Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 21 febbraio 2007
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;
Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;
Vista l'istanza fatta propria dall'Assessorato all'agricoltura della regione Piemonte ed il parere positivo in merito alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita « Barbaresco», presentata dal Consorzio di tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Roero;
Visti i decreti ministeriali del 22 aprile 1992 concernenti rispettivamente: «Elementi da includere facoltativamente nei disciplinari di produzione dei vini a docg e doc», e «Condizioni e modalita' di utilizzazione dei nomi di comuni, di frazioni, di zone amministrativamente definite e di sottozone per i vini a docg e doc»;
Visto il il regolamento CE n. 1493/1999, allegato VII punto B, lettera b), punto F);
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, ed in particolare l'art. 24, commi 3 e 4;
Viste le risultanze della pubblica audizione concernente la modifica suddetta, tenutasi, nel comune di Barbaresco il giorno 12 ottobre 2006;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 284 del 6 dicembre 2006;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformita' al parere espresso dal predetto Comitato;
Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata garantita «Barbaresco», approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 1980, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2007.
2. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 2.
1. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - sono tenuti ad aggiornare l'iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalita' prescritte dall'art. 15 della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, e dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
2. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire gia' dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con una delle menzioni geografiche aggiuntive - riportate all'art. 7 del disciplinare di produzione annesso al presente decreto - seguite dalla specificazione «vigna», sono tenuti ad aggiornare l'iscrizione dei rispettivi terreni vitati ai competenti organi territoriali, secondo le modalita' prescritte dall'art. 15 e dall'art. 6, comma 3, della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, nonche' dal decreto ministeriale del 27 marzo 2001.
3. I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 2007, i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» provenienti da vigneti non ancora iscritti al relativo albo ma aventi base ampelografica conforme all'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 164/1992, la denuncia dei rispettivi terreni vitati, presso i competenti organi territoriali, ai fini dell'iscrizione dei terreni medesimi, all'apposito albo dei vigneti a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco».
 
Art. 3.
1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e' tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a denominazione di origine.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 febbraio 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Allegato
DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «BARBARESCO»
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» e' riservata ai vini rossi che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Barbaresco»;
«Barbaresco» riserva;
«Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, con una delle «menzioni geografiche aggiuntive» - riportate al successivo art. 7 - alle quali potra' essere aggiunta la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo alle condizioni stabilite dall'art. 7, comma 5.
2. Le delimitazioni delle «menzioni geografiche aggiuntive» a norma del decreto ministeriale 22 aprile 1992 sono definite tramite l'allegato in calce al presente disciplinare di produzione.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Nebbiolo nei biotipi «Michet» e «Lampia».
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. La zona di origine delle uve atta a produrre i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» comprendente i territori gia' delimitati con decreto ministeriale 31 agosto 1933, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238, del 12 ottobre 1933, nonche' quelli per i quali ricorrono le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, include l'intero territorio dei comuni di Barbaresco, Neive, Treiso (gia' frazione di Barbaresco) e la parte della frazione «San Rocco Senodelvio» gia' facente parte del comune di Barbaresco ed aggregata al comune di Alba con decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1957, n. 482, ricadenti nella provincia di Cuneo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualita'.
2. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:
terreni: argillosi, calcarei e loro eventuali combinazioni;
giacitura: collinare, sono da escludere categoricamente i terreni di fondovalle, umidi, pianeggianti e non sufficientemente soleggiati;
altitudine: non superiore a 550 m s.l.m.;
esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve, ma con l'esclusione del versante nord;
densita' d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;
forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali (forma di allevamento: controspalliera; sistema di potatura: Guyot);
pratiche di forzatura: e' vietata ogni pratica di forzatura.
3. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita: «Barbaresco» con o senza «menzione geografica aggiuntiva», «Barbaresco» riserva con o senza «menzione geografica aggiuntiva», ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti: =====================================================================
| | Titolo alcolometrico
Vini |Resa uva t/ha| volumico minimo naturale ===================================================================== {Barbaresco}.... | 8 | 12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva.... | 8 | 12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- con menzione geografica | | aggiuntiva: | | --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco}.... | 8 | 12,00% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva.... | 8 | ---------------------------------------------------------------------
| 12,00% vol. |

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco», «Barbaresco» riserva, entrambi con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna» seguita dal relativo toponimo deve essere:
vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva con menzione geografica e vigna: =====================================================================
| |Titolo alcolometrico volumico
Vini |Resa uva t/ha| minimo naturale ===================================================================== {Barbaresco}.... | 7,2 | 12,50% vol. --------------------------------------------------------------------- {Barbaresco} riserva....| 7,2 | 12,50% vol.

La denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» con menzione geografica aggiuntiva puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» purche' tale vigneto abbia un'eta' d'impianto di almeno sette anni. Se l'eta' del vigneto e' inferiore, la produzione di uve ad ettaro ammessa e' pari:
Titolo alcolometrico al terzo anno: Resa uva t/ha volumico minimo naturale
- -
4,3 12,50% vol.

Titolo alcolometrico al quarto anno: Resa uva t/ha volumico minimo naturale
- -
5 12,50% vol.

Titolo alcolometrico al quinto anno: Resa uva t/ha volumico minimo naturale
- -
5,8 12,50% vol.

Titolo alcolometrico al sesto anno: Resa uva t/ha volumico minimo naturale
- -
6,5 12,50% vol.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purche' la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
5. I conduttori interessati, che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data di inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela o del consiglio interprofessionale puo' fissare limiti massimi di uva classificabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare di produzione in rapporto alla necessita' di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione e invecchiamento obbligatorio dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» devono essere effettuate all'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare di produzione.
2. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali sentito il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, puo' altresi' consentire che le suddette operazioni di vinificazione e di invecchiamento obbligatorio siano effettuate dalle aziende che, avendo stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti, Alessandria inclusi nell'art. 4 del disciplinare annesso al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 1966, dimostrino che gia' effettuarono tali operazioni, previa attestazione della competente camera di commercio.
3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovra' essere superiore a:
Vini Resa uva/vino Produzione max di vino
- - - {Barbaresco}.... 70% 56 hl/ha {Barbaresco} riserva.... 70% 56 hl/ha

Per l'impiego della menzione geografica aggiuntiva seguita da «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino hl/ha ottenibile e' determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4, punto 3.
Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto.
4. La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo di invecchiamento obbligatorio non dovra' essere superiore a:
Vini Resa uva/vino Produzione max di vino
- - - {Barbaresco}.... 68% 54,4 hl/ha {Barbaresco} riserva.... 68% 54,4 hl/ha

5. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici piu' razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le migliori caratteristiche di qualita', ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.
6. I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento minimo di: =====================================================================
Vini |Durata mesi|Di cui in legno| Decorrenza =====================================================================
| | |1° novembre
| | |dell'anno di {Barbaresco}.... | 26 | 9 |raccolta delle uve ---------------------------------------------------------------------
| | |1° novembre {Barbaresco} | | |dell'anno di riserva.... | 50 | 9 |raccolta delle uve sp; L'immissione al consumo e' consentita soltanto a partire dalla data, per ciascuno di essi, di seguito indicata: =====================================================================
Vini | Data =====================================================================
|1° gennaio del terzo anno successivo alla {Barbaresco}.... |vendemmia ---------------------------------------------------------------------
|1° gennaio del quinto anno successivo alla {Barbaresco} riserva.... |vendemmia
7. E' consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di «Barbaresco» piu' giovane a «Barbaresco» piu' vecchio o viceversa nel rispetto della normativa vigente.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica» e «vigna»: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» tipologia «riserva», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: rosso granato;
odore: intenso e caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; «Barbaresco» con «menzione geografica aggiuntiva» e «vigna»: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22 g/l.
3. E' in facolta' del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidita' totale e l'estratto non riduttore.
Art. 7.
