Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI BARI
DECRETO RETTORALE 31 gennaio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto l'art. 11 dello statuto di autonomia;
Vista la delibera del senato accademico del 27 settembre 2006 con cui sono state approvate le modifiche agli articoli 23, comma 2, lettera b) e 25, comma 5, lettera l) dello statuto;
Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca, prot. n. 4581 dell'11 dicembre 2006 con cui il Ministero ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito alla sopracitata modifica;
Decreta:
Art. 1.
Il comma 2 dell'art. 23 dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:
Art. 23 (Rettore) - 2. In particolare al rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Universita';
b) rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore amministrativo;
d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
e) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;
g) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore amministrativo;
h) esercitare l'autorita' disciplinare;
i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attivita' dell'Universita';
l) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e alle altre Autorita' centrali le relazioni previste dalla legge;
m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilita';
o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle strutture anche didattiche e di ricerca;
p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresi', le funzioni che gli sono delegate.».
 
Art. 2.
Il comma 5 dell'art. 25 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' cosi' modificato:
«Art. 25 (Consiglio di amministrazione). - 5. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo;
d) quattro professori di ruolo di prima fascia;
e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;
f) quattro ricercatori;
g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;
h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) un rappresentante del Governo;
l) il presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonche' i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province in cui l'Universita' abbia istituito corsi di laurea.
Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;
m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Societa' a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Universita' con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.
Tutti i rappresentanti di cui alle lettere i), l), m), devono essere cittadini che non abbiano con l'Universita' di Bari rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Universita' medesima.
 
Art. 3.
Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, risulta cosi' riformulato:
STATUTO
Titolo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
1. L'Universita' degli studi di Bari realizza le proprie finalita' di formazione e di organizzazione della ricerca scientifica e dell'istruzione superiore secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente.
2. Persegue i propri fini istituzionali con il concorso responsabile degli studenti e di tutto il personale, ai quali garantisce la partecipazione agli organi di governo nelle forme e nei modi previsti nel presente Statuto.
3. Ha personalita' giuridica e piena capacita' di diritto pubblico e privato.
Art. 2.
1. L'Universita' assume come criteri guida per lo svolgimento della propria attivita' i principi di efficienza ed efficacia, assicurando, mediante gli strumenti di verifica previsti e disciplinati nel presente Statuto, la qualita' e l'economicita' dei risultati.
Art. 3.
1. L'Universita' organizza la propria attivita' didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.
2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attivita' didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.
Art. 4.
1. L'Universita', sede primaria dell'attivita' di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.
2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attivita' di ricerca e garantisca nel contempo la liberta' e l'autonomia del singolo ricercatore.
3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.
Art. 5.
1. L'Universita' si pone come istituzione aperta alle problematiche che emergono dai processi di trasformazione e di sviluppo, organizzando attivita' di formazione ricorrente e di promozione culturale.
Art. 6.
1. L'Universita' informa la propria attivita' amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza e di decentramento.
2. A tal fine garantisce la pubblicita' degli atti e riconosce il diritto di accesso nelle forme e secondo le modalita' previste dalla legislazione vigente.
3. Assicura la funzionalita' delle strutture mediante l'adozione di una organizzazione funzionale per servizi omogenei.
4. Cura la formazione del personale tecnico-amministrativo a garanzia del buon andamento dell'amministrazione universitaria.
Art. 7.
1. L'Universita', quale comunita' di lavoro riconosce nel rapporto con le organizzazioni sindacali un efficace contributo alla democraticita' dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
Art. 8.
1. L'Universita' si adopera per garantire la parita' di condizioni di studio e di lavoro.
2. A tal fine interviene per rimuovere, mediante opportune azioni positive, le situazioni di svantaggio che ne impediscono la piena realizzazione.
Art. 9.
1. L'Universita' promuove la collaborazione con universita' e istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunita' in cui opera.
Art. 10.
1. L'Universita' favorisce le attivita' culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario, istituito secondo le forme e le modalita' previste dalla legislazione vigente.
Titolo II
FONTI NORMATIVE
Art. 11.
S t a t u t o
1. Il presente Statuto, adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Universita' di Bari, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione statale vigente.
2. La revisione dello Statuto e' deliberata dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, sentiti il Consiglio di amministrazione ed i Consigli di facolta' e di Dipartimento.
3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica e', altresi', obbligatoria la richiesta di parere del Consiglio degli studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. Il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facolta' e di Dipartimento possono sottoporre al Senato accademico proposta di modifica dello Statuto.
Puo', altresi', sottoporre proposta di modifica 1/3 del personale dipendente dell'Universita'.
5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.
Art. 12.
Autonomia regolamentare
1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonche' al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
Art. 13.
Regolamento generale di Ateneo
1. Il regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Universita'. In particolare il Regolamento generale dell'Ateneo fissa:
a) le modalita' per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonche' quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
b) le norme relative alle modalita' di convocazione e alla validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture periferiche possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le modalita' di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione centrale e periferica nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;
e) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
f) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Comitato per le pari opportunita' e del Nucleo di valutazione previsti dal presente Statuto;
g) le modalita' per la revisione, senza la prescritta procedura di modifica statutaria, delle aree scientifico-disciplinari previste dal successivo art. 24, comma 5. Tale revisione e' consentita esclusivamente per attribuire autonoma rappresentanza nel Senato accademico a settori che nel presente Statuto sono accorpati ad altri in una medesima area.
A tal fine il Regolamento deve attenersi alle seguenti condizioni:
1) i settori devono raggiungere un incremento di docenti tale da superare le cinquantasei unita';
2) la nuova area deve risultare gia' come autonoma tra quelle approvate dal CUN;
3) la disaggregazione dei settori costituenti la nuova area non deve, in ogni caso, determinare l'impossibilita' di sopravvivenza autonoma di quelli originari a causa della riduzione dei docenti ad essa afferenti.
2. Il Regolamento generale di Ateneo e' adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facolta' e di Dipartimento, nonche' del Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica.
3. Il Regolamento generale di Ateneo e' sottoposto al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le procedure stabilite dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. E' emanato con decreto del rettore ed e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.
Art. 14.
Regolamento didattico di Ateneo
1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'ordinamento degli studi dei corsi per il conseguimento del diploma universitario, del diploma di laurea, del diploma di specializzazione e del dottorato di ricerca.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo fissa, altresi', i criteri e le modalita' di organizzazione delle attivita' di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonche' le modalita' di attuazione del servizio di tutorato.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo e' adottato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990.
4. Il Regolamento e' inviato al MURST per l'approvazione. Il Ministro, sentito il CUN, approva il Regolamento entro centottanta giorni dal ricevimento, decorsi i quali, senza che il Ministro si sia pronunciato, il Regolamento si intende approvato ed e' emanato con decreto del rettore.
Art. 15. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione la finanza e la
contabilita'
1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina, in conformita' a quanto disposto dall'art. 7, comma 8 della legge n. 168/1989, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilita', in modo da assicurare la rapidita' e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, consentendo anche la tenuta dei conti di sola cassa.
2. Il Regolamento e' adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, i Consigli di facolta' e di Dipartimento.
3. Il Regolamento e' sottoposto al controllo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nella forma di cui all'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989. E' emanato con decreto del rettore e pubblicato nel Bollettino ufficiale del MURST.
Art. 16.
Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi
1. L'Universita', in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, adotta il regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.
