Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2007 (vai al sommario) |
AGENZIA DELLE DOGANE |
DETERMINAZIONE 27 febbraio 2007 |
Modalita' attuative del comma 152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), per la trasmissione dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'energia elettrica ai comuni e alle province. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ed, in particolare, il comma 152 dell'art. 1, il quale dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite, sentite l'ANCI e l'Unione delle province d'Italia, le modalita' ed i termini di trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica desumibili dalla dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica, nonche' le informazioni concernenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali; Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli da 55 a 60; Visto il decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 6, concernente le addizionali dell'imposta di consumo sull'energia elettrica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province d'Italia, che hanno rappresentato le rispettive istanze nell'ambito del tavolo tecnico attivato allo scopo presso questa Agenzia ed hanno convenuto che la prima fornitura riguarda le dichiarazioni presentate nel 2007; Considerata, unitamente alle citate associazioni, l'esigenza di proseguire il confronto tecnico cosi' avviato anche al fine di individuare eventuali integrazioni degli scambi informativi oggetto della presente determinazione; Ritenuta la necessita' di realizzare apposite procedure informatiche per la gestione delle richieste e per assicurare la disponibilita' dei dati; Sentito il comitato strategico e di indirizzo permanente che ha espresso, in merito, parere favorevole nella seduta del 27 febbraio 2007; A d o t t a la seguente determinazione: Art. 1. 1. I comuni e le province interessati, ai sensi del comma 152 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alla fornitura dei dati concernenti l'addizionale dell'imposta sull'energia elettrica devono inoltrare, per via telematica, apposita richiesta all'Agenzia delle dogane, a mezzo del «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.». 2. Ai fini di cui al comma 1, l'accesso al «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.» da parte dei comuni e delle province e' consentito a partire dal 1° giugno 2007. Le istruzioni tecniche per l'adesione al Servizio e i modelli per la richiesta telematica sono resi disponibili entro tale data sul portale dell'Agenzia, all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it |
| Art. 2. 1. Per i comuni e per le province richiedenti sono resi disponibili i seguenti dati estratti direttamente dalle dichiarazioni di consumo presentate annualmente dai soggetti obbligati: dati identificativi del soggetto obbligato; anno di riferimento delle dichiarazioni; consumi dichiarati ai fini delle addizionali comunali e provinciali, differenziati per aliquota. 2. Per le dichiarazioni presentate nell'anno 2007, tali dati sono resi disponibili a partire dal 1° luglio. Per le annualita' successive essi sono disponibili entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni. 3. A decorrere dal 1° luglio 2008 e a partire dalle dichiarazioni presentate nell'anno 2007, sono resi, altresi', disponibili i dati relativi alle variazioni dei consumi di energia elettrica soggetti ad addizionale comunale e provinciale intervenute sulle dichiarazioni degli anni precedenti e operate dagli uffici doganali competenti entro il termine di prescrizione. 4. Le istruzioni tecniche per la ricezione dei dati di cui ai commi precedenti sono rese disponibili a partire dal 1° giugno 2007 sul portale dell'Agenzia all'indirizzo www.agenziadogane.gov.it |
| Art. 3. 1. La riservatezza, l'autenticita', l'integrita' ed il non ripudio dei dati scambiati sono assicurati dai meccanismi di sicurezza operanti nel «Servizio Telematico Doganale - E.D.I.». 2. La presente determinazione potra' essere integrata a seguito delle risultanze emergenti dai lavori del tavolo tecnico, attivato allo scopo presso l'Agenzia delle dogane, con l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia e l'Unione delle province d'Italia. La presente determinazione sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 febbraio 2007
Il direttore: Guaiana |
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