Gazzetta n. 53 del 5 marzo 2007 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PALERMO
DECRETO RETTORALE 16 febbraio 2007
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il proprio decreto n. 601 del 12 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 2000, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 83 del 13 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1796 del 4 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 296 del 21° dicembre 2001, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 1038 del 23 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 188 del 12 agosto 2002, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 74 del 22 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 febbraio 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 709 del 27 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 giugno 2003, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 2096 del 15 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 27 aprile 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Visto il proprio decreto n. 9481 del 29 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 16 dicembre 2005, con il quale sono state emanate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo;
Vista la delibera del senato accademico del 4 dicembre 2006;
Vista la nota del 7 febbraio 2007, prot. 531, con la quale il Ministero dell'Universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
E' emanata la seguente modifica allo Statuto dell'Universita' degli studi di Palermo:
(Omissis).
 
Art. 7.
Rapporti e convenzioni con enti esterni
1. Nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle proprie finalita' pubbliche di didattica e di ricerca, l'Universita' puo' sviluppare attivita' di servizio, stabilire rapporti con enti pubblici e privati mediante contratti e convenzioni, istituire centri interuniversitari, partecipare a consorzi, societa' di capitali, nonche' ad altre forme associative non commerciali. L'Universita' puo' svolgere tali attivita' anche mediante partecipazione finanziaria.
2. L'Universita' puo' svolgere attivita' di formazione, ricerca, consulenza e servizio, anche di assistenza sanitaria, regolate da specifici contratti, convenzioni o consorzi con soggetti pubblici o privati.
3. La stipula di un contratto, di una convenzione o la costituzione di un consorzio e' subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
a) gli scopi da perseguire siano congrui alle finalita' istituzionali dell'Universita';
b) l'oggetto del contratto, della convenzione o del consorzio sia tale da contribuire allo sviluppo e al potenziamento dell'Universita' e al suo ruolo di promozione culturale, professionale, economica e sociale del territorio;
c) sia stata verificata l'esistenza nell'Universita' di una o piu' strutture idonee e disponibili ad adempiere gli obblighi contrattuali;
d) i contratti, le convenzioni o i consorzi siano approvati dagli organi collegiali delle strutture interessate;
e) lo sviluppo del contratto, della convenzione o delle attivita' consortili consenta di promuovere l'utilizzazione e la valorizzazione delle capacita' professionali degli addetti alla/e struttura/e.
4. L'Universita' promuove e favorisce ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche o private, siano esse italiane o estere.
5. Le azioni per attuare tali finalita' sono regolate da protocolli, contratti, convenzioni o consorzi.
6. La partecipazione dell'Ateneo a societa' di capitali avviene su conforme deliberazione degli Organi di governo dell'Ateneo. Il consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla proposta motivata del senato accademico, dovra' acquisire il parere preventivo dei Revisori dei conti.
(Omissis).
 
Art. 12.
Senato accademico
1. Il senato accademico e' l'organo al quale sono affidate le attivita' di indirizzo, di programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e la scelta dei relativi criteri di attuazione.
2. Il senato accademico esercita le seguenti attribuzioni:
a) garantisce il rispetto dei principi di autonomia dell'Universita', della liberta' didattica e di ricerca dei professori, dei ricercatori, e degli assistenti r.e. e dei diritti degli studenti. Esercita tutti i compiti che la legge o il presente Statuto non assegnano esplicitamente ad altri organi;
b) coordina l'attivita' scientifica e didattica dell'Ateneo;
c) approva l'adesione dell'Ateneo a centri e consorzi interuniversitari;
d) elabora ed approva il regolamento generale di Ateneo;
e) formula i piani di sviluppo dell'Ateneo, sulla base delle richieste e delle indicazioni espresse dalle facolta' e dai dipartimenti;
f) istituisce, attiva e disattiva i dipartimenti, le strutture didattiche, di ricerca e di servizio;
g) delibera in secondo grado le richieste di afferenza ai dipartimenti eventualmente non approvate dai relativi consigli;
h) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di verifica dell'attivita' di professori, ricercatori e assistenti r.e. e del personale tecnico-amministrativo;
i) valuta la relazione annuale del direttore amministrativo in ordine alla gestione del personale tecnico-amministrativo esprimendo su di essa parere obbligatorio da trasmettere al consiglio di amministrazione;
j) nell'ambito delle disponibilita' finanziarie del bilancio assegna alle facolta' di posti di professore e ricercatore e propone al consiglio di amministrazione la destinazione dei posti di personale tecnico-amministrativo e delle risorse finanziarie che pervengono all'Ateneo;
k) formula i criteri di ripartizione tra le diverse aree scientifiche dei fondi previsti in bilancio per il finanziamento della ricerca e, sentite le commissioni scientifiche consultive, propone al consiglio di amministrazione i finanziamenti ai singoli progetti di ricerca;
I) approva le relazioni annuali sulla didattica e sulla ricerca, elaborate sulla scorta dei contributi delle strutture decentrate, che il rettore presenta al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
m) formula, sentite le facolta', i dipartimenti e le strutture decentrate e di servizio, il piano di sviluppo edilizio e l'ordine di priorita' degli interventi in relazione alle esigenze dell'attivita' didattica e di ricerca e lo sottopone all'approvazione del consiglio di amministrazione;
n) da' parere sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
o) elabora il programma di sviluppo dell'Ateneo, in base al quale il consiglio di amministrazione formula il bilancio;
p) esercita tutte le attribuzioni ad esso demandate dalla legge, dallo statuto di Ateneo e dai regolamenti e, in particolare, approva le modifiche allo Statuto dell'Ateneo con le modalita' stabilite dal successivo art. 49;
q) delibera la partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.
3. Il senato accademico e' convocato dal rettore in seduta ordinaria secondo un calendario approvato all'inizio di ogni anno accademico, nonche' in seduta straordinaria, su iniziativa del rettore stesso, ovvero su motivata richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
4. Il senato accademico e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo;
a-ter) il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del senato accademico con voto deliberativo;
b) il direttore amministrativo, con voto consultivo, con funzioni di segretario verbalizzante o, in caso di sua assenza o impedimento, il funzionario piu' alto in grado;
c) i presidi delle facolta';
d) due rappresentanti dei professori straordinari e ordinari, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei professori associati, di ruolo e fuori ruolo, due rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti r.e. L'elezione avviene su base di Ateneo e con voto limitato nell'ambito delle singole componenti;
e) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti dal personale tecnico- amministrativo dell'Ateneo;
f) quattro rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti dell'Ateneo.
5. Il senato accademico, esclusivamente nella sua componente elettiva, dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.
6. Il senato accademico puo' costituire al suo interno una giunta alla quale attribuire compiti istruttori e/o esecutivi.
 