2. Tale regolamento, adottato dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, e' emanato con decreto del rettore.
Art. 17.
Regolamento del Consiglio degli studenti
1. I criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati in apposito Regolamento.
2. Il Regolamento e' adottato dal Consiglio degli studenti ed e' sottoposto al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato accademico. E' emanato con decreto del rettore.
Art. 18.
Regolamento delle strutture periferiche
1. Le singole strutture didattiche, di ricerca e di servizio, adottano propri regolamenti nel rispetto delle norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti di Ateneo.
2. Tali regolamenti sono adottati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e sono sottoposti al controllo di legittimita' e di merito, nella forma della richiesta di riesame, da parte del Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione per gli aspetti di carattere amministrativo e contabile. I regolamenti sono emanati con decreto del rettore.
3. In conformita' a quanto previsto dall'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, i regolamenti delle strutture didattiche determinano l'articolazione dei corsi di diploma universitario e di laurea, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i piani di studio con relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i moduli didattici, la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti e la composizione delle relative Commissioni, le modalita' degli obblighi di frequenza anche con riferimento alla condizione dello studente lavoratore, gli insegnamenti utilizzabili per il conseguimento dei diplomi, nonche' la propedeuticita' degli insegnamenti stessi, le attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio e l'introduzione di un sistema di crediti didattici finalizzati al riconoscimento dei corsi seguiti con esito positivo, ferma restando l'obbligatorieta' di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera d) della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. I regolamenti di Dipartimento disciplinano l'organizzazione e le procedure di funzionamento dei Dipartimenti, nonche' le modalita' di costituzione degli Organi.
Art. 19.
Bollettino di Ateneo
1. Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.
Titolo III
AUTONOMIA FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 20.
Autonomia finanziaria e contabile dell'Universita'
1. L'Universita' ha autonomia finanziaria e contabile nei limiti dei principi fissati dalla legislazione vigente.
2. I criteri per la gestione finanziaria e contabile sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', in modo da assicurare l'economicita', l'efficacia e l'efficienza dei centri di spesa.
Art. 21.
Autonomia finanziaria e contabile delle strutture
1. Alle facolta', ai Dipartimenti e ai Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca e' attribuita autonomia finanziaria e di spesa nei limiti previsti dal Regolamento di cui all'art. 15 del presente Statuto.
Titolo IV
ORGANI CENTRALI DI ATENEO
Capo I
Art. 22.
Organi di Governo
1. Sono Organi di governo dell'Universita' il Rettore, il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione.
Art. 23.
Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Universita' e assicura l'unitarieta' degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Universita';
b) rappresentare in giudizio l'Universita' avvalendosi normalmente dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilita' di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di amministrazione ovvero per ragioni d'urgenza;
c) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore amministrativo;
d) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
e) convocare e presiedere il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione;
f) curare che siano eseguite le deliberazioni degli Organi di governo;
g) proporre al Consiglio di amministrazione la nomina del Direttore amministrativo;
h) esercitare l'autorita' disciplinare;
i) presentare, all'inizio di ogni anno accademico, una relazione pubblica sulle attivita' dell'Universita';
l) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e alle altre Autorita' centrali le relazioni previste dalla legge;
m) proporre, al MURST, su richiesta dei Dipartimenti e previo parere del Senato accademico, l'attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
n) vigilare sul funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, adottando provvedimenti diretti a garantire l'individuazione delle eventuali responsabilita';
o) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attivita' delle strutture anche didattiche e di ricerca;
p) designare un pro-rettore vicario, fra i professori di ruolo a tempo pieno che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento. Egli svolge, altresi', le funzioni che gli sono delegate.
3. In caso di necessita' e di indifferibile urgenza, il Rettore puo' assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Rettore puo', altresi', delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.
5. Su proposta del Senato accademico e/o del Consiglio di amministrazione, il Rettore puo' nominare una o piu' commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalita' di designazione e nomina dei componenti di tali commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
6. Il Rettore viene eletto fra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno.
L'elettorato attivo spetta:
a tutti i professori di ruolo;
a tutti i ricercatori confermati e agli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento;
ai rappresentanti degli studenti componenti del Consiglio degli studenti;
ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi di governo dell'Universita', nei Consigli di facolta' e di Dipartimento;
Per l'elezione del rettore e' richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parita', il candidato piu' anziano nel ruolo.
Il Rettore e' nominato con decreto del Ministro; dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Art. 24.
Senato accademico
1. Il Senato accademico esercita tutte le competenze relative alla programmazione e al coordinamento delle attivita' didattiche e di ricerca dell'Ateneo, fatte salve le attribuzioni delle strutture periferiche. Promuove la cooperazione con altre Universita' e Centri culturali e di ricerca. Assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare il Senato accademico:
a) predispone, sentito per gli aspetti di sua competenza il Consiglio di amministrazione, i piani pluriennali di cui alla legge n. 245/1990, valutando e coordinando le proposte elaborate dai Consigli di facolta' e di Dipartimento;
b) promuove, sentito il Consiglio di amministrazione e tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali, ogni opportuna iniziativa diretta a garantire un equilibrato rapporto tra le risorse disponibili e gli obiettivi di qualificazione della didattica e della ricerca;
c) determina i criteri generali per la distribuzione fra le facolta' dei posti disponibili di professore e di ricercatore, previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentiti i Consigli di facolta' interessati;
d) assegna, previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, i posti di professore di ruolo e ricercatori richiesti dalle facolta';
e) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore su proposta delle Facolta' e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
f) determina criteri e formula al Consiglio di amministrazione proposte motivate per la ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra le strutture didattiche e di ricerca;
g) determina i criteri per la ripartizione dei finanziamenti complessivamente destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche;
h) adotta il Regolamento Generale di Ateneo, sentito il Consiglio di amministrazione, i Consigli di facolta' e di Dipartimento;
i) adotta il Regolamento didattico di Ateneo nei modi previsti dall'art. 11 della legge n. 341/1990;
j) esprime parere sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
k) esprime parere sul Regolamento di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
l) approva i regolamenti adottati dalle singole strutture didattiche e di ricerca nonche' il Regolamento adottato dal Consiglio degli studenti, verificandone la legittimita' e il merito, nella forma della richiesta di riesame;
m) delibera, nei limiti consentiti dalla legge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, eventuali limitazioni all'accesso ad un corso di studio, su proposta del Consiglio di corso di studio interessato e sentito il Consiglio degli studenti;
n) autorizza, su proposta dei Consigli di Corso di studio e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare;
o) autorizza, su proposta dei Consigli di facolta' e previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza, la stipulazione di contratti aventi ad oggetto la responsabilita' di un corso ufficiale di insegnamento, secondo le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare;
p) delibera, su proposta dei Consigli di facolta', accertata la disponibilita' delle risorse, l'attivazione dei curricula e dei Corsi di studio, nonche' la loro disattivazione e, previo parere conforme del Consiglio di amministrazione, la eventuale riallocazione delle risorse;
q) delibera, su proposta dei Consigli di facolta' e previo parere del Consiglio di amministrazione, l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;
r) delibera l'afferenza ai Dipartimenti dei docenti e dei ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione;
s) delibera, su parere conforme del Consiglio di amministrazione, la costituzione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca nonche' la modificazione e disattivazione degli stessi nel rispetto dei principi fissati nel presente Statuto;
t) esprime parere al Consiglio di amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
u) approva, nei casi previsti, i contratti e le convenzioni stipulate dai Dipartimenti con enti esterni, pubblici e privati, previo parere del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza;
v) adotta il Regolamento per lo svolgimento di attivita' formative autogestite dagli studenti, sentito il Consiglio di amministrazione e il Consiglio degli studenti;
w) formula proposte ai fini della formazione dei bilanci di previsione;
x) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformita' alle norme stabilite per il relativo procedimento.
