Gazzetta n. 59 del 12 marzo 2007 (vai al sommario)
AGENZIA DEL TERRITORIO
PROVVEDIMENTO 2 marzo 2007
Pagamento di servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico a livello nazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e di contabilita' generale dello Stato e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, ed in particolare il titolo III della tabella A allegata al medesimo decreto, da ultimo modificata dalla tabella 2 allegata al decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, che ha approvato il testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, ed in particolare la tabella delle tasse ipotecarie, come modificata, da ultimo, dall'art. 2, comma 65, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, ed in particolare l'art. 6, comma 3, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 422, il quale prevede che la riscossione delle tasse ipotecarie e dei tributi speciali catastali e' effettuata dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio;
Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare i commi 39 e 40, i quali prevedono che il pagamento dei tributi possa essere effettuato anche con sistemi diversi dal contante e che le modalita' di esecuzione dei pagamenti medesimi sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze;
Visto il decreto 16 dicembre 1998, emanato dal Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante la determinazione delle modalita' di versamento in Tesoreria provinciale dello Stato delle somme riscosse dagli uffici periferici del Dipartimento del territorio e di approvazione delle convenzioni con gli intermediari bancari;
Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito, tra l'altro, l'Agenzia del territorio, alla quale sono stati trasferiti tutti i rapporti giuridici, poteri e competenze gia' di spettanza del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 374, lettera d), della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il quale prevede che, in caso di versamento effettuato con modalita' telematiche, i tributi dovuti siano riversati alla sezione di Tesoreria provinciale dello Stato entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello della riscossione, rinviando a provvedimenti dell'Agenzia del territorio, d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato la determinazione delle modalita' di versamento;
Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio 21 marzo 2005, concernente il pagamento dei servizi telematici erogati dall'Agenzia del territorio tramite l'utilizzo di somme versate su conto corrente postale, emanato a seguito di parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 32236 del 17 marzo 2005;
Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge del 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 11 marzo 2006, n. 81, concernente interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonche' in materia di fiscalita' di impresa;
Considerate le istruzioni impartite con circolare n. 47 del 13 marzo 2000 sulla rendicontazione annuale, conti amministrativi e giudiziali dei servizi di cassa, concordata con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza, ai sensi dell'art. 646 del Regolamento di contabilita' generale dello Stato;
Considerato che con nota prot. n. 122411 del 18 settembre 2006 il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGF ufficio XIV, ha autorizzato la realizzazione del progetto istitutivo dell'Agente contabile centrale responsabile delle riscossioni con modalita' telematiche;
Considerato che con nota prot. n. 86927 del 1° dicembre 2006 e' stato nominato l'Agente contabile per le riscossioni telematiche che affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia del territorio;
Ritenute sussistenti le condizioni per consentire ai contribuenti, l'effettuazione del pagamento dei tributi e delle altre entrate riscosse dall'Agenzia del territorio con ulteriori sistemi diversi dal contante, oltre a quelli gia' previsti;
Considerata l'esigenza di disciplinare, nell'ambito dei sistemi di pagamento diversi dal contante, le modalita' di gestione delle disponibilita' costituite mediante versamento, per via telematica, su di un conto corrente unico nazionale intestato all'Agenzia del territorio, da utilizzarsi per il pagamento dei servizi erogati in via telematica;
Considerato il parere favorevole del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, espresso con nota prot. n. 0005319 del 15 gennaio 2007;
Dispone:
Art. 1. Pagamento dei servizi telematici tramite utilizzo di somme versate su
conto corrente unico
1. Il pagamento dei tributi dovuti per i servizi ipotecari e catastali richiesti ed erogati tramite il sistema telematico dell'Agenzia del territorio puo' essere effettuato mediante l'utilizzo di somme versate preventivamente con modalita' telematiche sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato alla medesima Agenzia.
 
Art. 2.
Disponibilita' delle somme versate
1. Le somme destinate al pagamento dei servizi telematici sono versate sul conto corrente postale unico a livello nazionale, intestato all'Agenzia del territorio, con modalita' telematiche, attraverso un portale dedicato. Le somme versate sono rese disponibili all'utente sul sistema telematico per il pagamento dei tributi dovuti.
 
Art. 3.
Gestione dell'importo reso disponibile
1. Al momento della richiesta di erogazione dei servizi, la somma dovuta per il pagamento dei relativi tributi viene detratta dall'importo reso disponibile all'utente ai sensi dell'articolo precedente.
2. Qualora non sia possibile erogare i servizi richiesti, l'importo reso disponibile viene automaticamente reintegrato delle somme detratte al momento della richiesta.
3. Qualora l'importo reso disponibile all'utente non sia sufficiente ad effettuare il pagamento dei tributi dovuti, l'Agenzia non procede all'erogazione dei servizi.
4. L'utente puo' richiedere all'Agenzia la restituzione delle somme versate, rese disponibili sul sistema telematico, ma ancora non utilizzate.
5. In ogni caso all'utente non sono riconosciuti interessi per le somme versate.
 
Art. 4. Riscossione dei tributi e versamento alla Tesoreria centrale dello
Stato
1. Per le somme detratte a fronte dell'erogazione dei servizi, che affluiscono sul conto corrente unico a livello nazionale dell'Agenzia, l'Agente contabile per le riscossioni telematiche rilascia ricevuta telematica di pagamento. Le somme cosi' riscosse sono versate dal medesimo Agente contabile alla Tesoreria centrale dello Stato e agli Istituti tesorieri delle regioni Sicilia e Sardegna per la quota parte di pertinenza delle stesse regioni, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello di riscossione.
 
Art. 5. Servizi telematici per i quali e' possibile effettuare il pagamento dei tributi tramite utilizzo di somme versate su conto corrente unico
a livello nazionale.
1. L'elenco dei servizi telematici per i quali e' possibile effettuare il pagamento dei tributi utilizzando le modalita' previste dal presente provvedimento sara' reso noto con successivi comunicati del direttore dell'Agenzia del territorio che verranno pubblicizzati sul sito internet della medesima Agenzia all'indirizzo www.agenziaterritorio.it
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 2 marzo 2007
Il direttore dell'Agenzia: Picardi
 
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