Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2007 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non dirigente dell'ENAC, relativi al quadriennio normativo 2002-2005, biennio economico 2002-2003 e biennio economico 2004-2005, sottoscritti in data 19 febbraio 2007.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAC
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
In data 19 febbraio 2007 alle ore 12.00. ha avuto luogo l'incontro per la definizione del CCNL in oggetto tra:

L'ARAN:

nella persona del Presidente f.to Avv. Massimo Massella Ducci Teri
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali: Organizzazioni Sindacali Confederazioni Sindacali
FP/CGIL f to CGIL fto
FIT/CISL f.to CISL f.to
UIL/PA f.to UIL f.to
UIL TRASPORTI f.to

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente dell'ENAC biennio economico 2004-2005.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RELATIVO AL PERSONALE NON DIRIGENTE DELL'ENAC
BIENNIO ECONOMICO 2004-2005
Art. 1
Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica al personale destinatario del CCNL sottoscritto in data 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2005 e concerne gli istituti del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le disposizioni dei precedenti CCNL.
 
Art. 2
Incrementi dello stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 26 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relativi al personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 1, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 1 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 2.

3. Gli stipendi tabellari di cui all'art. 30 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relativi ai professionisti della seconda qualifica professionale, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella 3, con le decorrenze ivi stabilite.

4. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari risultanti dall'applicazione del comma 4 sono rideterminati nelle misure ed alle scadenze stabilite dalla allegata tabella 4.
 
Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono utili ai fini della tredicesima mensilita', dei trattamenti di previdenza e di quiescenza, dell'equo indennizzo e sono assunte a base ai fini delle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi nonche' della determinazione della misura dei contributi di riscatto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 210 della Legge 23-12-2005 n. 266 ( legge finanziaria 2006).

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. E' confermato quanto previsto dall'art. 27 commi 3 e 4 e dall'art. 31, commi 3 e 4 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003).
 
Art. 4
Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche
di sviluppo del personale e per la produttivita'

1. Le risorse per le politiche di sviluppo del personale e per la produttivita' di cui all'art. 28 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), relative al personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa ed al personale dell'area operativa, sono incrementate a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006 di un importo pari allo 0,71% del monte salari annuo relativo al personale in servizio al 31/12/2003, esclusa la dirigenza ed i professionisti.

2. I nuovi valori delle indennita' di cui all'art. 65, comma 1, lettere i) e j) del CCNL sottoscritto il 19/12/2001 (quadriennio normativo 1998-2001) - secondo la nuova disciplina prevista dall'art. 28, comma 7 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) - sono corrisposti a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006. Si conferma il mantenimento ad personam degli eventuali maggiori importi in godimento calcolati con il previgente sistema di calcolo, sulla base dei valori al 31/12/2001.

3. A1 fine di continuare la progressiva unificazione dei valori delle indennita' di cui al comma 2 tra personale dell'area operativa e personale dell'area tecnica, economica ed amministrativa - avviata dall'art. 28, comma 8 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003) - l'indennita' riconosciuta a quest'ultimo personale e' incrementata, in sede di contrattazione integrativa, fino ad una percentuale massima del 24%. La corresponsione delle predette indennita' continua ad essere a carico delle risorse di cui al presente articolo. Gli incrementi di cui al presente comma sono riconosciuti con le decorrenze stabilite nella stessa contrattazione integrativa, le quali non potranno comunque riguardare annualita' antecedenti l'anno 2006.
 
Art. 5
Integrazione alla disciplina delle risorse per le politiche
di sviluppo dei professionisti

1. Le risorse per le politiche di sviluppo dei professionisti di cui all'art. 32 del CCNL del 19 febbraio 2007 (CCNL del personale non dirigente dell'ENAC relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), con riferimento al solo personale destinatario dello stesso art. 32, sono incrementate, a decorrere dal 31/12/2005 e a valere dall'1/1/2006, di un importo pari allo 0,71% del monte salari annuo relativo ai professionisti della seconda qualifica in servizio al 31/12/2003.
 
Tabella 1

Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilita'.
Incrementi mensili della retribuzione tabellare al 01/01/04

Funzionario | C1 40,70 | C2 45,10 | C3 49,50 | C4 53,50 |C5 57,80
Collaboratore | B1 35,40 | B2 37,80 | B3 40,10 | B4 42,50 |
Operatore | A1 30,90 | A2 33,00 | A3 34,80 | A4 36,50 |
Incrementi mensili della retribuzione tabellare al 01/02/05

Funzionario | C1 52,70 | C2 58,30 | C3 64,00 | C4 69,20 |C5 74,80
Collaboratore | B1 45,70 | B2 48,90 | B3 51,90 | B4 55,00 |
Operatore | A1 39,90 | A2 42,70 | A3 44,90 | A4 47,20 |
Tabella 2

Valori in Euro annui per 12 mensilita' a cui aggiungere la tredicesimamensilita'.
Retribuzione tabellare dal 01/01/04

Funzionario: C1 20.073,07 |C2 22.224,74 |C3 24.376,41 |C4 26.354,40 |C5 28.498,14

Collaboratore: B1 17.431,63 | B2 18.629,28 | B3 19.781,25 | B4 20.966,61 |

Operatore: A1 15.225,04 | A2 16.282,59 | A3 17.130,47 | A4 17.977,16 |
Retribuzione tabellare dal 01/02/05

Funzionario: C1 20.705,47 |C2 22.924,34 |C3 25.144,41 |C4 27.184,80 |C5 29.395,74

Collaboratore: B1 17.980,03 | B2 19.216,08 | B3 20.404,05 | B4 21.626,61 |

Operatore: A1 15.703,84 | A2 16.794,99 | A3 17.669,27 | A4 18.543,56 |
Tabella 3 - Professionisti della seconda qualifica professionale

Incrementi mensili della retribuzione tabellare
Valori in Euro mensili da corrispondere in 13 mensilita'.

Livelli economici di dal 01/01/04 dal 01/02/05
professionalita'
PII 4 | 59,50 | 76,90
PII 3 | 53,00 | 68,50
PII 2 | 46,50 | 60,20
PII 1 | 40,90 | 48,90
Tabella 4 - Professionisti della seconda qualifica professionale

Retribuzione tabellare
Valori in Euro annui per 12 mensilita' a cui aggiungere la tredicesima mensilita'.

Livelli economici di dal 01/01/04 dal 01102105
professionalita'
PII 4 | 30.144,35 | 31.067,15
PII 3 | 26.856,13 | 27.678,13
PII 2 | 23.584,45 | 24.306,85
PII 1 | 20.710,90 | 21.297,70
 
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