3. Al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse.
Al Senato accademico spetta il compito di indicare, altresi', parametri di efficienza e di efficacia per la valutazione della didattica e della ricerca.
4. Il Senato accademico esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario.
5. Il Senato accademico e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore;
c) i presidi di facolta';
d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti aree scientifiche:
matematica-informatica;
fisica;
chimica;
scienze della Terra;
scienze biologiche;
scienze mediche;
scienze farmaceutiche e veterinarie;
agraria;
scienze letterarie linguistiche e artistiche;
scienze dell'antichita';
scienze filosofiche, pedagogiche e psicologiche;
scienze giuridiche;
scienze storiche, politiche e sociologiche;
scienze economiche e statistiche;
e) una rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti, arrotondato per eccesso;
f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
6. I rappresentanti della aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area fra i professori di ruolo e i ricercatori confermati, a tempo pieno.
Il procedimento elettorale deve garantire la presenza di due ricercatori e di un numero pari di professori di ruolo di prima e seconda fascia.
7. I rappresentanti delle aree scientifiche, i rappresentanti degli studenti e del personale tecnico-amministrativo, durano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
8. Il Senato accademico e' convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
9. Alle riunioni del Senato accademico partecipa, con voto consultivo, il Direttore amministrativo che svolge le funzioni di Segretario verbalizzante.
Art. 25.
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale, nonche' a quella del personale tecnico-ammi-nistrativo. In particolare il Consiglio di amministrazione:
a) adotta il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', sentito il Senato accademico;
b) adotta il proprio regolamento interno;
c) adotta, sentito il Senato accademico, il Regolamento per la disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi;
d) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
e) approva i bilanci di previsione e il conto consuntivo;
f) delibera sulle proposte motivate del Senato accademico relative alla ripartizione del personale tecnico-amministrativo tra strutture didattiche e di ricerca e stabilisce i criteri generali per la ripartizione del rimanente personale;
g) delibera, su proposta del Direttore amministrativo, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
h) esprime parere al Senato accademico in ordine alla costituzione, alla modificazione e alla disattivazione dei Dipartimenti e dei Centri di ricerca;
i) delibera, su richiesta dei Consigli di facolta' e di Dipartimento interessati e previo parere conforme del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali e interfacolta'; delibera altresi', previo parere conforme del Senato accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
l) delibera, su parere del Senato accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno e il relativo Regolamento;
m) provvede alla ripartizione dei finanziamenti destinati alla ricerca e al funzionamento delle strutture didattiche in conformita' ai criteri generali determinati dal Senato accademico e fissa i criteri generali per la ripartizione delle altre risorse finanziarie;
n) determina, sentito il Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresi', le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
o) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni;
p) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti.
q) delibera in ordine ad eventuali controversie relative all'esercizio delle attribuzioni del Direttore amministrativo;
r) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui e' parte l'Universita'.
2. Il Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, nomina il Direttore amministrativo e puo' revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto.
3. Al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico, d'intesa, spetta il compito di indicare parametri di riferimento per la valutazione della corretta gestione delle risorse. Al Consiglio di amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il Consiglio di amministrazione esercita, altresi', tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'Ordinamento universitario, nonche' dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
5. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore;
b) il pro-rettore;
c) il direttore amministrativo;
d) quattro professori di ruolo di prima fascia;
e) quattro professori di ruolo di seconda fascia;
f) quattro ricercatori;
g) una rappresentanza di studenti pari a sei e, in ogni caso, non inferiore al 15% dei componenti il Collegio;
h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
i) un rappresentante del Governo;
l) il presidente della regione Puglia, il presidente della provincia di Bari, il sindaco di Bari, nonche' i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province in cui l'Universita' abbia istituito corsi di laurea.
Essi concorrono alla formazione del numero legale soltanto se presenti e votano solo sulle materie di loro pertinenza;
m) un rappresentante degli Enti promotori, se Consorzi pubblici ovvero Societa' a prevalente capitale pubblico per ciascuna delle sedi decentrate, che concorrano, per la durata dell'intero mandato, al finanziamento dell'Universita' con un contributo annuo stabilito dal Regolamento Generale di Ateneo.
Tutti i rappresentanti di cui alle lettere i), l), m), devono essere cittadini che non abbiano con l'Universita' di Bari rapporto di lavoro, ne' contratti in corso, ne' liti pendenti e non siano studenti iscritti all'Universita' medesima.
6. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni e i rappresentanti delle varie componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
7. Il Consiglio di amministrazione e' convocato, in via ordinaria, almeno una volta ogni due mesi, e, in via straordinaria, ogni volta in cui il rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresi', su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
8. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Direttore amministrativo.
Art. 26.
Organi ausiliari
1. Sono organi ausiliari il Consiglio degli studenti, il Comitato per le pari opportunita', il Collegio dei revisori dei conti, il Collegio dei direttori di Dipartimento, l'Autorita' garante degli studenti, il Nucleo di valutazione interna.
Art. 27.
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti e' l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti.
In particolare il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:
a) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica;
b) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per il servizio didattico;
c) il Regolamento didattico di Ateneo;
d) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
e) gli interventi di attuazione del diritto allo studio.
2. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attivita' formative autogestite.
3. Il Consiglio degli studenti puo' formulare proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
L'organo destinatario di tali proposte e' tenuto a discuterle entro 90 giorni.
4. Il Consiglio degli studenti e' composto da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato accademico;
b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Universita';
c) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente di diritto allo studio universitario;
d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
e) il 20% dei rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di facolta' determinato secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Art. 28.
Autorita' garante degli studenti
1. Al fine di garantire la tutela e l'effettivita' dei diritti degli studenti e' istituita l'Autorita' garante degli studenti con il compito di:
a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Universita'.
Il Consiglio degli studenti o singoli studenti possono rivolgersi all'Autorita' garante degli studenti, che, in conformita' alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti.
b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attivita' formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero.
c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attivita' autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato accademico;
d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
e) presentare annualmente al Senato accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attivita' svolta.
Gli atti dell'autorita' garante non sono vincolanti.
2. Le modalita' di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 29.
Comitato per le pari opportunita'
1. Al fine di garantire l'uguaglianza e le pari opportunita' tra uomini e donne, e' istituito un apposito Comitato con lo scopo di favorire, anche attraverso idonee iniziative di organizzazione del lavoro e dello studio, il pieno sviluppo della personalita' della donna e il suo effettivo inserimento nella comunita' universitaria.
2. Il Comitato avanza proposte ed esprime pareri sulle questioni che riguardano la condizione femminile.
3. I criteri di composizione del Comitato, nonche' le modalita' di costituzione e di funzionamento sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Art. 30.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' l'organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Universita'.
2. I criteri di composizione e le modalita' di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'. In ogni caso i componenti non devono avere rapporti di dipendenza ne' di collaborazione continuativa con l'Universita'.
Art. 31.
Collegio dei direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e' costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Universita', dal Rettore o da un suo delegato che lo presiede.
