Gazzetta n. 51 del 2 marzo 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 2007, n. 18
Regolamento di esecuzione delle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale ed al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, tenutosi a Bucarest il 5 ottobre 2004.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli Atti adottati a Vienna il 10 luglio 1964 dal XV Congresso dell'Unione postale universale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXII Congresso dell'Unione postale universale - UPU;
Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 marzo 2006;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro delle comunicazioni; Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell'Unione postale universale - UPU - recanti modifiche: al settimo Protocollo addizionale della Costituzione dell'UPU, al Regolamento generale dell'Unione postale universale, alla Convenzione postale universale, al Protocollo finale e all'Accordo relativo ai servizi di pagamento della posta, adottati a Bucarest il 5 ottobre 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 gennaio 2007
NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri D'Alema, Ministro degli affari esteri Gentiloni Silveri, Ministro delle comunicazioni Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 2, foglio n. 43



Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, dall'amministrazione competente per materia, sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, degli atti internazionali relativi alla costituzione dell'Organismo internazionale denominato «Unione postale universale», con sede in Berna, al quale aderiscono tutti i Paesi riconosciuti dall'ONU».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2002, n. 216, provvede al recepimento sul piano interno, mediante regolamento, di talune modifiche delle regole universali postali apportate nel corso del XXII Congresso dell'Unione postale universale, tenutosi a Pechino dal 23 agosto al 15 settembre 1999.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
e)
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.».



 
----> Vedere da pag. 6 a pag. 82 <----


TRADUZIONE NON UFFICIALE

Settimo protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione Postale Universale
Settimo protocollo aggiunto alla Costituzione dell'Unione Postale Universale
I Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in Congresso a Bucarest, visto l'articolo 30.2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratifica, le modiche seguenti alla suddetta Costituzione.
Articolo I
(preambolo modificato)

Al fine di sviluppare le comunicazioni tra i popoli tramite un funzionamento efficace dei servizi postali e di contribuire a raggiungere gli scopi elevati della collaborazione internazionale nel campo culturale, sociale ed economico, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, su riserva di ratifica, la presente Costituzione.
L'Unione ha per vocazione di stimolare lo sviluppo duraturo dei servizi postali universali di qualita', efficaci e accessibili, per facilitare la comunicazioni tra gli abitanti del pianeta:
- garantendo la libera circolazione degli invii postali su un territorio postale unico
- composto da reti interconnesse;
- incoraggiando l'adozione di norme comuni eque e l'utilizzo della tecnologia; assicurando la cooperazione e l'interazione tra le parti interessate;
- favorendo una cooperazione tecnica efficace;
- avendo cura della soddisfazione dei bisogni evolutivi dei clienti.
Articolo II
(Articolo 1 - bis aggiunto)
Definizioni

1. ai fini degli atti dell'Unione postale universale, i termini seguenti sono definiti come segue:

1.1 Servizio postale: insieme delle prestazioni postali la cui estensione e' determinata dagli organi dell'Unione. Gli obblighi principali derivanti da queste prestazioni consistono nel rispondere a certi obiettivi sociali ed economici dei paesi membri, garantendo la raccolta, lo smistamento, la trasmissione e la distribuzione degli invii postali.

1.2 Paese membro: paese che soddisfa le condizioni enunciate all'articolo 2 della Costituzione.

1.3 Territorio postale unico (un unico e medesimo territorio postale): obbligo per le parti contraenti degli atti UPU di assicurare, secondo il principio della reciprocita', lo scambio di invii della posta-lettere nei rispetto della liberta' di transito e di trattare indistintamente gli invii postali provenienti da altri territori e in transito nei loro paese come invii postali propri.

1.4 Liberta' di transito: principio secondo il quale un'amministrazione postale intermediaria e' tenuta a trasportare gli invii postali che le sono consegnati in transito da un'altra amministrazione postale, riservando a tale corriere lo stesso trattamento applicato agli invii del regime interno.

1.5 Invio della posta-lettere: invii descritti nella Convenzione.

1.6 Servizio postale internazionale: operazioni o prestazioni postali regolamentate dagli Atti. Insieme di tali operazioni o prestazioni.
Articolo III
(Articolo 22 modificato)
Atti dell'Unione

1. la Costituzione e' l'Atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione e non puo' essere oggetto di riserva.
2. il Regolamento generale comporta le disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione e il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri e non puo' essere oggetto di riserva.
3. (testo invariato)
4. (testo invariato)
5. (testo invariato)
6. (testo invariato)
Articolo IV
(Articolo 30 modificato)
Modifica della Costituzione

1. Per essere adottate, le proposte sottoposte al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate almeno dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto.
2. (testo invariato)
Articolo V
(Articolo 31 modificato)
Modifica del Regolamento generate, della Convenzione e degli Accordi

1. (testo invariato)
2. La Convenzione e gli Accordi sono resi esecutivi simultaneamente e hanno la stessa durata. A partire dai giorno fissato dai Congresso per l'attuazione di tali Atti, i corrispondenti Atti del Congresso precedente sono abrogati.
Articolo VI
Adesione al Protocollo aggiuntivo e agli altri Atti dell'Unione

1. (testo invariato)
2. (testo invariato)
3. (testo invariato)
Articolo VII
Attuazione e durata del protocollo aggiunto alla Costituzione dell'Unione postale universale

Il presente Protocollo aggiuntivo sara' posto in atto il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore a tempo indeterminato.
In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo aggiunto, che avra' la stessa forza e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo stesso della Costituzione, e ne hanno firmato un esemplare depositato dal Direttore generate del Bureau international. Una copia verra' inviata ad ognuna delle parti dal Bureau international dell'Unione postale universale.

Bucarest, 5 ottobre 2004

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE
Indice

Capitolo I
Funzionamento degli organi dell'Unione
Art.
101 Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi Straordinari
102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio d'Amministrazione
103 Informazioni sulle attivita' del Consiglio d'Amministrazione
104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio Operativo postale
105 Informazioni sulle attivita' del Consiglio Operativo Postale
106 Composizione, funzionamento e riunioni del Comitato consultivo
107 Informazioni sulle attivita' del Comitato consultivo
108 (ex art. 106 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
109 (ex art. 107 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
110 (ex art. 108 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)

Capitolo II
Ufficio Internazionale

111 Elezione del direttore generale e del Vice-Direttore generale del Bureau International
112 Funzioni del Direttore Generale
113 (ex art. 111 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
114 (ex art. 112 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
115 (ex art. 113 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
116 (ex art. 114 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
117 (ex art. 115 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
118 (ex art. 116 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
119 (ex art. 117 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
120 (ex art. 118 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
121 (ex art. 119 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino) Rapporto biennale sulle attivita' dell'Unione

Capitolo III
Procedura d'introduzione e di esame delle proposte

122 (ex art. 120 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
123 Procedura di presentazione al Consiglio Operativo Postale delle proposte relative all'elaborazione dei nuovi Regolamenti, tenuto conto delle decisioni prese dal Congresso
124 (ex art. 121 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
125 Esame delle proposte tra due Congressi
126 (ex art. 123 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
127 (ex art. 124 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)

Capitolo IV
Finanze

128 Definizione e regolamento dette spese dell'Unione
129 (ex art. 126 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
130 Classi di contribuzione
131 (ex art. 128 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)

Capitolo V
Arbitraggio

132 (ex art. 129 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)

Capitolo VI
Disposizioni finali

133 Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale
134 (ex art. 131 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - Invariato)
135 Entrata in vigore e durata del Regolamento generale

Regolamento generale dell'Unione Postale Universale
I sottoscritti, Plenipotenziari dei governi dei paesi - membri dell'unione, visto l'articolo 22.2 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 Luglio 1964, di comune accordo e con riserva dell'articolo 25.4 della suddetta Costituzione, hanno adottato nel presente regolamento generale le seguenti disposizioni che assicurano l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione.

Capitolo I
Funzionamento degli organi dell'Unione
Articolo 101
Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi straordinari (Costit. 14,15)

1. I rappresentanti dei Paesi-membri si riuniscono in Congresso almeno quattro anni dopo la fine dell'anno nel corso del quale ha avuto luogo il congresso precedente.
2. (testo invariato)
3. Nelle deliberazioni, ciascun Paese-membro dispone di un voto, su riserva delle sanzioni previste dall'articolo 129.
4. (testo invariato)
5. (testo invariato)
6. (testo invariato)
7. (testo invariato)
8. (testo invariato)
Articolo 102
Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio d'Amministrazione (Costit. 17)

1. (testo invariato)
2. (testo invariato)
3. (testo invariato)
4. (testo invariato)
5. (testo invariato)
6. Il Consiglio d'Amministrazione ha le seguenti attribuzioni:
6.1 (testo invariato)
6.2 (testo invariato)
6.3 (testo invariato)
6.4 esaminare e approvare il budget biennale e i conti dell'Unione;
6.5 autorizzare, se le circostanze lo esigono, il superamento del tetto massimo di spesa conformemente all'articolo 128.3 a 5;
6.6 (testo invariato)
6.7 (testo invariato)
6.8 (testo invariato)
6.9 (testo invariato)
6.10 (testo invariato)
6.11 (testo invariato)
6.12 autorizzare, se richiesto, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, conformemente alle condizioni previste dall'articolo 130.6;
6.13 (testo invariato)
6.14 (testo invariato)
6.15 (testo invariato)
6.16 (testo invariato)
6.17 approvare i rapporti biennali stabiliti dal Bureau International sulle attivita' dell'Unione e sulla gestione finanziaria e presentare, se esistenti, i commenti ad essi relativi
6.18 (testo invariato)
6.19 previa consultazione del Consiglio Operativo Postale, decidere i contatti da prendere con le organizzazioni che non sono osservatori di diritto, esaminare e approvare i rapporti del Bureau international sulle relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali, prendere le decisioni giudicate opportune sullo svolgimento delle relazioni e il seguito da dare loro; designare, in tempo utile, previa consultazione del Consiglio Operativo Postale e del Segretariato generale, le organizzazioni internazionali, le associazioni, le imprese e le persone qualificate che devono essere invitate a farsi rappresentare a sessioni specifiche del Congresso e delle Commissioni, quando cio' sia nell'interesse dell'Unione o di giovamento ai lavori del Congresso, e incaricare il Direttore generale del Bureau International di inviare gli inviti necessari;
6.20 (testo invariato)
6.21 (testo invariato)
6.21.1 formulare le proposte che verranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 124:
6.22 (testo invariato)
6.23 (testo invariato)
6.24 (testo invariato)
6.25 (testo invariato)
6.26 (testo invariato)
6.27 (testo invariato)
6.28 (testo invariato)
6.29 esaminare e approvare il progetto di piano strategici da presentare al Congresso e elaborato dal Consiglio Operativo Postale con l'aiuto dei Bureu International; esaminare e approvare le revisioni annuali del piano fissato dal Congresso sulla base delle raccomandazioni del Consiglio Operativo Postale e lavorare di concerto con il Consiglio Operativo Postale all'elaborazione e all'attuazione annuale del piano;
6.30 stabilire il quadro per l'organizzazione del Comitato consultivo e approvare l'organizzazione del Comitato consultivo, secondo le disposizioni dell'articolo 106;
6.31 stabilire i criteri d'adesione al Comitato Consultivo e approvare o respingere le richieste di adesione secondo tali criteri, assicurandosi che questi ultimi siano applicati seguendo una procedura accelerata, tra le riunioni del Consiglio d'Amministrazione;
6.32 designare i membri che faranno parte del Consiglio Consultivo;
6.33 recepire i rapporti e le raccomandazioni del Comitato Consultivo e quelle in fase di discussione, e esaminare le raccomandazioni di quest'ultimo da sottoporre al Congresso.
7. (testo invariato)
8. (testo invariato)
9. (testo invariato)
10. (testo invariato)
11. (testo invariato)
12. Il Presidente del Comitato Consultivo rappresenta il Comitato alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione quando l'Agenda comprende questioni che interessano il Comitato Consultivo.
13. (ex paragrafo 12 del Regolamento adottato a Pechino - Invariato)
14. (ex paragrafo 13 del Regolamento adottato a Pechino- Invariato)
15. (ex paragrafo 14 del Regolamento adottato a Pechino- Invariato)
16. Su loro richiesta, gli osservatori indicati qui di seguito possono partecipare alle sessioni plenarie e alle riunioni delle Commissioni del Consiglio d'amministrazione, senza diritto di voto:
16.1 membri del Consiglio Operativo Postale;
16.2 membri del Comitato Consultivo;
16.3 organizzazioni intergovernative che si interessano ai lavori del Consiglio d'Amministrazione;
16.4 altri Paesi-membri dell'Unione.
17 Per ragioni logistiche, il Consiglio d'amministrazione puo' limitare il numero dei partecipanti per osservatore. Puo' ugualmente limitare il loro diritto alla parola durante i dibattiti.
18. I membri del Consiglio d'Amministrazione partecipano effettivamente alle sue attivita'. Gli osservatori possono, su richiesta, essere autorizzati a collaborare agli studi intrapresi, rispettando le condizioni che puo' stabilire il Consiglio per assicurare il rendimento e l'efficienza del proprio lavoro. Essi possono anche essere sollecitati a presiedere dei Gruppi di lavoro e dei gruppi di progetto, quando le loro conoscenze o esperienze lo giustifichino. La partecipazione degli osservatori avviene senza spese supplementari per l'Unione.
19. In circostanze eccezionali gli osservatori possono essere esclusi da una riunione o da una parte di una riunione. Alla stessa maniera, il diritto di ricevere certi documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento lo esiga; la decisione concernente tale restrizione puo' essere presa caso per caso da ogni organo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio d'Amministrazione, e al Consiglio Operativo Postale se si tratta di questioni che presentino un interesse particolare per tale organo. Successivamente il Consiglio d'Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, consultandosi con il Consiglio Operativo Postale, se del caso.
Articolo 103
Informazioni sulle attivita' del Consiglio d'Amministrazione

1. Dopo ogni sessione, il Consiglio d'Amministrazione informa i Paesi-membri dell'Unione, le Unioni ristrette e i membri del Comitato consultivo sulle sue attivita' inviando loro un resoconto analitico nonche' le sue risoluzioni e decisioni.
2. Il Consiglio d'Amministrazione fa al Congresso un rapporto sull'insieme della sua attivita' e la trasmette alte amministrazioni postali dei paesi-membri dell'Unione e ai membri del Comitato consultivo almeno due mesi prima dell'apertura del congresso.
Articolo 104
composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio Operativo Postale (Const. 18)

1. (testo invariato)
2. (testo invariato)
3. Ciascun membro del Consiglio Operativo Postale designa un suo rappresentante che assume le responsabilita' elencate negli Atti dell'Unione in materia di prestazione di servizi.
4. (testo invariato)
5. (testo invariato)
6. (testo invariato)
7. (testo invariato)
8. (testo invariato)
9. Le attribuzioni del Consiglio Operativo Postale sono le seguenti:
9.1 (testo invariato)
9.2 (testo invariato)
9.3 (testo invariato)
9.4 (testo invariato)
9.5 formulare le proposte che verranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 125; l'approvazione del Consiglio d'Amministrazione e' richiesta quando tali proposte vertono su questioni di competenza di quest'ultimo;
9.6 esaminare, su richiesta dell'Amministrazione postale di un paese membro, ogni proposta che questa amministrazione postale trasmette al Bureau International secondo l'articolo 124, preparandone i commenti e incaricare il Bureau International di allegarli alla suddetta proposta prima di sottoporla all'approvazione delle amministrazioni postali dei paesi membri;
9.7 (testo invariato)
9.8 (testo invariato)
9.9 (testo invariato)
9.10 (testo invariato)
9.11 (testo invariato)
9.12 (testo invariato)
9.13 (testo invariato)
9.14 (testo invariato)
9.15 (testo invariato)
9.16 esaminare tutte le altre questioni che sono ad esso sottoposte da un membro del Consiglio Operativo Postale, dal Consiglio d'Amministrazione o da ogni amministrazione postale di un Paese-membro;
9.17 recepire e discutere i rapporti e le raccomandazioni del Comitato consultivo, e, per le questioni che interessano il Consiglio Operativo Postale, esaminare e fare delle osservazioni sulle raccomandazioni dei Comitato consultivo da sottoporre al Congresso;
9.18 designare i membri che faranno parte del Comitato consultivo
10. (ex paragrafo 11 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)
11. (ex paragrafo 12 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)
12. Su loro richiesta gli osservatori qui di seguito indicati possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni plenarie e alle riunioni delle Commissioni del Consiglio Operativo Postale:
12.1 membri del Consiglio d'Amministrazione;
12.2 membri del Comitato Consultivo;
12.3 organizzazioni intergovernative che s'interessano ai lavori del Consiglio Operativo Postele;
12.4 altri Paesi-membri dell'Unione.
13. Per ragioni logistiche, il Consiglio Operativo Postale puo' limitare il numero dei partecipanti per ciascun osservatore. Puo' anche limitare il loro diritto alla parola durante i dibattiti.
14. I membri del Consiglio Operativo Postale partecipano effettivamente alle sue attivita'. Gli osservatori possono, su richiesta, essere autorizzati a collaborare agli studi intrapresi nel rispetto delle condizioni che il Consiglio puo' stabilire per assicurare il rendimento e l'efficienza del suo lavoro. Essi possono anche essere sollecitati a presiedere i Gruppi di lavoro e i gruppi di progetto quando le loro conoscenze o la loro esperienza Io giustifichino. La partecipazione degli osservatori si effettua senza spese supplementari per l'Unione.
15. in circostanze eccezionali gli osservatori possono essere esclusi da una riunione o da una parte di una riunione. Alla stessa maniera, il diritto di ricevere certi documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento lo esiga; la decisione concernente tale restrizione puo' essere presa caso per caso da ogni organo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio d'Amministrazione, e al Consiglio Operativo Postale se si tratta di questioni che presentino un interesse particolare per tale organo. Successivamente il Consiglio d'Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, consultandosi con il Consiglio Operativo Postale, se del caso.
16. Il Presidente del Comitato consultivo rappresenta il Comitato alle riunioni del Consiglio Operativo Postale allorche' l'ordine del giorno comprenda questioni che interessano il Comitato stesso.
17. (ex paragrafo 13 dei Regolamento adottato dai Congresso di Pechino - invariato)
17.1 (ex paragrafo 13.1 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)
17.2 (ex paragrafo 13.2 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)
17.3 (ex paragrafo 13.3 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)
Articolo 105
Informazioni sulle attivita' del Consiglio Operativo Postale.