Etichettatura designazione e presentazione
1. La denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva puo' essere seguita - secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 22 aprile 1992 - da una delle seguenti «menzioni geografiche aggiuntive», amministrativamente definite nell'allegato del presente disciplinare di produzione: Albesani, Asili, Ausario, Balluri, Basarin, Bernadot, Bordini, Bricco di Neive, Bricco di Treiso, Bric - Micca, Ca' Grossa, Canova, Cars, Casot, Castellizzano, Cavanna, Cole, Cotta', Curra', Faset, Fausoni, Ferrere, Gaia-Principe, Gallina, Garassino, Giacone, Giacosa, Manzola, Marcarini, Marcorino, Martinenga, Meruzzano, Montaribaldi, Montefico, Montersino, Montestefano, Muncagta, Nervo, Ovello, Paje', Pajore', Pora, Rabaja', Rabaja-Bas, Rio Sordo, Rivetti, Rizzi, Roccalini, Rocche Massalupo, Rombone, Roncaglie, Roncagliette, San Cristoforo, San Giuliano, San Stunet, Secondine, Serraboella, Serracapelli, Serragrilli, Starderi, Tre Stelle, Trifolera, Valeirano, Vallegrande e Vicenziana. Le suddette menzioni geografiche aggiuntive, possono essere accompagnate dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo, alle condizioni previste al successivo comma 4. Detta menzione «vigna» dovra' essere indicata soltanto se unita ad una delle menzioni geografiche aggiuntive di cui sopra.
2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.
3. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, e' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purche' non si confondano con le «menzioni geografiche aggiuntive», fatto salvo il rispetto dei diritti acquisiti, non abbiano significato laudativo, non traggano in inganno il consumatore.
4. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la «menzione geografica aggiuntiva» dovra' essere riportata immediatamente sotto la denominazione e non potra' avere dimensione superiore a quelle utilizzate per indicare «Barbaresco».
5. Nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco» e «Barbaresco» riserva, la denominazione di origine controllata e garantita puo' essere accompagnata dalla menzione «vigna» a condizione che sia rivendicata anche la «menzione geografica aggiuntiva» e purche':
le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
tale menzione sia iscritta nella «Lista positiva» istituita dall'organismo che detiene l'albo dei vigneti della denominazione;
coloro che nella designazione e presentazione dei vini «Barbaresco», intendono accompagnare la denominazione di origine e la menzione geografica aggiuntiva con l'indicazione della «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l'imbottigliamento del vino;
la vinificazione delle uve e l'invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal toponimo sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione pari al 50% o inferiori, al carattere usato per la denominazione di origine.
6. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Barbaresco» con o senza menzione geografica aggiuntiva e' obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Confezionamento
1. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro con dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
2. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Barbaresco» di cui all'art. 1, per la commercializzazione devono essere di capacita' consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 37,5 cl e con l'esclusione di quella da 200 cl.
3. E' vietato il confezionamento e la presentazione in bottiglie, che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio dei vini.
4. Inoltre, su richiesta delle ditte interessate, a scopo promozionale, puo' essere consentito, con specifica autorizzazione del Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, l'utilizzo delle capacita' da litri 6, 9, 12 e 15.

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Allegato delle menzioni geografiche aggiuntive della docg barbaresco
a norma del decreto ministeriale 22 aprile 1992

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Albesani»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Albesani» e' compresa nei fogli di mappa n. 9 e 10 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Gallina e la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale, n. 3 (tronco n. 20), Rondo-Baraccone, partendo dall'intersezione di quest'ultima con la strada comunale Gallina fino ad arrivare in localita' Cascina Piana. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada comunale Valscellera-Valtanaro, per la sua estensione da Cascina Piana al mappale n. 319. Sul lato est il confine e' rappresentato nel tratto piu' a nord dalla valle che divide la sottozona in questione dalla sottozona Balluri, denominata Valle Possa, proseguendo poi in prossimita' della strada vicinale Maiano. Successivamente nella parte piu' a sud il confine con la sottozona Bordini e' rappresentato dalla strada comunale Balluri, con partenza in prossimita' della Cascina Bricchetto fino ad arrivare all'intersezione tra la strada sopraindicata e la strada comunale Bordini. Sul lato sud la dividente con la sottozona Gallina e' rappresentata, partendo da ovest dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimita' dei mappali numeri 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti), e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali numeri 244, 231 e 232.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Asili»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Asili» e' compresa nei fogli di mappa n. 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea, non identificata sul posto, che divide il mappale n. 69 del foglio n. 6 (Asili) dai mappali numeri 68, 67 e 70 del foglio n. 6 (Pora) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72 del foglio n. 6. Prosegue poi lungo una linea esistente tra i mappali numeri 65, 134 e 155 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali numeri 180 e 182 del foglio n. 6 (Pora) e tra i mappali numeri 154/p, 159, 154/p, 41 e 289 (Asili) ed i mappali numeri 182, 308, 302, 161, l54/p, 44, 291 e 364 (Faset) fino alla strada comunale Stazione. Sul lato nord il confine segue la strada comunale Stazione intervallato soltanto dalla capezzagna che separa i mappali numeri 288, 278 e 285 (Asili) del foglio n. 6 dai mappali numeri 286 e 362 (Faset) del foglio n. 6. Sul lato est la dividente segue la capezzagna esistente tra i mappali numeri 396, 186, 132, 187 e 289 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali numeri 180, 427 e 288 del foglio n. 5 (Muncagota), e tra i mappali numeri 289, 295, 296, 297 e 298 del foglio n. 5 (Asili) e i mappali numeri 350, 277, 404, 403, 276 e 300 del foglio n. 5 (Rabaja). Sul lato sud il confine e' costituito per un primo tratto dalla strada vicinale Asili, prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali numeri 107, 108, 109 e 110 del foglio n. 6 (Asili) e il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) fino alla linea, non identificata sul posto, che divide i mappali numeri 110, 74, 73 e 69 (Asili) dai mappali numeri 111, 298 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ausario»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ausario» e' compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali numeri 176, 497, 579 e 809. Sul lato ovest confina con la sottozona Valeirano e sul lato nord confina con i mappali numeri 188, 239, 244, 268, 270, 271 e 287.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Balluri»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Balluri» e' compresa nei fogli di mappa numeri 3, 4 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la dividente rappresentata dalla valle tra la sottozona Balluri e la sottozona Albesani denominata Valle Possa e sul lato nord e' delimitato da un tratto della strada comunale Valscellera-Valtanaro, fino alla dividente tra la sottozona in questione e la sottozona Albesani, posta tra i mappali numeri 119 (Balluri) e 319 (Albesani). Sul lato est la dividente dalla sottozona Starderi e' rappresentata dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri e sul lato sud, partendo da est, in prossimita' del mappale n. 586, la dividente e' rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Successivamente il confine e' posto in prossimita' della strada vicinale Maiano (dividente la sottozona Balluri e sottozona Albesani).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Basarin»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Basarin» e' compresa nei fogli di mappa numeri 12 e 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord la dividente e' posta in prossimita' dei mappali numeri 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina, successivamente e' delimitato da via Borio sino alla cascina e poi, sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali numeri 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185, incontrandosi poi con la strada comunale Zocco. Sul lato est il confine e' rappresentato dal corso del torrente Tinella e sul lato sud e' delimitato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 51 (tronco n. 1), Tre Stelle-Valgrande-Borgonuovo e successivamente segue il corso del torrente Tinella.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bernardot»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bernardot» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada Basso e sul lato sud confina con i mappali numeri 118, 119, 99, 301, 96 e 99 e con il rio Massalupo. Sul lato ovest confina con i mappali numeri 414, 54, 343, 12, 13 e 14, sul lato nord confina con la strada Rizzi.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bordini»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bordini» e' compresa nei fogli di mappa numeri 5, 8 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Bordini e successivamente con la strada comunale Balluri. Sul lato nord, partendo da est, il confine e' posto in prossimita' dei mappali numeri 340, 338, 398, 508 e 311, successivamente sulla strada comunale Pelisseri, fino al mappale n. 586, la dividente e' rappresentata dalla capezzagna che separa i due versanti della collina (versante nord/sottozona Bordini; versante sud/sottozona Balluri). Sul lato est il confine e' rappresentato dalla strada comunale Valledoglio e sul lato sud il confine e' rappresentato da strada vicinale Varrenere, strada vicinale Garombo e successivamente da via Circonvallazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di