2. Il Collegio dei direttori di Dipartimento:
a) esprime i pareri richiesti da altri Organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
b) promuove forme di coordinamento delle attivita' e dei servizi per la ricerca;
c) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il Collegio dei direttori di Dipartimento e' convocato dal rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.
Art. 32.
Nucleo di valutazione interna dell'Universita'
1. E' costituito il Nucleo di valutazione interna dell'Universita', articolato in tre sezioni: per la valutazione delle strutture amministrative, per la valutazione della didattica, per la valutazione della ricerca. Il Nucleo non ha poteri di intervento e decisione sul funzionamento delle strutture universitarie.
2. Il Nucleo e' composto da nove esperti, anche esterni, nominati dal Rettore su proposta del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere nominati per un altro quinquennio. L'eventuale compenso e' determinato dal Consiglio di Amministrazione.
3. La valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca e' svolta sulla base di criteri di efficienza e di efficacia, anche con riferimento alla corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio.
A tal fine, il Nucleo recepisce le indicazioni di osservatori nazionali e comunitari, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione; limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonche' della corretta gestione delle risorse universitarie destinate al diritto allo studio, il Nucleo recepisce altresi' le indicazioni del Consiglio degli studenti.
In ogni caso il Nucleo deve privilegiare la scelta di indicatori di qualita'.
Il Nucleo puo' avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.
4. I termini per la valutazione sono fissati dalla normativa vigente o, in mancanza, dal Regolamento generale di Ateneo. Ai fini della valutazione, il Nucleo recepisce gli elementi forniti, rispettivamente, all'inizio e alla fine del periodo di riferimento, da ogni struttura soggetta a valutazione e quindi procede, sulla base degli indicatori prescelti, alla verifica di congruenza tra risorse, obiettivi e risultati.
5. La relazione del Nucleo e' inviata al rettore, che provvede a trasmetterla agli Organi di governo dell'Ateneo, alle strutture soggette a valutazione, al MURST, al CUN, alla Conferenza dei rettori.
Titolo V
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA
Art. 33.
Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione e in conformita' della legislazione vigente sul diritto agli studi universitari, organizza la propria attivita' e i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettiva e proficua la formazione universitaria raccordandosi con gli indirizzi del Comitato regionale universitario. Tende a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai soggetti capaci e meritevoli l'accesso agli studi; assicura agli studenti le condizioni necessarie per l'effettivo conseguimento degli obiettivi di formazione culturale e professionale.
In attuazione dell'art. 8 del presente Statuto, tutela, con opportune azioni positive, il diritto allo studio di studenti svantaggiati per compromissione dello stato di salute con grave, prolungata disabilita'.
2. Promuove ogni forma di utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare con quelli preposti al diritto allo studio.
3. Concorre all'attivita' di orientamento e di formazione culturale generale degli studenti e favorisce la compiuta partecipazione degli stessi alle attivita' universitarie.
4. Puo' istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalita', borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini pratici.
Art. 34.
Titoli di studio
1. L'Universita' organizza l'attivita' didattica necessaria al conseguimento dei titoli di diploma universitario, diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, secondo l'ordinamento degli studi determinato dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti delle strutture didattiche.
2. L'attivita' didattica si svolge nelle strutture didattiche denominate Corsi di studio e determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
3. L'attivita' didattica relativa al Dottorato di Ricerca e' regolata dal successivo art. 50.
Art. 35.
Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi
1. L'Universita', secondo criteri e modalita' stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo, organizza, in collaborazione con le scuole secondarie superiori, attivita' di orientamento agli studi universitari al fine di favorire, tra gli studenti, una scelta consapevole.
2. L'Universita' organizza, altresi', corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.
3. In conformita' alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Universita' puo', inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare e indicando il Corso di studio responsabile, di organizzare:
a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici.
b) corsi di perfezionamento post-laurea;
c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
4. L'Universita' rilascia attestati sull'attivita' svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Le attivita' di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.
6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Senato accademico e, previo parere del Consiglio di amministrazione, individuano le risorse necessarie. I criteri e le modalita' di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle strutture didattiche e scientifiche interessate, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. L'Universita' favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attivita' formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalita' fissate in apposito Regolamento adottato dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione e sentito il Consiglio degli studenti.
Art. 36.
Ammissione ai corsi
1. Ogni limitazione dell'accesso ad un Corso di studio, e' deliberata, nei limiti consentiti dalla legge, dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta della struttura didattica interessata e sentito il Consiglio degli studenti. La deliberazione motivata deve tener conto del rapporto tra risorse disponibili e obiettivi di formazione culturale e professionale.
2. In ogni caso, le eventuali selezioni devono avvenire con modalita' tali da evitare ogni forma di discriminazione, anche indiretta.
3. Le prove previste per l'accesso ad un Corso di studio devono, tendenzialmente, svolgersi in modo da consentire ai soggetti interessati la partecipazione ad analoghe prove presso altre sedi universitarie, nonche' la partecipazione a quelle previste per l'accesso ad altri Corsi.
Art. 37.
Autonomia didattica e liberta' di insegnamento
1. L'Universita', nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture didattiche attraverso le quali organizza la propria attivita' di insegnamento e formazione.
2. Le strutture didattiche, in conformita' alla normativa regolamentare, garantiscono il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto all'apprendimento da parte degli studenti.
3. L'attivita' didattica e' organizzata in modo da assicurare il piu' ampio pluralismo scientifico e di pensiero.
Ogni docente, nell'ambito del coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, puo' determinare liberamente contenuti e metodi della propria attivita' d'insegnamento.
Art. 38.
Articolazione dell'offerta didattica
1. L'Universita' articola l'offerta didattica in relazione alla diversa tipologia dei soggetti che avanzano domanda di formazione, con particolare riguardo agli studenti lavoratori; a tal fine promuove ed incentiva iniziative di sperimentazione, ivi comprese quelle dell'insegnamento a distanza.
2. L'articolazione dei servizi didattici non comporta differenziazioni negli obiettivi didattici da conseguire.
Art. 39.
Collaborazioni
1 . Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Universita' promuove ogni forma di collaborazione con Universita' italiane e straniere, ed in particolare con quelle dell'Unione europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti.
2. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati. In particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attivita' didattica nonche' di borse di dottorato e post-dottorato anche riservate a studenti stranieri. Tali attivita' devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilita' di personale universitario.
3. L'Universita' assicura, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicita' delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.
Art. 40.
Contratti per attivita' didattica
1. L'Universita', nel rispetto della legislazione vigente e dei criteri soggettivi e oggettivi fissati in apposite norme regolamentari nonche' nei limiti delle disponibilita' finanziarie, puo', stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative.
2. Alle condizioni e nei limiti di cui al precedente comma puo', altresi', stipulare con personale adeguatamente qualificato, contratti di collaborazione autonoma che abbiano ad oggetto la responsabilita' di un corso ufficiale.
Tali contratti possono essere stipulati solo quando non sia possibile provvedere con personale docente dell'Universita' di Bari o di altra Universita'; in ogni caso non possono essere cosi' coperti piu' di un quinto degli insegnamenti necessari al conseguimento del titolo. Deroghe possono essere deliberate dal Senato Accademico per i corsi di nuova istituzione. Tali contratti hanno la durata massima di un anno accademico e possono essere rinnovati per due volte sole in un quinquennio.
