Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2007 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE |
DETERMINAZIONE 16 novembre 2006 |
Comunicazioni all'Autorita' da parte delle societa' di ingegneria e professionali ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettere e) ed f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (Determinazione n. 7/2006). |
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Considerato in fatto Con precedenti pronunce, questa Autorita' ha dettato disposizioni generali relative alle modalita' di invio da parte delle societa' di ingegneria e delle societa' professionali delle informazioni previste dagli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Il 1° luglio 2006 e' entrato in vigore il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive n. 2004/17/CE e n. 2004/18/CE»), d'ora innanzi «Codice», che ha ridisegnato l'intero quadro normativo degli appalti pubblici. Si ritiene, quindi, necessario emanare un atto a carattere generale al fine di coordinare gli avvisi precedentemente espressi dall'Autorita' con le disposizioni del Codice. Ritenuto in diritto I. Occorre, in primo luogo, esaminare il quadro normativo vigente. L'articolo 90 del codice, per il profilo che qui interessa, non apporta innovazioni sostanziali all'articolo 17 della legge n. 109/1994, riproponendo la medesima elencazione di soggetti prima previsti. Il comma 1 delimita, innanzitutto, l'ambito oggettivo di applicazione della norma che riguarda le prestazioni «relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonche' alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico amministrativo alle attivita' del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale»; segue l'elencazione dei soggetti che possono espletare tali attivita'. Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera a), le societa' di professionisti sono quelle costituite: a) esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali i quali, ai fini previdenziali, sono assimilati ai professionisti che svolgono la loro attivita' in forma associata ai sensi dell'art. 1, legge n. 1815/1939; b) nei tipi previsti dal libro quinto del codice civile, al titolo quinto, capi II, III, IV, nonche' al titolo sesto, capo I. Sono pertanto considerate societa' di professionisti quelle costituite in forma di societa' semplice, in nome collettivo, in accomandita semplice e di societa' cooperativa; hanno il vincolo di essere costituite da soli professionisti iscritti nei relativi albi professionali. Possono svolgere le stesse attivita' delle societa' di ingegneria che sono, invece, societa' di capitali. Esse si distinguono, quindi, dalle associazioni di liberi professionisti, di cui all'art. 90, comma 1, lettera d) del codice. Questi tipi di associazioni, infatti, sono disciplinate dalla legge n. 1815/1939 e sono caratterizzate dal fatto che il rapporto che intercorre tra i liberi professionisti non e' di tipo societario: non si ha mai esercizio in comune di un'attivita' libero professionale ma semplice collegamento funzionale di attivita' che restano a tutti gli effetti individuali. Ai sensi dell'art. 90, comma 2, lettera b) del codice, per «societa' d'ingegneria», si intendono «le societa' di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro quinto del codice civile, ovvero nella forma di societa' cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro V del codice civile, che eseguono studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica o studi di impatto ambientale». Pertanto, alla luce della citata lettera b), si e' in presenza di una «societa' di ingegneria» se sussistono contemporaneamente alcuni presupposti soggettivi ed oggettivi. a) presupposto soggettivo: costituzione in forma di societa' di capitali, di cui ai capi V (societa' per azioni), VI (societa' in accomandita per azioni) e VII (societa' a responsabilita' limitata) del titolo V del codice civile ovvero nella forma di societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non abbiano i requisiti di cui alla lettera a), del comma 2, dell'art. 90 in commento e che, quindi, non configurino «societa' tra professionisti». Nelle societa' di ingegneria, i soci possono anche essere soggetti (persone fisiche e/o giuridiche) del tutto estranei o addirittura disinteressati all'ingegneria e all'architettura, investitori di capitale di rischio animati dall'intento di far propri i profitti assegnandosi un dividendo e tenuti ad accollarsi le perdite nei limiti del capitale investito; b) presupposto oggettivo: svolgere le attivita' professionali in precedenza elencate che devono comunque essere adeguatamente specificate nell'oggetto sociale delle societa' stesse. E' poi prevista anche la presenza obbligatoria di un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. A seconda delle attivita' svolte le societa' d'ingegneria possono essere ricondotte a due principali tipologie: a) imprese di consulting engineering, che prestano servizi integrati di ingegneria pura, ovvero singole tipologie di servizi sempre attinenti l'ingegneria e/o all'architettura. b) imprese di engineering and contracting (o commercial engineering) che oltre a progettare l'opera provvedono anche alla sua realizzazione ed eventualmente al collaudo, alla manutenzione ed alla gestione con la formula c.d. «chiavi in mano». Con l'eliminazione del divieto di esercitare l'attivita' di produzione di beni, per effetto della legge n. 216/1995, possono, quindi, essere affidatarie di incarichi di progettazione non solo le