Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 marzo 2007
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli. (Ordinanza n. 3566).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre 2006, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della citta' di Napoli;
Considerato che la situazione emergenziale in atto nella citta' di Napoli, relativa al traffico ed alla mobilita', presenta peculiarita' tali da condizionare negativamente la qualita' della vita, le relazioni sociali ed economiche dei cittadini per i suoi riflessi indotti;
Considerato, altresi', che le misure e gli interventi a tutt'oggi attuati, in via ordinaria, non hanno consentito il superamento delle problematiche emergenziali afferenti a specifici «fattori di rischio», connessi alla situazione del traffico cittadino, e che risulta necessario ed urgente predisporre e realizzare un programma di interventi di emergenza, che consenta un miglioramento significativo e rapido della situazione in atto e favorire il ripristino delle normali condizioni di vita;
Considerato che la situazione di pregiudizio per i cittadini e' tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di consentire l'esecuzione degli interventi necessari al superamento dello stato di emergenza;
Ravvisata, quindi, la necessita' di dare immediata attuazione agli interventi volti a fronteggiare l'emergenza venutasi a creare nel territorio della Citta' di Napoli;
Vista la nota del Comune di Napoli del 30 gennaio 2007, nella quale vengono, tra l'altro, analiticamente individuati gli interventi necessari per il superamento del contesto critico in rassegna, con l'indicazione specifica della relativa copertura finanziaria;
Acquisita l'intesa della regione Campania;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. In relazione alla situazione di grave crisi derivante dalle complesse problematiche del traffico e della mobilita', suscettibili di compromettere la qualita' della vita della collettivita' interessata, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 settembre citato in premessa, il sindaco di Napoli e' nominato, fino al 31 dicembre 2008, commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a fronteggiare l'emergenza dichiarata nel territorio della citta' di Napoli.
2. Il commissario delegato, anche avvalendosi di non piu' di due soggetti attuatori, cui affidare specifici settori di intervento per materia o progetti determinati, sulla base di direttive di volta in volta impartite dal medesimo commissario, provvede:
a) all'individuazione di misure efficaci per la disciplina del traffico, della viabilita', del controllo della sosta ed, in via generale, per il miglioramento della circolazione stradale, in particolare disponendo per:
a1) la realizzazione di parcheggi, anche a tariffa, nonche' per l'estensione delle aree pedonali e delle zone e corsie a traffico limitato e consolidamento di quelle attuate in via sperimentale e per il potenziamento dei sistemi di gestione automatizzata degli accessi in aree pedonali e zone e corsie a traffico limitato;
a2) l'incremento dei livelli di sicurezza stradale sulla viabilita' di scorrimento veloce, sulla viabilita' principale, alle intersezioni e presso gli attraversamenti pedonali e per il rilievo automatizzato delle infrazioni da passaggio con il rosso semaforico ed eccesso di velocita';
a3) il potenziamento dell'efficacia operativa del Corpo di Polizia municipale, attraverso la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, limitatamente al personale del Corpo di Polizia municipale, all'art. 1, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nel limite massimo di trecento unita', fermo restando, con riferimento al restante personale comunale non del Corpo di Polizia municipale il rispetto dell'obiettivo di economia di spesa fissato nell'art. 1, comma 198, della legge n. 266/2005; in ragione dell'urgenza connessa al superamento del contesto critico in rassegna, il commissario delegato, per la stipula dei predetti contratti, provvede mediante l'espletamento di procedure selettive individuando le unita' di personale tra quelle:
presenti nelle graduatorie vigenti relative a concorsi o selezioni pubbliche per la copertura di posti di agente di polizia municipale e provinciale espletati da parte di altri comuni della regione Campania ovvero da parte di enti o societa' esterne deputate allo scopo;
incluse nelle graduatorie vigenti relative a concorsi e selezioni nazionali per l'accesso alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed alla Guardia di finanza;
nell'ipotesi in cui all'esito dell'espletamento delle procedure di cui sopra non risulti ancora completato il contingente di personale sopra indicato, il Commissario delegato e' autorizzato ad indire una specifica selezione con facolta' di riservare sino al 50% dei posti ancora disponibili al personale dipendente del comune di Napoli, in possesso degli specifici requisiti richiesti dalla legge ed idonei alle funzioni di controllo della sosta e della viabilita', secondo i criteri definiti dal bando di concorso, anche in deroga ai limiti di eta' stabiliti dalla legge. In caso di attivazione di contratti a tempo determinato con soggetti gia' in servizio in posizione di ruolo, quest'ultimi sono posti in aspettativa senza assegni;
a4) il potenziamento delle attivita' conseguenti alla rimozione dei veicoli, di cui all'art. 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, secondo le procedure dettate dall'art. 103 dello stesso decreto legislativo e le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, i cui termini sono comunque ridotti alla meta';
b) alla verifica e alla integrazione del piano parcheggi al fine di limitare l'accesso dei veicoli all'interno del perimetro urbano, recante l'individuazione delle aree, la definizione urgente delle progettazioni e la successiva realizzazione di parcheggi pertinenziali, a rotazione, sostitutivi e di scambio, ovvero l'ampliamento e la riqualificazione di parcheggi gia' esistenti, consentendone l'acquisizione in diritto di superficie o comunque la disponibilita', anche a privati, anche favorendo la sperimentazione di nuove forme di integrazione fra parcheggi di scambio e zone commerciali al fine di incentivare l'intervento di capitali privati nella realizzazione dei predetti parcheggi, anche in deroga al vincolo di pertinenzialita' previsto dall'art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, nonche' in deroga alla pianificazione ed alla normativa di settore vigente;
c) alla realizzazione di parcheggi nell'ambito del centro abitato, al fine di ridurre la sosta dei veicoli sul sedime stradale procedendo prioritariamente con quelli gia' individuati dalla vigente pianificazione del comune di Napoli e provvedendo ove ritenuto necessario alla modifica della pianificazione stessa, individuando:
specifiche aree della citta' caratterizzate da particolare interesse storico e/o paesaggistico o aventi particolari caratteristiche geomorfologiche, urbanistiche ed edilizie che comportano limitazioni alla realizzazione di parcheggi pertinenziali;
siti alternativi da assoggettare al vincolo di pertinenzialita', anche in deroga alle distanze attualmente previste dalla vigente pianificazione di settore;
strutture preesistenti da destinare a parcheggio, prevedendo interventi di sostituzione edilizia e/o delocalizzazione delle funzioni ivi svolte, anche prevedendo nuove costruzioni;
d) all'approvazione di un piano di interventi per la riconfigurazione e l'adeguamento dei grandi assi viari, per la manutenzione straordinaria della rete stradale e dei relativi cunicoli e sottoservizi.
3. Fermo restando quanto disposto dal successivo comma 4, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali, provinciali e comunali, e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, nonche' ai piani ed ai programmi di settore, costituisce vincolo per l'esproprio e comporta dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori, in deroga all'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salva l'applicazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni, anche prima dall'espletamento delle procedure espropriative, che si svolgeranno con i termini di legge ridotti della meta'.
4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale statale o regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la procedura medesima deve essere conclusa entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione. In caso di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, alla valutazione stessa si procede in una apposita conferenza di servizi, da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Nei casi di mancata espressione del parere o di motivato dissenso espresso, in ordine a progetti di interventi ed opere di competenza statale in sede di conferenza di servizi dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, la decisione e' rimessa al Presidente del Consiglio dei Ministri in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, i cui termini sono ridotti della meta'. Qualora la mancata espressione del parere ovvero il dissenso siano riferiti a progetti di interventi od opere di competenza regionale, la decisione e' rimessa al presidente della regione Campania, che si esprime inderogabilmente entro trenta giorni dalla richiesta del sindaco di Napoli commissario delegato.
5. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, ove ritenuto necessario, ha altresi' facolta' di interrompere le procedure di gara in atto, laddove siano prevedibili tempi di aggiudicazione non compatibili con la situazione di emergenza ed inoltre, nell'ipotesi di sospensioni o di gravi rallentamenti nella realizzazione di opere ed interventi gia' aggiudicati, attinenti al traffico e alla mobilita', che risultino oggettivamente incompatibili con l'esigenza di immediato superamento dell'emergenza, procedere alla sostituzione degli aggiudicatari medesimi con altri soggetti da individuarsi, adottando gli atti necessari per la liberazione immediata delle aree dei cantieri.
6. In relazione all'improcrastinabilita' delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato provvede per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di competenza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.
7. Il commissario delegato fornisce ogni opportuna direttiva per assicurare la sinergia operativa dei soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi nel territorio comunale, allo scopo di contenere i disagi per la circolazione stradale.
8. Il commissario delegato cura l'attuazione delle procedure di trasferimento degli impianti e delle opere, realizzati sulla base della presente ordinanza, al comune o agli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo il regime proprio dei singoli interventi.
 
