Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 16 ottobre 2006
Programma di finanziamenti per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' dell'aria e alla riduzione delle emissioni di materiale particolato in atmosfera nei centri urbani.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 «Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica», convertito in legge con la legge del 22 aprile 2005, n. 58, che istituisce un fondo di 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 da ripartire per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani;
Visto il comma 432 dell'art. 1 della citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, che ha destinato il 50% del fondo di cui al decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, ad interventi di difesa del suolo nelle aree a rischio idrogeologico per le finalita' di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
Vista la legge del 23 dicembre 2005, n. 267 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005 «Ripartizione in capitoli delle unita' revisionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006»;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, con cui e' stata recepita la direttiva quadro sulla qualita' dell'aria 96/62/CE;
Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60, con cui sono state recepite le direttive 99/30/CE e 00/69/CE, relative agli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, PM10, piombo, benzene e monossido di carbonio;
Visto il decreto ministeriale del 1° ottobre 2002, n. 261, recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, di attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti che causano l'acidificazione e l'esposizione all'ozono a livello del suolo;
Visto il decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 183, che recepisce la direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria;
Vista la direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente;
Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1993 con la quale e' stato promosso il Programma triennale di tutela ambientale (P.T.T.A.) relativo al triennio 1994-1996 e sono state individuate le risorse necessarie alla sua attuazione;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 14 settembre 1994, n. 52, relativo alla ripartizione delle risorse individuate nel P.T.T.A 1994-1996 da destinare alle regioni per gli interventi di risanamento atmosferico e acustico nelle aree urbane di cui al punto 2.1.2 della citata delibera CIPE del 21 dicembre 1993;
Visto l'art. 2, comma 104, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120, che ratifica ed esegue il Protocollo di Kyoto e la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
Vista la delibera CIPE 19 dicembre 2002, n. 123, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, revisiona le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 febbraio 2005, recante l'istituzione della Commissione nazionale per l'emergenza inquinamento atmosferico (CNEIA);
Considerato che ai fini della formulazione e dell'attuazione di una politica efficace in materia di tutela e risanamento della qualita' dell'aria ambiente, e' indispensabile realizzare approcci strategici innovativi, attraverso il consolidamento della base delle conoscenze, lo sviluppo delle capacita' di attuazione, la promozione di una governance efficiente, la promozione del collegamento in rete, dell'apprendimento reciproco e dello scambio delle migliori pratiche, nonche' una migliore diffusione delle informazioni ed una maggiore sensibilizzazione e comunicazione;
Considerato che a tal fine e' necessario prevedere uno strumento finanziario per fornire adeguato sostegno alle amministrazioni regionali e locali al fine di garantire la formulazione, l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione degli effetti della politica e della legislazione in materia di qualita' dell'aria, nonche' la loro comunicazione e diffusione in tutto il territorio nazionale;
Considerato che la preoccupante situazione di inquinamento atmosferico che interessa ampie aree del territorio nazionale richiede l'attuazione di interventi incisivi che consentano di arrivare a garantire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria;
Preso atto delle conclusioni emerse nell'ambito dei lavori della CNEIA nelle quali sono state indicate, tra le priorita' di intervento per il risanamento e la tutela della qualita' dell'aria, la necessita' di sviluppare e potenziare gli strumenti modellistici per la valutazione integrata al fine di fornire informazioni e valutazioni scientifiche a supporto delle azioni da intraprendere per fronteggiare episodi di inquinamento nel breve, ma anche nel medio e lungo periodo;

Decreta:

Art. 1.

F i n a l i t a'

1. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del fondo previsto dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (di seguito denominato fondo), il presente decreto istituisce un programma di finanziamenti (di seguito denominato programma) per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualita' dell'aria con particolare riferimento al materiale particolato nei centri urbani. Per tali finalita' il programma promuove interventi e progetti finalizzati all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione, all'aggiornamento e alla comunicazione delle politiche di gestione della qualita' dell'aria e all'informazione ed alla sensibilizzazione del pubblico.
2. Al programma e' destinata una somma complessiva pari a Euro 210.000.000,00, a valere sulle risorse del fondo relative alle annualita' 2006, 2007 e 2008.
 
