Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 15 dicembre 2006
Trasferimento dei contributi a favore dell'ARAN a carico dell'Istituto nazionale di statistica.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E L'INNOVAZIONE NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo n. 303 del 1999 concernente «L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche «ed, in particolare, l'art. 46, commi 8 e 9, del citato decreto, che individua le risorse delle quali l'ARAN deve avvalersi per lo svolgimento della propria attivita' e determina la disciplina delle modalita' di riscossione dei contributi a carico delle amministrazioni, rinviando, per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti per le amministrazioni diverse dallo Stato, ai decreti del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, a seconda del comparto, dei Ministri competenti, nonche', per gli aspetti di interesse regionale e locale, previa intesa espressa dalla conferenza unificata Stato-regioni e Stato-citta';
Visto altresi', l'art. 46, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo il quale i contributi di cui al comma 8 affluiscono direttamente al bilancio dell'ARAN, che provvede a definire con propri regolamenti le norme concernenti l'organizzazione interna, il funzionamento e la gestione finanziaria;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione assunta nella seduta n. 5 del 29 luglio 1998, dall'organismo di coordinamento dei comitati di settore ed approvata nella successiva seduta n. 6 del 16 settembre 1998, nella quale e' stata concordata con l'ARAN la quota fissa di contributo posta a carico delle amministrazioni, pari a lire seimila (euro 3,10) per ciascun dipendente, ai fini del funzionamento della stessa Agenzia, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Preso atto che i dati relativi al personale in servizio presso l'amministrazione interessata dal presente decreto debbono essere desunti dall'ultimo conto annuale del personale pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Ravvisata pertanto, la necessita' di provvedere di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze alla definizione del sistema dei trasferimenti a favore dell'ARAN, posti a carico degli istituti ed enti di ricerca e sperimentazione vigilati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed, in particolare, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

Decreta:

Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la riscossione delle somme a titolo di contributo a favore dell'ARAN, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a carico dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) e' attuata con le modalita' stabilite dai seguenti articoli.
 
Art. 2.
1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), individua la somma complessiva di contributo dovuta all'ARAN per l'anno successivo, sulla base dei dati forniti dal conto annuale del personale in servizio pubblicato dal Ministero dell'economia e delle finanze e tenuto conto della quota annuale di contributo individuale concordata tra l'ARAN e l'organismo di coordinamento dei comitati di settore, ai sensi dell'art. 46, comma 8, lettera a), secondo alinea, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) provvede a versare l'importo dovuto direttamente all'ARAN mediante accreditamento sulla contabilita' speciale intestata all'ARAN n. 149726 presso la sezione tesoreria provinciale dello Stato di Roma, dandone contestuale comunicazione alla medesima Agenzia.
 
Art. 3.
1. I contributi di competenza dell'anno di entrata in vigore del presente decreto devono essere versati all'ARAN con le modalita' previste dal precedente art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
Roma, 15 dicembre 2006
Il Ministro
per le riforme e l'innovazione
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa
 
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