1. Dopo ciascuna sessione, il Consiglio Operativo Postale informa i Paesi-membri dell'Unione, le Unioni ristrette e i membri del Comitato consultivo sulle proprie attivita' inviando loro in particolare un resoconto analitico come anche le proprie risoluzioni e decisioni.
2. (testo invariato)
3. Il Consiglio Operativo Postale redige, per il Congresso, un rapporto sull'insieme della sua attivita' e lo trasmette alle Amministrazioni postali dei Paesi-membri dell'Unione e ai membri del Comitato consultivo almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.
Articolo 106
Composizione, funzionamento e riunioni del Comitato consultivo

1. Il Comitato consultivo ha come fine quello di rappresentare gli interessi del settore postale nel senso piu' ampio del termine e di servire da quadro per un dialogo efficace tra le parti interessate. Esso comprende organizzazioni non governative rappresentanti di clienti, di fornitori di servizi di distribuzione, di sindacatati, di fornitori di beni e servizi operanti nel settore dei sevizi postali, e di organismi simili che raggruppano privati, come anche imprese che si occupano di servizi postali internazionali. Se tali organizzazioni sono registrate, devono esserlo in uno dei Paesi-membri dell'Unione. Il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio Operativo Postale, designano i loro membri rispettivi che partecipano alle sessioni, in quanto membri del Comitato consultivo. AI di fuori dei membri designati dal Consiglio d'Amministrazione e dal Consiglio Operativo Postale, l'adesione al Comitato consultivo e' determinata dall'esito di una procedura di richiesta e dall'accettazione di questa, stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e realizzata secondo l'articolo 102.6.31.
2. Ciascun membro del Comitato consultivo designa il proprio rappresentante
3. Le spese di funzionamento del Comitato consultivo sono ripartite tra l'Unione e i membri del Comitato, secondo le modalita' specificate dal Consiglio d'Amministrazione
4. I membri del Comitato consultivo non beneficiano di alcuna remunerazione o retribuzione.
5. Il Comitato consultivo si riorganizza dopo ciascun Congresso, secondo il quadro stabilito dal Consiglio d'Amministrazione. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione presiede la riunione organizzativa del Comitato consultivo, nel corso della quale si procede all'elezione del Presidente del Comitato stesso.
6. Il Comitato consultivo determina la sua organizzazione interna e stabilisce il proprio regolamento interno, tenendo conto dei principi generali dell'Unione e su riserva di approvazione del Consiglio d'Amministrazione, previa consultazione del Consiglio Operativo Postale
7. Il Comitato consultivo si riunisce due volte l'anno. In linea di principio le riunioni hanno luogo presso la sede dell'Unione al momento delle sessioni del Consiglio d'amministrazione e del Consiglio Operativo Postale. La data e il luogo di ciascuna riunione sono determinati dai Presidente del Comitato consultivo, in accordo con i Presidenti del Consiglio d'Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale e il Direttore Generale del Bureau Internationai.
8. Il Comitato consultivo fissa il proprio programma nell'ambito della seguente lista di attribuzioni:
8.1 esaminare i documenti e i rapporti appropriati del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale ; in casi eccezionali, il diritto di ricevere alcuni testi e documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento Io richiede; la decisione concernente una tale limitazione puo' essere presa caso per caso da qualunque organismo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio di Amministrazione, e al Consiglio Operativo Postale se si tratta di questioni aventi un interesse particolare per questo organismo; in seguito il Consiglio di Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, di concerto con il Consiglio Operativo Postale, se del caso;
8.2 condurre degli studi e discutere le questioni importanti per i membri del Comitato consultivo;
8.3 esaminare le questioni concernenti il settore dei servizi postali e presentare rapporti su tali questioni;
8.4 contribuire ai lavori del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo postale, in particolare con la presentazione di rapporti e di raccomandazioni, e con la presentazione di parere a richiesta dei due Consigli;
8.5 fare delle raccomandazioni al Congresso, con riserva di approvazione del Consiglio di Amministrazione e, per le questioni riguardanti il Consiglio Operativo Postale, mediante esame e commento di quest'ultimo.
9. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente dei Consiglio Operativo Postale rappresentano tali organi alle riunioni del Comitato Consultivo, qualora l'ordine del giorno di tali riunioni comprenda questioni di interesse per questi organi.
10. Per assicurare un collegamento efficace con gli organi dell'Unione, il Comitato consultivo puo' designare dei rappresentanti per partecipare alle riunioni del Congresso, del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale, cosi' come delle loro rispettive Commissioni in qualita' di osservatori senza diritto di voto.
11. Su loro richiesta, i membri del Comitato consultivo possono assistere alle sedute plenarie e alle riunioni delle Commissioni del Consiglio di Amministrazione e dei Consiglio Operativo Postale, conformemente agli articoli 102.16 e 104.12. Essi possono ugualmente partecipare ai lavori dei Gruppi di progetto e dei Gruppi di lavoro ai sensi degli articoli 102.18 e 104.14. I membri del Comitato consultivo possono partecipare al Congresso in qualita' di osservatori senza diritto di voto.
12. Su loro richiesta, gli osservatori qui di seguito indicati possono partecipare, senza diritto di voto, alle sessioni del Comitato consultivo:
12.1 membri del Consiglio di Amministrazione e del Consiglio Operativo Postale;
12.2 organizzazioni intergovernative che si interessano ai lavori del Comitato consultivo;
12.3 Unioni ristrette;
12.4 altri membri dell'Unione.
13. Per ragioni logistiche, il Comitato consultivo puo' limitare il numero dei partecipanti per osservatore. Esso puo' ugualmente limitare il diritto di parola durante le discussioni.
14. In casi eccezionali, gli osservatori possono essere esclusi da una riunione o da una parte di una riunione. Allo stesso modo, il loro diritto di ricevere alcuni documenti puo' essere limitato se la riservatezza dell'oggetto della riunione o del documento lo richiede; la decisione concernente una tale restrizione puo' essere presa caso per caso da qualsiasi organo interessato o dal suo Presidente; i diversi casi sono segnalati al Consiglio di Amministrazione, e al Consiglio Operativo postale se si tratta di questioni aventi un interesse particolare per questo organismo; in seguito il Consiglio di Amministrazione puo', se lo ritiene necessario, riesaminare le restrizioni, di concerto con il Consiglio Operativo Postale, se dei caso.
15. Il Bureau International, sotto la responsabilita' del Direttore Generale, assicura il segretariato del Comitato consultivo
Articolo 107
Informazione sulle attivita' del Comitato consultivo

1. Dopo ogni sessione, il Comitato consultivo informa il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Operativo Postale delle sue attivita' indirizzando ai Presidenti di questi organi, tra l'atto, un resoconto analitico delle sue riunioni e le sue raccomandazioni e pareri.
2. Il Comitato consultivo fa al Consiglio di Amministrazione un rapporto annuale di attivita' e ne invia un esemplare al Consiglio Operativo Postale. Tale rapporto e' inserito nella documentazione dei Consiglio di Amministrazione fornita ai Paesi membri dell'Unione e alle Unioni ristrette, conformemente all'articolo 103.
3. Il Comitato consultivo fa al Congresso un rapporto sull'insieme delle sue attivita' e lo trasmette alle amministrazioni postali dei Paesi membri dell'Unione almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso.
Articolo 108 (ex 106 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Regolamento interno dei Congresso (Cost. 14)
Articolo 109 (ex 107 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Lingue di lavoro del Bureau international
Articolo 110 (ex 108 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio
Capitolo II
Bureau International
Articolo 111
Elezione del Direttore Generale e del Vice- Direttore Generale del Bureau International

1. Il Direttore Generale e il Vice-Direttore generale del Bureau International sono eletti dai Congresso per il periodo che separa i due Congressi successivi, essendo la durata minima del loro mandato di quattro anni. Il loro mandato e' rinnovabile una sola volta. Salvo decisione contraria del Congresso, la data della loro entrata in funzione e' fissata al 1° Gennaio dell'anno che segue il Congresso.
2. (testo invariato)
3. (testo invariato)
4. (testo invariato)
5. In caso di vacanza del posto di Vice-Direttore Generale, il Consiglio d'Amministrazione incarica, su proposta del Direttore Generale, uno dei Direttori di grado D 2 ai Bureau International di assumere, fino ai prossimo Congresso, le funzioni di Vice-Direttore Generale.
Articolo 112
Funzioni di direttore Generale

1. Il Direttore Generale organizza, amministra e dirige il Bureau International del quale egli e' il rappresentante legale. Egli e' competente per classificare i posti dal grado G1 al D2 e per nominare e promuovere i funzionari in tali gradi. Per le nomine dal grado P2 al D2 deve prendere in considerazione le qualifiche professionali dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni Postali dei Paesi-membri dei quali hanno la nazionalita', o nei quali esercitano la loro attivita' professionale, tenendo conto di una ripartizione geografica continentale equa e linguistica. I posti di grado D2 devono, in ogni modo possibile, essere ricoperti dai candidati provenienti da regioni diverse e da altre regioni rispetto a quelle di origine del Direttore Generale e del Vice-Direttore Generale, tenuto conto della considerazione dominante dell'efficacia del Bureau International. Nel caso di posti per i quali si richiedono dei requisiti speciali, il Direttore Generale puo' rivolgersi all'esterno. Egli tiene conto ugualmente, al momento della nomina di un nuovo funzionario, dei fatto che in linea di principio le persone che si occupano dei posti di grado D2, E1 e P5 devono essere cittadini dei diversi Paesi-membri dell'Unione. Al momento della promozione di un funzionario del Bureau international al grado D2, D1 e P5, egli non e' tenuto ad applicare lo stesso principio. Inoltre, le esigenze di una ripartizione geografica equa e linguistica passano in secondo piano rispetto al processo di selezione. Il Direttore Generale informa il Consiglio di Amministrazione una volta all'anno delle nomine e delle promozioni dal grado P4 al D2.
2. Il Direttore Generale ha le seguenti attribuzioni:
2.1 (testo invariato)
2.2 (testo invariato)
2.3 (testo invariato)
2.4 (testo invariato)
2.5 (testo invariato) 2.6
(testo invariato)
2.7 (testo invariato)
2.8 dopo la chiusura del Congresso, presentare al Consiglio Operativo Postale le
proposte concernenti i cambiamenti da apportare ai Regolamenti in ragione delle decisioni del Congresso, conformemente al Regolamento interno del Consiglio Operativo Postale;
2.9 (ex paragrafo 2.8 - Invariato)
2.10 (ex paragrafo 2.9 - Invariato)
2.11 (ex paragrafo 2.10 - Invariato)
2.12 (ex paragrafo 2.11 - Invariato)
2.13 (ex paragrafo 2.12 - Invariato)
Articolo 113
Funzioni del Vice-Direttore Generale

1. (testo invariato)
2. Nel caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale, il Vice-Direttore esercita i poteri di questo. Analogamente avviene in caso di vacanza del posti di Direttore generale come previsto nell'articolo 111.3.
Articolo 114 (ex art. 112 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Segretariato degli organi dell'Unione (Costit. 14. 15. 17. 18)
Articolo 115 (ex art. 113 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) - Lista dei Paesi-membri (Costit. 2)
Articolo 116 (ex art. 114 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Informazioni. Pareri. Richieste d'interpretazione e di modifica degli Atti. Inchieste. Intervento nella liquidazione dei conti (Costit. 20, Reg. Gen. 124. 125. 126)
Articolo 117 (ex art. 115 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) - Cooperazione tecnica (Costit. 1)
Articolo 118 (ex art. 116 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) - Formule fornite dal Bureau International (Costit. 20)
Articolo 119 (ex art. 117 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Atti delle Unioni ristrette e accordi speciali (Costit. 8)
Articolo 121
Rapporto biennale sulle attivita' dell'Unione (Costit. 20, Regol. Gen. 102.6.17)
Il Bureau International redige, sulle attivita' dell'Unione, un rapporto biennale che e' comunicato, previa approvazione del Consiglio d'amministrazione, alle Amministrazioni Postale, alle Unioni ristrette e all'Organizzazione delle Nazioni Unite.
Capitolo III
Procedura d'introduzione e esame delle proposte
Articolo 122 (ex art. 120 dei Regolamento adottato dai Congresso di Pechino - invariato) Procedura di presentazione delle proposte al Congresso (Costit. 29)
Articolo 123
Procedura di presentazione al Consiglio Operativo Postale delle proposte concernenti l'elaborazione dei nuovi Regolamenti tenuto conto delle decisioni prese dal Congresso.

1. I Regolamenti della Convenzione Postale Universale e dell'Accordo sui servizi di pagamento postale sono stabiliti dal Consiglio Operativo Postale tenuto conto delle decisioni prese dai Congresso.
2. Le proposte a seguito degli emendamenti che si propone di apportare alla Convenzione o all'Accordo sui sevizi di pagamento devono essere sottoposte ai Bureau International contemporaneamente alle proposte per il Congresso alle quali esse si riferiscono. Possono essere sottoposte dall'Amministrazione postale di un solo Paese-membro dell'UPU, senza l'appoggio delle Amministrazioni Postali degli altri Paesi-membri. Tali proposte devono essere inviate a tutti i Paesi-membri, almeno un mese prima del Congresso.
3. Le altre proposte concernenti i Regolamenti, che si ritengono dover essere esaminate dal Consiglio Operativo Postale in vista dell'elaborazione dei nuovi Regolamenti nei sei mesi successivi al Congresso, devono essere sottoposte al Bureau lnterantional almeno due mesi prima del Congresso.
4. Le proposte concernenti i cambiamenti da apportare ai Regolamenti in ragione delle decisioni dei Congresso, che sono sottoposte dalle Amministrazioni postali dei Paesi-membri, devono pervenire ai Bureau international almeno due mesi prima dell'apertura dei Consiglio Operativo Postale. Tali proposte devono essere inviate a tutti i Paesi-membri, almeno un mese prima dell'apertura del Consiglio Operativo Postale.
Articolo 124 (ex art. 121 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi (Costit. 29, Reg.Gen. 116)
Articolo 125
Esame delle proposte tra due Congressi (Costit. 29. Reg.Gen. 116, 124)

1. Ogni proposta concernente la Convenzione, gli Accordi e i loro Protocolli finali e' sottoposta alla procedura seguente: quando l'Amministrazione Postale di un Paese-membro ha inviato una proposta al Bureau International, quest'ultimo la trasmette a tutte le Amministrazioni Postali dei Paesi-membri per l'esame. Queste dispongono di un termine di due mesi per esaminare la proposta e, se del caso, per far pervenire le loro osservazioni ai Bureau Interational. Gli emendamenti non sono ammessi. AI termine del periodo di due mesi, il Bureau International trasmette alle Amministrazioni Postali dei Paesi-membri tutte le osservazioni ricevute e invita l'Amministrazione Postale di ciascun Paese-membro avente diritto (di voto), a votare pro o contro la proposta. Le Amministrazioni postali dei Paesi-membri che non hanno fatto pervenire il loro voto nell'arco di due mesi, sono considerate come astenute. Il termine predetto parte dalla data delle circolari del Bureau International.
2. (testo invariato)
3. (testo invariato)
Articolo 126
Notifica delle decisioni adottate tra due Congressi (Costit. 29, Reg. Gen. 124. 125)