Art. 2.

Tipologie e requisiti degli interventi e dei progetti oggetto di
finanziamento

1. Possono essere finanziati, nel rispetto dei criteri e delle procedure di cui agli articoli successivi, i seguenti interventi e i seguenti progetti:
a) interventi previsti nei piani e programmi di risanamento della qualita' dell'aria di cui all'art. 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351;
b) interventi finalizzati allo sviluppo di strumenti di valutazione volti ad assicurare che i piani e i programmi di cui alla lettera a) siano aggiornati alla luce degli effetti riscontrati a seguito della pregressa attuazione e in modo tale da promuovere: 1) gli interventi che garantiscono un elevato grado di efficacia in relazione ai costi, 2) gli interventi che comportino la riduzione contemporanea delle emissioni inquinanti e dei gas serra (come gli interventi in materia di risparmio energetico), 3) gli interventi che comportino anche ricadute positive in termini occupazionali e di competitivita';
c) interventi finalizzati alla diffusione di informazioni circa i risultati conseguiti mediante l'attuazione dei piani di risanamento della qualita' dell'aria e interventi basati su campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione destinate al pubblico; tali interventi devono essere coerenti con le finalita' delle normative nazionali e comunitarie in materia di valutazione e gestione della qualita' dell'aria;
d) progetti di interesse comune (nazionale/regionale/locale) aventi le seguenti finalita':
sviluppare e sperimentare metodi e strumenti strategici per la valutazione e la gestione della qualita' dell'aria volti ad individuare gli impatti dei diversi settori (trasporti, produzione industriale, civile ecc.) sulla qualita' dell'aria e garantire una maggiore integrazione della tutela della qualita' dell'aria nei programmi e nelle politiche relativi a tali settori;
migliorare la base delle conoscenze nazionali e locali ai fini della formulazione, dell'attuazione, della valutazione e del monitoraggio delle politiche di risanamento della qualita' dell'aria (ad esempio attraverso la raccolta e l'elaborazione di indicatori e dati di input per modelli e scenari);
individuare, a fini dimostrativi, interventi idonei a promuovere la sinergia con le politiche di riduzione delle emissioni dei gas serra;
promuovere il miglioramento della capacita' di gestione e di programmazione in materia di tutela della qualita' dell'aria attraverso la realizzazione di sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni a livello nazionale ed attraverso la definizione di specifici programmi di formazione;
organizzare apposite azioni e campagne di comunicazione, workshop e convegni sulle attivita' svolte in tema di politiche per la tutela della qualita' dell'aria.
2. Un elenco esemplificativo dei progetti di interesse comune di cui al comma 1, lettera d), e' riportato nell'allegato I.
3. Ai fini del finanziamento, i progetti di cui al comma 1, lettera d), devono presentare un valore aggiunto nelle conoscenze, a livello nazionale, in termini di capacita' conoscitiva e programmatica e consentire l'integrazione e armonizzazione con gli strumenti regionali e locali di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria.
 
Art. 3.

Ripartizione delle risorse del programma

1. Le risorse previste dall'art. 1 sono destinate agli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettera a), lettera b), lettera c), ed ai progetti di cui alla lettera d), in una misura rispettivamente pari al 93% ed al 7%.
 
Art. 4.

