Gazzetta n. 50 del 1 marzo 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 febbraio 2007
Revoca della concessione n. 139/02 del 18 marzo 2002, per la gestione della sala destinata al gioco del Bingo, nei confronti della «Clara s.r.l.», in Torino, in fallimento.

IL DIRETTORE per i giochi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di stato

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;
Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;
Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 - serie generale - del 16 luglio 2001 e successive modificazioni;
Visto il decreto direttoriale 7 ottobre 2003, prot. n. 445/UDG;
Vista la convenzione di concessione n. 139/2002 stipulata in data 18 marzo 2002 tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e la Clara s.r.l. per la gestione del gioco del bingo nella sala sita in Torino, via Chiesa della Salute, 77;
Visto l'atto di fidejussione n. 250874.772 emesso dalla Finworld Spa in data 13 marzo 2002 di Euro 516.456,89 a garanzia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 dell'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla «Clara s.r.l.»;
Visto che il tribunale di Torino, con sentenza n. 49 del 2 febbraio 2004, ha dichiarato il fallimento della Clara s.r.l. e che il curatore fallimentare con nota pervenuta in data 8 marzo 2004 ha comunicato di voler procedere alla cessione del ramo di azienda relativo alla sala-bingo, a fronte della quale l'Amministrazione ha soprasseduto dal porre in essere alcuna attivita' amministrativa nell'ambito della procedura fallimentare;
Visto che questa Amministrazione - preso atto del silenzio serbato dagli organi fallimentari in ordine alla preannunciata cessione dell'azienda - con provvedimento n. 2005/8967/COA/BNG del 18 febbraio 2005 ha comunicato alla Clara s.r.l., in fallimento, ed alla Finworld spa, rispettivamente l'avvio del procedimento di revoca della concessione n. 139/2002 e di escussione della fideiussione prestata a garanzia degli adempimenti contrattuali;
Vista la lettera pervenuta in data 10 marzo 2005 con la quale il curatore fallimentare ha comunicato alla scrivente l'avvenuta vendita, in data 3 settembre 2004, alla Play Sud srl, con sede in Sassari, via Predda Niedda n. 37/L, del ramo di azienda relativo all'esercizio del gioco del Bingo;
Vista la successiva lettera pervenuta il 23 marzo 2005, con la quale il curatore del fallimento Clara s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della concessione n. 139/02 del 18 marzo 2002 alla Play Sud s.r.l. che, con lettera del 20 aprile 2005 ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per il rilascio delle concessioni della specie;
Vista la lettera dell'11 gennaio 2006, con la quale la Play Sud s.r.l. ha chiesto l'autorizzazione al trasferimento della sala-bingo di cui alla concessione n. 139/2002 nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, trasmettendo la relativa documentazione tecnica;
Visto il decreto direttoriale 17 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2003, n. 144, recante determinazioni in merito al trasferimento dei locali delle sale Bingo;
Visto il provvedimento n. 2006/4669/giochi/BNG del 13 febbraio 2006 di autorizzazione al trasferimento nei locali siti in Cagliari, via dell'Artigianato, nel quale e' stato richiamato l'obbligo di approntare la sala per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento stesso;
Vista la richiesta di collaudo della sala-bingo inoltrata dalla Play Sud s.r.l. in data 16 luglio 2006;
Visto che le operazioni di collaudo della sala in parola, avvenute in data 3 ottobre 2006, si sono concluse con esito negativo non avendo approntato la sala-bingo entro il suddetto termine perentorio, con conseguente impossibilita' di procedere al trasferimento della titolarita' della convenzione n. 139/02 del 18 marzo 2002;
Considerato che, stante la persistente inattivita' della sala-bingo in parola dal luglio 2003, che costituisce violazione dell'art. 3, comma 5, lettera h) e dell'art. 15 della citata convenzione che prevedono rispettivamente, l'obbligo del concessionario di «garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi l'anno, per almeno sei giorni alla settimana, compresi in ogni caso i giorni festivi, e per almeno otto ore al giorno» e che la convenzione avra' durata di sei anni a decorrere «dall'inizio dell'attivita' di gestione del gioco», e' necessario concludere il procedimento di revoca della concessione n. 139/2002 avviato con la citata nota n. 2005/8967/COA/BNG del 18 febbraio 2005;
Considerato che la violazione dell'obbligo convenzionale di assicurare la continuita' del servizio comporta un danno erariale immediato e diretto, in quanto solo dall'esercizio dell'attivita' di gioco ha origine l'entrata erariale e che, pertanto, si rende escutibile la cauzione prestata dal concessionario a garanzia dei propri obblighi, ai sensi dell'art. 9 del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29 e dell'art. 6 della convenzione di concessione;
Considerato che, ai fini della quantificazione del danno occorre tenere presente che la convenzione di concessione, ai sensi dell'art. 15 della convenzione stessa, ha scadenza in data 18 marzo 2008 e che la Clara srl ha cessato l'attivita' fin dal 30 luglio 2003;
Considerato che il danno derivante dalla cessazione dell'attivita' e' pari all'entrata erariale che sarebbe derivata dall'attivita' di gioco nella sala in questione dal 31 luglio 2003 al 18 marzo 2008 e cioe' per un periodo di cinquantasei mesi;
Considerato che la Clara s.r.l. nei sette mesi di attivita' del 2003 ha venduto n. 553.993 cartelle per un incasso complessivo di Euro 786.808,50, di cui e 187.260,42 (pari al 23,80%) costituente prelievo erariale, corrispondente ad un prelievo erariale medio mensile di Euro 26.751,49, e, quindi, ad un danno erariale complessivo di Euro 1.498.083,38 (Euro 26.751,49 x 56 mesi) che rende escutibile l'intero importo dell'atto di fideiussione n. 250874.772 del 13 marzo 2002 rilasciato dalla Finworld Spa a garanzia degli obblighi convenzionali ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, per i motivi indicati in premessa, e' revocata, nei confronti della Clara srl in fallimento, la concessione di cui alla convenzione n. 139/02 del 18 marzo 2002 relativa alla sala-bingo in Torino, via Chiesa della Salute, n. 77.
Per i motivi indicati in premessa, si dispone l'incameramento della cauzione di cui all'atto di fidejussione n. 250874.772 del 13 marzo 2002 prestato dalla Finworld Spa di Euro 516.456,89, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, l'adempimento degli obblighi convenzionali assunti dalla Clara s.r.l.
Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.
Roma, 9 febbraio 2007
Il direttore: Tagliaferri
 
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