1. (testo invariato)
2. Le modifiche apportate dal Consiglio Operativo Postale ai Regolamenti e ai loro Protocolli finali sono notificate alle Amministrazioni Postali dal Bureau Intemational. Analogamente per le interpretazioni di cui all'art. 36.3.2 della Convenzione e alle disposizioni corrispondenti agli Accordi.
Articolo 127 (ex art. 124 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato)) Entrata in vigore dei Regolamenti e delle alte decisioni adottate tra i due Congressi
Capitolo IV
Finanze
Articolo 128
Definizione e regolamento delle spese dell'Unione (Cost. 22)

1. Con riserva delle disposizioni previste nei paragrafi da 2 a 6, le spese annuale afferenti alle attivita' degli organi dell'Unione non devono superare le somme di seguito riportate per gli anni 2005 e seguenti: 37 000 000 franchi svizzeri per gli anni dal 2005 al 2008, il limite di base per il 2008 si applica ugualmente agli anni posteriori in caso di rinvio del Congresso previsto per il 2008.
2. Le spese afferenti alla riunioni del prossimo Congresso (spostamento del segretariato, spese di trasporto, spese di installazione tecnica di interpretariato simultaneo, spese di riproduzione dei documenti durante il Congresso, ecc.) non devono oltrepassare il limite di 2 900 000 franchi svizzeri.
3. (testo invariato)
4. (testo invariato)
5. (testo invariato)
6. (testo invariato)
7. (testo invariato)
8. (testo invariato)
9. (testo invariato)
10. (testo invariato)
11. (testo invariato)
12. (testo invariato)
13. (testo invariato)
14. (testo invariato)
15. (testo invariato)
Articolo 129
Sanzioni automatiche

1. Ciascun Paese membro impossibilitato ad effettuare la cessione prevista all'articolo 128.9 e che non accetta di sottoporsi ad un piano di ammortamento proposto dal Bureau international conformemente all'articolo 128.10, o che non lo rispetti, perde automaticamente il suo diritto di voto ai Congresso e nelle riunioni del Consiglio di amministrazione del Consiglio Operativo Postale, e non e' piu' eleggibile in questi due Consigli.
2. (testo invariato)
Articolo 130
Classi di contribuzione (Cost. 21, Reg. gen. 115, 128)

1. I Paesi membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione alla quale appartengono. Tali classi sono le seguenti:
classe di 50 unita';
classe di 45 unita';
classe di 40 unita';
classe di 35 unita';
classe di 30 unita';
classe di 25 unita';
classe di 20 unita';
classe di 15 unita';
classe di 10 unita';
classe di 5 unita';
classe di 3;
classe di 1 unita';
classe di 0,5 unita', riservata ai paesi meno avanzati elencati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri paesi designati dal Consiglio di Amministrazione.
2. (testo invariato)
3. (testo invariato)
4. (testo invariato)
5. (testo invariato)
6. (testo invariato)
7. (testo invariato)
8. (testo invariato)
Articolo 131 (ex art. 128 dei Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Pagamento delle forniture del Bureau international (Reg. gen. 118)
Capitolo V
Arbitraggi
Articolo 132 (ex art. 129 del Regolamento adottato dal Congresso di Pechino - invariato) Procedura d'arbitraggio (Cost. 32)
Capitolo VI
Disposizioni finali
Articolo 133
Condizioni di approvazione delle proposte concernenti il Regolamento generale
Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto. I due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto devono essere presenti al momento del voto.
Articolo 134
Proposte concernenti gli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (Cost. 9)
Le condizioni di approvazione di cui all'articolo 133 si applicano ugualmente alle proposte tendenti a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui tali Accordi non prevedano le condizioni delle disposizioni di modifica che contengono.
Articolo 135
Attuazione e durata del Regolamento Generale
1i presente Regolamento generale sara' attuato il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore per un periodo indeterminato.
In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare depositato presso il Direttore generale del Bureau international. Una copia verra' consegnata ad ognuna delle Parti dal Bureau international dell'Unione postale universale.

Redatto a Bucarest, 5 ottobre 2004
Convenzione
CONVENZIONE POSTALE UNIVERSALE
INDICE
PARTE PRIMA

REGOLE COMUNI APPLICABILI AL SERVIZIO POSTALE INTERNAZIONALE
Capitolo unico
Disposizioni generali

Art.

1. Definizioni
2. Designazione della o delle entita' incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione
3. Servizio postale universale
4. Liberta' di transito
5. Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo. Rispedizione. Rinvio al mittente degli invii non recapitabili.
6. Tasse
7. Esenzione dalle tasse postali
8. Francobolli
9. Sicurezza postale
10. Ambiente
11. Infrazioni

Parte seconda
Regole applicabili alla posta-lettere e ai pacchi postati

Capitolo 1
Offerta di prestazioni

12. Servizi di base
13. Servizi supplementari
14. Posta elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi
15. Invii non ammessi. Divieti
16. Materie radioattive e materie biologiche ammesse
17. Reclami
18. Controllo doganale. Diritti doganali e altri diritti
19. Scambio di dispacci chiusi con unita' militari
20. Norme e obiettivi in materia di qualita' del servizio

Capitolo 2
Responsabilita'

21. Responsabilita' delle amministrazioni postali. Indennita'
22. Non responsabilita' delle amministrazioni postali
23.Responsabilita' del mittente
24 Pagamento dell'indennita'
25 Recupero eventuale dell'indennita' sul mittente o sul destinatario
26. Reciprocita' applicabile alle riserve riguardanti la responsabilita'

Capitolo 3
Disposizioni particolari per la posta-lettere

27. Impostazione all'estero di invii di posta-lettere
Parte terza
Remunerazione

Capitolo 1
Disposizioni particolari per la posta-lettere

28. Spese terminali. Disposizioni generali
29. Spese terminali. Disposizioni applicabili agli scambi tra paesi del sistema target
30. Spese terminali. Disposizioni applicabili a flussi di traffico verso, da e tra i paesi del sistema transitorio
31. Fondi per il miglioramento della qualita' del servizio
32. Spese di transito

Capitolo 2
Altre disposizioni

33. Tasso di base e disposizioni relative alle spese di trasporto aereo
34. Quote parti territoriali e marittime dei pacchi postali
35. Potere del CEP di fissare l'ammontare delle spese e delle quote parti

Parte quarta
Disposizioni finali

36. Condizioni di approvazione delle proposte riguardanti la Convenzione e i Regolamenti
37. Riserve presentate in occasione del Congresso
38. Entrata in vigore e durata della Convenzione

Protocollo finale della Convenzione postale universale

Art.
I. Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo
II. Tasse
III. Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi
IV. Servizi di base
V. Pacchetti
VI. Avviso di ricevimento
VII. Servizi di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)
VIII. Divieti (posta-lettere)
IX. Divieti (pacchi postali)
X. Oggetti soggetti a diritti doganali
XI. Reclami
XII. Tassa di presentazione alla dogana
XIII. Impostazione all'estero di invii della posta-lettere
XIV. Quote-parti territoriali d'arrivo eccezionali
XV. Tariffe speciali

Convenzione postale universale

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22, paragrafo 3 della Costituzione dell'Unione postale universale, stipulata a Vienna il 10 luglio 1964, hanno di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione stabilito, nella presente Convenzione, le norme applicabili al servizio postale internazionale.

Parte prima

Regole comuni applicabili al servizio postale internazionale

Capitolo unico

Disposizioni generali
Articolo primo
Definizioni

1. Ai fini della Convenzione postale universale, i termini sottostanti sono definiti come segue:

1.1 servizio postale universale: prestazione permanente ai clienti di servizi postali di base di qualita', in ogni parte del territorio di un paese, a prezzi accessibili;

1.2 dispaccio chiuso: sacco o insieme di sacchi o di altri contenitori etichettati, piombati o sigillati, contenenti invii postali;

1.3 transito allo scoperto: transito, attraverso un paese intermediario, di invii il cui numero o peso non giustifichi la preparazione di un dispaccio chiuso per il paese di destinazione;

1.4 invio postale: termine generico indicante ogni spedizione effettuata dalla posta (invio di posta-lettere, pacco postale, vaglia postale, ecc.);

1.5 spese terminali: remunerazione dovuta all'amministrazione postale di destinazione dall'amministrazione postale mittente a titolo di compensazione delle spese connesse al trattamento di invii di posta-lettere ricevuti nel paese di destinazione;

1.6 spese di transito: remunerazione dovuta ad un organismo trasportatore (amministrazione postale, un altro servizio o una combinazione di entrambi) per le prestazioni fornite in un dato paese, riguardanti il transito territoriale e/o aereo sul suo territorio di un pacco postale;

1.7 quota parte territoriale di arrivo: remunerazione dovuta all'amministrazione postale di destinazione dall'amministrazione postale mittente a titolo di compensazione delle spese di lavorazione di un pacco postale nel paese di destinazione;

1.8 quota parte territoriale di transito: remunerazione dovuta ad un organismo trasportatore (amministrazione postale, un altro servizio o una combinazione di entrambi) per le prestazioni fornite in un dato paese in merito al transito territoriale e/o aereo sul suo territorio di un pacco postale;

1.9 quota parte marittima: remunerazione dovuta per le prestazioni fornite da un organismo trasportatore (amministrazione postale, un altro servizio o una combinazione di entrambi), partecipante al trasporto marittimo di un pacco postale.
Articolo 2
Designazione della o delle entita' incaricate di adempiere agli obblighi derivanti dall'adesione alla Convenzione

1. I Paesi membri notificano al Bureau internazionale, entro sei mesi dalla chiusura del Congresso, il nome e l'indirizzo dell'organo di governo incaricato della supervisione degli affari postali. Inoltre, i Paesi membri entro lo stesso periodo comunicano anche, il nome e l'indirizzo del o degli operatori designati ufficialmente ad assicurare l'esecuzione dei servizi postali e adempiere agli obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione sul proprio o loro territori. Tra i due Congressi, qualunque cambiamento riguardante gli organi di governo e gli operatori designati ufficialmente deve essere notificato al Bureau internazionale nel piu' breve tempo possibile.
Articolo 3
Servizio postale universale

1. Al fine di rafforzare il concetto di unicita' del territorio postale dell'Unione, i Paesi membri vigilano affinche' tutti gli utilizzatorilclienti godano del diritto a un servizio postale universale che corrisponda a un'offerta di servizi postali di base di qualita', forniti in modo permanente in ogni parte del territorio, a prezzi accessibili.
2. A questo scopo, i Paesi membri stabiliscono, nell'ambito della loro legislazione postale nazionale o in altri modi abituali, sia la portata dei servizi postali interessati, sia le condizioni di qualita' e di prezzi accessibili, tenendo conto allo stesso tempo dei bisogni della popolazione e delle condizioni nazionali.
3. I Paesi membri vigilano affinche' le offerte di servizi postali e le norme di qualita' siano rispettate dagli operatori incaricati di assicurare il servizio postale universale.
4. I Paesi membri vigilano affinche' la prestazione del servizio postale universale sia assicurata in modo valido, garantendo cosi' la sua continuita'.
Articolo 4
Liberta' di transito

1. Il principio della liberta' di transito e' enunciato all'articolo primo della Costituzione. Esso comporta l'obbligo, per ogni amministrazione postale, di inoltrare sempre per le vie piu' rapide e con i mezzi piu' sicuri che essa impiega per i propri invii, i dispacci chiusi e gli invii della posta-lettere allo scoperto che le vengono rimessi da un'altra amministrazione postale. Tale principio si applica ugualmente agli invii o dispacci mal indirizzati.
2. I Paesi membri che non partecipano allo scambio delle lettere contenenti materie biologiche deperibili o materie radioattive hanno la facolta' di rifiutare il transito allo scoperto sul loro territorio dei suddetti invii. Cio' vale ugualmente per quegli invii di posta-lettere diversi dalle lettere, dalle cartoline postali e dai cecogrammi. Cio' si applica allo stesso modo alle stampe, ai periodici, alle riviste, ai pacchetti e ai sacchi M il cui contenuto non soddisfi le disposizioni legali che regolano le condizioni della loro pubblicazione o della loro circolazione nel paese attraversato.
3. La liberta' di transito dei pacchi postali da avviare per le vie terrestre e marittima e' limitata al territorio dei Paesi partecipanti a questo servizio
4. La liberta' di transito dei pacchi aerei e' garantita sull'intero territorio dell'Unione. Tuttavia, i Paesi membri che non partecipano al servizio dei pacchi postali non possono essere obbligati ad assicurare l'avviamento, per via di superficie, dei pacchi aerei.
5. Se un Paese membro non osserva le disposizioni concernenti la liberta' di transito, gli altri Paesi membri hanno il diritto di sopprimere il servizio postale con tale Paese.
Articolo 5
Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo. Rispedizione. Rinvio ai mittente degli invii non distribuibili

1. Ogni invio postale appartiene al mittente fino a che non sia stato consegnato all'avente diritto, a meno che detto invio sia stato sequestrato in applicazione della legislazione del paese di origine o di destinazione e, in caso di applicazione dell'articolo 15.2.1.1 o 15.3, secondo la legislazione dei paese di transito.
2. II mittente di un invio postale puo' farlo ritirare dal servizio o fame modificare o correggere l'indirizzo. Le tasse e le altre condizioni sono indicate dai Regolamenti.
3. I Paesi membri assicurano la rispedizione degli invii postali, in caso di variazione di indirizzo del destinatario, e la restituzione al mittente degli invii non distribuibili. Le tasse e le altre condizioni sono enunciate nei Regolamenti.
Articolo 6
Tasse

1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali e speciali sono fissate dalle amministrazioni postali, in conformita' ai principi enunciati nella Convenzione e nei Regolamenti. Di regola, le tasse devono essere stabilite in relazione ai costi inerenti alla fornitura di tali servizi.
2. L'amministrazione di origine fissa le tasse di affrancatura per il trasporto degli invii di posta-lettere e dei pacchi postali. Le tasse di affrancatura comprendono il recapito degli invii al domicilio dei destinatari, per quanto lo consenta l'organizzazione del servizio di distribuzione nei Paesi di destinazione per gli invii in questione.
3. Le tasse applicate, comprese quelle fissate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno uguali a quelle applicate agli invii del servizio interno aventi le stesse caratteristiche (categoria, quantita', tempi di trattamento, ecc.).
4. Le amministrazioni postali sono autorizzate a superare i limiti di tutte le tasse indicative figuranti negli Atti.
5. Al di sotto del limite minimo di tasse fissato al punto 3, le amministrazioni postali hanno la facolta' di concedere tasse ridotte in base alla loro legislazione interna per gli invii di posta-lettere e per i pacchi postali impostati nel loro paese. Esse hanno, in particolar modo, la possibilita' di accordare tariffe preferenziali ai loro clienti che hanno un importante traffico postale.
6. E' vietato riscuotere a carico dei clienti tasse postali di qualsiasi natura diverse da quelle previste negli Atti.
7. Salvo i casi previsti dagli Atti, ogni amministrazione postale incamera le tasse percepite.
Articolo 7
Esenzione dalle tasse postali

1. Principio
1.1 I casi di franchigia postale, in quanto esonero dal pagamento dell'affrancatura, sono espressamente previsti dalla Convenzione. Tuttavia, i Regolamenti possono fissare disposizioni che prevedono sia l'esenzione dal pagamento dell'affrancatura che l'esenzione dal pagamento delle spese di transito, delle spese terminali e delle quote-parti di arrivo per gli invii di posta-lettere e pacchi postali relativi al servizio postale inviati dalle amministrazioni postali e dalie Unioni ristrette. Inoltre, gli invii di posta-lettere e i pacchi postali spediti dal Bureau internazionale dell'UPU alle Unioni ristrette e alle amministrazioni postali sono considerati invii relativi al servizio postale ed esenti da ogni tassa postale. Tuttavia, l'amministrazione di origine ha facolta' di percepire sovrattasse aeree per questi ultimi invii.
2. Prigionieri di guerra e internati civili
2.1 Sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle sovrattasse aeree, gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali indirizzati ai prigionieri di guerra o da questi spediti, sia direttamente, sia per mezzo degli uffici menzionati nei Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi di pagamento della posta. I belligeranti raccolti e internati in un Paese neutrale sono assimilati ai prigionieri di guerra propriamente detti per quanto concerne l'applicazione delle disposizioni che precedono.
2.2 Le disposizioni previste al punto 2.1 si applicano altresi' agli invii di posta-lettere, ai pacchi postali e agli invii dei servizi finanziari postali, provenienti da altri paesi e indirizzati alle persone civili internate di cui alla Convenzione di Ginevra del 12 agosto 1949 relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, o da queste spediti, sia direttamente, sia attraverso gli uffici menzionati dai Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi di pagamento della posta.
2.3 Gli uffici menzionati nei Regolamenti della Convenzione e dell'Accordo riguardante i servizi dl pagamento della posta godono ugualmente della franchigia postale per gli invii della posta-lettere, i pacchi postali e gli invii dei servizi finanziari postali concernenti le persone di cui ai punti 2.1 e 2.2, che essi spediscono o ricevono sia direttamente sia a titolo di intermediari.
2.4 I pacchi sono ammessi in franchigia postale fino al peso di 5 chilogrammi. Il limite di peso e' aumentato fino a 10 kg. per gli invii il cui contenuto e' indivisibile e per quelli indirizzati a un campo o ai suoi fiduciari per essere recapitati ai prigionieri.
2.5 Nell'ambito del regolamento dei conti tra le amministrazioni postali, i pacchi di servizio e i pacchi dei prigionieri di guerra e intemati civili non comportano l'attribuzione di alcuna quota parte, eccezion fatta per le spese di trasporto aereo applicabili ai pacchi aerei.
3. Cecogrammi
3.1 I cecogrammi sono esenti da ogni tassa postale, ad esclusione delle sovrattasse aeree.
Articolo 8
Francobolli