Procedure di assegnazione dei finanziamenti e requisiti dei
beneficiari

1. Per il finanziamento degli interventi cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), le regioni e le province autonome presentano alla Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero (di seguito denominata Direzione) un'istanza in cui sono descritti gli interventi da finanziare, corredata da idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni di cui all'allegato II, parte I.
2. L'istanza di cui al comma 1 deve in qualsiasi caso prevedere uno o piu' interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento delle istanze cui al comma 1, corredate della prescritta documentazione, la Direzione, previo accertamento delle condizioni previste dal presente decreto, comunica al soggetto interessato se l'istanza e' stata accettata e, in caso positivo, gli interventi ammessi al finanziamento.
4. A seguito della comunicazione di cui al comma 3 il Ministero, rappresentato dalla Direzione, stipula con il soggetto ammesso al finanziamento un apposito accordo. Tale accordo deve contenere almeno gli impegni indicati nell'allegato III.
5. Se gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ammessi al finanziamento, interessano le aree metropolitane di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000 gli accordi cui al comma 4 possono essere sottoscritti anche dalle relative citta' capoluogo.
6. Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione degli accordi di cui al comma 4, il direttore generale della Direzione emana i relativi decreti di approvazione e di assegnazione delle risorse.
7. I soggetti ammessi al finanziamento possono presentare nuove istanze, ai sensi del presente decreto, soltanto a seguito della completa realizzazione degli interventi finanziati.
8. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede fino all'esaurimento delle risorse cui all'art. 1, comma 2.
9. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), la Direzione provvede con le procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di affidamento degli appalti pubblici. Il finanziamento puo' essere concesso a istituti ed enti pubblici di ricerca, societa' a capitale interamente pubblico e societa' pubbliche o private con provata e continuativa esperienza nella meteorologia e nella modellistica per la qualita' dell'aria.
10. Alla stipulazione degli accordi di cui al comma 4 si procede nell'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui al comma 1. Tale data di presentazione corrisponde a quella in cui l'istanza e' completa di tutti gli elementi necessari ai fini previsti dal comma 1. I termini previsti dal comma 3 decorrono dal ricevimento dell'istanza completa. Nel caso in cui piu' istanze siano state presentate nella stessa data e le risorse disponibili ai sensi dell'art. 1, comma 2, non siano sufficienti a finanziare i relativi progetti nei termini previsti dall'art. 5, comma 1, tali risorse sono ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al numero dei rispettivi abitanti quale risultante dal piu' recente censimento ISTAT. Sono trasmessi alla Corte dei conti per l'acquisizione dei visti di legge gli accordi di programma di cui al comma 4, nonche' i decreti di cui al comma 6.
 
Art. 5.

Limiti di finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1,
lettere a), b) e c)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), il finanziamento concesso al soggetto beneficiario non puo' superare Euro 10.000.000,00 complessivi, aumentabili a Euro 15.000.000,00 se l'accordo di cui all'art. 4 e' sottoscritto anche dalla citta' capoluogo di un'area metropolitana di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 267/2000.
2. Una quota del finanziamento concesso a ciascun soggetto beneficiario pari ad almeno 80% e' destinata agli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a).
3. Il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), non puo' superare il 60% rispetto al costo complessivo di ciascun intervento.
4. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), il costo complessivo di ciascun intervento e' calcolato sulla base delle sole spese ammissibili di cui all'allegato II, parte II.
5. I finanziamenti concessi dal Ministero per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), possono essere cumulati con altri finanziamenti di origine regionale, statale o comunitaria, nei limiti di quanto previsto dalla relativa disciplina.
 
Art. 6.

Interventi previsti dal Programma triennale di tutela ambientale
(P.T.T.A.) 1994-1996 di cui alla delibera CIPE del 21 dicembre 1993

1. Nell'ambito degli interventi ammessi a finanziamento dal Ministero nell'ambito del PTTA 1994-1996, limitatamente all'area programmata «Aree Urbane», settore di intervento «Risanamento atmosferico ed acustico» gli accordi di cui all'art. 4 possono individuare i casi in cui proporre al Ministro l'adozione del provvedimento di revoca e riallocazione di cui all'art. 2, comma 104 della legge n. 662 del 1996, nonche' le varianti in corso d'opera per le quali procedere all'applicazione del punto 5.1.7 della delibera del CIPE 21 dicembre 1993.
 
Art. 7.