3. I contratti di cui ai precedenti commi possono essere finanziati su fondi propri dell'Universita' oppure su fondi provenienti da convenzioni o contratti con soggetti pubblici o privati.
4. La disciplina regolamentare determina limiti minimi e massimi dei compensi da erogare.
5. Le collaborazioni di cui ai commi precedenti non devono configurare in alcun modo prestazioni di lavoro subordinato.
Art. 41.
Tutorato
1. Ciascun Corso di studio deve assicurare un servizio di tutorato finalizzato a:
a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di stage presso enti pubblici e privati nonche' della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attivita' didattica;
c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
2. Per il perseguimento di tali finalita' e in relazione alle necessita', alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore puo':
a) avanzare ogni idonea proposta al Consiglio dei Corsi di studio;
b) adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacita' critiche di studio e di esposizione.
Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.
3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato e' compito istituzionale dei professori di ruolo, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento che svolgono compiti didattici ufficiali.
Ciascuno studente, di norma, e' seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.
4. Le modalita' attuative del servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento del Corso di studio.
Art. 42.
Corsi di studio
1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Universita' di Bari; a ciascun Corso di studio corrisponde un curriculum diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto o piu' curricula strettamente connessi.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo, ove il numero degli studenti lo renda opportuno e la disponibilita' delle risorse umane e materiali lo consenta, disciplina le modalita' per l'attivazione di piu' corsi diretti al conseguimento del medesimo titolo di studio. In tale ipotesi, il Regolamento determina, altresi', i criteri per ripartire gli studenti tra i diversi Corsi.
3. I Corsi di studio hanno autonomia organizzativa, nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo.
4. Il Corso di studio adotta ogni deliberazione necessaria od opportuna per il buon funzionamento dell'attivita' didattica del curriculum o dei curricula di sua competenza. In particolare, il Corso di studio:
a) adotta i Regolamenti di cui all'art. 18, comma 3, del presente Statuto;
b) approva annualmente i piani di studio, con relativi insegnamenti fondamentali ed obbligatori e rende pubblico il manifesto degli studi di ciascun curriculum;
c) determina il numero di ore in cui si articola ciascun corso ufficiale;
d) delibera annualmente l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici e la creazione di moduli didattici comuni a piu' insegnamenti nonche' la tipologia delle forme didattiche;
e) coordina gli insegnamenti e i relativi programmi al fine di realizzare coerenti percorsi formativi;
f) sulla base della programmazione didattica di cui alle precedenti lettere b) e d), determina annualmente la necessita' di attivita' di docenza e avanza alla facolta' le relative richieste di assegnazione;
g) propone la stipulazione di contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di attivita' didattiche integrative;
h) determina gli obblighi di frequenza e le relative modalita' di accertamento;
i) organizza il servizio di tutorato;
l) disciplina le prove di valutazione della preparazione conseguita dagli studenti e designa le relative commissioni;
m) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
n) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri corsi universitari;
o) programma annualmente l'orario delle lezioni e delle altre attivita' didattiche;
p) formula proposte ed esprime pareri nei casi previsti dal presente Statuto e dalla disciplina regolamentare.
Art. 43.
Organi del Corso di studio
1. Sono Organi del Corso di studio:
a) il Consiglio;
b) il presidente.
2. Il Consiglio e' composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel corso;
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c) dai professori a contratto che abbiano la responsabilita' di un corso ufficiale;
d) da una rappresentanza degli studenti;
e) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con il metodo proporzionale. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti al Corso di studio e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalita' sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e' costituita da due unita' elette, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, tra coloro che prestano attivita' per il Corso di studio.
5. I professori di ruolo e i ricercatori sono componenti del/dei Consiglio/i di Corso di studio nel/nei quali abbiano la responsabilita' di un corso di insegnamento ovvero nel quale svolgono prevalentemente la loro attivita' didattica; possono partecipare senza diritto di voto ai Consigli degli altri corsi nei quali comunque svolgono tale attivita'.
6. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c) d) ed e) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza del Corso di studio.
8. Il Consiglio e' presieduto da un professore di ruolo a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i propri componenti e nominato dal rettore. Il Presidente dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle delibere ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio.
9. Il Consiglio, su proposta del Presidente, puo' designare quattro suoi componenti che, con il Presidente stesso, compongono la Giunta.
10. La Giunta esercita le funzioni di cui ai punti h), m), n), o) dell'art. 42, comma 4 ad essa eventualmente delegate dal Consiglio.
Art. 44.
Facolta'
1. I Corsi di studio sono raggruppati in facolta', secondo quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo.
2. Le facolta' hanno autonomia organizzativa nei limiti delle disposizioni di legge, del presente Statuto e del Regolamento didattico di Ateneo; possono avere, anche con riferimento ai Corsi di studio, autonomia gestionale e di spesa nell'ambito delle risorse assegnate e nei limiti fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. L'organico dei professori di ruolo e dei ricercatori si articola per facolta', secondo le decisioni del Senato accademico adottate previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli aspetti di sua competenza, e sentite le facolta' interessate.
4. Ogni professore di ruolo e ogni ricercatore e' assegnato ad una facolta'.
5. La facolta' adotta ogni deliberazione utile alla piu' razionale utilizzazione, nell'attivita' didattica, dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati. A tal fine la facolta':
a) ripartisce tra i professori di ruolo e i ricercatori del settore disciplinare interessato la domanda di attivita' didattica avanzata dai Consigli di Corso di studio, attribuendo a ciascun docente un carico didattico non inferiore a quello di un corso ufficiale;
b) nel caso di impossibilita' o difficolta' a far fronte alla domanda di cui alla lettera a), dichiara la vacanza ai fini dell'assegnazione di una supplenza; ove tale procedura dia esito negativo propone la stipulazione di un contratto di insegnamento, nei limiti e secondo le modalita' previste dal presente Statuto.
6. Sentiti, per gli aspetti di rispettiva competenza, i Consigli delle strutture interessate, la facolta' adotta ogni deliberazione relativa alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori ad essa assegnati che non sia di competenza degli Organi di governo.
Autorizza i professori e i ricercatori alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca, previo parere dei Corsi di studio presso i quali gli stessi esplicano l'attivita' didattica.
7. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, acquisito, il parere dei Consigli di Dipartimento interessati, la facolta' provvede:
a) alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
b) alla destinazione dei posti ad essa assegnati di professore di ruolo e di ricercatore;
c) alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori.
Per tali deliberazioni la facolta' puo' chiedere il parere dei Consigli di Corso di studio interessati.
8. La facolta' adotta, altresi', ogni deliberazione necessaria o opportuna per coordinare l'attivita' didattica dei Corsi di studio ad essa afferenti. A tal fine, la facolta', previo parere dei Consigli dei Corsi di studio interessati:
a) propone al Senato accademico l'attivazione dei curricula di studi e dei Corsi di studio valutando la necessita' di risorse umane e materiali;
b) propone al Senato accademico la disattivazione dei curricula di studio e dei Corsi di studio e la riallocazione delle risorse umane e materiali divenute disponibili;
c) propone al Senato accademico, ai fini dell'adozione del piano di sviluppo dell'Ateneo, un proprio piano di sviluppo che, tenendo conto delle richieste avanzate dai Consigli delle strutture interessate, coordini le esigenze della didattica con quelle della ricerca;
d) contribuisce, per la parte di sua competenza alla elaborazione del piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo;
e) nell'ambito delle risorse rese disponibili dagli Organi di governo e nel rispetto degli indirizzi generali definiti dagli stessi, programma e definisce l'utilizzazione delle risorse per la didattica.