1. La denominazione "francobollo" e' protetta in virtu' della presente Convenzione ed e' riservata esclusivamente ai francobolli che soddisfano le condizioni di questo articolo e dei Regolamenti.
2. Il francobollo:
2.1 e' emesso esclusivamente da un'autorita' emittente competente, conformemente agli Atti dell'UPU; l'emissione di francobolli comprende la loro distribuzione;
2.2 e' un attributo di sovranita' e costituisce:
2.2.1 una prova del pagamento dell'affrancatura corrispondente al suo valore intrinseco, quando e' apposto su un invio postale conformemente agli Atti dell'Unione;
2.2.2 una fonte di entrate supplementari per le amministrazioni postali, in quanto oggetto filatelico;
2.3 deve essere in circolazione sul territorio di origine dell'amministrazione emittente per un utilizzo ai fini di affrancatura o di filatelia.
3. In quanto attributo di sovranita', il francobollo contiene:
3.1 il nome dello Stato membro o territorio da cui si evince l'amministrazione postale emittente, in caratteri latini;
3.1.1 facoltativamente, l'emblema ufficiale dello Stato da cui si evince l'amministrazione postale emittente;
3.1.2 in linea di massima, il suo valore facciale in caratteri latini o numeri arabi;
3.1.3 facoltativamente, l'indicazione "Poste" in caratteri latini o in altro carattere.
4. Gli emblemi di Stato, i segni ufficiali di controllo e gli emblemi di organizzazioni intergovernative figuranti sul francobolli sono protetti, ai sensi della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' intellettuale.
5. I soggetti e motivi dei francobolli devono:
5.1 essere conformi allo spirito del preambolo della Costituzione dell'UPU e alle decisioni prese dagli organi dell'Unione;
5.2 essere in stretto rapporto con l'identita' culturale del paese dell'amministrazione postale emittente o contribuire alla promozione della cultura o al mantenimento della pace;
5.3 avere, in caso di commemorazione di personalita' o eventi estranei al paese o alterritorio dell'amministrazione postale emittente, uno stretto legame con il detto paese o territorio;
5.4 essere privi di carattere politico o offensivo verso una personalita' o un paese;
5.5 rivestire un significato importante per il paese da cui si evince l'amministrazione postale emittente o per quest'ultima.
6. In quanto oggetto di diritti di proprieta' intellettuale, il francobollo puo' contenere:
6.1 l'indicazione del diritto dell'amministrazione postale emittente di utilizzare i relativi diritti di proprieta', e precisamente: i diritti d'autore, tramite l'applicazione del simbolo di copyright (C), l'indicazione del proprietario dei diritti d'autore e la menzione dell'anno di emissione;
6.1.1 il marchio registrato sul territorio del Paese membro di cui rileva l'amministrazione postale emittente, tramite l'apposizione del simbolo di registrazione del marchio (R) dopo il nome dei marchio;
6.2 il nome dell'artista;
6.3 il nome del tipografo.
7. Le marche di affrancatura postale, le impronte di macchine affrancatrici e le impronte a stampa o di altri procedimenti di stampa o timbratura conformi agli Atti dell'UPU possono essere utilizzati solo con l'autorizzazione dell'amministrazione postale.
Articolo 9
Sicurezza postale

1. I Paesi membri adottano e mettono in opera una strategia in materia di sicurezza, a ogni livello di gestione postale, al fine di conservare e accrescere la fiducia della clientela nei riguardi dei servizi postali, nell'interesse di tutte le parti coinvolte. Una tale strategia dovra' implicare lo scambio di informazioni relative al mantenimento della sicurezza e della tutela dei dispacci nel trasporto e nel transito tra i Paesi membri.
Articolo 10
Ambiente

1. I Paesi membri devono adottare e mettere in opera una strategia ambientale dinamica a ogni livello di gestione postale e promuovere la sensibilizzazione alle tematiche ambientali nell'ambito dei servizi postali.
Articolo 11
Infrazioni

1. Invii postali

1.1 I Paesi membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie a prevenire gli atti sotto elencati e a perseguire e punire i loro autori:

1.1.1 l'inserimento negli invii postali di stupefacenti, sostanze psicotrope o materiali esplosivi, infiammabili o in altro modo pericolosi, non espressamente autorizzati dalla Convenzione;

1.1.2 l'inserimento negli invii postali di oggetti connessi alle pedofilia o pornografici che rappresentano bambini.
2. Affrancatura in generale e i mezzi di affrancatura in particolare
2.1 I Paesi membri si impegnano a prendere tutte le misure necessarie a prevenire, reprimere e punire le infrazioni relative ai mezzi di affrancatura previsti dalla presente Convenzione, precisamente:
2.1.1. i francobolli, in circolazione o ritirati dalla circolazione;
2.1.2 i marchi di affrancatura;
2.1.3 i timbri di macchine affrancatrici o di torchi da stampa;
2.1.4 i buoni-risposta internazionale.
2.2 Ai fini della presente Convenzione, per infrazione relativa ai mezzi di affrancatura si intende uno degli atti sotto elencati, commesso con l'intenzione di procurare un arricchimento illegittimo al suo autore o a un terzo. Devono essere puniti:
2.2.1 la falsificazione,l'imitazione o la contraffazione dei mezzi di affrancatura o qualunque atto illecito o delittuoso legato alla loro fabbricazione non autorizzata;
2.2.2 l'uso, la messa in circolazione, la commercializzazione, la distribuzione, diffusione, trasporto, importazione, esportazione, presentazione o esposizione, anche a fini pubblicitari, di mezzi di affrancatura falsificati, imitati o contraffatti;
2.2.3 l'uso o la messa in circolazione a fini postali di mezzi di affrancatura gia' utilizzati;
2.2.4 i tentativi che mirino a i commettere una delle infrazioni summenzionate.
3. Reciprocita'
3.1 Per quanto riguarda le sanzioni, non si deve fare alcuna distinzione tra gli atti previsti dall'articolo 8bis, sia che si tratti di mezzi di affrancatura nazionali che esteri;
tale disposizione non puo' essere sottoposta ad alcuna condizione di reciprocita' legale o convenzionale.
Parte seconda
Regole applicabili alla postalettere ed ai pacchi
Capitolo 1

Offerta di prestazioni
Articolo 12
Servizi di base

1. I Paesi membri assicurano l'accettazione, il trattamento, il trasporto e la distribuzione degli invii della posta-lettere.
2. Gli invii della posta-lettere comprendono:
2.1 invii prioritari e non prioritari fino a 2 chilogrammi;
2.2 lettere, cartoline postali, stampe e pacchetti fino a 2 chilogrammi;
2.3 cecogrammi fino a 7 chilogrammi;
2.4 sacchi speciali contenenti giornali, scritti periodici, libri e stampati similari, al medesimo destinatario e con la stessa destinazione, denominati "sacchi M", fino a 30 chilogrammi.
3. Gli invii della posta-lettere sono classificati secondo la velocita' di trattamento o secondo il contenuto, conformemente al Regolamento della posta-lettere.
4. Limiti di peso superiori a quelli indicati al punto 2 si applicano facoltativamente ad alcune categorie di posta-lettere, secondo le condizioni precisate nel Regolamento della posta-lettere.
5. I Paesi membri assicurano ugualmente l'accettazione, il trattamento, il trasporto e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 chilogrammi, sia seguendo le disposizioni della Convenzione sia, nei caso dei pacchi in uscita e dopo accordi bilaterali, impiegando qualsiasi altro mezzo piu' vantaggioso per i clienti.
6. Limiti di peso superiori a 20 chilogrammi si applicano facoltativamente ad alcune categorie di pacchi postali, secondo le condizioni precisate nel Regolamento dei pacchi postali.
7. Tutti i Paesi la cui amministrazione postale non si occupi del trasporto dei pacchi hanno la facolta' di fare applicare le clausole della Convenzione dalle imprese di trasporto. E' possibile, allo stesso tempo, limitare questo servizio ai pacchi con provenienza o destinazione in localita' servite da tali imprese.
8. In deroga alle disposizioni previste al punto 5, i paesi che, prima del 1 gennaio 2001, non rientravano nell'Accordo riguardante i pacchi postali, non sono tenuti ad assicurare il servizio dei pacchi postali.
Articolo 13
Servizi supplementari

1. I Paesi membri assicurano i seguenti servizi supplementari obbligatori:

1.1 servizio di raccomandata per gli invii aerei e prioritari della posta-lettere in partenza;

1.2 servizio di raccomandata per gli invii della posta-lettere non prioritari e di superficie in partenza per quelle destinazioni che non hanno un servizio prioritario o di posta aerea;

1.3 servizio di raccomandazione per tutti gli invii provenienti dalle posta-lettere.
2. La prestazione di un servizio di raccomandata e' facoltativa per gli invii non prioritari e di superficie in partenza per le destinazioni in cui e' assicurato il servizio prioritario o di posta aerea.
3. I Paesi membri possono convenire tra di loro di offrire i seguenti servizi supplementari facoltativi:
3.1 servizio di invii con valore dichiarato per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.2 servizio di invii a consegna attestata per gli invii della posta-lettere;
3.3 servizio di invii in contrassegno per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.4 servizio di invii per espresso per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.5 servizio di consegna in proprie mani per gli invii della posta-lettere raccomandati, a consegna attestata o con valore dichiarato;
3.6 servizio di invii franchi di tasse e di diritti per gli invii della posta-lettere e pacchi;
3.7 servizio di pacchi fragili e pacchi ingombranti;
3.8 servizio di collettame "Consignment" per gli invii collettivi di un unico mittente destinati all'estero.
4. I seguenti tre servizi supplementari comportano allo stesso tempo aspetti obbligatori e aspetti facoltativi:
3.2 servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI), la cui offerta ai propri clienti e' essenzialmente facoltativa; ma tutte le amministrazioni sono obbligate ad assicurare il servizio di ritorno all'estero degli invii CCRI;
3.3 servizio di buoni-risposta internazionali; tali buoni possono essere scambiati in tutti i Paesi membri, ma loro vendita ai propri clienti e' facoltativa;
3.4 avviso di ricevimento per gli Invii della posta-lettere raccomandati o a consegna attestata, pacchi e invii con valore dichiarato; tutte le amministrazioni postali accettano gli avvisi di ricevimento per gli invii in arrivo; tuttavia, la prestazione del servizio di avviso di ricevimento per gli invii in partenza e' facoltativa.
5. Tali servizi e le relative tasse sono descritti nei Regolamenti.
6. Quando nei servizio interno gli elementi di servizio di seguito indicati sono oggetto di tasse speciali, le amministrazioni nazionali sono autorizzate a percepire le stesse tasse per gli invii internazionali, secondo le condizioni enunciate nei Regolamenti:
6.1 distribuzione di pacchetti con peso superiore a 500 grammi;
6.2 impostazione di invii di posta-lettere entro il limite ultimo dell'orario;
6.3 impostazione di invii di posta-lettere oltre il normale orario di apertura degli sportelli
6.4 raccolta al domicilio del mittente;
6.5 ritiro di un invio posta-lettere oltre il normale orario di apertura degli sportelli;
6.6 posta in giacenza;
6.7 magazzinaggio degli invii della posta-lettere superiori a 500 grammi, e dei pacchi postali;
6.8 consegna dei pacchi in risposta all'avviso di ricevimento;
6.9 copertura contro il rischio di forza maggiore.
Articolo 14
Posta elettronica, EMS, logistica integrata e nuovi servizi

1. Le amministrazioni postali possono convenire tra loro di partecipare ai seguenti servizi descritti nei Regolamenti:

1.1. la posta elettronica, che e' un servizio che utilizza la trasmissione elettronica dei messaggi;

1.2 IEMS, che e' un servizio postale espresso destinato a documenti e merci e che costituisce, per quanto possibile, il servizio postale fisico piu' veloce; le amministrazioni postali hanno la facolta' di fornire tale servizio sulla base dell'Accordo standard EMS multilaterale o di accordi bilaterali;

1.3 il servizio di logistica integrata, che risponde pienamente ai bisogni della clientela in materia di logistica e comprende le tappe che precedono e seguono la trasmissione fisica delle merci e dei documenti;

1.4 la marcatura postale elettronica, che attesta in maniera probante la realta' di un evento elettronico, sotto una data forma, in un certo momento, e al quale hanno partecipato una o piu' parti.
2. Le amministrazioni postali possono, di comune accordo, creare un nuovo servizio non espressamente previsto dagli Atti dell'Unione. Le tasse relative al nuovo servizio sono fissate da ogni amministrazione interessata, tenuto conto delle spese di gestione del servizio.
Articolo 15
Invii non ammessi. Divieti

1. Disposizioni generali
1.1 Non sono ammessi gli invii che non soddisfano le condizioni previste dalla Convenzione e dai Regolamenti. Non sono ammessi nemmeno gli invii spediti con intenti fraudolenti o di non pagamento deliberato dell'interezza delle somme dovute.
1.2 Le eccezioni ai divieti enunciati nel presente articolo sono prescritte nei Regolamenti.
1.3 Tutte le amministrazioni postali hanno la possibilita' di estendere i divieti enunciati nel presente articolo, che possono essere applicati immediatamente dopo il loro inserimento nell'apposita raccolta.
2. Divieti riguardanti tutte le categorie di invii
2.1 L'inserimento degli oggetti qui di seguito elencati e' vietato per tutte le categorie di invii:
2.1.1 gli stupefacenti e le sostanze psicotrope;
2.1.2 gli oggetti osceni o immorali;
2.1.3 gli oggetti la cui importazione o circolazione e' vietata nel Paese di destinazione;
2.1.4 gli oggetti che, per la loro natura o per il proprio imballaggio, possono rappresentare pericolo per gli operatori o per il grande pubblico, macchiare o deteriorare gli altri invii, l'attrezzatura postale o i beni appartenenti a terzi;
2.1.5 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiati tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o persone con essi conviventi.
3. Materie esplosive, infiammabili o radioattive o altre materie pericolose
3.1. E' vietato l'inserimento in tutte le categorie di invii di materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose, nonche' di materie radioattive;
3.2 in via eccezionale sono ammesse:
3.2.1 le materie biologiche spedite negli invii della posta-lettere di cui all'articolo 16.1
3.2.2 le materie radioattive spedite negli invii della posta-lettere e pacchi postali di cui all'articolo 16.1.
4. Animali vivi
4.1. e' vietato l'inserimento di animali vivi in tutte le categorie di invii
4.2 In via eccezionale sono ammessi negli invii della posta-lettere ad esclusione degli invii con valore dichiarato,i seguenti animali:
4.2.1 api, sanguisughe e bachi da seta;
4.2.2 parassiti e distruttori di insetti nocivi destinati al controllo di questi insetti e scambiati fra le istituzioni ufficialmente riconosciute;
4.2.3 le mosche della famiglia delle drosofile utilizzate per la ricerca bio-medica tra le istituzioni ufficialmente riconosciute.
4.3 In via eccezionale sono ammessi nei pacchi i seguenti animali:
4.3.1 gli animali vivi il cui trasporto per posta e' autorizzato dal regolamento postale dei paesi interessati
5. Inserimento di corrispondenza nei pacchi
5.1 E' vietato l'inserimento nei pacchi postali dei seguenti oggetti:
5.1.1 i documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale
5.1.2 corrispondenza di ogni genere scambiata tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone con essi conviventi.
6. Monete metalliche, banconote e altri oggetti di valore
6.1 e' vietato l'inserimento di monete metalliche, banconote, biglietti di Stato, valori al portatore, travel-cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi:
6.1.1 negli invii della posta-lettere diversi da quelli con valore dichiarato;
6.1.1.1 tuttavia, ove consentito dalla legislazione interna dei Paesi di origine e di destinazione, detti oggetti possono essere spediti in busta chiusa come invii raccomandati;
6.1.2 nei pacchi diversi da quelli con valore dichiarato, ove consentito dalla legislazione interna dei Paesi di origine e di destinazione;
6.1.3 nei pacchi diversi da quelli con valore dichiarato scambiati tra due Paesi che accettano la dichiarazione di valore;
6.1.3.1 inoltre, ogni amministrazione ha la facolta' di proibire l'inserimento di lingotti d'oro nei pacchi con o senza valore dichiarato provenienti o trasmessi in transito sul proprio territorio; detta amministrazione puo' limitare il valore reale di tali invii.
7. Stampe e cecogrammi
7.1 Le stampe e i cecogrammi:
7.1.1 non possono portare alcuna annotazione ne' contenere alcun elemento di corrispondenza;
7.1.2 non possono contenere nessun francobollo o forma di affrancatura, obliterati o non, ne' carte rappresentanti un valore; possono invece contenere una cartolina, busta o nastro che siano preaffrancati per la rispedizione e sui quali sia stampato l'indirizzo al quale devono essere rispediti. Tale indirizzo puo' essere del mittente dell'invio o del suo operatore e puo' essere o nel paese di impostazione o in quello di destinazione dell'invio originario.
8. Trattamento degli invii erroneamente ammessi
8.1 il trattamento degli invii erroneamente ammessi e' evidenziato dai Regolamenti. Tuttavia, gli invii contenenti gli oggetti di cui ai punti 2.1.1. 2.1.2 e 3.1 non vengono in nessun caso inoltrati a destinazione, ne' consegnati ai destinatari, ne' rinviati all'origine. Ove gli oggetti di cui ai punti 2.1.1 e 3.1 vengano rinvenuti negli invii in transito, tali invii verranno trattati secondo la legislazione nazionale del paese di transito.
Articolo 16
Materie radioattive e materie biologiche ammesse

