Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 24 gennaio 2007
Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive»;
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 recante «Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2006, n. 37, supplemento ordinario n. 39, come modificato dal decreto ministeriale 6 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2006, n. 264, supplemento ordinario n. 212;
Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle sostanze e dei metodi vietati per doping, in vigore dal 1° gennaio 2007 e che recepisce la lista elaborata dall'Agenzia Mondiale Antidoping (WADA-AMA);
Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive espressa in data 14 dicembre 2006;
Considerata la necessita' di armonizzare, entro il termine del 1° gennaio 2007, la lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping alla lista internazionale di riferimento, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 14 dicembre 2000, n. 376;
Considerato il presente decreto sostitutivo del decreto ministeriale 3 febbario 2006, e successive modifiche, citato in premessa;

Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la lista delle sostanze e pratiche mediche, di cui all'allegato III, il cui impiego e' considerato doping a norma dell'art. 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in adesione alla lista adottata con l'emendamento all'appendice della Convenzione contro il doping nello sport ratificata con la legge 29 novembre 1995, n. 522, in vigore dal 1° gennaio 2007 e riportata nell'allegato I.
2. Sono approvati i criteri di predisposizione e di aggiornamento della lista, di cui all'allegato II.
3. La lista e' composta dalle seguenti cinque sezioni:
sezione 1: classi vietate;
sezione 2: principi attivi appartenenti alle classi vietate;
sezione 3: medicinali contenenti principi attivi vietati;
sezione 4: elenco in ordine alfabetico dei principi attivi e dei relativi medicinali;
sezione 5: pratiche e metodi vietati.
 
Art. 2.
Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente le disposizioni contenute nel decreto 3 febbraio 2006 e successive modificazioni, meglio indicato in premessa, ed entrano in vigore il 1° gennaio 2007.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2007
Il Ministro della salute Turco Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive
Melandri
 
Allegato I

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Allegato II

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Allegato II

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