Neive»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Neive» e' compresa nei fogli di mappa numeri 20, 21 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo e successivamente la dividente e' posta sul confine tra i comuni di Neive e Mango. Sul lato nord la dividente tra la sottozona Bricco e la sottozona Canova e' rappresentata dal rio che attraversa la valle e sul lato est la dividente con la sottozona Bric Micca e' rappresentata dalla strada comunale Fossamara. Sul lato sud il confine sud-est e' rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Mango, a sud-ovest la dividente e' invece in prossimita' della strada comunale Fossamara, per la sua completa estensione nel comune di Neive.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bricco di
Treiso»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bricco di Treiso» e compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 206, 189 e 495, sul lato sud confina con i mappali numeri 321, 340, 486, 581, 487, 488 e 341. Sul lato ovest confina con la strada provinciale Rizzi e sul lato nord confina con i mappali numeri 193, 152, 720, 69, 692 e 694.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Bric-Micca»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Bric-Micca» e' compresa nei fogli di mappa numeri 20, 21 e 22 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 51 (tronco n. 2) S. Maria Del Piano-Mango, successivamente il confine si snoda sulla strada comunale Ronco Nuovo, seguendo poi il confine tra il comune di Neive e il comune di Neviglie. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada comunale Biestri e sul lato est la dividente con la sottozona Bricco di Neive e' rappresentata in un primo tratto dalla strada comunale Biestri e successivamente e' delimitato dal confine tra il comune di Neive e il comune di Mango. Sul lato sud il confine e' rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Neviglie.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ca Grossa»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ca Grossa» e' compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest, partendo dalla strada vicinale Berchialla fino alla capezzagna esistente tra il mappale n. 132 del foglio n. 7 (Ca Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7. La dividente segue la scarpata tra il mappale n. 131 (Ca Grossa) e il n. 69 (Roncagliette) del foglio n. 7 continuando poi su una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali numeri 131/p e 70 (Ca Grossa) da quelli n. 69/p, 130 e 72 del foglio n. 7. La linea attraversa il mappale n. 86 separandolo dalla sottozona Roccalini e prosegue sulla scarpata esistente tra il mappale n. 86/p (Ca Grossa) e il n. 41 (Roccalini) del foglio n. 7. L'ultimo tratto e' costituito da una linea di separazione tra noccioleto e seminativo dividente il mappale n. 86/p (Ca Grossa) da quello n. 50 (Roccalini) del foglio n. 7 fino al rio dividente il mappale n. 52 del foglio n. 7 dal mappale n. 86/p del foglio n. 7 fino alla ferrovia. Sul lato nord-est il confine e' costituito dalla ferrovia e sul lato sud-est la dividente e' costituita per un primo tratto da un rio dividente i mappali numeri 59/p, 61 e 62 del foglio n. 7, mappale n. 224 del foglio n. 8 dal mappale n. 59/p del foglio n. 7 e n. 2, 4, 12, 365 e 13 del foglio n. 8 fino al fosso che divide il mappale n. 224/p (Ca Grossa) dai mappali numeri 224/p e 225 (Niccolini) del foglio n. 8. Prosegue lungo la capezzagna esistente tra i mappali numeri 442 (Ca Grossa) e n. 444 (Niccolini) del foglio n. 8 fino alla strada interpoderale che separa il mappale n. 443 della presente sottozona dai mappali numeri 444 e 244 del foglio n. 8 (Niccolini). Riprende un fosso tra il mappale n. 526 (Ca Grossa) e i numeri 244 e 243 (Niccolini) del foglio n. 8, e continua lungo la capezzagna passante tra i mappali numeri 241 (Ca Grossa) e numeri 243 e 242 (Niccolini) del foglio n. 8 per terminare sulla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud-ovest il confine parte dalla strada provinciale Alba-Acqui e prosegue sulla strada vicinale Berchialla fino al mappale n. 380 del foglio n. 8 dividendo la presente sottozona da quella denominata Roncaglie.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Canova»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Canova» e' compresa nei fogli di mappa numeri 16, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con il comune di Coazzolo, successivamente prosegue in prossimita' della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna, che divide i due versanti della collina, situata sui mappali numeri 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 194 in direzione Coazzolo e sul lato est il confine e' tra il comune di Neive e il comune di Coazzolo. Sul lato sud il confine e' rappresentato dal rio che attraversa la valle.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cars»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cars» e' compresa nei fogli di mappa numeri 4, 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la linea dividente i mappali numeri 351, 22 e 323 del foglio n. 6, mappali numeri 247, 425, 266, 267, 234 e 237 del foglio n. 4, dai mappali numeri 319 e 203 del foglio n. 6, numeri 244, 392, 393, 487, 486, 485, 243, 242, 241, 245, 246, 426, 240, 428, 429, 430, 431, 432, 434, 435 e 238 del foglio n. 4 fino alla strada comunale del Porto. Sul lato nord-est la dividente segue la strada comunale del Porto fino al rio dividente i mappali numeri 175, 171, 170 e 163 del foglio n. 4 (Cars) dai mappali numeri 148, 169, 105, 165 e 164 del foglio n. 4 (Paie). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra il mappale n. 162 del foglio n. 4 (Cars) ed i numeri 156, 161 e 160 del foglio n. 4 (Paie), percorre per un breve tratto la vecchia strada comunale degli Asili e si chiude sulla strada provinciale Alba-Acqui tramite la linea dividente i mappali numeri 177 e 176 del foglio n. 5 dal mappale n. 516 del foglio n. 5. Sul lato sud il confine segue la strada comunale Stazione fino alla linea dividente il mappale n. 284 del foglio n. 6, mappali numeri 310 e 285 del foglio n. 4 (Cars) dai numeri 285 e 362 del foglio n. 6 (Asili) ed i mappali numeri 285, 282/p, 494/p, 183, 184, 439, 441, 281, 259, 255 e 436 del foglio n. 4 (Cars) dai numeri 513, 283, 282/p, 494/p, 282/p, 440, 258, 257, 256 e 258 del foglio n. 4 (Faset). Prosegue lungo una strada interpoderale insistente tra i mappali numeri 324 e 325 del foglio n. 6 (Cars) e il mappale n. 258 del foglio n. 4 fino alla linea che divide il mappale n. 351 del foglio n. 6 (Cars) dai mappali numeri 35, 215 e 326 del foglio n. 6 (Faset).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Casot»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Casot» e' compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 6 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 509, 267, 287, 282, 281, 280, 289, 299 e 300, sul lato sud confina con i mappali numeri 306, 314 e 316. Sul lato ovest confina con il rio Chirella e sul lato nord confina con i mappali numeri 244, 215, 214, 373, 210, 371, 190, 393, 165, 166, 392 e 368.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica
«Castellizzano»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Castellizzano» e' compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 164, 165, 121, 178 e 162 e sul lato sud confina con i mappali numeri 47, 298, 299 e 300 e con il rio Castellizzano. Sul lato ovest confina con il comune di Neviglie e sul lato nord confina con il comune di Neive.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cavanna»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cavanna» e' compresa nei fogli di mappa numeri 2 e 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la dividente e' costituita dai mappali numeri 70/p, 51, 371, 50, 49, 47, 45, 42/p, 488/p, 16, 13, 315, 12, 18, 2l/p, 77, 23, 24 e 25 del foglio n. 4, i mappali numeri 200, 41, 42 e 50/p del foglio n. 2, dai mappali numeri 72, 532, 71, 48, 44, 414, 413, 42/p, 488/p, 43, 15, 14, 316, 11, 9, 2l/p, 7, 61, 53 e 32 del foglio n. 4 e i numeri 28, 50/p e 52 del foglio n. 2 formanti le Rocche di Barbaresco. Sul lato nord-est il confine e' costituito da una linea, non identificata sul posto, che attraversa i mappali numeri 50, 51, 45, 120, 122, 127, 134, 137, 279, 280, 296 e 191 del foglio n. 2 ed i mappali numeri 515 e 28 del foglio n. 4. Sul lato sud la dividente prosegue per il primo tratto lungo la strada comunale Secondine per poi coincidere con il confine tra i mappali numeri 58, 374 e 525 (Cavanna) e i numeri 62, 319, 373, 55, 527, 69 e 526 del foglio n. 4 (Secondine).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cole»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cole» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui, sul lato nord-est la dividente e' costituita per un primo tratto dalla strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 73, 72, 71/p, 70/p, 77, 78, 79 e 80 (Cole) e i mappali numeri 71/p, 70/p, 31, 81 e 82 (Montestefano). Sul lato sud il confine e' formato dal fosso tra il mappale n. 80 e le n. 95 e 109 fino alla capezzagna che divide i mappali numeri 110, 105, 425, 426, 114 e 115 dai mappali numeri 109, 382, 108, 106, 417, 116 e 367.