1. Le materie radioattive possono essere scambiate nel quadro delle relazioni tra le amministrazioni postali che si sono dichiarate disposte ad accettarle negli invii della posta-lettere e nei pacchi postali, in regime di reciprocita' o in un solo senso, alle seguenti condizioni:

1.1 debbono essere composte ed imballate secondo le rispettive disposizioni dei Regolamenti;

1.2 se tali materie sono incluse negli invii della posta-lettere, gli invii saranno sottoposti alla tariffa della lettera prioritaria o della raccomandata;

1.3 devono essere incluse negli invii della posta-lettere o dei pacchi postali inoltrati per la via piu' rapida, normalmente per via aerea, previa corresponsione delle rispettive sovrattasse aeree;

1.4 possono essere impostate solo da mittenti debitamente autorizzati.
2. Le materie biologiche sono ammesse negli invii della posta-lettere alle seguenti condizioni:
2.1 le materie biologiche deperibili, le sostanze infettive ed il gas carbonico solido (ghiaccio secco), quando e' impiegato per refrigerare sostanze infettive, possono essere avviati per corriere solo nell'ambito di scambi tra laboratori qualificati ufficialmente riconosciuti. Queste merci pericolose possono essere accettate dal corriere per l'avviamento aereo, solo se permesso dalla legislazione nazionale, dalle disposizioni tecniche in vigore presso l'Organizzazione dell'Aviazione Civile internazionale (OACI) ed dai regolamenti della IATA riguardanti le merci pericolose.
2.2 Le materie biologiche deperibili e le sostanze infettive confezionate ed imballate secondo le rispettive disposizioni del Regolamento sono sottoposte alla tariffa della lettera prioritaria o della raccomandata. E' permesso applicare al trattamento postale di questi invii una sovrattassa.
2.3 Lo scambio di materie biologiche deperibili e di sostanze infettive tramite invii postali e' limitato ai Paesi membri le cui amministrazioni postali si siano dichiarate d'accordo ad accettare tali invii sia reciprocamente che in un solo senso.
2.4 Queste sostanze o materie sono avviate per la via piu' rapida, normalmente per via aerea, con riserva di acquisizione delle sovrattasse aeree corrispondenti e beneficiano della priorita' alla consegna.
Articolo 17
Reclami

1. Ogni amministrazione postale e' tenuta ad accettare i reclami riguardanti un invio impostato nel suo servizio o in quello di un'altra amministrazione postale, purche' tali reclami siano presentati entro il termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello di impostazione dell'invio. Il periodo di sei mesi riguarda le relazioni tra reclamanti e amministrazioni postali e non copre la trasmissione dei reclami tra amministrazioni postali.

1.1 Tuttavia, le amministrazioni postali non sono obbligate ad accettare reclami per il mancato ricevimento di un invio di posta-lettere ordinario. Quindi, le amministrazioni postali che decidano di accettare tali reclami, possono limitare le loro indagini alle ricerche nel servizio degli invii non consegnabili.
2. I reclami sono accettati in base alle condizioni previste dai Regolamenti.
3. Il trattamento dei reclami e' gratuito. Tuttavia, se e' richiesto l'impiego del servizio EMS, le spese supplementari sono, in linea di principio, a carico del richiedente.
Articolo 18
Controllo doganale. Diritti doganali e altri diritti.

1. L'amministrazione del Paese di origine e quella del Paese di destinazione sono autorizzate a sottoporre gli invii al controllo doganale secondo la loro legislazione
2. Gli invii sottoposti al controllo doganale possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa di presentazione in dogana il cui ammontare indicativo e' fissato dai Regolamenti. Tale tassa viene percepita soltanto a titolo di presentazione in dogana e di sdoganamento degli invii gravati di diritti doganali o di ogni altro diritto della stessa natura.
3. Le amministrazioni postali che hanno ottenuto l'autorizzazione a operare lo sdoganamento per conto dei clienti sono autorizzate a percepire dai clienti una tassa basata sui costi reali dell'operazione.
4. Le amministrazioni postali sono autorizzate a percepire sui mittenti o sui destinatari degli invii, secondo il caso, i diritti doganali ed ogni altro diritto eventuale.
Articolo 19
Scambio di dispacci chiusi con unita' militari

1. Dispacci chiusi di posta-lettere possono essere scambiati tramite i servizi territoriali, marittimi o aerei di altri paesi:

1.1 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti delle unita' militari messe a disposizione dall'Organizzazione delle Nazioni Unite;

1.2 fra i comandanti di tali unita' militari;

1.3 fra gli uffici postali di un paese membro e i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari che tale paese ha di stanza all'estero;

1.4 fra i comandanti di divisioni navali o aeree o terrestri, di navi da guerra o di aerei militari dello stesso paese.
2. I dispacci di poste-lettere di cui al punto 1 devono contenere invii della posta-lettere esclusivamente diretti a o provenienti da membri delle unita' militari, dagli stati maggiori e dagli equipaggi delle navi o degli aerei di destinazione o di spedizione dei dispacci. L'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o al quale appartengono le navi e gli aerei, stabilisce le tariffe e le condizioni di spedizione applicabili a tali invii, sulla base della propria regolamentazione.
3. Salvo accordo particolare, l'amministrazione postale del paese che ha messo a disposizione l'unita' militare o dal quale dipendono le navi da guerra o gli aerei militari e' debitrice, verso le amministrazioni interessate, delle spese di transito dei dispacci, delle spese terminali e delle spese di trasporto aereo.
Articolo 20
Norme e obiettivi in materia di qualita' del servizio

1. Le amministrazioni devono fissare e rendere pubbliche le norme e gli obiettivi in materia di distribuzione degli invii di posta-lettere e dei pacchi in arrivo.
2. Tali norme e obiettivi, maggiorati del tempo normalmente richiesto per Io sdoganamento, non devono essere meno favorevoli di quelli applicati alle stesse categorie di invii del loro servizio interno.
3. Le amministrazioni postali di origine devono ugualmente fissare e pubblicare delle norme "end to end" per gli invii prioritari e gli invii aerei della posta-lettere, cosi' come per i pacchi e i pacchi economici di superficie.
4. Le amministrazioni postali valutano l'applicazione delle norme di qualita' del servizio.
Capitolo 2
Responsabilita'
Articolo 21
Responsabilita' delle amministrazioni postali. Indennita'

1. Generalita'
1.1 Salvo che nei casi previsti dall'art. 22, le amministrazioni postali rispondono:
1.1.1 della perdita, della manomissione o dell'avaria degli invii raccomandati, dei pacchi ordinari e degli invii con valore dichiarato;
1.1.2 della perdita degli invii a consegna attestata;
1.1.3 della restituzione di un pacco di cui non sia specificato il motivo della mancata distribuzione
1.2 le amministrazioni postali non si ritengono responsabili per invii diversi da quelli indicati ai punti 1.1.1 e 1.1.2
1.3 Le amministrazioni postali non si ritengono responsabili tutti gli altri casi non previsti dalla presente Convenzione
1.4 quando la perdita, o l'avaria totale di un invio raccomandato, di un pacco ordinario o di un invio a valore dichiarato e' dovuta a cause di forza maggiore per le quali non e' pagabile l'indennita', il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse corrisposte, ad eccezione della tassa di assicurazione
1.5 gli iimporti dell'indennita' da pagare non possono essere superiori agli importi indicati dal Regolamento della posta-lettere e dal Regolamento riguardante i pacchi postali
1.6 in caso di responsabilita', i danni indiretti o i benefici non realizzati non sono presi in considerazione nell'importo dell'indennita' da corrispondere
1.7 tutte le disposizioni relative alla responsabilita' delle amministrazioni postali sono rigorose, obbligatorie ed esaustive. Le amministrazioni postali non si ritengono responsabili- anche nel caso di mancanza grave (errore grave) - al di fuori dei limiti stabiliti dalla Convenzione e dai Regolamenti
2. Invii raccomandati
2.1 in caso di perdita, di manomissione totale o di avaria totale di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad un'indennita' fissata dal regolamento della posta-lettere. Se il mittente reclama un importo inferiore a quello fissato dal Regolamento della posta-lettere, le amministrazioni hanno la facolta' di pagare questo importo inferiore e di essere rimborsate su questa base dalle altre amministrazioni eventualmente coinvolte
2.2 in caso di manomissione parziale o di danneggiamento parziale di un invio raccomandato, il mittente ha diritto ad un'indennita' che corrisponde, di norma, all'importo reale della manomissione o del danneggiamento.
3. invii a consegna attestata
3.1 in caso di perdita, di manomissione totale o di danneggiamento totale di un invio a consegna attestata, il mittente ha diritto solamente alla restituzione delle tasse pagate.
4. pacchi ordinari
4.1 in caso di perdita, di manomissione totale o di danneggiamento totale di un pacco ordinano, il mittente ha diritto ad un'indennita' fissata dal regolamento riguardante i pacchi postali. Se il mittente reclama un importo inferiore a quello fissato nel Regolamento dei pacchi postali, le amministrazioni hanno la facolta' di pagare questo importo inferiore e di essere rimborsate su questa base dalle altre amministrazioni eventualmente coinvolte.
4.2 in caso di manomissione parziale o di danneggiamento parziale di un pacco ordinario, il mittente ha diritto ad un'indennita' che corrisponde, di norma, all'importo reale della manomissione o del danneggiamento
4.3 le amministrazioni postali possono accordarsi per applicare reciprocamente l'importo per i pacchi fissato dal Regolamento dei pacchi postali, senza riguardo al peso.
5. Invii con valore dichiarato
5.1 In caso di perdita, di manomissione totale o di danneggiamento totale di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad un'indennita' che corrisponde, di norma, all'importo, in DTS, del valore dichiarato;
5.2 in caso di manomissione parziale o di danneggiamento parziale di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad un'indennita' che corrisponde, di norma, all'importo reale della manomissione o del danneggiamento. Tale indennita', tuttavia non puo' in alcun caso superare l'importo, in DTS, del valore dichiarato.
6. Nei casi previsti ai punti 4 e 5, l'indennita' e' calcolata in base al prezzo corrente, convertito in DTS, degli oggetti o delle merci della stessa natura, nel luogo ed al momento dell'accettazione al trasporto. In mancanza del prezzo corrente, l'indennita' e' calcolata secondo il valore ordinario di oggetti o merci valutati sulle stesse basi.
7. Quando un'indennita' e' dovuta per la perdita, la manomissione totale o il danneggiamento totale di un invio raccomandato, di un pacco ordinario o di un invio con valore dichiarato, il mittente o, secondo il caso, il destinatario ha diritto, inoltre, alla restituzione delle tasse e dei diritti acquisiti, ad eccezione delle tasse di raccomandazione o di assicurazione. Lo stesso diritto e' applicato agli invii raccomandati, ai pacchi ordinari o invii con valore dichiarato rifiutati dai destinatari a causa dei loro cattivo stato, se questo e' imputabile al servizio postale ed implica la sua responsabilita'.
8. In deroga alle disposizioni di cui ai punti 2, 4 e 5 il destinatario ha diritto all'indennita' dopo aver preso in consegna un invio raccomandato, un pacco ordinario o un invio con valore dichiarato manomesso o danneggiato.
9. L'amministrazione postale di origine ha la facolta' di versare ai mittenti, nel proprio Paese, le indennita' previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati e per i pacchi senza valore dichiarato, a condizione che esse non siano inferiori a quelle fissate ai punti 2.1.e 4.1. Cio' vale anche per l'amministrazione postale di destinazione quando l'indennita' e' pagata al destinatario. Gli importi fissati ai punti 2.1 e 4.1 restano tuttavia applicabili:
9.1 in caso di ricorso contro l'amministrazione responsabile;
9.2 se il mittente rinuncia ai suoi diritti in favore del destinatario o viceversa.
10. Il presente articolo non contempla alcuna riserva in merito al pagamento dell'indennita' alle amministrazioni postali, salvo nel caso di accordo bilaterale.
Articolo 22
Assenza di responsabilita' per le amministrazioni postali

1. Le amministrazioni postali cessano di essere responsabili degli invii raccomandati, degli invii a consegna attestata, dei pacchi e degli invii con valore dichiarato di cui abbiano effettuato la consegna alle condizioni prescritte dal loro regolamento per gli invii della stessa natura. Le amministrazioni sono tuttavia ritenute responsabili:
1.1 quando una manomissione o un danneggiamento e' constatato sia prima della consegna sia all'atto della consegna dell'invio
1.2 quando, ove consentito dai regolamenti interni, il destinatario, o all'occorrenza il mittente in caso di rinvio all'origine, formuli delle riserve all'atto della presa in consegna di un invio manomesso o danneggiato
1.3 quando, ove consentito dai regolamenti interni, l'invio raccomandato e' stato recapitato in una cassetta delle lettere ed il destinatario dichiari di non averla ricevuta
1.4 quando il destinatario, o in caso di rinvio all'origine, il mittente di un pacco o di un invio con valore dichiarato, nonostante abbia dato regolare ricevuta, segnali "senza indugio" all'amministrazione che gli ha consegnato l'invio di aver constatato un danno. Egli deve fornire la prova che la manomissione o il danneggiamento non si sia verificato dopo la consegna; il termine "senza indugio" deve essere interpretato secondo la legislazione nazionale.
2. Le amministrazioni postali non sono responsabili:
2.1 in caso di forza maggiore, conformemente all'articolo 13.6.9
2.2 quando, non essendo stata altrimenti fornita la prova della loro responsabilita', esse non possono rendere conto degli invii a seguito della distruzione dei documenti di servizio determinata da un caso di forza maggiore
2.3 quando il danno e' stato causato da errore o negligenza del mittente o determinato dalla natura del contenuto
2.4 quando si tratti di invii che ricadono sotto i divieti previsti dall'articolo 15
2.5 in caso di sequestro, in forza della legislazione del paese di destinazione, secondo notifica dell'amministrazione di tale paese
2.6 quando si tratti di invii con valore dichiarato che siano stati oggetto di una dichiarazione fraudolenta di valore superiore al valore reale del contenuto
2.7 quando il mittente non ha presentato alcun reclamo entro il termine di sei mesi a partire dal giorno successivo a quello di impostazione dell'invio
2.8 quando si tratta di pacchi di prigionieri di guerra e intemati civili
2.9 quando si suppone che il mittente abbia agito con intenzioni fraudolenti allo scopo di causare un danno.
3. Le amministrazioni postali non vengono ritenute responsabili in merito alle dichiarazioni doganali rese sotto qualsiasi forma , ne' per le decisioni prese sugli invii sottoposti al controllo doganale dai servizi di dogana all'atto della verifica.
Articolo 23
Responsabilita' del mittente

1. Il mittente che spedisce un invio contenente oggetti non ammessi al trasporto o che non osserva le condizioni di ammissione e' responsabile dei danni corporali provocati agli operatori postali e di tutti i danni causati agli altri invii postali e all'attrezzatura postale
2. In caso di danni causati agli altri invii postali, il mittente e' responsabile entro gli stessi limiti delle amministrazioni postali per ogni invio danneggiato.
3. Il mittente e' responsabile anche se l'ufficio di impostazione accetta tale invio.
4. In compenso, se il mittente ha rispettato le condizioni di ammissione, lo stesso non e' responsabile se si verifica un errore o una negligenza delle amministrazioni postali o dei vettori nel trattamento degli invii dopo la loro accettazione.
Articolo 24
Pagamento dell'indennita'

