IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni; Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni; Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro della sanita' 4 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 16 settembre 1968, concernente il piano nazionale della brucellosi ovina e caprina, e successive modificazioni; Visti gli articoli 5 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto l'art. 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione; Visto il principio statuito nella sentenza della Corte costituzionale n. 12/2004 secondo cui le iniziative di contenimento di malattie infettive e diffusive in relazione ad allevamenti situati in territori individuati da decisioni comunitarie in diversi Stati membri della Comunita' europea sono riconducibili alla materia di legislazione esclusiva dello Stato attenendo alla profilassi internazionale e riguardano anche profili incidenti sulla tutela dell'ecosistema, anch'essa riservata alla legislazione statale; Visto il decreto del Ministero della sanita' 28 marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1989 concernente l'obbligo in tutto il territorio nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli allevamenti bovini da brucellosi; Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, concernente il regolamento delle modalita' per l'identificazione e la registrazione dei bovini; Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, di attuazione della direttiva 97/12/CE del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina; Vista la decisione 2002/677/CE della commissione del 22 agosto 2002, che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi di eradicazione e di controllo delle malattie animali cofinanziati dalla Comunita', e successive modificazioni; Considerato il rapporto definitivo degli esperti della Commissione europea (report DG(SANCO)/8204/2006), che nelle conclusioni raccomanda l'adozione di efficaci misure di controllo della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina in alcune regioni del sud Italia; Considerato che, nonostante l'adozione di vari piani regionali straordinari, l'infezione da brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, tubercolosi e leucosi continua a essere endemica nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Viste le indicazioni tecniche fornite dalla Commissione europea che ha preventivato il taglio della quota di co-finanziamento prevista per i piani di risanamento della tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi presentati per l'approvazione comunitaria per l'anno 2007 nel caso in cui non vengano intraprese adeguate misure correttive; Ritenuto necessario e urgente potenziare le misure di lotta contro tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi, ai fini della salvaguardia della sanita' animale e anche della salute pubblica, considerati i casi di infezione nell'uomo riscontrati nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia; Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, concernente «Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e Sicilia» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 7 dicembre 2006; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art. 1, comma 1073, il quale prevedeva l'adozione, da parte della regione Campania, entro il 15 gennaio 2007, di un nuovo piano triennale per il contenimento e l'eradicazione della brucellosi, a salvaguardia del patrimonio genetico della specie bufalina, del livello occupazionale del comparto, delle produzioni agro-zootecniche-alimentari di filiera e del consumatore; Vista la mancata adozione da parte della regione Campania delle misure previste dalla predetta legge n. 296 del 2006; Considerato che, in ogni caso, le disposizioni previste dal citato comma 1073, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, fanno riferimento alla legge 27 dicembre 2002, n. 292 e alla legge 1° febbraio 2005, n. 3 della regione Campania, che investono esclusivamente aspetti di natura agricola, sociale ed economica; Visto il ricorso al tribunale amministrativo regionale della Campania Napoli n. 696/2007 contro la regione Campania, il Ministero della salute e l'azienda sanitaria locale CE 2 per l'annullamento previa sospensiva dei provvedimenti n. 98 del 29 gennaio 2007, n. 99 del 31 gennaio 2007 e n. 104 del 2 febbraio 2007 adottati dal veterinario dirigente del servizio veterinario sanita' animale del distretto sanitario n. 40 della A.S.L. di CE 2, per la parte in cui dispongono l'abbattimento, entro quindici giorni dalla notifica, di quarantanove bufale ritenute affette da brucellosi; Considerato che il decreto del presidente del tribunale amministrativo regionale della Campania Napoli sezione quinta n. 460/2007 ha accolto l'istanza di sospensione del provvedimento impugnato in attesa dell'adozione del piano previsto dal citato comma 1073, dell'art. 1, della legge n. 296 del 2006, il quale, tuttavia, non ha finalita' di tutela della salute pubblica; Ritenuto che gli animali affetti da brucellosi, malattia ad andamento zoonosico e che pertanto trasmissibile all'uomo, oltre a rappresentare un pericolo per la salute pubblica, costituiscono una fonte ulteriore di contagio per gli altri animali sani, pregiudicando la salvaguardia del patrimonio genetico; Visti gli articoli 500 e 650 del codice penale; Acquisito il parere favorevole della task force, di cui all'art. 18 della predetta ordinanza del Ministro della salute del 14 novembre 2006, espresso nella seduta del 12 febbraio 2007; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di confermare l'applicazione delle misure sanitarie nazionali e comunitarie vigenti; Ordina: Art. 1. 1. Le autorita' sanitarie competenti della regione Campania provvedono all'applicazione delle misure di polizia veterinaria previste dall'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006. 2. Per l'abbattimento degli animali infetti e la distruzione del latte e dei suoi derivati, le autorita' sanitarie competenti di cui al comma 1 si avvalgono delle forze di polizia e del Comando carabinieri della tutela della salute (NAS). 3. I piani regionali di profilassi per la prevenzione e l'eradicazione delle malattie degli animali a carattere diffusivo, adottati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 292, devono essere predisposti, in ogni caso, nel rispetto delle misure sanitarie di cui all'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006, ed in particolare di quelle previste all'art. 12. 4. Restano confermate per le regioni Calabria, Puglia e Sicilia le disposizioni dell'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006. La presente ordinanza viene diramata in via d'urgenza per via telegrafica alle autorita' sanitarie ed entra immediatamente in vigore, in attesa della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2007
Il Ministro: Turco
Registrata alla Corte dei conti il 23 febbraio 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 184 |