Gazzetta n. 57 del 9 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 5 dicembre 2006
Modifica del decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante «Nuova disciplina delle attivita trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati»;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed emocomponenti», in particolare l'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici»;
Visto il decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Caratteristiche e modalita' per la donazione del sangue ed emoderivati»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante «Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti»;
Ravvisata l'esigenza di escludere la determinazione delle ALT dagli esami per la validazione biologica delle unita' di sangue e di emocomponenti, includendola invece tra gli esami a cui sottoporre il donatore ad ogni donazione;
Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nelle sedute del 16 settembre 2005 e 4 novembre 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 16 novembre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. L'allegato 7 «Esami obbligatori ad ogni donazione e controlli periodici» di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2005, recante «Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue ed o emocomponenti», e' cosi modificato:
alla lettera A) dopo «Ad ogni donazione il donatore e' sottoposto ad esame emocromocitometrico completo» viene aggiunto la frase: «e alla determinazione delle ALT con metodo ottimizzato.»;
alla lettera B) viene soppressa la frase: «Su ogni donazione l'esito della determinazione del test ALT con metodo ottimizzato non deve essere superiore a due volte il limite normale».
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 5 dicembre 2006

Il Ministro: Turco

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 62
 
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