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Cotta»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Cotta» e' compresa nei fogli di mappa numeri 11 e 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con il comune di Barbaresco e sul lato nord con la strada vicinale in prossimita' di cascina S. Stefano. Sul lato est, partendo da nord, la dividente e' rappresentata dal rio Gara e successivamente dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Sul lato sud la dividente e' posta in prossimita' dei mappali numeri 807, 748, 407, 416, 418 e 419, che dividono i due versanti della collina.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Curra»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Curra» e' compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Cotta' e la dividente e' rappresentata dal rio Gara. Sul lato nord, partendo da ovest, il confine e' posto in prossimita' dei mappali numeri 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133. Sul lato est la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo' e sul lato sud il confine e' rappresentato dal rio Gara.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Faset»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Faset» e' compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la linea dividente i mappali numeri 20, 19, 265, 267, 358, 236, 357, 25 e 319/p del foglio n. 6 dai mappali numeri 209, 208, 207, 206, 263, 237, 21, 205, 204 e 319/p del foglio n. 6, per poi proseguire tra i mappali numeri 326, 215 e 35 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali numeri 351 e 325 del foglio n. 6 (Cars) fino alla strada interpoderale esistente tra il mappale n. 258 del foglio n. 4 (Faset) e i mappali numeri 325 e 324 del foglio n. 6 (Cars). Si prosegue poi sul confine tra i mappali numeri 258, 256, 257, 258, 440, 282/p, 494/p, 283 e 513 del foglio n. 4 (Faset) e i numeri 436, 255, 259, 281, 441, 439, 184, 183, 494/p, 282/p e 285 del foglio n. 4 (Cars). Sul lato sud il confine segue una linea non identificata sul posto che suddivide i mappali numeri 361, 362 e 286 del foglio n. 6 (Faset) dal n. 285 del foglio n. 4 e mappali numeri 278 e 288 del foglio n. 6 (Asili), proseguendo lungo la strada comunale Stazione fino alla linea che divide i mappali numeri 364, 291 e 44 del foglio n. 6 (Faset) dai mappali numeri 289 e 41 del foglio n. 6 (Asili), attraversa il mappale n. 154 del foglio n. 6 e continua tra i mappali numeri 153, 52, 238, 48, 34, 33, 30/p, 31, 344, 369, 327, 217/p e 2l6/p del foglio n. 6 (Faset) e i mappali numeri 161, 302, 160, 339, 49, 29, 30/p, 328, 368, 217/p e 2l6/p del foglio n. 6 (Pora). La dividente e' successivamente costituita dalla capezzagna esistente tra i mappali numeri 216, 357, 236, 358, 267, 266, 265, 19 e 20 del foglio n. 6 (Faset) e i mappali numeri 198, 199 e 202 del foglio n. 6 (Pora).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Fausoni»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Fausoni» e' compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, partendo da nord, con la dividente rappresentata dai mappali numeri 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393, dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria, dai mappali numeri 193, 194, 195, 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sul lato est confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo' - Castagnole. Sul lato sud la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ferrere»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ferrere» e' compresa nei fogli di mappa n. 1 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali numeri 210, 199, 308, 411, 215, 412, 306, 214, 241, 284, 328, 101 e 105. Sul lato ovest confina con il comune di Neive e sul lato nord confina con la sottozona Castellizzano.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica
«Gaia-Principe»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gaia-Principe» e' compresa nel foglio di mappa n. 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest, inizialmente partendo da nord, la dividente e' rappresentata dal confine tra i comuni di Neive e Barbaresco, successivamente e' posta in prossimita' del rio Gara. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sul lato est il confine e' rappresentato, partendo da nord dai mappali numeri 69, 68, 67, 63, 64, 143 e 393 e dal tronco ferroviario Cavallermaggiore-Alessandria e dai mappali numeri 192, 194, 195 e 196 e dalla strada vicinale Gaia. Sul lato sud, inizialmente, partendo da ovest, il confine e' posto in prossimita' dei mappali numeri 662, 82, 664, 665, 672, 115, 116, 119, 128, 129, 130, 673, 131 e 133, successivamente la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Gallina»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Gallina» e' compresa nei fogli di mappa n. 10 e 11 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo' e sul lato nord la dividente con la sottozona Albesani e' rappresentata, partendo da ovest, dal rio Val Montiglio, proseguendo poi in prossimita' dei mappali numeri 182, 385, 250, 226, 212, 249, 248 e 245 (attraversato sulla stessa direzione dei precedenti) e successivamente sulla capezzagna situata sui mappali numeri 244, 231 e 232. Sul lato est il confine e' rappresentato dalla strada comunale Cimitero e sul lato sud il confine e' rappresentato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 20) Baraccone-Rondo'.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Garassino»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Garassino» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Manzola e sul lato sud confina con il rio Ressia e con i mappali numeri 198, 21/p, 70p, 69p e 61. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacone»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacone» e' compresa nei fogli di mappa numeri 8 e 9 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada comunale Canta e sul lato sud confina con il rio Rocche. Sul lato ovest confina con il comune di Alba e sul lato nord confina con il rio Massalupo e con i mappali numeri 104, 103, 108, 236 e 295.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Giacosa»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Giacosa» e' compresa nei fogli di mappa numeri 6, 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio S. Stefanetto e sul lato sud con la strada provinciale per Treiso dalla curva Giacone fino al viale Rimembran. Sul lato ovest confina con la sottozona Casot e la sottozona Bricco e sul lato nord confina con i mappali numeri 154, 152, 477, 159, 170, 169, 386, 61, 60 e 58.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Manzola»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Manzola» e' compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada vicinale Valeriano e sul lato sud confina con i mappali numeri 96, 95, 87, 86 e 83. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con il mappale n. 32.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcarini»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcarini» e' compresa nei fogli di mappa numeri 2 e 3 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Valgrande e sul lato sud con i mappali numeri 237, 238, 245, 246, 247, 248, 249, 251, 155, 156, 157, 496, 476, 160, 161, 162, 163, 164, 391, 192, 191, 209, 208 e 207. Sul lato ovest confina con i mappali numeri 207, 214, 212, 47, 49, 51, 96 e 97, e con la strada provinciale per Treiso. Sul lato nord confina con la strada provinciale per Treiso, la strada Alba-Acqui e con la strada comunale Valgrande.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Marcorino»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Marcorino» e' compresa nei fogli di mappa numeri 14 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest in un primo tratto con la strada comunale Crocetta partendo dal mappale n. 1, per continuare poi sulla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' del mappale n. 41. Sul lato nord il confine e' rappresentato da via Circonvallazione e sul lato est il confine e' rappresentato in un primo tratto dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' della particella n. 41, proseguendo poi sulla linea che incontra i mappali numeri 76, 170, 202, 73, 349 e 394, continuando poi per la strada comunale Borgonuovo. Sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Rondo-Castagnole, in prossimita' della particella n. 302.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Martinenga»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Martinenga» e' compresa nel foglio di mappa numeri 5 e 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il rio Sordo proseguendo fino alla linea non identificata sul posto dividente i mappali numeri 248, 114 e 112 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali numeri 66, 67 e 68 del foglio n. 6 (Pora) ed i mappali numeri 112, 298 e 111 del foglio n. 6 (Martinenga) dai mappali numeri 68, 69, 73, 74 e 110 del foglio n. 6 (Asili). Prosegue sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 111 del foglio n. 6 (Martinenga) e i mappali numeri 110, 109, 108 e 107 del foglio n. 6 (Asili) fino alla strada vicinale Asili. Sul lato nord-est la dividente, segue la linea non identificata sul posto, che suddivide il mappale n. 300 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali numeri 276 e 430 del foglio n. 5 (Rabaja) fino alla strada vicinale Asili. L'ultimo tratto e' costituito nuovamente dalla linea, non identificata sul posto, dividente il mappale n. 312 del foglio n. 5 (Martinenga) dai mappali numeri 313 e 314 del foglio n. 5 (Rabaja). Sul lato sud il confine e' costituito dal rio Trifolera fino alla ferrovia per poi proseguire lungo il rio Sordo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Meruzzano»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Meruzzano» e' compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa numeri 9 e 10 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina a est con la vecchia strada comunale del Cappelletto confinante con il comune di Trezzo Tinella e a sud con il comune di Alba. Sul lato ovest confina con il torrente Seno d'Elvio e sul lato nord confina con i mappali numeri 753, 647, 183 e 184 e con il rio Reiso.