1. Salvo rivalsa nei confronti dell'amministrazione responsabile, l'obbligo di pagare l'indennita' e di restituire le tasse ed i diritti spetta, secondo il caso, all'amministrazione di origine o a quella di destinazione.
2. Il mittente ha la facolta' di rinunciare al suo diritto all'indennita' in favore del destinatario. Per contro, il destinatario ha la facolta' di rinunciare ai suoi diritti in favore del mittente. Ove consentito dalla legislazione interna sia il mittente che il destinatario possono autorizzare una terza persona a ricevere l'indennita'.
Articolo 25
Recupero eventuale dell'indennita' sul mittente o sul destinatario

1. Se, dopo il pagamento dell'indennita', un invio raccomandato, un pacco, o un invio con valore dichiarato o una parte del contenuto precedentemente considerato come perduto viene ritrovato, il mittente, o secondo il caso, il destinatario e' avvisato che l'invio viene tenuto a sua disposizione per un periodo di tre mesi, contro restituzione dell'importo dell'indennita' pagata. Contestualmente gli viene chiesto a chi recapitare l'invio. In caso di rifiuto o di mancata risposta nei termini fissati, la stessa procedura viene applicata nei confronti del destinatario o, secondo il caso, del mittente, con gli stessi termini per la risposta.
2. Se il mittente e il destinatario rinunciano a ritirare l'invio o non rispondono entro i termini fissati al punto 1, questo diviene proprieta' dell'amministrazione o, eventualmente, delle amministrazioni che hanno subito il danno.
3. In caso di successivo ritrovamento di un invio con valore dichiarato, il cui contenuto venga riconosciuto di valore inferiore all'importo dell'indennita' pagata, il mittente o il destinatario, secondo il caso, deve restituire l'importo di tale indennita' contro consegna dell'invio, senza pregiudizio delle conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.
Articolo 26
Reciprocita' applicabile alle riserve riguardanti la responsabilita'

1. In deroga alle disposizioni degli articoli da 22 a 25, ogni Paese membro che si riservi il diritto di non pagare l'indennita' relativa alla responsabilita', non ha diritto ad un'indennita' di tale natura da parte di un altro paese membro che accetta di assumersi la responsabilita' conformemente alle disposizioni degli articoli summenzionati.
Capitolo 3

Disposizioni particolari della posta-lettere
Articolo 27
Impostazione all'estero di invii di posta-lettere

1. Nessun paese membro e' tenuto ad avviare o distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che mittenti residenti nel suo territorio impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di fruire delle condizioni tariffarie piu' favorevoli ivi applicate.
2. Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano indifferentemente sia agli invii della posta-lettere predisposti nel paese di residenza del mittente e successivamente trasportati attraverso la frontiera, sia agli invii della posta-lettere preparati in un paese estero.
3. L'amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente e, in mancanza, dall'amministrazione di impostazione il pagamento delle tariffe interne. Qualora ne' il mittente ne' l'amministrazione di impostazione accettino di pagare tali tariffe entro un termine fissato dall'amministrazione di destinazione, questa puo' sia restituire gli invii all'amministrazione di impostazione, acquisendo il diritto du essere rimborsata delle spese di rinvio, sia trattarli conformemente alla propria legislazione.
4. Nessun paese membro e' tenuto ad avviare o a distribuire ai destinatari gli invii della posta-lettere che i mittenti abbiano impostato a fatto impostare in grande quantita' in un paese diverso da quello ove essi risiedono se l'importo delle spese terminali da riscuotere risulta meno elevato dell'importo che sarebbe stato riscosso se gli invii fossero stati impostati nel paese di residenza dei mittenti. Le amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'amministrazione di impostazione una remunerazione in rapporto ai costi sostenuti, la quale non potra' essere superiore al maggiore importo delle due formule seguenti: o l'80% della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, o 0,14 DTS per invio piu' 1 DTS per chilogrammo. Se l'amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato entro un termine fissato dall'amministrazione di destinazione, questa puo' restituire gli invii all'amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rinvio, sia trattarli conformemente alla propria legislazione
Parte terza

Remunerazione
Capitolo 1
Disposizioni particolari per la posta-lettere
Articolo 28
Spese terminali. Disposizioni generali

1. Con riserva delle esenzioni prescritte nei regolamenti, ogni amministrazione che riceve da altra amministrazione invii di posta-lettere ha il diritto di percepire dall'amministrazione speditrice una remunerazione per le spese causate dal corriere internazionale ricevuto.
2. Per l'applicazione delle disposizioni riguardanti il pagamento delle spese terminali, le amministrazioni postali sono classificate come paesi e territori del sistema target o paesi e territori aventi diritto di far parte del sistema transitorio, conformemente alla lista redatta a questo scopo dal Congresso nella Risoluzione 12/2004. Nelle disposizioni sulle spese terminali, i paesi e i territori sono denominati "paesi".
3. Le disposizioni della presente Convenzione concernenti il pagamento delle spese terminali sono misure transitorie che conducono all'adozione di un sistema di pagamento che tenga conto delle specificita' di ciascun paese.
4. Accesso al regime interno
4.1 Ogni amministrazione deve mettere a disposizione delle altre amministrazioni tutte le tariffe, i termini e le condizioni offerti nel proprio servizio interno a condizioni identiche a quelle proposte ai propri clienti nazionali.
4.2 Un'amministrazione di origine puo', in condizioni simili, richiedere all'amministrazione di destinazione del sistema target di beneficiare delle stesse condizioni che quest'ultima offre ai propri clienti nazionali per invii equivalenti.
4.3 Le amministrazioni nel sistema transitorio devono indicare se autorizzano l'accesso alle condizioni indicate al punto 4.1.
4.3.1 Quando un'amministrazione di un paese del sistema transitorio dichiara di autorizzare l'accesso alle condizioni offerte nel proprio sistema interno, tale autorizzazione si applica all'insieme delle amministrazioni dell'Unione in maniera non-discriminatoria .
4.4 Competera' all'amministrazione di destinazione decidere se le condizioni di accesso al proprio servizio interno sono state soddisfatte dall'amministrazione di origine .
5. I tassi delle spese terminali per gli invii in grande quantita' non devono essere superiori ai tassi piu' favorevoli applicati dall'amministrazione di destinazione mediante accordi bilaterali o multilaterali riguardanti le spese terminali. Competera' all'amministrazione di destinazione decidere se l'amministrazione di origine avra' soddisfatto o no le condizioni di accesso.
6. Il pagamento delle spese terminali sara' basato sulla prestazione della qualita' del servizio nel paese di destinazione. Il Consiglio di gestione postale e' di conseguenza autorizzato ad accordare dei premi alla remunerazione indicata agli articoli 29 e 30 al fine di incoraggiare la partecipazione al sistema di controllo e per ricompensare le amministrazioni che raggiungono il loro obiettivo di qualita'. Il Consiglio di gestione postale puo' anche fissare delle penali nel casso di qualita' insufficiente, ma la remunerazione non potra' essere inferiore a quella minima indicata agli articoli 29 e 30.
7. Ogni amministrazione puo' rinunciare in tutto o in parte alla remunerazione prevista al punto 1.
8. Le amministrazioni interessate possono, mediante accordo bilaterale o multilaterale, applicare altri sistemi di remunerazione per il regolamento dei conti relativi alle spese terminali.
Articolo 29
Spese terminali. Disposizioni applicabili a scambi tra paesi del sistema target.

1. La remunerazione per gli invii della posta-lettere, compresi quelli in grande quantita', ma esclusi i sacchi M, viene stabilita sulla base dell'applicazione dei tasso per invio e per chilogrammo rispecchiando i costi di lavorazione nel paese di destinazione; questi costi devono essere in relazione con le tariffe nazionali. Il calcolo dei tassi si effettua secondo le condizioni specificate nel Regolamento della posta-lettere.
2. I tassi per invio e per chilogrammo sono calcolati sulla base di una percentuale della tariffa per una lettera prioritaria da 20 grammi nel servizio interno, nel seguente modo:
2.1 per il 2006: 62%
2.2 per il 2007: 64%
2.3 per il 2008: 66%
2.4 per il 2009: 68%
3. I tassi non potranno eccedere:
3.1 per il 2006: 0,226 DTS per invio e 1,768 DTS per chilogrammo
3.2 per il 2007: 0,231 DTS per invio e 1,812 DTS per chilogrammo
3.3 per il 2008: 0,237 DTS per invio e 1,858 DTS per chilogrammo
3.4 per il 2009: 0,243 DTS per invio e 1,904 DTS per chilogrammo
4. Per il periodo dal 2006 al 2009, i tassi da applicare non potranno essere inferiori a 0,147 DTS per invio e 1,491 per chilogrammo. Fin quando l'aumento dei tassi non superi il 100% della tassa di una lettera prioritaria di 20 grammi del servizio interno del paese interessato, i tassi minimi assumeranno i valori seguenti:
4.1 per il 2006: 0,151 DTS per invio e 1,536 DTS per chilogrammo
4.2 per il 2007: 0,154 DTS per invio e 1,566 DTS per chilogrammo
4.3 per il 2008: 0,158 DTS per invio e 1,598 DTS per chilogrammo
4.4 per il 2009: 0,161 DTS per invio e 1,630 DTS per chilogrammo
5. Per i sacchi M il tasso da applicare sara' di 0,793 DTS per chilogrammo.
5.1 I sacchi M con peso inferiore ai 5 chilogrammi vanno considerati come se pesassero 5 chilogrammi ai fini del pagamento delle spese terminali.
6. E' previsto un pagamento supplementare di 0,5 DTS ad invio per gli invii raccomandati ed una remunerazione supplementare di 1 DTS ad invio per gli invii con valore dichiarato.
7. Le disposizioni previste tra paesi del sistema target si applicano a qualunque paese del sistema transitorio che dichiari di voler aderire al sistema target. Il Consiglio di gestione postale puo' fissare le misure transitorie nel regolamento della posta-lettere.
8. Non e' possibile applicare alcuna riserva al presente articolo, salvo nel caso di accordo bilaterale.
Articolo 30
Spese terminali. Disposizioni applicabili a flussi di traffico verso, da e tra i paesi del sistema transitorio

1. Remunerazione

1.1 La remunerazione per invii di posta-lettere, ad esclusione dei sacchi M, e' di 0,147 DTS per invio e 1,491 per chilogrammo.

1.1.1 Per i flussi inferiori a 100 tonnellate all'anno, le due componenti sono convertite in un tasso totale di 3,727 DTS per chilogrammo sulla base di una media mondiale di 15,21 invii per chilogrammo.

1.1.2 Per i flussi superiori a 100 tonnellate all'anno, si applica il tasso totale di 3,727 DTS per chilogrammo nel caso in cui ne' l'amministrazione di destinazione, ne' quella di origine chiedano una revisione del tasso sulla base del numero reale di invii per chilogrammo del flusso in questione. Inoltre, tale tasso viene applicato nel caso in cui il numero reale di invii per chilogrammo e' compreso tra 13 e 17.

1.1.3 Quando una delle amministrazioni chiede l'applicazione del numero reale di invii per chilogrammo, il calcolo della remunerazione del flusso in questione e' effettuato secondo il meccanismo di revisione previsto nel Regolamento della posta-lettere.

1.1.4 Un paese del sistema target non puo' chiedere la revisione al ribasso del tasso totale indicato al punto 1.1.2 contro un paese del sistema transitorio, a meno che quest'ultimo paese non chieda una revisione in senso contrario.

1.2 Per i sacchi M il tasso da applicare e' di 0,793 DTS per chilogrammo.

1.2.1 I sacchi M con peso inferiore ai 5 chilogrammi vanno considerati come se pesassero 5 chilogrammi ai fini della remunerazione delle spese terminali.

1.3 E' prevista una remunerazione supplementare di 0,5 DTS ad invio per gli invii raccomandati e di 1 DTS ad invio per gli invii con valore dichiarato.
2. Meccanismo di armonizzazione dei sistemi target
2.1 Quando un'amministrazione del sistema target destinataria di un flusso di corriere superiore a 50 tonnellate all'anno accerti che il peso annuale di questo flusso eccede la soglia calcolata secondo le condizioni precisate nel Regolamento ella posta-lettere, essa puo' applicare al corriere eccedente tale soglia il sistema di remunerazione previsto dall'articolo 29, a condizione che non sia stato applicato il meccanismo di revisione.
2.2 Quando un'amministrazione del sistema transitorio che in un anno riceve un flusso di corriere superiore alle 50 tonnellate da un altro paese del sistema transitorio stabilisce che il peso annuale di tale flusso eccede la soglia calcolata secondo le condizioni precisate nel Regolamento della posta-lettere, essa puo' applicare al corriere eccedente tale soglia il supplemento di remunerazione previsto dall'articolo 31, a condizione che non sia stato applicato il meccanismo di revisione.
3. Corriere in grande quantita'
3.1 La remunerazione per il corriere in grande quantita' a favore dei paesi dei sistema target viene stabilita tramite l'applicazione dei tassi per invio e per chilogrammo previsti dall'articolo 29 .
3.2 Le amministrazioni del sistema transitorio possono chiedere, per il corriere in grande quantita' ricevuto, una remunerazione di 0,147 DTS per invio e 1,491 DTS per chilogrammo.
4. Non si puo' applicare alcuna riserva a tale articolo, salvo nel caso di accordo bilaterale.
Articolo 31
Fondi per il miglioramento della qualita' del servizio

1. Ad eccezione dei sacchi M e gli invii in grande quantita', le spese terminali pagabili da tutti i paesi e territori ai paesi classificati dal Consiglio economico e sociale nella categoria dei paesi meno avanzati, sono oggetto di una maggiorazione pari al 16,55% del tasso di 3,727 DTS per chilogrammo indicato all'articolo 30, ai fini dell'alimentazione del Fondo per il miglioramento della qualita' dei servizio, per migliorare la qualita' del servizio nei paesi meno avanzati. In questi paesi non ha luogo alcun pagamento di tale natura.
2. I paesi membri dell'UPU e i territori compresi nell'Unione hanno la facolta' di presentare al Consiglio di amministrazione una domanda debitamente motivata affinche' il loro paese o territorio venga considerato come avente bisogno di risorse supplementari. I paesi classificati MCARB 1 (ex paesi in via di sviluppo) hanno la facolta' di presentare una richiesta al Consiglio di amministrazione per beneficiare del Fondo per il miglioramento della qualita' del servizio alle stesse condizioni dei paesi meno avanzati. Inoltre i paesi classificati dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nella categoria dei paesi contribuenti netti hanno la facolta' di presentare una richiesta al Consiglio di amministrazione per beneficiare del Fondo per il miglioramento della qualita' del servizio alle stesse condizioni dei paesi rientranti nel MCARB 1. Le richieste accolte favorevolmente in virtu' del presente articolo hanno effetto a partire dal primo giorno dell'anno civile successivo a quello della decisione del Consiglio di amministrazione. 11 Consiglio di amministrazione valuta la domanda e decide, sulla base di severi criteri di valutazione, se un paese puo' o meno essere considerato paese meno avanzato o, secondo il caso, paese rientrante nel MCARB 1, per il Fondo per il miglioramento della qualita' dei servizio. Il Consiglio di amministrazione rivede e aggiorna annualmente la lista dei paesi membri dell'UPU e dei territori compresi nell'Unione.
3. Eccetto che per i sacchi M e gli invii in grande quantita', le spese terminali pagabili dai paesi e territori classificati dal Congresso nella categoria dei paesi industrializzati ai fini della remunerazione delle spese terminali ai paesi e territori classificati dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo nella categoria dei paesi diversi dai paesi meno avanzati che possono beneficiare delle risorse MCARB 1, sono oggetto di una maggiorazione pari all'8% del tasso di 3,727 DTS per chilogrammo indicato all'articolo 30, a titolo di alimentazione del detto Fondo per migliorare la qualita' del servizio nei paesi di quest'ultima categoria.
4. Eccetto che per i sacchi M e gli invii in grande quantita', le spese terminali pagabili dai paesi e territori classificati dal Congresso di Beijing 1999 nella categoria dei paesi industrializzati ai fini della remunerazione delle spese terminali ai paesi e territori classificati dal Programma delle Nazioni Unite per io sviluppo nella categoria dei paesi in via di sviluppo diversi da quelli indicati ai §1 e 3, sono oggetto di una maggiorazione pari all'1°~ del tasso di 3,727 DTS per chilogrammo indicato all'articolo 30, a titolo di alimentazione del detto Fondo per migliorare la qualita' del servizio.
5. I paesi e territori abilitati a beneficare delle risorse MCARB 1 possono cercare di migliorare la qualita' del servizio grazie a progetti regionali o multinazionali a favore dei paesi meno avanzati o dei paesi a basso reddito. Tali progetti sarebbero di beneficio a tutte le parti che contribuissero al loro finanziamento tramite l'intermediario del Fondo per il miglioramento della qualita' del servizio.
6. I progetti regionali dovrebbero favorire la realizzazione dei programmi dell'UPU a favore del miglioramento della qualita' del servizio e della realizzazione dei sistemi di contabilita' analitica nei paesi in via di sviluppo. II Consiglio di gestione postale adottera' al piu' tardi nel 2006 delle procedure adattate per il finanziamento di tali progetti.
Articolo 32
Spese di transito
I dispacci chiusi e gli invii in transito allo scoperto scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo dei servizi di una o piu' amministrazioni (servizi terzi) sono sottoposti al pagamento di spese di transito. Queste ultime costituiscono una retribuzione per le prestazioni riguardanti il transito territoriale, il transito marittimo ed il transito aereo.
Capitolo 2
Altre disposizioni
Articolo 33
Tasso di base e disposizioni relative alle spese di trasporto aereo

