Gazzetta n. 49 del 28 febbraio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica dell'articolo 7, comma 2, del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole», tipologia Vinsanto.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Esaminata la domanda presentata dalle Organizzazioni di categoria della provincia di Pistoia, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole»;
Ha espresso nella riunione del 31 gennaio 2007, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, la relativa modifica dell'art. 7, comma 2, del disciplinare di produzione, gia' riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1976, secondo il testo annesso.
Le eventuali istanze e contro deduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno pervenire al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 
Annesso

Proposta di modifica all'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco
della Valdinievole» tipologia Vinsanto.

L'art. 7, comma 2 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Bianco della Valdinievole» e' cosi' modificato:

Art. 7.
(omissis)
Il vino a D.O.C. «Bianco della Valdinievole» Vinsanto deve essere immesso al consumo con le seguenti caratteristiche:
colore: dal paglierino all'ambrato piu' o meno fulvo;
odore: intenso, etereo, tipico;
sapore: armonico, morbido con retrogusto amarognolo, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,0% vol. di cui:
per il tipo dolce: almeno 12,0% vol. effettivo e un minimo potenziale di 5,0% vol.;
per il tipo semisecco: almeno 13,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 4,0% vol.;
per il tipo secco: almeno 14,0% vol. effettivo e un massimo potenziale di 3,0% vol.
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
acidita' volatile massima: 1,50 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
(omissis)
 
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