Nel comune di Alba a nord, partendo dalla confluenza del rio Reiso con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine e' delimitato a nord con il rio Reiso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Crosa e a sud confina in direzione ovest con lo stesso rio Crosa fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Reiso.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montaribaldi»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montaribaldi» e' compresa nel foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 81 e sul lato nord dalla strada provinciale parte una capezzagna che divide i mappali numeri 81, 82, 83 e 84 (Montaribaldi) dai mappali numeri 40, 41 e 42 (Roncaglie) fino alla scarpata dividente i mappali numeri 84, 85 e 93 (Montaribaldi) con i mappali numeri 43 e 45 (Roncaglie). Il confine prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 93 (Montaribaldi) ed i mappali numeri 45 e 46 (Roncaglie). Nell'ultimo tratto il confine tra i mappali numeri 93 e 127 (Montaribaldi) ed i numeri 46 e 47 (Roncaglie) e' costituito dalla mezzeria di due filari, proseguendo sulla capezzagna esistente tra i mappali numeri 48, 49 e 27/p (Montaribaldi) ed i mappali numeri 47 e 27/p (Roncaglie) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud confina con la strada comunale Montaribaldi costituente il confine tra i comuni di Barbaresco e Treiso.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montefico»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montefico» e' compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-est con la strada provinciale Alba-Acqui proseguendo poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che separa i mappali numeri 201, 202, 203, 229/p, 238 e 239 (Montefico) dai mappali numeri 262, 206, 204, 229/p, 237 e 236 (Ovello). Sul lato sud-ovest, partendo da ovest il confine segue la capezzagna esistente tra i mappali numeri 369, 289, 291, 370 e 287 (Montefico) e i mappali numeri 382, 182 e 313 (Montestefano) proseguendo poi lungo la strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montersino»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montersino» e' compresa nei comuni di Treiso al foglio di mappa n. 9 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 70. Nel comune di Treiso confina sul lato est con il ciglio delle rocche dei Sette Fratelli e sul lato sud con la strada vicinale Reiso e con il rio Reiso. Sul lato ovest confina con il rio Reiso e sul lato nord confina con il comune di Alba.
Nel comune di Alba sul lato nord, partendo dalla confluenza del rio Rocche con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, il confine e' delimitato dal rio Rocche fino all'unione con il confine comunale di Treiso, dove la sottozona continua nel medesimo comune. Sul lato est confina con il comune di Treiso fino alla confluenza con il rio Reiso e sul lato sud, in direzione ovest, confina con lo stesso rio Reiso fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio in direzione Alba, fino alla confluenza con il rio Rocche.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Montestefano»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Montestefano» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord con la strada comunale del Patricone fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 453, 59, 62/p, 42, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p della presente sottozona ed i mappali numeri 452, 58, 62/p 43, 44/p, 48/p, 18/p e 475/p, attraversando poi i mappali numeri 18, 17, 16, 15 e 14. La dividente continua sulla capezzagna tra i mappali numeri 357, 1/p, 12 e 11 (Montestefano) e i mappali numeri 6, 378, 1/p, 8, 358, 10. Sul lato est confina con il comune Neive. Sul lato sud-ovest la dividente e' costituita dal rio che divide i mappali numeri 88, 364 (Montestefano) dal mappale n. 89 (Ronchi), i mappali numeri 364, 83 e 88/p (Montestefano) e i numeri 90, 342, 83 e 88/p fino alla capezzagna che divide i mappali numeri 88/p, 81, 31, 70/p, e 7l/p (Montestefano) dai mappali numeri 80, 79, 78, 77, 70/p, 71/p, 72 e 73 (Cole).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Muncagta»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Muncagta» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la strada comunale Stazione fino alla capezzagna esistente che attraversa il mappale n. 153 e separa i mappali numeri 189, 190 e 197 (Muncagta) dai n. 192, 348 e 440 (Rabaja-Bass). Prosegue lungo la strada provinciale Alba-Acqui fino alla linea che divide i mappali numeri 340, 343, 344, 514, 341 e 515 della presente sottozona dai mappali numeri 45, 130, 131 e 47. Sul lato est la dividente e' costituita dal confine tra i mappali numeri 341, 515/p, 344/p, 347/p, 478, 170 e 336 (Muncagta) e i mappali numeri 515/p, 344/p, 347/p, 346, 134, 135, 369 e 370 (Ronchi) fino alla strada interpoderale che suddivide i mappali numeri 336, 376 e 166 (Muncagta) dai mappali numeri 371, 372 e 165 (Ronchi). Segue poi la capezzagna tra i mappali numeri 207, 206, 463, 216 e 219 e i mappali numeri 208, 213, 223, 222 e 220 (Ronchi) fino alla strada provinciale Alba-Acqui. Sul lato sud il confine e' formato dalla capezzagna esistente tra il mappale n. 281 (Muncagta) e il n. 280 (Rabaja) intervallata soltanto dalla linea non identificata sul posto che divide il mappale n. 284 (Muncagta) dai mappali numeri 280 e 285 (Rabaja), prosegue quindi nuovamente lungo la capezzagna dividente il mappali numeri 337 (Muncagta) dai mappali numeri 285, 508 e 286, per attraversare i mappali numeri 286 e 287 e separare il mappale n. 288 (Muncagta) dai mappali numeri 287 e 350. Riparte una capezzagna tra i mappali numeri 288, 427 e 180 (Muncagta) e i numeri 289, 187, 132, 186 e 396 (Asili).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Nervo»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Nervo» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale Rizzi e sul lato sud confina con i mappali numeri 403, 18, 127, 53 e 51. Sul lato ovest confina con il rio Massalupo e sul lato nord confina con il comune di Alba.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Ovello»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Ovello» e' compresa nei fogli di mappa numeri 1 e 2 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con un primo tratto dalla strada comunale del Pozzo, continuando poi sulla strada interpoderale che divide il mappale n. 141 del foglio n. 1 (Ovello) dal n. 140 del foglio n. 1 (Cortini). La dividente prosegue lungo una linea, non identificata sul posto, esistente tra i mappali numeri 141, 133, 132 e 121 del foglio n. 1 (Ovello) e i mappali numeri 140, 139, 138, 136, 134 e 434 del foglio n. 1 (Cortini), seguendo poi la Bealera S. Marzano e terminare lungo il confine tra i comuni di Barbaresco e Neive. Sul lato nord il confine delimita la presente sottozona con quella «Vicenziana». La dividente e' costituita dalla capezzagna che taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine tra i mappali numeri 102, 103 e 104 (Ovello) e i mappali numeri 101 e 100 (Vicenziana) fino alla strada comunale Vicenziana, che servira' da dividente fino al mappale n. 94. Continuando fa da confine la capezzagna esistente tra i mappali numeri 260, 426, 395, 38, 39 e 40 (Ovello) con i numeri 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) per congiungersi sulla strada di Boerola. Sul lato est confina con il comune di Neive. Sul lato sud, partendo da ovest la dividente segue la strada comunale Cavazza fino alla strada provinciale Alba-Acqui e poi lungo la strada comunale Bernino fino alla capezzagna che divide i mappali numeri 262, 206, 204, 229/p, 230, 237 e 236 del foglio n. 1 (Ovello) dai numeri 201, 202, 203, 229/p, 238, 239 e 241 del foglio n. 1 (Montefico). L'ultimo tratto e' costituito dalla strada comunale del Patricone.