Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 5 dicembre 2006 |
Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti». |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attivita trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti», in particolare l'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici»; Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalita' per la donazione del sangue ed emoderivati»; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»; Ravvisata l'esigenza di escludere la determinazione delle ALT dagli esami per la validazione biologica delle unita' di sangue e di emocomponenti, includendola invece tra gli esami a cui sottoporre il donatore ad ogni donazione; Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nelle sedute del 16 settembre 2005 e 4 novembre 2005; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 16 novembre 2006; Decreta: Art. 1. 1. L'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici» di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed o emocomponenti», e' cosi modificato: alla lettera A) dopo «Ad ogni donazione il donatore e' sottoposto ad esame emocromocitometrico completo» viene aggiunto la frase: «e alla determinazione delle ALT con metodo ottimizzato.»; alla lettera B) viene soppressa la frase: «Su ogni donazione l'esito della determinazione del test ALT con metodo ottimizzato non deve essere superiore a due volte il limite normale». |
| Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2006
Il Ministro: Turco
Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 62 |
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