Art. 2.
1. Per l'espletamento dei compiti di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di una struttura costituita da personale, anche dirigenziale, appartenente all'amministrazione comunale, ovvero, nel limite del 10% ad altre pubbliche amministrazioni ed enti pubblici posto in posizione di comando o distacco nel limite massimo di trenta unita', previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa in materia di mobilita', nonche' da estranei alla pubblica amministrazione nel numero massimo di dieci unita' da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, tenuto conto della professionalita' richiesta e delle pregresse esperienze lavorative.
2. Il Commissario delegato puo' autorizzare il personale della struttura di cui al comma 1 ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di settanta ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% dell'indennita' di posizione in godimento.
3. Ai soggetti attuatori di cui al comma 2 dell'art. 1 puo' essere corrisposta un'indennita' mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entita' fino al 30% del trattamento economico in godimento.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si fa fronte con le risorse assegnate al Commissario delegato di cui all'art. 3.
5. Al fine di individuare le linee strategiche delle attivita' da porre in essere per il superamento dello stato di emergenza il Commissario delegato e' autorizzato a costituire un organismo consultivo composto dagli assessori dell'amministrazione comunale di Napoli competenti nelle materie di interesse della presente ordinanza.
6. Il Commissario delegato provvede con proprio provvedimento alla costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, composto da un presidente e dieci componenti, con funzioni di supporto tecnico ed amministrativo rispetto alle attivita' da porre in essere da parte del medesimo Commissario delegato e dei soggetti attuatori. Con il medesimo provvedimento il Commissario delegato determina, altresi', il compenso ed il rimborso spese spettanti al Presidente ed ai componenti del predetto Comitato che non vi partecipano in qualita' di rappresentanti di Amministrazioni pubbliche. Il Commissario delegato, qualora lo ritenga necessario, in relazione alla peculiarita' delle materie da trattare, puo' invitare di volta in volta alle riunioni del predetto Comitato rappresentanti di enti ed amministrazioni a qualunque titolo interessati.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato dispone, per l'esecuzione dell'incarico conferito, delle risorse finanziarie statali, regionali, comunali e comunitarie, comunque assegnate, destinate, nel periodo temporale di vigenza dello stato di emergenza, per la realizzazione degli interventi e dei compiti di cui alla presente ordinanza, predisponendo tutti gli atti necessari per l'acquisizione e l'impiego dei relativi fondi, nel limite massimo di euro 253.654.320,63.
2. Il Commissario delegato, per far fronte agli oneri derivanti dal funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 2, comma 1, e' autorizzato ad utilizzare, in misura non superiore al 3%, i finanziamenti di cui al comma 1.
3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale in favore del Commissario delegato con le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attivita' di cui alla presente ordinanza secondo le modalita' previste dalla vigente normativa in materia di contabilita'.
 