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Paje»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Paie» e' compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali numeri 136 e 146, per poi attraversare lo stesso mappale n. 146 fino alla strada comunale del Porto che servira' da dividente fino al confine tra i mappali numeri 135, 137 e 138 e i numeri 519 e 517 per terminare poi lungo la strada comunale soprastante. Sul lato est il confine segue per un primo tratto la strada comunale proseguendo poi lungo la vecchia strada comunale degli Asili. Sul lato sud-ovest la dividente e' formata dalla capezzagna esistente tra i mappali numeri 160, 161 e 156 (Paie) e il n. 162 (Cars) fino al rio che separa i mappali numeri 164, 165, 105, 169 e 148 della presente sottozona dai numeri 163, 170, 171 e 175 della sottozona denominata «Cars». L'ultimo tratto e' costituito dalla linea dividente i mappali numeri 100 e 146 (Paie) dai numeri 147 e 195 (Secondine).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pajore»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pajore» e' compresa nei fogli di mappa numeri 3 e 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con la strada provinciale per Treiso e con i mappali numeri 123, 126, 127, 128, 129, 130, 50, 48, 371, 211, 373, 207, 400, 237 e 242. Sul lato sud confina con il rio Chirella e sul lato ovest confina con i mappali numeri 313, 316, 323, 372 e 370. Sul lato nord confina con la strada Montaribaldi e la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Pora»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Pora» e' compresa nel foglio di mappa n. 6 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali numeri 36/p, 232/p, 273, 82, 201, 200 e 202 (Pora) dai mappali numeri 36/p, 219, 232/p, 231, 213, 271, 212, 211, 210 e 209, fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 202, 199, 198 e 216 (Pora) e i mappali numeri 20, 19, 265, 266, 267, 358, 236, 357 e 216/p (Faset). Prosegue poi sulla linea che separa i mappali numeri 2l6/p, 2l7/p, 368, 328, 30/p e 29 (Pora) dai numeri 216/p, 217/p, 327, 369, 344, 31, 30/p e 33 (Faset). Sul lato nord-est la dividente prosegue tra i mappali numeri 29, 49, 339, 160, 302, 161, 302 e 308 (Pora) e i numeri 34, 48, 238, 52, 153, 154 e 159 (Faset), e tra i mappali numeri 182 e 180 (Pora) e i n. 155, 134 e 65 (Asili) fino alla scarpata che attraversa il mappale n. 72. L'ultimo tratto e' formato dalla linea non identificata sul posto che divide i mappali numeri 70, 67, 68 e 66 (Pora) dai numeri 69, 112 e 114 (Asili). Sul lato sud-ovest la dividente segue il percorso della strada comunale Stazione.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabaja»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabaja» e' compresa nei fogli di mappa numeri 5 e 8 del comune di Barbaresco. Il lato nord-ovest insiste sul foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco e il confine e' costituito dal rio dividente i mappali numeri 335, 420, 330, 352 e 329, dai numeri 311, 310 e 312 fino alla linea tra i mappali numeri 314 e 313 (Rabaja) e il mappale n. 312 (Martinenga) e terminando sulla strada vicinale Asili. Dopo un breve tratto su tale strada, la dividente prosegue tra i mappali numeri 430 e 276 (Rabaja) e il mappale n. 300 (Martinenga). Prosegue poi lungo la capezzagna esistente tra i mappali numeri 276, 403, 404, 277 e 350 (Rabaja) e i numeri 297, 296, 295, 289 e 288 (Asili e Muncagota), attraversando i mappali numeri 287 e 286 e continuando tra i mappali numeri 508 e 285 (Rabaja) e il mappale n. 337 (Muncagota). Sul lato nord- est la dividente e' costituita dal confine tra i mappali numeri 285 e 280 (Rabaja) ed il mappale n. 284 (Muncagota); prosegue poi sulla capezzagna tra il mappale n. 280 della presente sottozona e il n. 281 della sottozona denominata Muncagota fino alla strada provinciale Alba-Acqui che fara' da dividente fino al mappale n. 103. Sul lato sud, tutto il lato insiste sul foglio n. 8. A partire da ovest, la dividente segue per un tratto il rio Trifolera e continua sulla capezzagna esistente tra i mappali numeri 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabaja) e i numeri 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera).

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rabaja-Bas»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rabaja-Bas» e' compresa nel foglio di mappa n. 5 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada comunale Stazione e sul lato nord la dividente e' costituita dal confine tra il mappale n. 391 e il n. 471. Sul lato est il confine segue la strada provinciale Alba-Acqui e sul lato sud la dividente e' formata dalla capezzagna esistente tra i mappali numeri 440, 348 e 192 (Rabaja-Bass) e i numeri 197, 190 e 189 (Muncagota) e attraversante il mappale n. 153.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rio Sordo»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rio Sordo» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con il rio Niccolini, intervallato soltanto da una scarpata, non identificata sul posto, che attraversa i mappali numeri 410 e 413 dividendoli dalla sottozona Niccolini. Sul lato nord confina con la ferrovia e sul lato est la dividente e' formata da una linea, non identificata sul posto, attraversante il mappale n. 350 e continua tra il n. 32 e il n. 33 fino alla strada comunale Rio Sordo. Prosegue poi per un primo tratto su di una strada interpoderale tra il mappale n. 504 (Rio Sordo) e il n. 184 (Tre Stelle) fino alla linea, non identificata sul posto, tra i mappali numeri 504, 502, 372/p e 152 (Rio Sordo) e i numeri 503, 372/p, 151 e 147 (Tre Stelle). Sul lato sud-est il confine e' formato dalla strada comunale Rio Sordo, prosegue poi lungo una linea che attraversa i mappali numeri 576, 580/p, 578, 577, 375, 323/p, 418/p, 581 e 557/p (separandoli dalla sottozona denominata Tre Stelle) fino alla strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rivetti»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rivetti» e' compresa nei fogli di mappa numeri 6, 16 e 18 del comune di Neive. Confina sui lati ovest e nord con il corso del torrente Tinella. Sul lato est, partendo da nord, la dividente e' posta in prossimita' del confine tra i comuni di Neive e Coazzolo, successivamente prosegue in prossimita' della strada provinciale n. 194 (confine strada provinciale n. 3/Coazzolo), fino al mappale n. 496. Da qui prosegue sulla capezzagna che divide i due versanti della collina, situata sui mappali numeri 155, 137, 156, 461, 169, 407, 564, 174, 200, 420, 161, 222, 223, 225, 191, 527, 526, 272, 421, 270, 193 e 197. Sul lato sud la dividente e' posta in prossimita' dei mappali numeri 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rizzi»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rizzi» e' compresa nei comuni di Treiso ai fogli di mappa numeri 5 e 6 e nel comune di Alba al foglio di mappa n. 69. Nel comune di Treiso, confina a est con il rio Manzola e con i mappali numeri 139, 671, 140, 672 e 174. Sul lato sud confina con il rio Frati e con le particelle n. 147, 149, 181 e 84, a ovest confina con la strada provinciale Rizzi. Sul lato nord confina con i mappali numeri 29, 63 e 86 e con il rio Ressia.