Art. 13.
Il consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, sulla base delle linee programmatiche di sviluppo formulate dal senato accademico, fatte salve le autonomie dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate.
2. In particolare, il consiglio di amministrazione esercita le seguenti attribuzioni:
a) sentito il senato accademico e in coerenza con i criteri fissati dal programma di attivita' e di sviluppo dell'Ateneo, approva il bilancio di previsione, le sue variazioni e il conto consuntivo;
b) elabora ed approva il Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', previo parere del senato accademico;
c) approva il piano di sviluppo edilizio formulato dal senato accademico, prende le iniziative per la sua esecuzione, vigila sulla gestione dello stesso e sulla conservazione del patrimonio mobiliare e immobiliare;
d) vigila sulla gestione del personale tecnico-amministrativo;
e) approva i contratti e le convenzioni che non rientrino nelle competenze dei dipartimenti e delle altre strutture decentrate, nel rispetto di quanto previsto all'art. 7;
f) esprime parere sui Regolamenti dei Dipartimenti e delle altre strutture decentrate;
g) promuove attivita' culturali, sportive, ricreative e di orientamento mediante l'istituzione di servizi e strutture collettive anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche e/o private e awalendosi altresi' di associazioni e cooperative studentesche;
h) delibera la partecipazione a societa' di capitali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7.
3. Il Consiglio di amministrazione e' composto da:
a) il rettore che lo presiede;
a-bis) il pro rettore vicario senza voto deliberativo;
a-ter) il pro rettore vicario, in caso di assenza o impedimento del rettore, presiede le sedute del consiglio di amministrazione con voto deliberativo;
b) il direttore amministrativo anche con funzioni di segretario verbalizzante;
c) nove rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, dei ricercatori e assistenti r.e. (tre per fascia);
d) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) tre rappresentanti degli studenti.
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni dalla data del loro insediamento e decadono in ogni caso quando perdono lo status di studente dell'Ateneo.
 
Art. 14.
Il rettore
1. Il rettore e' il legale rappresentante dell'Universita'.
2. Il rettore:
a) convoca e presiede il senato accademico e il Consiglio di amministrazione, dispone la pubblicazione degli ordini del giorno e dei dispositivi delle delibere entro il quindicesimo giorno successivo a ciascuna seduta;
b) promulga lo statuto e i regolamenti approvati dagli organi competenti;
c) esercita l'autorita' disciplinare sul personale nell'ambito delle competenze previste dalla legge;
d) stipula gli accordi di cooperazione (interuniversitari e internazionali), i contratti e le convenzioni, tranne quelli di competenza delle strutture decentrate;
e) vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Universita';
f) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti l'ordinamento universitario ivi comprese quelle riguardanti lo stato giuridico di professori, ricercatori ed assistenti r.e.;
g) presenta al Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge;
h) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali del vigente ordinamento universitario, dallo statuto e dai regolamenti.
3. Il rettore e' eletto tra i docenti dell'Ateneo, con una anzianita' nei ruoli della docenza di almeno cinque anni, che all'atto della candidatura siano professori ordinari, di ruolo o fuori ruolo, e che abbiano depositato, presso l'Ufficio elettorale dell'Universita', la propria candidatura.
Il rettore dura in carica tre anni accademici.
4. La candidatura deve essere accompagnata da:
a) un documento programmatico;
b) il nome del pro-rettore vicario;
c) una lista di firme di elettori proponenti la candidatura in numero non inferiore a cento.
5. La candidatura alla carica di rettore va presentata entro il termine non differibile di dieci giorni dalla data di indizione delle elezioni, che dovra' precedere di almeno quaranta giorni la data della prima votazione.
6. Votano per l'elezione del rettore:
a) i professori straordinari, i professori di ruolo e fuori ruolo, gli incaricati stabilizzati, i ricercatori e gli assistenti r.e.
b) soppresso;
c) i rappresentanti degli studenti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facolta';
d) il personale tecnico-amministrativo con le seguenti modalita':
1. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di facolta', nel Consiglio di amministrazione e nel senato accademico con voto diretto;
2. tutto il restante personale tecnico-amministrativo con voto pesato nella misura del 10% di tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data della elezione, e attribuito secondo il rapporto tra i voti validi espressi e il numero degli aventi diritto al voto.
7. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parita' di voti, il piu' anziano di nomina nel ruolo di professore di prima fascia e a parita' di nomina nel ruolo il piu' anziano di eta'.
8. Il rettore nomina il pro rettore vicario scelto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, che lo coadiuva, anche assumendo responsabilita' delegate in settori di attivita', e lo supplisce nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza

Palermo, 16 febbraio 2007

Il rettore: Silvestri
 
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