9. Le facolta' con un unico Corso di studio svolgono anche le funzioni di quest'ultimo.
Art. 45.
Organi della facolta'
1. Sono Organi della facolta':
a) il Consiglio;
b) il Preside;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio e' composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori assegnati alla facolta';
b) dai professori fuori ruolo che abbiano fatto parte del Consiglio nell'ultimo anno di servizio di ruolo;
c) da una rappresentanza degli studenti;
d) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
3. La rappresentanza degli studenti, pari al 15% dei componenti il Collegio, viene eletta ogni tre anni con metodo proporzionale; l'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di studio della facolta' e quello passivo agli studenti in corso o iscritti al primo anno fuori corso. Ulteriori modalita' sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
4. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e' composta da tre unita' elette tra il personale tecnico-amministrativo assegnato ai Servizi della facolta'.
5. I componenti del Consiglio di cui alle lettere b), c), d) del precedente comma 2 concorrono alla formazione del numero legale solo se presenti alla seduta.
6. La composizione del Consiglio di facolta' e' unica, articolandosi secondo quanto definito dai comma 2 e 5 del presente articolo.
Le deliberazioni di cui all'art. 44, comma 5, 6 e 7, sono adottate dai professori di I fascia per le decisioni relative ai professori di I fascia; dai professori di I e II fascia per le decisioni relative ai professori di II fascia; dai professori di I e II fascia e dai ricercatori per le decisioni relative ai ricercatori.
Ai fini della determinazione del quorum di validita' delle sedute e delle deliberazioni si fa riferimento alle specifiche componenti aventi diritto al voto.
7. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni di competenza della facolta'.
8. Il Consiglio di facolta' e' presieduto da un professore di I fascia a tempo pieno eletto dal Consiglio stesso fra i suoi componenti e nominato dal rettore.
Il Preside dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una volta sola; convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno; cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio ed esercita le altre funzioni delegate dal Consiglio stesso.
9. Il Consiglio di facolta' su proposta del Preside, nomina alcuni suoi componenti che, con il Preside, compongono la Giunta. Il numero dei componenti la Giunta e' fissato dal Regolamento di facolta'.
10. La Giunta esercita le funzioni ad essa delegate dal Consiglio di facolta'.
Titolo VI
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA
Art. 46.
Ricerca scientifica: Principi generali
1. L'attivita' di ricerca e' compito istituzionale di ogni professore di ruolo e ricercatore universitario ai quali l'Universita' assicura l'accesso ai mezzi finanziari, alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica di base ed applicata.
2. L'Universita' provvede a far conoscere i risultati della propria attivita' scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, salvi i limiti di cui all'art. 58.
Art. 47.
Strutture di ricerca
1. Per l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di ricerca scientifica l'Universita' di Bari si articola in Dipartimenti e Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca. Possono anche essere costituiti Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Universita' e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.
2. E' vietata la costituzione di nuovi Istituti.
Art. 48.
Dipartimento
1. Il Dipartimento e' la struttura organizzativa dell'attivita' di ricerca di professori di ruolo e ricercatori di uno o piu' settori disciplinari omogenei per fini o per metodo.
2. Il Dipartimento promuove e coordina le attivita' di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo professore di ruolo e ricercatore e la sua facolta' di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello internazionale, nazionale e locale.
In particolare il Dipartimento:
a) formula richiesta motivata e documentata di attivazione di corsi di dottorato di ricerca;
b) organizza, in conformita' alla disciplina regolamentare, i corsi di dottorato di ricerca e partecipa alle relative attivita' didattiche affidate alla responsabilita' del collegio dei docenti di cui all'art. 50;
c) propone il finanziamento di borse di dottorato e post-dottorato, anche riservate a studenti stranieri;
d) concorre alle attivita' didattiche mettendo a disposizione le proprie risorse per la migliore utilizzazione delle stesse;
e) organizza le attivita' di ricerca ed e' responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
f) organizza, altresi', le attivita' di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un professore di ruolo responsabile;
g) avanza richieste di posti di ruolo di professori e di ricercatori che vengono trasmesse alle facolta', sulla base di un circostanziato piano di sviluppo della ricerca, affinche' le facolta' le coordinino con le esigenze della didattica;
h) propone alle facolta' la destinazione di posti di ruolo ai settori disciplinari ed esprime parere sui candidati alla copertura dei posti di ruolo presso la facolta';
i) esprime parere sui provvedimenti, di competenza delle facolta', relativi alla gestione della carriera dei professori di ruolo e dei ricercatori;
l) esprime parere sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle facolta';
m) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
3. Il Dipartimento avanza richiesta motivata di spazi, personale tecnico-amministrativo e risorse finanziarie al Consiglio di amministrazione che delibera, previa valutazione da parte del Senato accademico delle esigenze didattiche e di ricerca.
4. Ciascun professore di ruolo o ricercatore dell'Universita' di Bari opta, in coerenza con i propri obiettivi di ricerca, per un Dipartimento dell'Ateneo. Il professore di ruolo o ricercatore che non esercita l'opzione, e' assegnato d'ufficio dal Senato accademico al Dipartimento al quale la sua attivita' di ricerca e' giudicata piu' affine. La richiesta di trasferimento ad altro Dipartimento, congruamente motivata, e' presentata al Senato Accademico che delibera, sentito il Dipartimento a cui il professore di ruolo o ricercatore intende afferire. Il Regolamento Generale di Ateneo stabilisce il periodo minimo di permanenza nel Dipartimento prescelto o assegnato.
5. I Dipartimenti hanno autonomia finanziaria e amministrativa e dispongono di personale tecnico - amministrativo per le attivita' di ricerca e di didattica previste.
6. La ubicazione dei Dipartimenti, ove possibile, e' collegata con quella delle strutture didattiche interessate.
7. Al Dipartimento e' assegnato, con delibera del Consiglio di amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli organi di governo del Dipartimento, collabora con il direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.
8. La costituzione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, e' deliberata dal Senato accademico, su parere conforme del Consiglio di amministrazione per gli aspetti di sua competenza. Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici, individuate le risorse disponibili e delineato l'eventuale piano di sviluppo.
9. Non e' consentita l'attivazione di un Dipartimento con un numero di professori di ruolo e ricercatori inferiore a quindici di cui almeno otto professori.
Un Dipartimento e' disattivato ove il numero di professori di ruolo e ricercatori che vi afferiscono diviene inferiore a quindici per tre anni accademici consecutivi.
Art. 49.
Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento e' composto:
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
c) da una rappresentanza dei dottorandi;
d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attivita' didattica.
I criteri di determinazione delle rappresentanze, nonche' le modalita' per la loro elezione, sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento.
Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.
4. Il Direttore e' eletto, secondo le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed e' nominato con decreto rettorale. L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonche' ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed e' rieleggibile consecutivamente una sola volta.
5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attivita' del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri organi dell'Universita' ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. La Giunta e' composta di norma per un terzo da professori di ruolo di I fascia, per un terzo da professori di ruolo di II fascia e per un terzo da ricercatori, oltre che dal Direttore e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
L'eiezione avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti secondo le modalita' definite dal Regolamento di ciascun Dipartimento che stabilisce, altresi', il numero dei membri della Giunta.
La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Il Segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
7. La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio.
Art. 50.