Nel comune di Alba, confina sul lato nord con il rio Frati, a confine con il comune di Treiso, con partenza dal torrente Seno d'Elvio, quindi segue la strada provinciale Rizzi fino al confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso. Sul lato est la delimitazione segue il confine con il foglio n. 8 del comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Massalupo e sul lato sud, confina con il rio Massalupo in direzione ovest fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina dalla confluenza della strada suddetta con il torrente Seno d'Elvio, fino a raggiungere il rio Frati.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roccalini»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roccalini» e' compresa nel foglio di mappa n. 7 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con il comune di Alba e sul lato nord il confine divide i mappali numeri 123/p, 114, 133, 2/p e 3/p dai numeri 123/p, 1, 2/p e 3/p. Prosegue poi su una capezzagna lungo il confine dei mappali numeri 8 e 106. Attraversa, con una linea non identificata sul posto, il mappale n. 48 continuando sul confine tra i mappali numeri 42, 48/p e 50 ed il n. 48/p. Sul lato est il confine e' costituito da una linea dividente i mappali numeri 50, 41 e 86/p (Roccalini) dal n. 86/p (Ca Grossa). Sul lato sud-est il confine e' quello dividente i mappali numeri 86 e 40 (Roccalini) dai numeri 72 e 73 (Roncagliette) per poi proseguire sulla capezzagna tra i mappali numeri 40, 39 e 111 (Roccalini) e i numeri 101 e 82 (Roncagliette). La dividente continua lungo il confine tra il mappale n. 111 (Roncagliette) e i mappali numeri 82, 81, 83 e 84 (Roncagliette) fino alla strada comunale Roccalini che termina sulla strada provinciale Alba-Acqui proseguendo tra i mappali numeri 112, 28 e 29 (Roccalini) e i numeri 27, 24, 23, 22 e 17 (Roncagliette). L'ultimo tratto e' formato dalla ferrovia e dal torrente Seno d'Elvio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rocche
Massalupo»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rocche Massalupo» e' compresa nei fogli di mappa numeri 69 e 70 del comune di Alba. Confina sul lato nord partendo dalla confluenza del rio Massalupo con la strada comunale San Rocco Seno d'Elvio, e il rio Massalupo stesso fino alla confluenza con il confine comunale di Treiso. Sul lato est confina con il comune di Treiso sino alla confluenza con il rio Rocche e a sud, seguendo lo stesso rio Rocche fino alla confluenza con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio. Sul lato ovest confina con la strada comunale di San Rocco Seno d'Elvio, in direzione Alba fino alla confluenza con il rio Massalupo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Rombone»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Rombone» e' compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il rio Chirella e sul lato sud confina con i mappali numeri 173, 245, 865, 266, 267, 274, 279 e 143. Sul lato ovest confina con la strada vicinale Valeriano e sul lato nord confina con la zona artigianale.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncaglie»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncaglie» e' compresa nei fogli di mappa numeri 12, 7 e 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato ovest con la strada provinciale Alba-Acqui fino al mappale n. 14 del foglio n. 12. Sul lato nord il confine e' costituito, partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, da una capezzagna dividente i mappali numeri 14, 16 e 130 del foglio n. 12 e n. 92 e 91/p del foglio n. 7 (Roncaglie) dai numeri 129 e 15 del foglio n. 12 e n. 93 e 91/p del foglio n. 7. Il confine segue poi la strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna dividente il mappale n. 600 del foglio n. 8 (Roncaglie) dal n. 431 del foglio n. 8 (Roncagliette). Sul lato nord-est il confine e' formato dalla strada vicinale Berchialla fino alla strada provinciale Alba-Acqui attraversando il mappale n. 512 del foglio n. 8. Sul lato sud tutta la zona insiste sul foglio di mappa n. 12 del comune di Barbaresco. Il confine nel primo tratto e' formato dalla strada provinciale Alba-Acqui fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 27/p e 47 (Roncaglie) e i numeri 49 e 48 (Montaribaldi). Il confine, costituito dalla mezzeria di due filari, prosegue tra il mappale n. 47 (Roncaglie) ed i mappali numeri 127 e 93/p. La dividente prosegue poi sulla capezzagna dividente i mappali numeri 46 e 45 (Roncaglie) e il mappale n. 93 (Montaribaldi) fino alla scarpata che divide i mappali numeri 45 e 43 (Roncaglie) dai numeri 93, 85 e 84 (Montaribaldi). Nell'ultimo tratto il confine e' costituito nuovamente da una capezzagna tra i mappali numeri 42, 41 e 40 (Roncaglie) e i numeri 84, 83, 82 e 81 fino alla strada provinciale.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Roncagliette»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Roncagliette» e' compresa nei fogli di mappa numeri 7, 8 e 12 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud con una capezzagna dividente il mappale n. 431 dal n. 600 del foglio n. 8 della sottozona «Roncaglie» fino alla strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare nuovamente tra i mappali numeri 9l/p e 93 del foglio n. 7, n. 15 e 129 del foglio n. 12 e i mappali numeri 91/p e 92 del foglio n. 7, n. 130, 16 e 14 del foglio n. 12, proseguendo nuovamente sulla strada Alba-Acqui fino al rio dividente i mappali numeri 105, 100 e 22 del foglio n. 7 ed i numeri 9, 8, 7, 132 e 4 del foglio n. 8. Sul lato ovest la dividente e' tra i mappali numeri 22 e 24 e il mappale n. 23 del foglio n. 7. Sul lato nord-ovest la dividente, formata in un primo tratto dal confine esistente tra i mappali numeri 24 e 27 (Roncagliette) e i numeri 29, 28 e 112 del foglio n. 7 (Roccalini), segue la strada provinciale Alba-Acqui per poi continuare lungo un tratto di strada comunale Roccalini tra il mappale n. 102 del foglio n. 7 (Roncagliette) ed il n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini) fino alla dividente che separa i mappali numeri 84, 83, 81 e 82 (Roncagliette) dal mappale n. 111 del foglio n. 7 (Roccalini). Il confine prosegue sulla capezzagna tra i mappali numeri 82 e 101 (Roncagliette) e i numeri 111, 39 e 40 del foglio n. 7 (Roccalini) per poi terminare su di un fosso dividente i mappali numeri 73 e 72 (Roncagliette) dal mappale n. 40 del foglio n. 7 (Roccalini). Sul lato nord-est il confine divide i mappali numeri 72, 130 e 69 (Roncagliette) dai numeri 86, 70 e 131 del foglio n. 7 (Ca Grossa) proseguendo sulla capezzagna esistente tra il mappale n. 69 (Roncagliette) e il n. 132 del foglio n. 7 (Ca Grossa) per poi terminare sulla strada vicinale Berchialla.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San
Cristoforo»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Cristoforo» e' compresa nel foglio di mappa n. 13 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo' e sul lato nord la dividente e' rappresentata dalla strada provinciale n. 3 (tronco n. 13) Tre Stelle-Rondo'. Sul lato est la dividente e' rappresentata dalla strada comunale Boglietto e successivamente dalla strada comunale Zocco-Valera e sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada provinciale e via Borio sino alla cascina S. Cristoforo e poi sulla direttrice della strada vicinale S. Cristoforo attraversa i mappali numeri 210, 204, 203, 637, 641, 193, 182, 183 e 185 incontrandosi poi con la strada comunale Zocco.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Giuliano»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Giuliano» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Varrinere e sul lato nord con la strada vicinale Varrinere e strada vicinale Garombo. Sul lato est confina con la strada vicinale Garombo e sul lato sud con la strada comunale Cimitero.