societa' di consulting engineering, che prestano i servizi integrati di ingegneria pura, ma anche le societa' di engineering and contracting cosi' come sopra caratterizzate. Il codice, nel prevedere le societa' d'ingegneria, quali soggetti cui le amministrazioni appaltanti possono rivolgersi per la progettazione di opere pubbliche, ha pertanto legislativamente riconosciuto, come gia' la legge Merloni, l'esistenza di una realta' imprenditoriale eterogenea e varia, di multiformi espressioni, fondata sul risultato sinergico di una molteplicita' di competenze, non solo di natura squisitamente intellettuale, ma anche di consulenza finanziaria, giuridico-amministrativa e gestionale. Cio' e' reso palese dalla formulazione ampia dell'oggetto sociale delle societa' d'ingegneria, espressione sul piano legislativo della complessita' del servizio prestato, che anzi, per sua natura, sfugge a tentativi di classificazioni tassative «cosicche' l'inquadrabilita' di una societa' in tale categoria non presuppone necessariamente una letterale riproduzione nella previsione statutaria dell'oggetto sociale risultante dal dato normativo dell'art. 17, ove viene descritta l'attivita' propria di tali societa» (T.A.R. Napoli, Sez. I, n. 431 del 9 ottobre 1996). Inoltre, l'art. 90, comma 1, lettera h) del codice, conferma la novita' a suo tempo introdotta dalla legge 1° agosto 2002, n. 166 che ha ammesso la possibilita' di costituire consorzi stabili che abbiano la finalita' di imputare ad un'unica struttura autonoma gli interessi operativi di un certo numero di societa' di ingegneria e di societa' di professionisti. I consorzi stabili sono quelli costituiti, anche in forma mista, da societa' di professionisti e societa' di ingegneria, formati da almeno tre societa' di ingegneria e/o di societa' di professionisti, operative sul mercato da almeno cinque anni, che abbiano deciso, per il futuro, di operare in forma congiunta per piu' di cinque anni secondo le forme dell'art. 36, comma 1 del codice. Il consorzio stabile, cosi' come istituito nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, si differenzia strutturalmente dalla associazione temporanea di progettisti, anch'essa prevista dallo stesso art. 90, comma 1, lettera g). Nei raggruppamenti temporanei di progettisti, infatti, non si crea un vero e proprio centro autonomo di imputazione, dotato di soggettivita' giuridica, come avviene invece per i consorzi stabili. II. L'art. 253, comma 3 del codice prevede che «... Per i lavori pubblici, fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'art. 5, nei limiti di compatibilita' con il presente codice.» Pertanto gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 devono ritenersi tuttora vigenti, in quanto compatibili con la disciplina del codice sopra descritta. Gli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 disciplinano, rispettivamente, i requisiti organizzativi delle societa' di ingegneria e delle societa' professionali, nonche' gli obblighi di informazione cui le stesse sono tenute nei confronti dell'Autorita'. Per quanto riguarda i requisiti organizzativi delle societa' di ingegneria, l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, in attuazione di quanto previsto dall'art. 17, comma 7, della legge n. 109/1994 prevede che le societa' di ingegneria sono tenute a disporre di almeno un direttore tecnico: - con laurea in ingegneria o architettura o nella disciplina tecnica attinente all'attivita' prevalente della societa' ed iscritti all'albo da almeno dieci anni; - incaricato di collaborare alla definizione degli obiettivi strategici della societa', di collaborare e controllare le prestazioni svolte dai tecnici incaricati della progettazione, controfirmando gli elaborati. Al direttore tecnico o ad altro ingegnere o architetto da lui dipendente abilitato all'esercizio della professione, ed iscritto al relativo albo professionale, la societa' delega il compito di approvare e controfirmare gli elaborati tecnici inerenti alle prestazioni oggetto dell'affidamento; l'approvazione e la firma degli elaborati comportano la solidale responsabilita' civile del direttore tecnico o del delegato con la societa' di ingegneria nei confronti della stazione appaltante. Inoltre, il direttore tecnico e' consultato, in modo formale, dall'organo di amministrazione della societa' ogni volta che: - si definiscono gli indirizzi relativi all'attivita' di progettazione; - si decide la partecipazione ad una gara; - si trattano in generale questioni relative allo svolgimento di studi di fattibilita', ricerche, consulenze, progettazioni, direzioni dei lavori, valutazioni di congruita' tecnico-economica e studi di impatto ambientale. La disposizione regolamentare (art. 54) sui requisiti organizzativi delle societa' professionali si pone sulla falsariga della disposizione legislativa dell'art. 17, comma 6, lettera a), della legge n. 109/1994, di cui costituisce norma di dettaglio e si limita a richiedere che le societa' di professionisti «predispongono e aggiornano l'organigramma dei soci, dei dipendenti, o dei collaboratori coordinati e continuativi impiegati... con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilita» cosi' da riprodurre in sostanza testualmente il comma 3 del precedente art. 53. E' utile sottolineare l'omessa previsione della figura del direttore tecnico, in linea strettamente consequenziale con la struttura del modello societario prescelto e l'ulteriore previsione che, in analogia con quanto previsto per le societa' di ingegneria, obbliga anche le