Copertura finanziaria

1. Con successivi decreti del direttore generale della Direzione si provvede all'impegno delle risorse necessarie all'attuazione del programma ed alla definizione delle modalita' di trasferimento, rendicontazione e revoca dei finanziamenti.
2. L'onere relativo all'annualita' 2006, pari Euro 70.000.000,00, sara' impegnato a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Esercizio finanziario 2006 - sul Capitolo 7082 P.G. 14 - «Accordi di programma tra Stato e Regioni attinenti alle attivita' a rischio di incidente rilevante, ecc.». - U.P.B. 1.2.3.5.
3. L'impegno delle risorse relative alle annualita' 2007 e 2008 e' subordinato all'effettiva disponibilita' di bilancio.
Il presente atto sara' inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e successivamente inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 ottobre 2006
Il Ministro: Pecoraro Scanio

Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 142
 
Allegato I

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
DI CUI AL COMMA 1, LETTERA D)

I progetti di cui al comma 1, lettera d), dei quali si riporta un elenco esemplificativo, devono essere propedeutici all'attuazione delle norme comunitarie in materia di valutazione e di gestione della qualita' dell'aria e relativi ad attivita' di interesse comune:
a) ulteriore sviluppo dei modelli attualmente utilizzati su scala vasta (4\times 4 km) per fornire condizioni al contorno per l'utilizzo di modellistica a scala di dettaglio;
b) coordinamento fra gli inventari di emissione nazionali e quelli regionali per armonizzare gli approcci top-down e bottom-up, con particolare attenzione ad orientare la specificazione delle emissioni all'utilizzo di modelli di trasporto chimico;
c) raccolta sistematica e messa a disposizione di dati meteorologici diagnostici e prognostici su domini coerenti con i modelli attualmente utilizzati su scala vasta;
d) programmi coordinati, a livello nazionale, di monitoraggio delle concentrazioni di fondo del particolato atmosferico, di monitoraggio del contributo a lunga distanza di sabbie desertiche e di monitoraggio del risollevamento di materiale crustale e di altre sorgenti naturali;
e) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attivita' di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche degli idrocarburi policiclici aromatici a maggior rilevanza cancerogena al fine di verificare la costanza dei rapporti quantitativi tra tali idrocarburi nel tempo e nello spazio;
f) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attivita' di monitoraggio delle concentrazioni atmosferiche dei precursori dell'ozono;
g) programmi coordinati, a livello nazionale, delle attivita' di rilevazione delle deposizioni di arsenico, cadmio, mercurio, nichel e benzo(a)pirene;
h) sviluppo di strumenti e approcci condivisi finalizzati alla conduzione della valutazione ambientale strategica (VAS), con particolare riferimento ai programmi operativi regionali presentati nell'ambito della programmazione 2007/2013, alle istruttorie propedeutiche alle valutazioni di impatto ambientale, alle valutazioni tecniche propedeutiche al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali, alla definizione di scenari emissivi propedeutici al controllo del rispetto dei tetti alle emissioni stabiliti dalle norme comunitarie vigenti, e alle attivita' di monitoraggio e valutazione ex post degli interventi finanziati nell'ambito del presente atto;
i) estensione dei modelli attualmente utilizzati per gli scenari emissivi e di deposizione degli inquinanti atmosferici alle emissioni di CO2 al fine di fornire una analisi delle interazioni ambientali ed economiche tra controllo delle emissioni inquinanti e dei gas effetto serra garantendo un approccio integrato alle politiche di riduzione dell'inquinamento atmosferico e dei gas climalteranti.
 
Allegato II

Parte I

CONDIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'Art. 2,
COMMA 1, LETTERE A), B) E C)