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «San Stunet»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «San Stunet» e' compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con il comune di Neviglie e sul lato sud confina con i mappali numeri 36, 297, 35, 34, 31, 32, 14, 15, 392, 393, 18, 17, 19, 403 e 402 e con le strade vicinali di S. Stefanetto. Sul lato ovest confina con i mappali numeri 229, 312, 413, 283, 278, 270 e 216, sul lato nord confina con i mappali numeri 423, 422, 406, 407, 206 e 207.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Secondine»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Secondine» e' compresa nel foglio di mappa n. 4 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con la linea dividente i mappali numeri 82/p, 78, 385, 74, 376 e 70 del foglio n. 4 dai numeri 82/p, 81, 80, 79, 388, 73 e 72 del foglio n. 4. Sul lato nord-est la dividente e' costituita da una strada interpoderale esistente sul confine tra i mappali numeri 526, 69, 527, 55, 373, 319, 62, 401/p, 90/p, 39/p, 107 e 490/p (Secondine) ed i numeri 525, 374 e 58 (Cavanna) 401/p, 90/p, 91, 93, 98, 39/p, 106 e 490/p. Sul lato sud-est il confine e' costituito dalla strada comunale Del Porto il confine attraversa il mappale n. 146 continuando tra i mappali numeri 195 e 147 (Secondine) e i numeri 146 e 100 (Paie). Sul lato sud-ovest il confine e' formato dalla strada comunale Del Porto.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serraboella»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serraboella» e' compresa nei fogli di mappa numeri 17, 18 e 19 del comune di Neive. Confina sul lato ovest inizialmente con la strada comunale Biestri, interessata nella sua completa estensione, e successivamente dalla strada comunale Fossamara. Sul lato nord la dividente e' posta in prossimita' dei mappali numeri 36, 41, 43, 46, 638, 48, 672, 314 e 183. Sul lato est la dividente e' posta in prossimita' della valle che divide i due versanti della collina e sul lato sud il confine e' in prossimita' della strada comunale Monta'.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serracapelli»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serracapelli» e' compresa nei fogli di mappa numeri 5 e 6 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la strada comunale Valle Capelli. Sul lato nord e est il confine e' rappresentato dalla dividente tra il comune di Neive e il comune di Castagnole delle Lanze. Sul lato sud il confine e' delimitato dalla strada comunale Valledoglio.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Serragrilli»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Serragrilli» e' compresa nei fogli di mappa numeri 7 e 15 del comune di Neive. Confina sul lato ovest e lato nord con la strada comunale Valledoglio. Sul lato est, partendo da nord, confina con la strada provinciale n. 3 (tronco n. 14) Castagnole-Rondo' e successivamente il confine si delinea in corrispondenza di corso Giolitti. Sul lato sud la dividente e' posizionata sui mappali numeri 253, 97, 250, 234, 376, 259 e 235, successivamente sulla strada comunale Borgonuovo.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Starderi»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Starderi» e' compresa nei fogli di mappa numeri 4, 5 e 9 del comune di Neive. Confina sul lato ovest con la sottozona Balluri dove la dividente e' rappresentata dalla strada comunale San Gervasio-Pelisseri. Sul lato nord il confine e' rappresentato dalla strada comunale Valledoglio-Farinere, e successivamente dal confine tra i comuni di Neive e di Castagnole delle Lanze. Sul lato est la dividente e' rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli e sul lato sud la dividente con la sottozona Serracapelli e' rappresentata dalla strada comunale Valle Capelli.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Tre Stelle»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Tre Stelle» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con la sottozona rio Sordo partendo dalla strada provinciale Alba-Acqui, attraversa i mappali numeri 557, 581, 418, 323, 375, 577, 578, 580 e 576 fino alla strada comunale Stazione. Prosegue lungo la linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 147, 151, 372/p e 503 (Tre Stelle) e i numeri 152, 372/p, 502 e 504 (Rio Sordo) fino alla strada interpoderale che divide il mappale n. 184 (Tre Stelle), dal n. 504 (Rio Sordo). Il confine segue poi la strada comunale Stazione suddividendo la presente sottozona da quella denominata Rio Sordo. Sul lato est il confine e' costituito dal rio Trifolera fino alla capezzagna esistente tra i mappali numeri 166, 168, 160, 333, 533 e 532 della presente sottozona e i numeri 297, 165, 269, 162, 161, 134, 135, 399, 400, 139, 140 e 141 della sottozona denominata Trifolera. La dividente prosegue poi lungo una linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 142 e 125/p (Tre Stelle) e i numeri 141 e 125/p (Trifolera) fino alla strada privata che separa i mappali numeri 525, 397, 123 e 122 (Tre Stelle) dal mappale n. 125 (Trifolera). L'ultimo tratto e' costituito da una linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 122, l20/p e 113/p (Tre Stelle) e i numeri 111, 121 e 113/p (Trifolera), che attraversando la strada provinciale Alba-Acqui prosegue sul confine Neive-Barbaresco fino alla strada provinciale per Neive. Sul lato sud il confine e' la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Trifolera»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Trifolera» e' compresa nel foglio di mappa n. 8 del comune di Barbaresco. Confina sul lato sud-ovest con una linea non identificata sul posto tra i mappali numeri 113/p e 121 (Trifolera) e i numeri 113/p e 120 (Tre Stelle) fino alla strada privata che separa i mappali numeri 111 e 125 (Trifolera) dai numeri 122, 123, 397 e 525 (Tre Stelle). La dividente prosegue nuovamente lungo una linea non identificata sul posto, tra i mappali numeri 125/p e 141 (Trifolera) e i numeri 125/p e 142 (Tre Stelle), segue poi la capezzagna esistente tra i mappali numeri 141, 140, 139, 400, 399, 135, 134, 161, 162, 269, 165 e 297 della presente sottozona e i n. 532, 533, 333, 176, 160, 168 e 166 della sottozona denominata Tre Stelle, fino al rio Trifolera e terminando sulla strada comunale Tre Stelle. Sul lato nord-est la dividente e' costituita dal rio Trifolera fino alla capezzagna dividente i mappali numeri 80, 79, 100, 101, 459, 449, 104 e 462 (Trifolera) dai numeri 81, 327, 84, 85, 86, 99, 102 e 103 (Rabaja). Sul lato sud-est confina con la strada provinciale Alba-Acqui.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Valeirano»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Valeirano» e compresa nei fogli di mappa numeri 4 e 5 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 40, 56, 64 e 66, sul lato sud confina con i mappali numeri 137, 138, 139 e 149. Sul lato ovest confina con il rio Manzola e sul lato nord confina con le particelle n. 131, 254 e 294.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vallegrande»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vallegrande» e' compresa nel foglio di mappa n. 2 del comune di Treiso. Confina sul lato est con i mappali numeri 113, 332, 339, 378, 120, 178, 398, 283, 284, 285, 310 e 275. Sul lato sud confina con i mappali numeri 226, 408, 274, 287, 282, 403 e 402, e sul lato ovest confina con il rio S. Stefanetto. Sul lato nord confina con la strada Ferrere.

Zona di produzione delle uve della menzione geografica «Vicenziana»
La zona di produzione dei vini «Barbaresco» Docg «Vicenziana» e' compresa nel foglio di mappa n. 1 del comune di Barbaresco. Confina sul lato nord-ovest con il comune di Neive, sul lato nord-est con la strada Boerola delimitante i confini tra Barbaresco e Neive e sul lato sud confina con la sottozona «Ovello». A partire da ovest la dividente taglia il mappale n. 304, procedendo sul confine dei mappali numeri 100 e 101 (Vicenziana) con i numeri 102, 103 e 104 (Ovello) fino alla strada comunale Vicenziana che serve da dividente fino al mappale n. 94. Fara' poi da confine la capezzagna esistente tra i mappali numeri 94, 259, 46, 37 e 243 (Vicenziana) con i numeri 260, 47, 38, 39 e 40 (Ovello) per congiungersi sulla strada di Boerola.
 
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