Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2007 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 30 gennaio 2007 |
Autorizzazione, in via provvisoria, all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Envidor 240 SC», registrato al n. 11752. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto l'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente condizioni per l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive iscritte in Allegato I; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 4 agosto 2003 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 10 aprile 2006, dall'impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato Envidor 240 SC ontenente la sostanza attiva spirodiclofen; Vista la decisione della Commissione dell'Unione Europea n. 2002/593/CE del 19 luglio 2002 «che riconosce in linea di massima la conformita' del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva spirodiclofen nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»; Visto il parere favorevole espresso in data 26 ottobre 2006 dalla Commissione Consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione provvisoria del prodotto di cui trattasi; Vista la nota dell'Ufficio del 12 dicembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 11 gennaio 2007, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni 3 (tre), l'Impresa Bayer Cropscience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa n. 130 e' autorizzata, in via provvisoria, ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato Envidor 240 SC con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. L'autorizzazione e' subordinata all'esito della valutazione della Commissione europea circa l'inserimento della sostanza attiva spirodiclofen in Allegato I della Direttiva 91/414/CEE, unitamente ad eventuali condizioni di utilizzazione. Per la sostanza attiva spirodiclofen sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati |Limiti massimi di residui * all'alimentazione |(mg/kg) ===================================================================== mele, pere |0,1 --------------------------------------------------------------------- pesche, nettarine, albicocche |0,2 --------------------------------------------------------------------- arance, limoni, mandarini, | clementine,pompelmi, bergamotti, | cedri, arance amare, chinotto |0,1 --------------------------------------------------------------------- vite |uve: 0,2 vino: 0,02
Il prodotto e' confezionato nelle taglie da ml 5 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 - 250 - 500 e litri 1 - 3 - 5 - 10 - 20. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese: Bayer Cropscience S.r.l. in Filago (Bergamo); Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena); importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa Bayer CropScience AG Dormagen (Germania). Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 11752. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 gennaio 2007
Il direttore generale: Borrello |
| Allegato
----> Vedere Allegato da pag. 21 a pag. 22 della G.U. <---- |
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