Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
DECRETO 22 febbraio 2007
Criteri e modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL DIRETTORE GENERALE
per i beni architettonici e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
di concerto con
IL DIRETTORE
dell'Agenzia del demanio
e
IL DIRETTORE GENERALE
dei lavori e del demanio del Ministero della difesa

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 recante «Attribuzioni al Ministero della difesa, la ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 65 attribuisce all'Agenzia del demanio l'amministrazione dei beni immobili dello Stato;
Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni; in particolare l'art. 27 del medesimo decreto-legge;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», di seguito denominato codice;
Visto in particolare l'art. 12, comma 3 del codice ove si dispone che per i beni dello Stato in uso al Ministero della difesa, il Ministero per i beni e le attivita' culturali fissa con decreto, adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e con la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa, i criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalita' di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede per la verifica dell'interesse culturale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante «Regolamento concernente disciplina delle attivita' del Genio militare, a norma dell'art. 3, comma 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109», che all'art. 2 definisce la direzione generale dei lavori e del demanio l'autorita' ministeriale che sovrintende, per gli aspetti tecnici e amministrativi, alle attivita' di progettazione, realizzazione, amministrazione, gestione e mantenimento dei beni immobili dello Stato in uso alle Forze armate;
Considerate le disposizioni della legge 24 ottobre 1977, n. 801 recante «Norme per la sicurezza e disciplina del segreto di Stato»;
Considerate altresi' i contenuti del decreto ministeriale della difesa 14 giugno 1995, n. 519 recante «Regolamento concernente le categorie di documenti sottratti al diritto d'accesso»;
Visto il decreto dirigenziale interministeriale del 6 febbraio 2004, cosi' come modificato dal decreto dirigenziale interministeriale del 28 febbraio 2005, che fissa i criteri e le modalita' per la predisposizione e l'invio delle schede descrittive degli immobili dello Stato e degli enti pubblici da sottoporre alla verifica dell'interesse culturale;
Tenuto conto della nota del Ministero della difesa Direzione generale dei lavori e del demanio protocollo n. 414491 del 18 luglio 2005, con la quale viene esclusa la possibilita' di fornire i dati descrittivi di alcune tipologie di immobili in uso al Ministero della difesa;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto, considerate le esigenze di riservatezza militare, stabilisce i criteri e le modalita' per la predisposizione e la trasmissione degli elenchi e delle schede descrittive dei beni immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa, individuati tra quelli ove si svolgono attivita' relative ai circoli militari, ai magazzini di materiale vario non classificato, agli ospedali militari, ai soggiorni ed agli alloggi, situati all'esterno dei comprensori militari da tutelare ai fini della sicurezza militare, che possano essere oggetto di verifica circa la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.
 
Art. 2.
1. Al fine di consentire la verifica di cui all'art. 1, la direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa identifica gli immobili e ne descrive la consistenza tramite i reparti infrastrutture per l'E.I., le direzioni genio per la marina militare, i reparti genio campale per l'aeronautica militare ed il IV Reparto ufficio infrastrutture del Comando generale dell'arma dei carabinieri, utilizzando esclusivamente il modello informatico disponibile nel sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il cui tracciato e' indicato all'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Le istruzioni per la compilazione del modello di cui al comma 1 sono approvate nel testo riportato nel gia' citato allegato A del presente decreto.
 
Art. 3.
1. Gli enti territoriali militari di cui all'art. 2 inseriscono esclusivamente nel sito web del Ministero per i beni e le attivita' culturali i dati descrittivi degli immobili come previsto all'allegato A, provvedono alla stampa dei medesimi dati e li inoltrano, unitamente alla richiesta di verifica, alle direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e alle filiali dell'Agenzia del demanio territorialmente competenti, secondo modalita' che prevedano l'avviso di ricevimento.
2. I tempi di trasmissione e la consistenza numerica degli elenchi, corredati delle relative schede descrittive, sono concordati preventivamente tra le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e gli enti territoriali militari di cui all'art. 2.
 
Art. 4.
1. L'allegato A definisce le modalita' tecnico operative per l'accesso all'archivio informatico riguardante gli immobili del Ministero della difesa.
 
Art. 5.
1. La dichiarazione dell'interesse culturale e' notificata alle filiali dell'Agenzia del demanio e agli enti militari di cui all'art. 2, territorialmente competenti, ed alla direzione generale dei lavori e del demanio del Ministero della difesa.

Roma, 22 febbraio 2007

Il direttore generale
per i beni architettonici e paesaggistici
del Ministero per i beni e le attivita' culturali
Cecchi

Il direttore
dell'Agenzia del demanio
Spitz

Il direttore generale
dei lavori e del demanio
del Ministero della difesa
Resce
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 43 a pag. 52 della G.U. <----
 
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