Dottorato di ricerca
1. I Corsi di dottorato di ricerca si svolgono all'interno di uno o piu' Dipartimenti sotto la responsabilita' didattica di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e, ove consentito dalla normativa vigente, anche da ricercatori di Enti di ricerca.
2. Possono far parte del Collegio e svolgere attivita' didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Universita' italiane e straniere.
3. Le competenze del Collegio dei docenti sono determinate dal Regolamento didattico di Ateneo.
Art. 51.
Dipartimenti interuniversitari
1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Universita' di Bari e altre Istituzioni universitarie della stessa localita', con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
Art. 52.
Centri interdipartimentali e interuniversitari di ricerca
1. Per attivita' di ricerca connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di piu' Dipartimenti o piu' Universita', possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca.
2. La costituzione di un Centro di ricerca interdipartimentale proposta dai dipartimenti interessati e' deliberata dal Senato accademico su parere conforme del Consiglio di amministrazione.
Il Senato accademico indica anche la data di attivazione. I Centri interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Universita' interessate.
3. Partecipano all'attivita' del Centro professori di ruolo, ricercatori e personale tecnico - amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.
4. I Centri hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile secondo le modalita' stabilite nel Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilita'. Le risorse necessarie per il funzionamento del Centro dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Universita' che ne hanno promosso la costituzione.
Titolo VII
STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE
DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA
Art. 53.
Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari
1. Per le attivita' di ricerca e formative che interessano l'Universita' nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo.
2. L'attivazione di tali Centri e' deliberata dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, secondo i criteri e le modalita' previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione delibera, altresi', i regolamenti di funzionamento dei Centri nel rispetto dei principi stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
3. E' consentita, altresi', la costituzione di Centri di servizio tra l'Universita' di Bari e altri Istituti universitari della medesima localita', con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
Art. 54.
Centri di servizio interdipartimentali e interfacolta'
1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonche' per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano piu' Dipartimenti o piu' facolta', possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interfacolta' di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.
2. L'attivazione di tali Centri e' deliberata, su proposta dei Consigli di Dipartimento o dei Consigli di facolta' interessati, dal Consiglio di amministrazione, su parere conforme del Senato accademico, secondo i criteri e le modalita' fissate nel Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio di amministrazione delibera, altresi', i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.
Art. 55.
Sistema informativo di Ateneo
1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attivita' dell'Universita' e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attivita' universitarie, e' istituito il Sistema informativo dell'Universita' di Bari.
2. La realizzazione di tale sistema e' affidata ad un apposito Centro di servizio costituito secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Art. 56.
Sistema bibliotecario di Ateneo
1. E' istituito un sistema coordinato di strutture e servizi con lo scopo di garantire l'acquisizione, la conservazione, nonche' la possibilita' di fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Universita' e la diffusione dell'informazione bibliografica.
2. Il sistema bibliotecario di Ateneo si articola in diversi livelli, a ciascuno dei quali sono preposti un organo di indirizzo e controllo ed una struttura di gestione.
3. L'organizzazione e il funzionamento dei diversi livelli del Sistema bibliotecario di Ateneo, degli organi di indirizzo, programmazione e controllo e delle strutture di gestione sono disciplinati da un apposito regolamento deliberato dal Senato accademico sentito il Consiglio di amministrazione.
Art. 57.
Aziende e Musei scientifici
1 . Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione, puo' deliberare la costituzione di Aziende e Musei scientifici, nonche' di altre strutture di rilevante interesse comune.
Titolo VIII
RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 58.
Contratti e convenzioni
1. L'Universita', nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', puo' stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con Enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilita' delle attivita' svolte.
2. Contratti e convenzioni con Enti esterni, pubblici o privati, che prevedano di mantenere riservati i risultati delle ricerche per periodi di tempo superiori a dieci anni possono essere stipulati dai Dipartimenti interessati soltanto se preventivamente autorizzati dal Senato Accademico.
3. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalita' stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
Art. 59.
Agenzia per i rapporti con l'esterno
1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati e' istituita un'Agenzia per i rapporti con l'esterno. L'Agenzia:
a) cura l'anagrafe aggiornata delle ricerche e delle attivita' scientifiche e tecniche dell'Universita' di Bari e promuove la diffusione delle relative informazioni;
b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attivita' di ricerca del settore produttivo;
c) assiste professori di ruolo e ricercatori nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
f) promuove attivita' di formazione non-universitarie realizzate dall'Universita' anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.
La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con esterno ed il relativo regolamento sono deliberati dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
2. L'Agenzia opera come struttura di staff del rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attivita' svolta.
La direzione e' affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalita', affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalita' stabilite dalla normativa regolamentare.
L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.
Art. 60.
Policlinico universitario
1. L'Universita' riconosce nel Policlinico Universitario lo strumento ottimale per l'espletamento delle attivita' istituzionali della facolta' di medicina e chirurgia.
A tal fine, secondo le modalita' della normativa vigente, ne favorisce la costituzione ai sensi del comma 5, dell'art. 4 del decreto legislativo n. 517/1993.
2. In ogni caso, la partecipazione della facolta' di medicina e chirurgia alle attivita' assistenziali del Sistema sanitario nazionale, alla elaborazione dei piani sanitari regionali, alla formazione in ambito regionale e, ove necessario, interregionale degli specializzandi, del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione e' regolata da appositi protocolli d'intesa Universita-regione.
Tali protocolli e quelli attuativi con strutture del Sistema sanitario nazionale sono sottoposti, ogni due anni, a verifica da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sentita la facolta' di medicina e chirurgia e le altre facolta' interessate. In ogni caso, l'Universita' assicura i servizi essenziali per il perseguimento dei fini istituzionali della facolta' di medicina e chirurgia.
Art. 61.
Osservatorio
1. L'Universita' promuove e organizza, valendosi della collaborazione delle altre Universita' pugliesi e dell'Ente regione, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:
a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;
b) indicare le opportunita' esistenti nei vari settori.
Titolo IX
ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI
Art. 62.
Principi e criteri direttivi
1. L'Universita' conforma l'organizzazione delle proprie strutture amministrative ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita' ed imparzialita' di gestione valorizzando la professionalita' e responsabilita' del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso l'istituzione di un apposito Ufficio relazioni con il pubblico.
2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture didattiche e di ricerca.
3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
4. Assicura la formazione permanente del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di piu' elevati standards di produttivita' ed efficienza.
Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attivita' di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.
5. I criteri generali per la istituzione e gestione delle attivita' socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Il modello organizzativo dell'Universita' si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. I criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Per il perseguimento di particolari finalita' integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unita' operative.
Art. 63. Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e
di servizio
1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa Regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore amministrativo.
2. In conformita' alla normativa statutaria e regolamentare, ai responsabili che rivestono qualifica dirigenziale spettano, altresi', in quanto applicabili, le competenze di cui all'art. 17 del decreto legislativo n. 29/1993 come successivamente modificato.
3. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.
4. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialita' dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicita' della gestione.
5. Il Regolamento generale di Ateneo puo' prevedere forme collegiali, settoriali od intersettoriali di collegamento tra le diverse strutture dell'Universita' allo scopo di coordinarne l'attivita'.
Art. 64.
Funzioni dei dirigenti
1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore amministrativo, sentito il Consiglio di amministrazione, e' preposto un dirigente.