Art. 4.
1. Per il compimento in termini di somma urgenza delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11, 19;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 40, 41, 42, 117, 119;
legge 17 agosto 1942, n. 1150, articoli 9, 10, 15, 16 e 41-sexies e successive modificazioni ed integrazioni;
legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 4, limitatamente ai termini, 7 e 9;
legge 24 marzo 1989, n. 122, articoli 3, 5 e 9;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 7, 8, 9, 10, 10-bis, 11, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e s.m. e i.;
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 45, comma 6, 103, limitatamente ai termini, 159, 195, 200, 208, 215 e s.m.i.;
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo n. 285/1992;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, articoli 3, 7-bis e 11;
legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 133-bis;
legge 1° agosto 2002, n. 168, art. 4;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, articoli 6, 7, 8, 9, 10;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 42, 55, 56, 57, 81, 95, 98 comma 2, 128, 13, 132, 134, 136, 166, 168, 169, 175, 240;
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente connesse all'applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135 e 143;
decreto del Ministero dell'interno 22 ottobre 1999, n. 460, limitatamente ai termini;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, successive modifiche ed integrazioni, articoli 42, 48, 49, 50, 182, 183, 184, 185, 186, 216, 217 e 218;
legge 1° agosto 2002, n. 166, art. 27;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 19, 22-bis, 23 e 49;
legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 198;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 557;
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 24, 35 e 36 e s.m.i.;
contratto collettivo nazionale dei lavoratori degli enti locali relativo al quadriennio 2002/2005;
legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, articoli 12, 23, 24, 25, 26, 27;
legge regionale 28 marzo 2002, n. 3, articoli 10, 15, 17;
legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 articoli 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 36, 37, 39.
 
Art. 5.
1. Il Commissario delegato riferisce semestralmente al Dipartimento della protezione civile sulle iniziative intraprese e sul relativo stato di attuazione.
 
Art. 6.
1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivita' da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.
2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.
3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Per le medesime finalita' il Capo del Dipartimento della protezione civile e' inoltre autorizzato a stipulare fino a cinque contratti di collaborazione coordinata e continuativa, con personale estraneo all'amministrazione, determinandone il relativo compenso, nonche' ad avvalersi della collaborazione di personale, nel limite di quattro unita', anche appartenente a pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, anche locali.
4. L'incarico di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui al presente articolo e' attribuito ad un vice-prefetto della Repubblica, con conseguente mantenimento della posizione economica, anche accessoria, in godimento.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.
 
Art. 7.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del Commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 marzo 2007
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
 
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