1. Ai fini del finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c), devono essere soddisfatti, alla data di presentazione dell'istanza, i seguenti requisiti:
a) deve essere stata effettuata la zonizzazione di tutto il territorio regionale ai sensi del decreto legislativo n. 351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n. 60/2002;
b) la rete regionale di monitoraggio deve essere completa e conforme ai criteri individuati del decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto ministeriale n. 60/2002. In alternativa, deve essere stato approvato ed essere in corso di realizzazione uno specifico progetto di integrazione e/o razionalizzazione della rete regionale di monitoraggio finalizzato a rendere la rete completa e conforme ai criteri individuati dal decreto legislativo n. 351/1999 e dal decreto ministeriale n. 60/2002;
c) deve essere stato regolarmente effettuato, con riferimento agli anni 2002, 2003, 2004 e 2005, l'invio delle informazioni sullo stato della qualita' dell'aria e sui piani e programmi nel formato previsto dalle decisioni 2004/461/CE e 2004/224/CE;
d) devono essere stati approvati e trasmessi al Ministero i piani o i programmi previsti dall'art. 8 del decreto legislativo n. 351/1999 per gli inquinanti regolamentati dal decreto ministeriale n. 60/2002, corredati dalla relativa delibera di approvazione e dalla scheda di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 261/2002, contenenti almeno i seguenti elementi:
1) la definizione di scenari di qualita' dell'aria riferiti al termine di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351/1999, sulla base delle norme e dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 261/2002 e delle misure conseguentemente adottate;
2) l'individuazione degli obiettivi di riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera necessari a conseguire il rispetto dei limiti di qualita' dell'aria entro i termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 351/1999;
3) l'individuazione delle misure, aggiuntive o modificative rispetto a quelle previste sulla base dei provvedimenti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale n. 261/2002, da attuare per il conseguimento degli obiettivi di cui al punto 2. Ciascuna misura e' corredata da opportuni indicatori e analizzata sotto il profilo dei risultati attesi in termini di miglioramento della qualita' dell'aria, di riduzione delle emissioni inquinanti dell'aria, dei costi associati, dell'impatto sociale, dei tempi di attuazione e della fattibilita' tecnico-economica;
4) la selezione dell'insieme di misure piu' efficaci per realizzare gli obiettivi di cui al punto 2, tenuto conto dei costi, dell'impatto sociale e degli inquinanti per i quali si ottiene una riduzione delle emissioni;
5) l'indicazione, per ciascuna delle misure di cui al punto 4, delle fasi di attuazione, dei soggetti responsabili dei meccanismi di controllo e, laddove necessarie, delle risorse destinate all'attuazione, delle misure;
6) l'indicazione delle modalita' di monitoraggio delle singole fasi di attuazione e dei relativi risultati, anche al fine di modificare o di integrare le misure individuate, ove necessario per il raggiungimento degli obiettivi di cui al punto 2.

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Parte II

SPESE NON AMMISSIBILI PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI CUI
ALL'Art. 2, COMMA 1, LETTERA a)

Nel costo non sono computabili:
a) le spese per studi di fattibilita';
b) le spese di pubblicazione dei bandi di gara;
c) le spese notarili;
d) le spese per l'acquisto o la costruzione di immobili;
e) le spese sostenute prima della data di pubblicazione del presente decreto;
f) i canoni di abbonamento per la fornitura di servizi di telefonia e di elettricita';
g) le spese per l'allacciamento degli impianti elettrici e telefonici;
h) le spese di manutenzione, assicurazione e tassazione dei veicoli;
i) le spese di carburante;
j) le spese per le indagini di origine e destinazione;
k) le spese per la progettazione preliminare e definitiva.
2. Le spese relative al personale sono ammissibili soltanto nel caso in cui lo stesso sia utilizzato per attivita' strettamente funzionali alla realizzazione dell'intervento.
3. Le spese per le attivita' di informazione, comunicazione all'utenza, marketing e pubblicita' sono ammissibili fino ad un massimo del 20% del costo complessivo di ciascun intervento.
4. Le spese per imprevisti sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo delle opere civili e stradali eventualmente previste dall'intervento
5. Le spese per la progettazione esecutiva sono ammissibili fino ad un massimo del 2% del costo complessivo dell'intervento.
 
Allegato III

IMPEGNI DA ASSUMERE NEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA

1. Gli accordi di programma di cui all'art. 4, devono prevedere impegni finalizzati al conseguimento dei seguenti obiettivi:
armonizzare gli inventari nazionali delle emissioni scalati a livello provinciale con gli analoghi elaborati da ciascuna regione;
promuovere un efficace scambio di informazioni sui dati di input e di output dei modelli di dispersione atmosferica degli inquinanti;
promuovere la partecipazione a sistemi informatizzati per la raccolta e l'accesso a dati e informazioni in materia di qualita' dell'aria finalizzata ad ottimizzare la trasmissione alla Commissione europea.
 
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