2. La qualifica di dirigente si consegue tramite concorso per titoli ed esami, o corso-concorso selettivo riservato agli aventi diritto in base alla normativa vigente. Nei casi previsti dalla legge la qualifica si puo' conseguire anche tramite concorso per titoli integrato da un colloquio. La natura e le modalita' delle prove di esame e dei colloqui sono contenute nel Regolamento generale di Ateneo.
Art. 65.
Incarico e attribuzioni del Direttore amministrativo
1. Il Direttore amministrativo e' a capo degli Uffici e dei Servizi dell'Amministrazione centrale. Cura, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Universita', fatte salve le competenze attribuite dalla legge o dal presente Statuto agli Organi di governo e alle strutture didattiche o di ricerca.
2. Il Direttore amministrativo in particolare:
a) cura l'acquisizione delle entrate di bilancio;
b) e' responsabile della corretta gestione delle risorse, nonche' della imparzialita', trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa;
c) esercita, secondo le specifiche linee indicate dagli organi di governo dell'Universita', i poteri di spesa di sua competenza, adottando le procedure ed i provvedimenti relativi alle fasi di spesa, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili previste dal Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
d) e', altresi', responsabile delle attivita' svolte dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi da raggiungere;
e) definisce i limiti del potere di spesa dei dirigenti, dettando direttive sulle procedure ed i provvedimenti;
f) indirizza, verifica e controlla l'attivita' degli altri dirigenti; ha poteri sostitutivi nei confronti degli stessi in caso di inerzia o ritardo ed e' responsabile della loro attivita';
g) indirizza, coordina e controlla l'attivita' del personale tecnico-amministrativo;
h) nomina i responsabili degli uffici e dei procedimenti;
i) adotta, nel rispetto della legislazione nazionale, della contrattazione collettiva, del presente Statuto, delle deliberazioni degli Organi di governo e sentito il responsabile della competente struttura amministrativa, gli atti di gestione del personale tecnico-amministrativo, in conformita' a quanto previsto dal precedente art. 25, comma 1, lettera f); propone al rettore l'adozione degli atti relativi alle procedure di reclutamento del personale tecnico-amministrativo;
l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale tecnico-amministrativo;
m) propone al Consiglio di amministrazione il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico-amministrativo;
n) chiede pareri anche agli organi di altre amministrazioni in ordine a questioni relative al personale tecnico amministrativo;
o) aggiudica gli appalti per forniture di beni, servizi e lavori, nell'ambito delle procedure di spesa di sua competenza, ad esclusione di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e per la didattica, o per i quali sia prevista una scelta discrezionale d'ordine tecnico o economico riservata agli organi di governo dell'Universita'; stipula i relativi contratti e ne cura l'esecuzione;
p) stipula i contratti e le convenzioni con esclusione di quelli di competenza del Rettore e di quelli di competenza delle strutture per la ricerca e la didattica.
3. L'attivita' di direzione amministrativa non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.
4. L'incarico di Direttore amministrativo puo' essere conferito ad un dirigente dell'Universita' di Bari o di altra Universita', ovvero di altra Amministrazione pubblica, previo nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza.
5. Il conferimento dell'incarico di Direttore amministrativo e' deliberato dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore. L'incarico ha durata di 3 anni e puo' essere rinnovato.
6. Il Direttore amministrativo designa un dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Consiglio di amministrazione puo' revocare anticipatamente l'incarico di Direttore amministrativo in caso di gravi irregolarita' nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati. La revoca dell'incarico e' disposta con atto motivato previa contestazione all'interessato.
Titolo X
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 66.
Definizioni normative
1. Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione professori di ruolo, si intendono inclusi i professori fuori ruolo salvo che non sia diversamente previsto; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
Art. 67.
Professori incaricati stabilizzati
1. I professori incaricati stabilizzati, fino alla cessazione, conservano le prerogative loro attribuite dalla normativa vigente.
Art. 68.
Funzionamento degli Organi
1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei membri effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei membri non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo gia' in carica esercita, in regime di prorogatio, l'attivita' di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti indefettibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal rettore;
c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per piu' di tre volte consecutive alle adunanze dell'Organo di cui e' componente elettivo o designato decade dal mandato;
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa della qualita' di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove cio' non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalita' per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata. In ogni caso, la durata del mandato deve riferirsi almeno ad un intero triennio accademico.
Art. 69.
Acquisizione di pareri
1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che io stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Art. 70.
Incompatibilita'
1. Le cariche di rettore, pro-rettore, Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio non sono cumulabili.
2. Le cariche di Preside, Direttore di Dipartimento e Presidente di Corso di studio sono incompatibili con quelle di componente il Consiglio di Amministrazione.
Art. 71.
Entrata in vigore dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. L'entrata in vigore dello Statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le sue disposizioni, ad eccezione di quelle per la cui attuazione e' richiesta l'adozione della normativa regolamentare.
3. Prima dell'emanazione del Regolamento didattico di Ateneo i Corsi di studio dell'Universita' di Bari sono quelli attivati al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto.
Art. 72.
Emanazione dei Regolamenti
1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati i Regolamenti di Ateneo.
2. Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.
Art. 73.
Prima costituzione degli Organi collegiali di governo
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 13, comma 1 del presente Statuto, per la prima costituzione del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di facolta' e di Dipartimento, il rettore, sentito il Senato accademico in carica, determina, con proprio decreto, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, le modalita' per l'elezione delle rappresentanze nei suddetti Organi collegiali, nonche' per la prima elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di amministrazione dell'Ente per il diritto allo studio universitario e nel Comitato per lo sport universitario. Nei trenta giorni successivi il Rettore, con proprio decreto, indice le relative elezioni.
Art. 74.
Scadenze temporali
1. Il rettore, i Presidi di facolta', i Presidenti e i Direttori delle altre strutture didattiche, di ricerca e di servizio, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, terminano il loro mandato alla scadenza prevista dalla normativa in vigore al momento della loro elezione.
2. I titolari delle cariche elettive di cui al precedente comma 1, nonche' i componenti del Consiglio di amministrazione, in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.
3. Il Consiglio di amministrazione, ricostituito nella composizione prevista dal presente Statuto, provvede, entro tre mesi dal suo insediamento, alla nomina del Direttore amministrativo ai sensi dell'art. 64 del presente Statuto.
Art. 75. Dipartimenti, Centri interdipartimentali e interuniversitari, ed
altri Centri di ricerca
1. I Dipartimenti e i Centri interdipartimentali di ricerca e interuniversitari, e gli altri Centri di ricerca, comunque denominati, esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni dal presente Statuto.
Art. 76.
Centri di servizio
1. I Centri di servizio interuniversitari, di Ateneo, interdipartimentali e interfacolta' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, sono mantenuti nell'attuale configurazione. Entro tre anni, a pena di scioglimento, devono adeguare il loro assetto alle previsioni del presente Statuto.
Art. 77.
Istituti
1. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i docenti afferenti agli Istituti ancora esistenti confluiscono in Dipartimenti gia' costituiti o di nuova costituzione.
2. Alla scadenza dei tre anni il Senato accademico provvede alla disattivazione degli Istituti ancora esistenti, collocando contestualmente nei Dipartimenti costituiti i professori e i ricercatori che non abbiano esercitato l'opzione.
3. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, provvede inoltre ad attribuire ai Dipartimenti le risorse e il personale tecnico-amministrativo degli Istituti.

Bari, 31 gennaio 2007

Il rettore: Petrocelli
 
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