societa' professionali alle comunicazioni verso l'Autorita'. Per quanto riguarda gli obblighi di informazione, gli articoli 53, comma 3 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, prevedono a carico delle societa' di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e delle societa' professionali l'obbligo di comunicazione all'Autorita' dei dati relativi all'organigramma dei soci, dei dipendenti o dei collaboratori coordinati e continuativi direttamente impiegati nello svolgimento delle funzioni professionali, tecniche e di controllo della qualita' nonche' dei relativi costi da evidenziare in apposito allegato al conto economico. Il suddetto obbligo di comunicazione riguarda anche l'espletamento di attivita' ulteriori rispetto a quelle appartenenti ai servizi di natura tecnica di cui all'art. 50 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. Tuttavia, ai fini della verifica dell'obbligo alla trasmissione degli elementi informativi previsti dalla norma, appare decisiva la circostanza che le prestazioni svolte dalla societa' rientrino nei servizi di ingegneria e architettura cosi' come dettagliati nella classificazione delle attivita' operata dall'Autorita' e rinvenibile nella sezione - Societa' d'ingegneria e professionali - sul sito istituzionale. Tuttavia, le societa' di ingegneria possono legittimamente svolgere anche altre attivita'. L'organigramma e le informazioni di cui sopra, nonche' ogni successiva variazione, devono essere comunicate all'Autorita' entro trenta giorni, secondo le modalita' indicate nel successivo punto III. Si deve, poi, sottolineare che l'art. 53 del regolamento precisa che i requisiti organizzativi delle societa' di ingegneria e gli obblighi informativi cui le stesse sono tenute devono essere soddisfatti «... Ai fini dell'affidamento dei servizi disciplinati dal presente titolo». Essi rilevano, dunque, solo ai fini dell'affidamento di un incarico di progettazione da parte di una stazione appaltante, escludendo conseguentemente dal relativo assoggettamento tutte quelle societa' operanti esclusivamente nel settore privato. III. In ottemperanza alle citate disposizioni regolamentari, l'Autorita' ha provveduto nell'anno 2000, alla costituzione di un apposito casellario informatizzato delle societa' di ingegneria e professionali. Tale casellario, implementato sulla scorta dei dati conoscitivi autodichiarati dalle societa' di ingegneria e di professionisti, costituisce una banca dati alla quale deve essere riconosciuta efficacia di pubblicita' notizia, rappresentando tra l'altro, un utile strumento di consultazione per gli operatori del mercato. Le societa' di ingegneria e professionali che accedono al sistema informativo dell'Autorita' - «sezione Societa' d'Ingegneria e Professionali» - dopo aver ricevuto i codici identificativi di accesso, sono tenute ad effettuare le suddette comunicazioni riguardanti: l'organigramma della societa'; le attivita' svolte attinenti l'architettura e l'ingegneria (art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) e le eventuali attivita' diverse (art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999); la capacita' economica e finanziaria (costo della struttura per la progettazione e fatturato delle attivita' relative ai servizi di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999). Le modalita' di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa sono pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, sezione «Societa' di ingegneria e professionali». Al medesimo indirizzo sono presenti le pagine per la richiesta di accreditamento e per la trasmissione on line dei dati. In base a quanto sopra considerato; Il Consiglio Dispone quanto segue: 1) le societa' di ingegneria, ivi comprese quelle ricadenti nel disposto dell'art. 13 della legge 4 agosto 2006, n. 248, e le societa' professionali nonche' i consorzi stabili di societa' d'ingegneria e professionali di cui all'art. 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del codice, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che operano nel settore pubblico, debbono comunicare i propri dati all'Autorita'; 2) i soggetti di cui al precedente punto 1) di nuova costituzione che intendono operare nel settore pubblico sono tenuti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 entro trenta giorni dalla loro costituzione; 3) le societa' di ingegneria e professionali nonche' i consorzi stabili di societa' d'ingegneria e professionali di cui all'art. 90, comma 1, lettere e), f) ed h) del codice, gia' operanti nel settore privato ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 53 e 54 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che intendano partecipare a gare per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui al precedente punto 1) entro trenta giorni dalla prima partecipazione ad una procedura di affidamento dei predetti servizi; 4) non sono tenuti all'obbligo di comunicazione all'Autorita' le associazioni tra professionisti, gli studi associati, nonche' gli studi professionali; 5) restano confermate per i soggetti richiamati ai punti precedenti le modalita' di trasmissione dei dati, il contenuto della scheda informativa e le indicazioni operative per la compilazione della stessa gia' pubblicate sul sito internet dell'Autorita' all'indirizzo web http://www.autoritalavoripubblici.it, nella sezione «Societa' di ingegneria e professionali».
Roma, 16 novembre 2006
Il presidente: Rossi Brigante
Il consigliere relatore: Moutier |
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