Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
COMUNICATO
Vigilanza sui fondi bancari interni «preesistenti»

Con provvedimento n. 133 dell'8 febbraio 2007, si comunica:
L'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante la nuova disciplina delle forme pensionistiche complementari, ha abrogato il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che attribuiva alla Banca d'Italia le competenze di vigilanza sui fondi pensione preesistenti alla riforma di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, istituiti all'interno di banche e societa' appartenenti a gruppi bancari.
L'art. 1, comma 749, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007 - pubblicata sul supplemento ordinario n. 244 alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006), ha fissato al 1° gennaio 2007 l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 252. Conseguentemente, a far tempo da tale data, la vigilanza anche su tali forme pensionistiche complementari e' esercitata dalla Covip. Alla commissione stessa vanno, pertanto, indirizzate le comunicazioni riguardanti la materia.
In relazione al richiamato trasferimento di competenze, a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono abrogate le disposizioni in materia di fondi pensione interni bancari emanate dalla Banca d'Italia con provvedimento del 26 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2000 e nel bollettino di Vigilanza n. 4/2000, nonche' le indicazioni concernenti l'organismo di sorveglianza dei predetti fondi in data 20 settembre 2001, pubblicate nel bollettino di Vigilanza n. 9/2001.
 
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