1. Il tasso di base da applicare al regolamento dei conti fra amministrazioni a titolo di trasporto aereo e' approvato dal Consiglio di gestione postale. Esso viene calcolato dall'Ufficio Internazionale secondo la formula specificata nel Regolamento della posta-lettere.
2. Il calcolo delle spese di trasporto aereo dei dispacci chiusi, degli invii prioritari e degli invii aerei e dei plichi-aerei in transito allo scoperto, nonche' le modalita' dei conti relativi, risultano dal Regolamento della posta-lettere e dal Regolamento dei pacchi postali.
3. Le spese di trasporto per tutto il tragitto aereo sono:
3.1 a carico dell'amministrazione di origine se si tratta di dispacci chiusi, anche nel caso in cui tali dispacci transitino per una o piu' amministrazioni postali intermediarie;
3.2 a carico dell'amministrazione che recapita gli invii ad un'altra amministrazione se si tratta di invii prioritari e di invii aerei in transito allo scoperto, ivi compresi quelli mal indirizzati.
4. Le presenti regole sono applicabili agli invii esenti da spese di transito territoriale e marittimo se avviati per via aerea.
5. Ogni amministrazione di destinazione che assicura il trasporto aereo del corriere internazionale all'interno del suo paese ha diritto al rimborso dei costi supplementari causati dal tale trasporto, purche' la distanza media dei tragitti percorsi superi i 300 chilometri. 11 Consiglio di gestione postale puo' sostituire la distanza media ponderata con un altro criterio pertinente. Salvo accordo che preveda la gratuita', le spese devono essere uniformi per tutti i dispacci prioritari e i dispacci aerei provenienti dall'estero, sia che tale corriere venga riavviato per via aerea o meno.
6. Tuttavia, quando la compensazione delle spese terminali percepita dall'amministrazione di destinazione e' basata specificatamente sui costi o sulle tariffe interne, non si procede ad alcun rimborso supplementare a titolo di spese di trasporto aereo interno.
7. L'amministrazione di destinazione esclude, per il calcolo della distanza media ponderata, il peso di tutti i dispacci per i quali il calcolo della compensazione delle spese terminali e' specificatamente basato sui costi o sulle tariffe interne dell'amministrazione di destinazione.
Articolo 34
Quote parti territoriali e marittime dei pacchi postali

1. I pacchi scambiati tra due amministrazioni postali sono sottoposti a quote parti territoriali di arrivo calcolate combinando il tasso di base per pacco e quello per chilogrammo fissati dal Regolamento.

1.1 Tenendo conto dei suddetti tassi di base, le amministrazioni postali possono inoltre essere autorizzare a beneficiare di tassi supplementari per pacco e per chilogrammo, conformemente alle disposizioni previste dal Regolamento.

1.2 Le quote parti menzionate al punto 1 e 2 sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il Regolamento riguardante i pacchi postali non preveda delle deroghe a tale principio.

1.3 Le quote parti territoriali di arrivo devono essere uniformate per il territorio complessivo di ciascun paese.
2. I pacchi scambiati tra due amministrazioni o tra due uffici dello stesso paese per mezzo di servizi di superficie di una o piu' amministrazioni sono sottoposti, a vantaggio dei paesi i cui servizi partecipano all'avviamento territoriale, alle quote parti territoriali di transito fissate dal Regolamento secondo lo scaglione di distanza.
2.1 Per i pacchi in transito allo scoperto, le amministrazioni intermediarie sono autorizzate ad esigere la quota parte forfetaria per invio fissata dal Regolamento.
2.2 Le quote parti territoriali di transito sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il regolamento riguardante i pacchi postali non preveda deroghe a questo principio.
3. Ciascun paese i cui servizi partecipano al trasporto marittimo di pacchi e' autorizzato a esigere le quote parti marittime. Dette quote parti sono a carico dell'amministrazione del paese di origine, a meno che il Regolamento riguardante i pacchi postali non preveda deroghe a questo principio.
3.1 Per ogni servizio marittimo prestato, la quota parte marittima e' fissata dal Regolamento concernente i pacchi postali secondo lo scaglione di distanza.
3.2 Le amministrazioni postali hanno la facolta' di maggiorare del 50% al massimo la quota parte marittima calcolata conformemente al punto 3.1. Al contrario, esse la possono ridurre a loro piacimento.
Articolo 35
Potere del CEP di fissare l'ammontare delle spese e delle quote parti

1. Il Consiglio di gestione postale ha il potere di fissare le spese e le quote parti seguenti, che devono essere pagate dalle amministrazioni postali secondo le condizioni enunciate dai Regolamenti:
1.1 spese di transito per la lavorazione e il trasporto dei dispacci di posta-lettere attraverso almeno un paese terzo;
1.2 tasso di base e spese di trasporto aereo applicabili al corriere aereo;
1.3 quote parti territoriali di arrivo per la lavorazione dei pacchi in arrivo;
1.4 quote parti territoriali di transito per la lavorazione e il trasporto dei pacchi attraverso un paese terzo;
1.5 quote parti marittime per il trasporto marittimo dei pacchi.
2. La revisione che potra' essere fatta secondo una metodologia che assicuri una remunerazione equa alle amministrazioni che assicurano i servizi, dovra' basarsi su dati economici e finanziari affidabili e rappresentativi. La modifica eventuale decisa entrera' in vigore ad una data fissata dal Consiglio di gestione postale
Parte quarta
Disposizioni finali
Articolo 36
Condizioni di approvazione delle proposte riguardanti la Convenzione e i Regolamenti

1. Per diventare esecutive, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Convenzione devono essere approvate dalla maggioranza dei paesi membri presenti e votanti aventi diritto di voto. Devono essere presenti al momento del voto almeno la meta' dei paesi membri aventi diritto di voto rappresentati al Congresso.
2. Per diventare esecutive, le proposte relative ai Regolamenti della posta-lettere ed al Regolamento concernente i pacchi postali devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio di gestione postale aventi diritto di voto.
3. Per diventare esecutive, le proposte introdotte nell'intervallo fra due Congressi e relative alla presente Convenzione ed al suo Protocollo finale devono raccogliere:
3.1 i due terzi dei suffragi, avendo partecipato al suffragio almeno la meta' dei paesi membri dell'Unione aventi diritto di voto, e che hanno partecipato al suffragio se si tratta di modifiche;
3.2 la maggioranza dei suffragi se si tratta di interpretazione delle disposizioni.
4. Nonostante le disposizioni di cui al punto 3.1, ogni paese membro la cui legislazione nazionale e' ancora incompatibile con la modifica proposta ha la facolta' di fare, entro novanta giorni dalla data di notifica di questa, una dichiarazione scritta al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale, che affermi la propria impossibilita' ad accettare tale modifica.
Articolo 37
Riserve presentate in occasione del Congresso

1. Non e' autorizzata alcuna riserva incompatibile con l'oggetto e la finalita' dell'Unione.
2. In linea generale, i paesi membri che non riescono a condividere il loro punto di vista con gli altri paesi membri devono cercare, per quanto possibile, di allinearsi al parere della maggioranza. Le riserva deve farsi in caso di assoluta necessita' ed essere adeguatamente motivata .
3. La riserva ad articoli della presente Convenzione deve essere sottoposta al Congresso sotto forma di proposta scritta in una delle lingue di lavoro dell'Ufficio Internazionale, conformemente alle relative disposizioni del Regolamento interno del Congresso.
4. Per avere effetto, la riserva sottoposta al Congresso deve essere approvata dalla maggioranza richiesta in ogni caso per la modifica dell'articolo al quale la stessa riserva si riferisce.
5. In linea di principio, la riserva e' applicata su una base di reciprocita' tra il paese membro che l'ha emessa e gli altri paesi membri.
6. La riserva alla presente Convenzione sara' inserita nel Protocollo finale della presente Convenzione sulla base della proposta approvata dal Congresso.
Articolo 38
Entrata in vigore e durata della Convenzione

1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 1 gennaio 2006 e rimarra' esecutiva fino all'entrata in vigore degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di quanto sopra, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato la presente Convenzione in un esemplare che e' depositato presso il Direttore Generale del Bureau Intemational. Una copia sara' inviata a ogni parte dal Bureau International dell'Unione Postale Universale.

Bucarest, 5 ottobre 2004
Protocollo finale della Convenzione postale universale
Al momento di procedere alla firma della Convenzione Postale Universale conclusasi oggi, i Plenipotenziari firmatari hanno convenuto quanto segue:
Articolo I
Appartenenza degli invii postali. Ritiro. Modifica o correzione di indirizzo

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5.1 e 2 non si applicano a: Antigua e Barbuda, Bahrain (Regno), Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Canada, Hong-Kong, Cina, Dominica, Egitto, Fidji, Gambia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenade, Guyana, Irlanda, Giamaica, Kenia, Kiribati, Kuwait, Lesotho, Malesia, Malawi, Mauritius, Nauru, Nigeria, Nuova-Zelanda, Uganda, Papuasia Nuova Guinea, Saint Cristophe et Nevis, Santa Lucia, San Vincenzo-e-Grenadine, Isole Salomone, Samoa occidentale, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Swaziland, Tanzania (Rep. Unita), Trinita' e Tobago, Tuvalu, Vanuatu e Zambia.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5.1 e 2 non si applicano neppure all'Austria, alla Danimarca e all'Iran (Rep. Islamica), le cui legislazioni non consentono il ritiro o la modifica d'indirizzo degli invii della posta-lettere, su richiesta del mittente, dal momento in cui' il destinatario e' stato informato dell'arrivo di un invio a lui indirizzato.
3. L'articolo 5.1 non si applica all'Australia, Ghana e Zimbabwe.
4. L'articolo 5.2 non si applica alle Bahamas, Iraq, Myanmar e alla Rep. Pop. Dem. di Corea, le cui legislazioni non consentono il ritiro o la modifica di indirizzo degli invii della posta-lettere su richiesta del mittente.
5. L'articolo 5.2 non si applica all'America (Stati Uniti).
6. L'articolo 5.2 si applica all'Australia nella misura in cui e' compatibile con la legislazione interna di questo paese.
7. In deroga all'articolo 5.2, El Salvador, Panama (Rep.), Filippine, Rep. Dem. del Congo e Venezuela sono autorizzati a non rinviare i pacchi dopo che il destinatario ne abbia chiesto lo sdoganamento, dato che contrario alla loro legislazione doganale.
Articolo II
Tasse

1. In deroga all'articolo 6, le amministrazioni postali di Australia, Canada e Nuova Zelanda sono autorizzate a riscuotere imposte postali diverse da quelle previste dai Regolamenti, quando tali imposte siano ammissibili per la legislazione del loro paese.
Articolo III
Eccezione alla franchigia postale per i cecogrammi

1. In deroga all'articolo 7, le amministrazioni postali di Indonesia, San Vincenzo e Grenadine e Turchia, che non accordano la franchigia postale ai cecogrammi nel loro servizio interno, hanno la facolta' di percepire le tasse di affrancatura e le tasse per servizi speciali, le quali peraltro non possono essere superiori a quelle del loro servizio interno.
2. In deroga all'articolo 7 le amministrazioni postali di Germania, America (Stati Uniti), Australia, Austria, Canada, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Giappone e Svizzera hanno la facolta' di riscuotere le tasse per servizi speciali applicate ai cecogrammi nel loro servizio interno.
Articolo IV
Servizi di base

1. Malgrado le disposizioni dell'articolo 12, l'Australia non approva l'estensione dei servizi di base ai pacchi postali.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12.2.4 non si applicano alla Gran Bretagna, la cui legislazione nazionale impone un limite di peso inferiore. La legislazione relativa alla sanita' e alla sicurezza limita a 20 chilogrammi il peso dei sacchi per corriere.
Articolo V
Pacchetti

1. In deroga all'articolo 12 della Convenzione, l'amministrazione postale dell'Afghanistan e' autorizzata a limitare a 1 chilogrammo il peso massimo dei pacchetti in arrivo e in uscita .
Articolo VI
Avviso di consegna
1. L'amministrazione postale del Canada e' autorizzata a non applicare l'articolo 13.1.1 per quanto concerne i pacchi, in quanto non offre per i pacchi il servizio di avviso di consegna nel suo servizio interno.
Articolo VII
Servizio di corrispondenza commerciale-risposta internazionale (CCRI)

1. In deroga all'articolo 13.4.1 l'amministrazione postale della Bulgaria (Rep.) assicurera' il servizio CCRI dopo la negoziazione con l'amministrazione postale interessata.
Articolo VIII
Divieti (posta-lettere)

1. Eccezionalmente, le amministrazioni postali del Libano e della Repubblica pop. dem. di Corea non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, banconote, valori al portatore di qualsiasi tipo, travellers' cheques, o platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. Esse non sono vincolate in modo rigoroso alle disposizioni del Regolamento della posta-lettere per quanto concerne la propria responsabilita' in caso di manomissione o danneggiamento di invii raccomandati, nonche' per quanto riguarda gli invii contenenti oggetti di vetro o fragili.
2. Eccezionalmente, le amministrazioni postali dell'Arabia Saudita, Bolivia, Cina (Rep. Pop.), ad esclusione della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Iraq, Nepal, Pakistan, Sudan e Vietnam non accettano gli invii raccomandati contenenti monete, biglietti di Stato, banconote, o valori al portatore di qualsiasi tipo, travellers'cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi.
3 L'amministrazione postale di Myanmar si riserva il diritto di non accettare gli invii con valore dichiarato contenenti gli oggetti preziosi menzionati all'articolo 15.5, dato che la sua legislazione interna si oppone all'ammissione di tale genere di invii.
4. L'amministrazione postale del Nepal non accetta gli invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti biglietti di Stato o monete metalliche, salvo apposito accordo concluso a tale effetto.
5. L'amministrazione postale dell'Uzbekistan no accetta invii raccomandati o con valore dichiarato contenenti monete, banconote, assegni, francobolli postali o valute straniere e declina ogni responsabilita' in caso di perdita o danneggiamento di tale genere di invii.
6. L'amministrazione postale dell'Iran (Rep. Islamica) non accetta gli invii contenenti articoli contrari ai principi della religione islamica.
7. L'amministrazione postale delle Filippine si riserva il diritto di non accettare invii di posta-lettere (ordinari, raccomandati o con valore dichiarato) contenenti monete, banconote o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi.
8. L'amministrazione postale dell'Australia non accetta alcun invio postale contenente oro in lingotti o banconote. Inoltre non accetta invii raccomandati con destinazione Australia, ne' invii in transito allo scoperto contenenti oggetti di valore come gioielli, metalli preziosi, pietre preziose o semi-preziose, titoli, monete o altri effetti negoziabili. Essa declina ogni responsabilita' per gli invii spediti in violazione della presente riserva.
9. L'amministrazione postale della Cina (Rep. Pop.), con esclusione della Regione ad amministrazione speciale di Hong Kong, non accetta invii con valore dichiarato contenenti monete, banconote, biglietti di Stato, valori di qualsiasi tipo al portatore o travellers' cheques, in conformita' con il proprio regolamento interno.
10. Le amministrazioni postali della Lettonia e della Mongolia si riservano il diritto di non accettare invii ordinari, raccomandati o con valore dichiarato contenenti monete, banconote, titoli al portatore e travellers' cheques, dato che cio' e' contrario alla loro legislazione nazionale.
11. L'amministrazione postale del Brasile si riserva il diritto di non accettare il corriere ordinario, raccomandato o con valore dichiarato contenente monete, banconote in circolazione e valori di qualsiasi tipo al portatore.
12. L'amministrazione postale dei Vietnam si riserva il diritto di non accettare lettere contenenti oggetti e merci.
Articolo IX
Divieti (pacchi postali)

