Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2007 (vai al sommario) |
CONFERENZA UNIFICATA |
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007 |
Accordo di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 febbraio 2006, tra Governo, Regioni ed Autonomie locali, per la fissazione dei criteri per la suddivisione delle economie previste dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di assunzioni di personale nel complesso degli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento all'anno 2006. (Repertorio atti n. 11/CU). |
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LA CONFERENZA UNIFICATA nella seduta odierna del 15 febbraio 2007:
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1998, n. 281; che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Preso atto della sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2004 che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'art. 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 limitatamente alle parti in cui dispongono che le assunzioni a tempo indeterminato devono essere contenute entro percentuali definite; Visto l'art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005) che prevede che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati limiti e criteri per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007; Visto l'Accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali che demanda a separati appositi accordi la definizione, per le regioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale da una parte e per gli enti locali dall'altra, di modalita', criteri e limiti generali per le assunzioni, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel comma 98 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311; Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonornie locali, di cui al punto 3 dell'Accordo della Conferenza unificata del 28 luglio 2005, tra Governo, regioni ed autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007, per le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai fini dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato che il citato Accordo del 24 novembre 2005, al punto 9 e prevede che con appositi Accordi da stipulare in sede di Conferenza unificata, saranno individuati i criteri per la suddivisione delle economie previste per gli enti del Servizio sanitario nazionale, dall'art. l, comma 98, della legge n. 311 del 2004, con riferimento agli anni successivi al 2005, tenuto conto anche di quanto previsto dal punto 7 dell'Accordo tra Governo e regioni del 28 luglio 2005; Visto l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 26 gennaio 2006, tra Governo, regioni e autonomie locali, di rettifica dell'art. 9 lettera c) dell'Accordo della Conferenza unificata del 28 luglio 2005; Rilevato che il Ministero dell'economia e finanze ha trasmesso una nota, pervenuta il 20 giugno 2006, con la quale ha chiesto di attivare la procedura per la stipula degli accordi di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, tendenti ad individuare i criteri di riparto delle economie previste dall'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, in materia di assunzioni di personale nel complesso degli enti del Servizio sanitario nazionale per l'anno 2006; Considerato che, a tale fine, e' stato convocato un tavolo tecnico per il giorno 12 luglio 2006 e che, in quella sede, i rappresentanti delle regioni hanno fatto presente che erano in acquisizione di dati aggiornati dalle strutture di riferimento e si sono quindi riservati di far pervenire una proposta, frutto di una concertazione a livello di coordinamento regionale, in ordine alla individuazione dei criteri per la suddivisione delle economie; Rilevato che nella riunione tecnica dell'11 settembre 2006 il coordinamento regionale della commissione salute ha fatto presente che erano all'esame delle regioni i criteri di riparto delle economie da poter utilizzare e che, pertanto, sono state convocate ulteriori riunioni tecniche, rispettivamente, per il giorno 21 settembre 2006 e per il giorno 11 ottobre 2006, delle quali e' stato chiesto, dal medesimo coordinamento regionale, il differimento al fine di consentire alle regioni stesse ulteriori approfondimenti sulla questione in argomento; Rilevato che il gabinetto del Ministro dell'economia, con nota pervenuta il 27 novembre 2006, ha chiesto alla Conferenza unificata di volere assumere ogni necessaria iniziativa per addivenire all'Accordo in argomento e che, quindi, e' stata, convocata una riunione tecnica per il giorno 11 dicembre 2006; Atteso che in sede di riunione tecnica del giorno 11 dicembre 2006, le regioni hanno esplicitato quanto stabilito in sede di coordinamento degli assessori, che si e' tenuto in data 18 ottobre 2006, durante il quale si e' concordato di utilizzare analoghi criteri di riparto delle economie rispetto a quelli previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, e hanno, contestualmente, consegnato una tabella, e che il Ministero dell'economia, con la condivisione del Dipartimento della funzione pubblica, ha sollevato alcune osservazioni; Atteso che il provvedimento e' stato iscritto all'ordine del giorno della Conferenza unificata del 14 dicembre 2006, ma che e' stato rinviato, su richiesta delle regioni; Rilevato che il gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso una nota di osservazioni del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, pervenuta in data 29 dicembre 2006, in ordine alla questione in argomento; Considerato che nel corso del tavolo tecnico del 23 gennaio 2007 le regioni, hanno presentato una ulteriore tabella, che e' stata approvata dalla Commissione salute in data 18 gennaio 2007, con la quale sono stati recepiti gli importi fissati dai Patti di stabilita' delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, e che si e' concordato, inoltre, ai fini di sancire l'accordo per la ripartizione delle economie per l'anno 2006, di utilizzare criteri analoghi a quelli previsti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006; Rilevato il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e finanze, con note pervenute il 13 febbraio 2007, hanno reso noto di non avere rilievi da formulare in ordine alla proposta di accordo diramata dalla segreteria della conferenza; Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle province, dei comuni, delle province edelle comunita' montane, nell'odierna seduta di questa conferenza; Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM nei termini sottoindicati. 1) Le economie di spesa, stabilite dall'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale, al netto delle quote teoriche attribuibili alle regioni Valle d'Aosta - Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e Bolzano quantizzabili in 25.603.137,63 euro, sono indicate nella tabella All. sub A), nella quale la ripartizione tra regioni e' stata effettuata sulla base dei seguenti parametri: quota di accesso nell'anno 2006 alle disponibilita' finanziarie del Servizio sanitario nazionale di parte correntte, valorizzata nella misura del 20%; rapporto monte salari 2004/totale costi 2004 (questi ultimi come rilevati al tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze), valorizzato nella misura dell'80%. 2) Ciascuna regione adotta le misure necessarie a garantire le economie di spesa ad essa assegnate, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale che insistono sul proprio territorio, ferma restando l'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Alla verifica dell'effettivo conseguimento delle predette economie si provvede con le modalita' di cui all'art. 1, comma 565, lettera e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3) In relazione a quanto stabilito dal comma 38 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dal comma 148 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle D'Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle economie di spesa per l'anno 2006, per quanto riguarda le aziende sanitarie dei rispettivi territori, secondo le modalita' previste dal comma 12 dell'Accordo del 28 luglio 2005 tra Governo e regioni. 4) Le quote di risparmio 2006 per singola regione si intendono comprensive dell'importo a regime delle economie relative all'anno 2005, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006 effettivamente conseguite in riferimento alle misure limitative delle assunzioni poste in essere dagli enti del SSN che insistono nei rispettivi territori. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano e' fatto salvo quanto previsto nei rispettivi patti di stabilita' per l'anno 2006.
Roma, 15 febbraio 2007
Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia |
| ----> Vedere Allegato a pag. 37 della G.U. <---- |
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