Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
DECRETO 29 dicembre 2006
Disciplina delle condizioni e delle modalita' per i contratti di permuta di materiali o prestazioni da stipulare tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati, in attuazione dell'articolo 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, concernente nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, recante regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, e in particolare l'art. 225;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, recante il regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e 5 giugno 1976, n. 1077, concernente il regolamento per stabilimenti e gli arsenali militari (i quali a decorrere dal 1° gennaio 2007 sono sostituiti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 2006, n. 167, recante regolamento per l'amministrazione e la contabilita' degli organismi della Difesa, a norma dell'art. 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica, la quale, in particolare, all'art. 1, comma 3, prevede che l'Amministrazione delle difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d'armamento, puo' procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso;
Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25 e successive modificazioni, recante attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa e il relativo regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1999, n. 556;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, recante norme per la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 20 concernente attribuzioni del Ministero della difesa;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 2000, n. 200, recante il regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189, recante il regolamento di semplificazione del procedimento relativo all'alienazione di beni mobili dello Stato, il quale all'art. 6 detta norme per la permuta da parte delle ammmistrazioni dello Stato di beni mobili a titolo di parziale pagamento di beni da acquisire;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 e successive modificazioni, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, recante il regolamento concernente la disciplina delle attivita' del Genio militare;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 1 il quale, ai commi 568 e 569, autorizza il Ministero della difesa a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, rinviando per la relativa attuazione ad un decreto del Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2006, concernente le modalita' e le procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e in particolare l'art. 26;
Ravvisata la necessita' di dare attuazione al combinato disposto dell'art. 1, commi 568 e 569 della richiamata legge n. 266 del 2005;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 1, commi 568 e 569, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le condizioni e le modalita' per la stipula di convenzioni e contratti tra il Ministero della difesa e soggetti pubblici e privati per la permuta di materiali o prestazioni, nonche' le condizioni e le modalita' dell'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
 
Art. 2.
Finalita' e condizioni delle permute
1. ll ricorso agli atti negoziali aventi ad oggetto la permuta di materiale e prestazioni ha la finalita' di favorire il contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicita'.
2. Le convenzioni e i contratti di permuta devono rispettare le seguenti condizioni:
a) e' ammessa la permuta tra materiali ovvero prestazioni, anche non rientranti in settori tra loro omogenei, secondo il criterio dell'equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche. Nel caso in cui le prestazioni non siano economicamente equivalenti e' fatto obbligo al contraente che effettua la prestazione di minor valore, di pagare un prezzo alla controparte a titolo di conguaglio per compensare la disuguaglianza economica tra le prestazioni. Gli importi a titolo di conguaglio dovuti al Ministero della difesa sono pagati quali entrate erariali, con versamento in Tesoreria;
b) nella permuta di materiali ovvero di prestazioni, deve essere garantita la sicurezza e la segretezza delle informazioni. Al tal fine, le parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie oggetto di permuta siano utilizzati esclusivamente per i fini e nei limiti concordati.
 
Art. 3. Modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni
1. La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.
 
Art. 4.
Valore delle prestazioni a carico dei contraenti
1. Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.
2. Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta sono utillzzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa.
3. Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.
 
Art. 5.
Adempimenti dell'Amministrazione della difesa
1. In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, qualora sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedano, l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.
 
Art. 6.
Individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare
1. Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di Stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta.
2. Alla individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di Stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti.
 
Art. 7.
Applicazione delle norme in materia di pubblici appalti
1. Agli atti negoziali disciplinati dal presente provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonche' quelle in materia di lavori pubblici.
Il presente decreto sara' comunicato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006
Il Ministro della difesa
Parisi

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2007 Ministeri istituzionali - Difesa, registro n. 2, foglio n. 123
 
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