1. Le amministrazioni postali del Myanmar e Zambia sono autorizzate a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti oggetti preziosi trattati nell'articolo 15.6.1.3.1, dato che cio' e' contrario alla loro regolamentazione interna.
2. Eccezionalmente, le amministrazioni postali del Libano e del Sudan non accettano pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi, o contenenti liquidi ed elementi che si liquefanno facilmente o articoli di vetro o similari o comunque fragili. Essi non sono vincolati alle disposizioni a cio' relative del Regolamento concernente i pacchi postali.
3. L'amministrazione postale del Brasile e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete e biglietti di Stato in circolazione, ne' qualsiasi altro valore al portatore, dato che cio' e' contrario alla sua regolamentazione interna.
4. L'amministrazione postale del Ghana e' autorizzata a non accettare pacchi con valore dichiarato contenenti monete e biglietti di Stato in circolazione, dato che cio' e' contrario alla sua regolamentazione interna.
5. Oltre agli oggetti elencati nell'articolo 15, l'amministrazione postale dell'Arabia Saudita e' autorizzata a non accettare pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di qualsiasi tipo al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. Ne' accetta pacchi contenenti medicinali di qualsiasi tipo, a meno che essi non siano accompagnati da una prescrizione medica emanata da una autorita' ufficiale competente, prodotti destinati a spegnere fuochi, liquidi chimici o articoli contrari ai principi della religione islamica.
6. Oltre agli oggetti elencati nell'articolo 15, l'amministrazione postale dell'Oman non accetta pacchi contenenti:
6.1 medicine di qualsiasi tipo a meno che non siano accompagnati da una prescrizione medica emanata da una autorita' ufficiale competente;
6.2 prodotti destinati a spegnere fuochi o liquidi chimici;
6.3 articoli contrari ai principi della religione islamica.
7. Oltre agli oggetti elencati nell'articolo 15, l'amministrazione postale dell'Iran (Rep. Islamica) e' autorizzata a non accettare pacchi contenenti articoli contrari ai principi della religione islamica.
8. L'amministrazione postale delle Filippine e' autorizzata a non accettare pacchi contenenti monete, biglietti di Stato o qualsiasi valore al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, lavorati o non, pietre preziose o altri oggetti preziosi, o contenenti liquidi o elementi che si possono facilmente liquefare o articoli di vetro o similari o comunque fragili.
9. L'amministrazione postale dell'Australia non accetta invii postali di alcun tipo contenenti lingotti o banconote.
10. L'amministrazione postale della Cina (Rep. Pop.) non accetta pacchi ordinari contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di alcun tipo al portatore, travellers' cheques, platino, oro o argento, sia lavorati che non, pietre preziose o altri oggetti preziosi. Inoltre, con eccezione della Regione amministrazione speciale di Hong Kong, pacchi con valore dichiarato contenenti monete, biglietti di Stato o titoli di qualsiasi tipo al portatore e travellers' cheques non vengono accettati.
11. L'amministrazione postale della Mongolia si riserva il diritto di non accettare, secondo la sua legislazione nazionale, pacchi contenenti monete, biglietti di Stato, titoli al portatore e travellers' cheques.
12. L'amministrazione postale della Lettonia non accetta pacchi ordinari ne' con valore dichiarato contenenti monete, banconote, assegni o titoli di qualsiasi tipo al portatore (assegni) o valuta estera, e declina ogni responsabilita' in caso di perdita o danneggiamento di simili invii.
Articolo X
Oggetti soggetti a diritti doganali

1. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano invii con valore dichiarato contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Bangladesh e Salvador.
2. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie e raccomandate contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Afghanistan, Albania, Azerbaidjan, Bielorussia, Cambogia, Cile, Colomba, Cuba, Salvador, Estonia, Italia, Lettonia, Nepal, Uzbekistan, Peru', Rep. Pop. dem. di Corea, San Marino, Turkmenistan, Ucraina e Venezuela.
3. Con riferimento all'articolo 15, le amministrazioni postali dei seguenti paesi non accettano lettere ordinarie contenenti oggetti passibili di diritti doganali: Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio (Rep.), Gibuti, Mali e Mauritania.
4. Nonostante le disposizioni di cui ai punti da 1 a 3, gli invii di sieri, vaccini, nonche' gli invii di medicinali di urgente necessita' difficilmente procurabili sono ammessi in tutti i casi.
Articolo XI
Reclami

1. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Egitto, Gabon, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grecia, Iran (REP. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Filippine, Rep. Pop. dem. di Corea, Sudan, Siria (Rep. Araba), Ciad, Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere una tassa di reclamo a carico dei loro clienti per gli invii della posta-lettere.
2. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di Argentina, Austria, Azerbaidjan, Slovacchia e Repubblica Ceca si riservano il diritto di riscuotere una tassa speciale qualora, a conclusione degli atti svolti in conseguenza del reclamo, questo risulti ingiustificato.
3. Le amministrazioni postali di Afghanistan, Arabia Saudita, Bulgaria (Rep.), Capo Verde, Gabon, Iran (Rep. Islamica), Kirgizistan, Mongolia, Myanmar, Uzbekistan, Sudan, Suriname, Siria (Rep. Araba), Turkmenistan, Ucraina e Zambia si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per i pacchi.
4. In deroga all'articolo 17.3, le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Brasile e Panama (Rep.) si riservano il diritto di riscuotere dai clienti una tassa di reclamo per gli invii della posta-lettere e i pacchi postali impostati nei paesi che applicano tale genere di tassa in virtu' delle disposizioni di cui ai punti da 1 a 3.
Articolo XII
Tassa di presentazione alla dogana

1. L'amministrazione postale del Gabon si riserva il diritto di riscuotere, a carico dei suoi clienti, una tassa di presentazione alla dogana.
2. Le amministrazioni postali di Congo (Rep.) e Zambia si riservano il diritto di riscuotere, a carico dei propri clienti, una tassa di presentazione alla dogana per i pacchi.
Articolo XIII
Impostazione all'estero di invii della posta-lettere

1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Australia, Austria, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Grecia e Nuova Zelanda si riservano il diritto di riscuotere una tassa, in rapporto al costo dei lavori causati, a carico di ogni amministrazione postale che, in base all'articolo 27.4, rinvii loro degli oggetti i quali, all'origine, non erano stati spediti come invii postali dai loro servizi.
2. In deroga all'articolo 27.4, l'amministrazione postale del Canada si riserva il diritto di riscuotere dall'amministrazione di origine una remunerazione che le consenta di recuperare, come minimo, i costi sostenuti per il trattamento di tali invii.
3. L'articolo 27.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantita'. L' Australia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord si riservano il diritto di limitare tale pagamento all'importo corrispondente alla tariffa interna del Paese di destinazione applicabile ad invii equivalenti.
4. L'articolo 27.4 autorizza l'amministrazione postale di destinazione a richiedere all'amministrazione di impostazione un'adeguata remunerazione per la distribuzione di invii della posta-lettere impostati all'estero in grande quantita'. I seguenti paesi si riservano il diritto di contenere tale pagamento entro i limiti autorizzati dai Regolamento per il corriere in grande quantita': America (stati Uniti), Banahmas, Barbados, Brunei Darussalam, Cina (Rep.pop.), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Territori d'oltremare dipendenti dal Regno Unito, Grenada, Guyana, india, Malesia, Nepal, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Antille olandesi e Aruba Santa Lucia, San Vincenzo e Grenadine, Singapore, Sri Lanka, Suriname e Tailandia.
5. Nonostante le riserve di cui al punto 4, i seguenti paesi si riservanio il diritto di applicare, nella loro integrita', le disposizioni dell'articolo 27 della Convenzione al corriere ricevuto dai paesi membri dell'Unione: Germania, Arabia Saudita, Argentina, Austria, Benin, Brasile, Burkina Faso, Camerun, Cipro, Costa d'Avorio (Rep.), Danimarca, Egitto, Francia, Grecia, Guinea, Israele, Italia, Giappone, Giordania, Libano, Lussemburgo, Mali, Marocco, Mauritania, Monaco, Norvegia, Portogallo, Senegal, Siria (Rep. araba) e Togo.
6. In applicazione dell'articolo 27.4, l'amministrazione postale della Germania si riserva il diritto di richiedere all'amministrazione postale del paese di impostazione degli invii la remunerazione di una somma equivalente a quella che avrebbe riscosso dall'amministrazione postale del paese in cui risiede il mittente.
7. Nonostante le riserve di cui all'articolo XIII, la Cina (Rep. Pop.) si riserva il diritto di contenere qualunque pagamento a titolo di distribuzione degli invii della pista-lettere impostati all'estero in grande quantita', entro i limiti autorizzati dalla Convenzione dell'UPU e dal Regolamento della posta-lettere per il corriere in grande quantita'.
Articolo XIV
Quote parti territoriali eccezionali in arrivo

1. In deroga all'articolo 34, l'amministrazione postale dell'Afghanistan si riserva il diritto di percepire 7,50 DTS di quota parte territoriale di arrivo eccezionale supplementare per pacco.
Articolo XV
Tariffe speciali

 
1. Le amministrazioni postali di America (Stati Uniti), Belgio e

Norvegia hanno la facolta' di percepire, per i pacchi aerei, delle quote parti territoriali piu' alte di quelle percepite per i pacchi di superficie.
2. L'amministrazione postale del Libano e' autorizzata a percepire per i pacchi fino a 1 chilogrammo, la tassa applicabile ai pacchi superiori da 1 a 3 chilogrammi.
3. L'amministrazione postale di Panama (Rep.) e' autorizzata a percepire 0,20 DTS per chilogrammo per i pacchi di superficie trasportati per via aerea (S.A.L.) in transito.
In fede di quanto sopra, i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente protocollo, che avra' esecutivita' e valenza come se le disposizioni in esso contenute fossero inserite nel testo stesso della Convenzione, e l'hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale. Una copia sara' consegnata a ciascuna parte dell'Ufficio Internazionale dell'Unione Postale Universale.

Bucarest, 5 ottobre 2004


Accordo concernente i servizi di pagamento postali


Berna 2004
Nota relativa alla stampa dell'Accordo concernente i servizi di pagamento postali
I caratteri in grassetto presenti nel testo indicano le modifiche decise dal Congresso di Bucarest rispetto al testo sottoposto ad approvazione col numero Congres-Doc 30.Add 1 e Congres-Doc 30.Add 1.Corr 1.
Accordo concernente i servizi di pagamento postali

Indice
Capitolo I
Disposizioni preliminari
1. Oggetto dell'Accordo e prodotti interessati

Capitolo II
Vaglia
Art.
2. Definizione di prodotto
3. Deposito degli ordini
4. Tasse
5. Obblighi dell'amministrazione postale di emissione
6. Trasmissione degli ordini
7. Trattamento nel paese di destinazione
8. Remunerazione dell'amministrazione postale pagante
9. Obblighi dell'amministrazione postale pagante

Capitolo III
Bonifico postale
10. Definizione di prodotto
11. Deposito degli ordini
12. Tasse
13. Obblighi dell'amministrazione postale di emissione
14. Trasmissione degli ordini
15. Trattamento del paese di destinazione
16. Remunerazione dell'amministrazione postale pagante
17. Obblighi dell'amministrazione postale pagante

Capitolo IV
Conti di collegamento, conti mensili, reclami, responsabilita'
18. Relazioni finanziarie tra le amministrazioni postali partecipanti
19. Reclami
20. Responsabilita'

Capitolo V
Reti elettroniche
21. Regole generali

Capitolo VI
Disposizioni diverse
22. Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero

Capitolo VII
Disposizioni finali
23. Disposizioni finali

Accordo concernente i servizi di pagamento postali

I sottoscritti, Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri dell'Unione, visto l'articolo 22.4 della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, di comune accordo e su riserva dell'articolo 25.4 della suddetta Costituzione, hanno concertato il seguente Accordo.

Capitolo I
Disposizioni preliminari
Articolo primo
Oggetto dell'accordo e prodotti interessati

1. (testo invariato)
2. (testo invariato)
3. I Paesi membri notificano al Bureau international, entro i sei mesi successivi alla chiusura del Congresso, il nome e l'indirizzo dell'organo governativo incaricato della supervisione dei servizi finanziari postali, e il nome e l'indirizzo del o degli operatori ufficialmente designati per assicurare i servizi finanziari postali e soddisfare gli obblighi derivanti dagli Atti dell'Unione sul loro territorio.
3.1 I Paesi membri notificano al Bureau international, entro i sei mesi successivi alla chiusura del Congresso, le coordinate delle persone responsabili della gestione dei servizi finanziari postali e del servizio reclami.
3.2 Tra i due Congressi, ogni cambiamento concernente gli organi governativi, gli operatori e le persone responsabili ufficialmente designate, deve essere notificato al Bureau international il prima possibile.
4. (testo invariato)
4.1 (testo invariato)
4.2 (testo invariato)
5. (testo invariato)
Capitolo II
Vaglia postale
Articolo 2
Definizione del prodotto (testo invariato).
Articolo 3
Deposito degli ordini (testo invariato)
Articolo 5
Obblighi dell'amministrazione postale di emissione (testo invariato).
Articolo 6
Trasmissione degli ordini (testo invariato)
Articolo 7
Trattamento nel paese di destinazione (testo invariato)
Articolo 8
Remunerazione dell'amministrazione postale pagante (testo invariato)
Articolo 9
Obblighi dell'amministrazione postale pagante (testo invariato)
Capitolo III
Bonifico postale
Articolo 10
Definizione del prodotto (testo invariato)
Articolo 11
Deposito degli ordini (testo invariato)
Articolo 12
Tasse (testo invariato)
Articolo 13
Obblighi dell'amministrazione postale di emissione (testo invariato)
Articolo 14
Trasmissione degli ordini (testo invariato)
Articolo 15
Trattamento nel paese di destinazione (testo invariato)
Articolo 16
Remunerazione dell'amministrazione postale pagante (testo invariato)
Articolo 17
Obblighi dell'amministrazione postale pagante (testo invariato)
Capitolo IV
Conti di collegamento, conti mensili, reclami, responsabilita'
Articolo 18
Relazioni finanziarie tra le amministrazioni postali partecipanti

1. (testo invariato)
2. (testo invariato)
2.1 Come regola generale, quando le amministrazioni postali dispongono di un'istituzione di assegni postali, ognuna di esse si fa aprire, a suo nome presso l'amministrazione corrispondente, un conto di collegamento per mezzo del quale si liquidano i debiti e i crediti reciproci risultanti dagli scambi effettuati a titolo del servizio dei bonifici e dei vaglia e di tutte le altre operazioni che le amministrazioni postali converranno di regolare con questo mezzo.
2.2 Quando l'amministrazione postale del paese di destinazione non dispone di un sistema di assegni postali, il conto di collegamento puo' essere aperto presso un'altra amministrazione.
2.3 (testo invariato)
2.4 (testo invariato)
2.5 (testo invariato)
3. (testo invariato)
3.1 (testo invariato)
3.2 (testo invariato)
4. (testo invariato)
Articolo 19
Reclami (testo invariato)
Articolo 20
Responsabilita' (testo invariato)
Capitolo V
Reti elettroniche
Articolo 21
Regole generali (testo invariato)
Capitolo VI
Disposizioni diverse
Articolo 22
Richiesta di apertura di un conto corrente postale all'estero

1. Nel caso dell'apertura all'estero di un conto corrente postale o di un altro tipo di conto , o nel caso di richiesta fatta per ottenere un prodotto finanziario all'estero, gli organi postali dei paesi parti del presente Accordo convengono di fornire assistenza sull'utilizzo dei prodotti considerati.
2. Le parti possono accordarsi bilateralmente sull'assistenza che possono prestarsi mutuamente sulla procedura dettagliata da seguire e convengono sulle spese relative alla fornitura di tale assistenza.
Capitolo VII
Disposizioni finali
Articolo 23
Disposizioni finali

1. (testo invariato)
2. (testo invariato)
3. Condizioni d'approvazione delle proposte concernenti il presente Accordo e il suo Regolamento
3.1 Per diventare esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Accordo devono essere approvate dalla maggioranza dei Paesi membri presenti e votanti aventi diritto di voto e facenti parte dell'Accordo. Almeno la meta' di tali Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto devono essere presenti al momento della votazione.
3.2 Per diventare esecutive, le proposte relative al Regolamento di questo Accordo devono essere approvate dalla maggioranza dei membri del Consiglio operativo postale facenti parte dell'Accordo e aventi diritto di voto.
3.3 (testo invariato)
3.3.1 i due terzi dei voti, la meta' almeno dei Paesi membri parti dell'Accordo e con diritto di voto partecipanti alla votazione, se si tratta dell'aggiunta di nuove disposizioni;
3.3.2 la maggioranza dei voti, almeno la meta' dei Paesi membri parte dell'Accordo e con diritto di voto partecipanti alla votazione, se si tratta di modifiche alle disposizioni del presente Accordo;
3.3.3 (testo invariato)
3.3.4 (testo invariato)
4. Il presente Accordo verra' attuato il 1 gennaio 2006 e restera' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso.
In fede di cio', i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato il presente Accordo in un esemplare depositato presso il Direttore Generale del Bureau international. Una copia sara' consegnata ad ogni Parte dai Bureau international dell'Unione postale universale.

Bucarest, 5 ottobre 2004
 
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