comma 3, e' consentita fino al 31 gennaio 2009.
2. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenamifos ed etefon revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 31 luglio 2008.
3. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2012.
4. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 luglio 2010.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive fenamifos ed etefon sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 14 dicembre 2006
Il Ministro: Turco Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 64
 
Allegato

----> Vedere Allegato alle pagg. 13 - 14 della G.U. <----
 
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