Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2007 (vai al sommario) |
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO |
PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2007 |
Intesa, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, sul piano di vigilanza, per l'anno 2007, sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. (Rep. n. 33/C5R). |
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 15 febbraio 2007; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, che all'art. 13 prevede che annualmente, d'intesa con questa Conferenza, sia definito il piano di vigilanza sugli integratori alimentari, considerate le problematiche emergenti nel settore e sentita la Commissione di cui all'art. 11 del medesimo decreto legislativo; Vista la nota del 14 dicembre 2006, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Piano di vigilanza che prevede, per l'anno 2007, lo svolgimento dell'attivita' di controllo, con specifiche verifiche ispettive, presso le strutture di vendita e di distribuzione di integratori alimentari, comprese le palestre e i centri fitness; Considerato che nel corso della riunione tecnica del 1° febbraio 2007, i rappresentanti del Ministero della salute hanno ritenuto accoglibili le proposte emendative avanzate dalle regioni; Vista la nota in data 8 febbraio 2007, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso le nuova stesura del Piano di vigilanza di cui trattasi, Allegato sub A, che recepisce le modifiche concordate in sede tecnica. Acquisito nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome sul Piano di vigilanza, nel testo di cui al predetto Allegato sub A; Sancisce intesa sul Piano di vigilanza per l'anno 2007 sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali, nei termini di cui all'Allegato sub A, richiamato in premessa, parte integrante del presente atto.
Roma, 15 febbraio 2007 Il presidente: Lanzillotta
Il segretario: Busia |
| Allegato A Piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali (art. 13 decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169) Art. 1. Piano di vigilanza 1. Si conviene di adottare per l'anno 2007 il piano di vigilanza sui prodotti ricadenti nel campo di applicazione del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169. 2. Il piano di vigilanza rientra nell'ambito delle attivita' di cui al Piano pluriennale integrato dei controlli (MANCP), previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004. I risultati saranno utilizzati ai fini della programmazione dei successivi controlli. Art. 2. Finalita' del piano di vigilanza sugli integratori alimentari 1. Il piano di vigilanza per l'anno 2007 prevede che l'attivita' di controllo venga effettuata, con specifiche verifiche ispettive, presso strutture di vendita e di distribuzione di integratori alimentari, comprese palestre, centri fitness e simili. 2. Tali controlli hanno lo scopo di verificare, attraverso l'esame dell'etichetta, che gli integratori addizionati con ingredienti vegetali non contengano gli estratti vegetali non ammessi dal Ministero della salute, evidenziati nell'Allegato 1. 3. Le piante e derivati, evidenziati nell'Allegato 1, rappresentano ingredienti non ammissibili negli integratori alimentari; le ragioni di natura sanitaria e la valenza tossicologica delle sostanze di origine vegetale incluse nella predetta lista negativa, sono state valutate ed esplicitate dalla Commissione consultiva per i prodotti destinati a un'alimentazione particolare, oggi Commissione unica per la dietetica e la nutrizione (CUDN). Art. 3. Programmazione 1. Le regioni/province autonome si impegnano a fornire alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti apposite indicazioni per l'effettuazione dei controlli di cui all'art. 2 del piano di vigilanza sugli integratori alimentari commercializzati come prodotti alimentari e presentati come tali. 2. Le verifiche ispettive e i controlli di cui all'art. 2, devono essere svolti da strutture appositamente designate dalle regioni/province autonome. 3. La programmazione dei controlli e le designazioni di cui al comma 2 vengono comunicate al Ministero della salute, direzione generale della sicurezza degli alimenti e nutrizione e per conoscenza all'Istituto superiore di sanita'. 4. Per gli adempimenti di cui all'art. 2, il numero minimo di controlli da effettuare e' di 4 per milione di abitanti e comunque non meno di 4 per regione/provincia autonoma. Art. 4. Elaborazione e trasmissione dati 1. I dati riepilogativi dell'attivita' di verifica vanno registrati su apposita scheda conforme al modello di cui all'Allegato 2. 2. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al Centro nazionale pei la qualita' degli alimenti e i rischi alimentari dell'Istituto superiore di sanita' i dati riepilogativi dell'attivita' di verifica e controllo di cui all'art. 2 entro il 31 marzo 2003. 3. I risultati complessivi saranno elaborati dall'Istituto superiore di sanita' e comunicati alla Direzione generale della sicurezza degli alimenti e nutrizione del Ministero della salute a indagine completata, per l'adozione degli eventuali provvedimenti. Art. 5. Provvedimenti conseguenti l'attivita' ispettiva 1. Il riscontro negli integratori alimentari, di sostanze di origine vegetale non ammesse (elencate nell'Allegato 1), da' luogo, da parte degli organi preposti, all'attivazione delle procedure e dei relativi provvedimenti di cui all'atto di intesa tra Ministero della salute, regioni e province autonome sulle «Linee guida per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano» siglato in Conferenza Stato Regioni il 15 dicembre 2005 (Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2006). 2. La mancata indicazione del nome botanico della pianta secondo la dizione botanica internazionale, comporta l'applicazione della sanzione prevista all'art. 15, comma 3 del decreto legislativo n. 169/2004. 3. Il riscontro di un prodotto nella cui etichetta sia presente una pianta ammessa solo per una o alcune parti, senza ulteriori indicazioni sulla parte utilizzata, deve essere valutato in senso negativo per il principio di precauzione. 4. Per quanto non previsto in termini di etichettatura dall'art. 6 del decreto legislativo n. 169/2004, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modifiche. 5. L'art. 19 del decreto legislativo n. 169/2004 (Norme Transitorie), non si applica ai prodotti contenenti erbe non ammesse. 6. Gli integratori alimentari sono prodotti alimentari disciplinati da norme specifiche, in carenza delle quali si applidano le disposizioni generali vigenti per il settore alimentare. |
| ----> Vedere Allegato da pag. 40 a pag. 47 della G.U. <---- |
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