IL DIRETTORE GENERALE della prevenzione sanitaria
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003; Visto il decreto interministeriale Salute - Attivita' produttive 11 settembre 2003; Visto che l'art. 18, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, prevede, che, al piu' tardi entro il 31 dicembre 2006, le acque minerali naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita dall'art. 6 di detto decreto ministeriale; Considerato che la societa' Idroterme Villasor S.r.l., titolare del riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor (Cagliari) ha prodotto, oltre alle certificazioni analitiche, anche un sistema di abbattimento del fluoro, in quanto la concentrazione di tale parametro supera il limite previsto dal decreto; Visto che in merito alla suddetta documentazione la III Sezione del Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 6 dicembre 2006 ha espresso parere sospensivo «in attesa che la Societa' titolare integri la documentazione in linea con i seguenti criteri: 1) descrizione del tipo di trattamento proposto; 2) schema dell'impianto; 3) gestione dell'impianto (attivazione, rigenerazione, sostituzione della massa adsorbente); 4) caratteristiche di purezza dei materiali adsorbenti e di tutti i reagenti utilizzati secondo quanto riportato nelle Norme europee CEN UNI EN per sostanze chimiche utilizzate per il trattamento di acque destinate al consumo umano; 5) analisi chimico-fisiche e microbiologiche sull'acqua minerale prima e dopo il trattamento»; Vista la nota pervenuta in data 13 febbraio 2007, con la quale la societa' Idroterme Villasor S.r.l. ha chiesto la sospensione del riconoscimento dell'acqua in quanto al momento non e' in grado di produrre la documentazione integrativa richiesta dal Consiglio superiore di sanita'; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Decreta: Art. 1. 1. Per le motivazioni espresse in premessa, e' sospesa la validita' del decreto di riconoscimento dell'acqua minerale «Sandalia» di Villasor (Cagliari). Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Il presente decreto sara' trasmesso alla societa' interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali per i provvedimenti di competenza.
Roma, 19 febbraio 2007
Il direttore generale: Fratello |